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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3075/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.3.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] in data [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Comolli Acquaviva presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] in data [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Sharmine Carluccio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LI (GE) in data 01/06/2008 con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di LI con atto n. 22, Parte II, Serie A, anno 2008 (e trascritto anche presso i Registri dello Stato civile del Comune di Milano, atto 171, parte
2 serie B anno 2008) pagina 1 di 9 X separati consensualmente con verbale in data 17.05.2021
omologato con decreto del 18.06.2021 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana;
e Persona_1
nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana;
Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01.06.2008 in LI
(GE) (trascritto presso il Comune di LI, atto n.22, Parte II, Serie A, anno 2008; trascritto presso il Comune di Milano, atto 171, parte 2 serie B volume R01 anno 2008) da Pt_1
e , con le conseguenze di legge, ivi compreso l'ordine di
[...] Parte_2 annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (GE) dove il matrimonio è stato celebrato e trascritto e delle comunicazioni di legge.
2. Le figlie minori e rimarranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Pt_3 genitori, con collocazione paritaria e residenza anagrafica inizialmente presso la madre, con l'intesa che gli stessi si impegnano a concordare in base al luogo di residenza effettivo di ciascuno di essi avendo cura di scegliere, tra i due, la residenza anagrafica più idonea alle esigenze e agli interessi delle figlie minori con particolare riferimento alle esigenze scolastiche.
3. In adempimento delle responsabilità genitoriali che l'affido condiviso conferisce a ciascuno dei genitori, questi ultimi concorderanno le decisioni di maggiore interesse per le figlie, i principali criteri per la loro educazione, gli indirizzi scolastici, i medici e gli specialisti che si occuperanno di loro (salvo i casi di urgenza), gli sport e le attività extra-scolastiche che saranno praticati, tutto ciò tenendo conto delle loro inclinazioni naturali.
4. Le figlie minori trascorreranno con i genitori tempi tendenzialmente paritetici, secondo quanto di seguito indicato:
- a fine settimana alternati con l'uno e l'altro genitore, dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina, quando saranno accompagnate (ove necessario per età e/o distanza) a scuola;
pagina 2 di 9 - durante la settimana due giorni con il papà e due giorni con la mamma secondo lo schema di settimana in settimana individuato ovvero, in mancanza di accordo, secondo il seguente schema: lunedì e martedì con la mamma e mercoledì e giovedì con il papà (con facoltà di alternare di comune accordo tale sequenza secondo le migliori concrete soluzioni che i genitori reperiranno).
- le figlie minori potranno anche trascorrere alternativamente una intera settimana con la mamma e una intera settimana con il papà quando l'età anche della figlia più piccola lo consentirà e se vi sarà accordo dei genitori in tal senso;
- durante le vacanze estive: nei periodi di sospensione scolastica che le minori dovessero trascorrere a Milano proseguirà l'ordinario schema dei tempi di permanenza delle minori come indicato nei punti che precedono;
durante il mese di agosto le minori trascorreranno due settimane continuative singolarmente con ciascun genitore ad anni alterni - orientativamente dall'1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro- secondo tempistiche compatibili con i rispettivi impegni personali e professionali ed accordi che dovranno essere presi nell'interesse delle figlie e nel rispetto del criterio di pariteticità entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie per una settimana alternata e ad anni alterni (dal 26 al 31 dicembre compresi e dall'1 sino al termine delle vacanze e comunque sino al 6 gennaio compreso);
- la sera della Vigilia di Natale o il pranzo del giorno di Natale in via alternata, salvo diverso accordo tra le parti;
- il medesimo criterio dell'alternanza varrà per la settimana di carnevale e le vacanze scolastiche pasquali;
- i ponti seguiranno i fine settimana di pertinenza.
I genitori, se possibile, trascorreranno insieme alle figlie i giorni di festa e le particolari ricorrenze, cercando anche di passare con loro in modo congiunto determinati momenti di svago laddove ciò sia compatibile con le rispettive situazioni di vita.
I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali stati di malattia delle figlie e tutti gli indirizzi e/o i recapiti telefonici dei luoghi nei quali le stesse si troveranno e a garantire quotidiani contatti telefonici con l'altro genitore.
pagina 3 di 9 Resta inteso che i coniugi potranno assumere diversi e migliori accordi nella gestione dei tempi da trascorrere con le figlie e delle modalità di organizzazione degli stessi e ciò anche con riferimento al periodo in cui verrà effettuato il trasloco dalla casa familiare a seguito della vendita della stessa.
5. Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie:
A) quale contributo ordinario, versando alla SI , in via anticipata ed entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 1.000,00 (mille//00) per ciascuna figlia, con l'obbligo di rivalutazione Istat annuale e punto iniziale di riferimento l'entrata in vigore del presente contributo, cioè il mese successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo avvenuta in data 27.01.2025.
B) versando alla moglie:
(i) la somma di € 20.000,00 (ventimila//00) a titolo di contributo per le spese di babysitter a cui la mamma dovrà fare ricorso per le proprie esigenze lavorative per gli anni a venire (da intendersi determinato a forfait sino al raggiungimento della futura indipendenza economica delle figlie minori), somma che verrà così corrisposta:
- € 2.500,00 (duemilacinquecento//00) già versati alla sottoscrizione del verbale del 27.01.2025;
- € 5.000,00 (cinquemila//00) entro e non oltre 7 giorni decorsi sei mesi dalla data di conferimento di incarico di vendita all'agenzia scelta dalla sig.ra nel caso in cui non Pt_2 sia pervenuta -e sia stata accettata- idonea proposta di compravendita;
- il 50% dell'importo ancora dovuto contestualmente all'avvenuto versamento della caparra confirmatoria (proposta di compravendita) da parte del futuro promissario acquirente della casa già familiare di Milano, via Correggio n.19;
- il saldo dell'importo ancora dovuto immediatamente a seguito dell'incasso del ricavato della vendita;
(ii) l'importo di € 5.000,00 - già previsto quale corresponsione una tantum a titolo di contributo per l'acquisto di una autovettura di cui la SI si doterà per poter Pt_2 provvedere alle esigenze di accompagnamento delle figlie, come da accordo di separazione – verrà versato contestualmente alla sottoscrizione dell'incarico congiunto all'agenzia immobiliare per la vendita della casa già familiare di Milano, via Correggio n. 19;
pagina 4 di 9
C) sostenendo:
- l'80% delle spese extra-assegno (con l'eccezione di quanto precisato per la scuola privata di e lo sci) in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida spese extra assegno di Pt_3 mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del
14.11.2017 attualmente in vigore presso il Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente trascritto e altresì qui allegato;
il padre provvederà a tali spese mediante pagamento diretto e la madre rimborserà la propria quota entro 7 (sette giorni) dalla richiesta di rimborso;
laddove le spese dovessero essere anticipate dalla madre il padre si impegna al rimborso entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta;
- il 90% delle spese di istruzione scolastica attualmente sostenute per la scuola primaria della figlia minore presso l'Istituto privato Leone XIII di Milano, mediante pagamento Pt_3 diretto da parte del padre del 100% di tali spese e rimborso in suo favore da parte della madre del 10% di pertinenza della stessa entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta;
- il 100% delle spese per abbigliamento e attrezzatura dell'eventuale attività sciistica di entrambe le figlie, se acquistati dal padre o se previamente concordati tra le parti, mediante pagamento diretto da parte del padre. Il padre, con riferimento a tale ultima attività svolta dalle figlie nei periodi e nei luoghi in cui le stesse saranno a lui affidate, si impegna a farsi interamente carico delle spese relative a skipass ed eventuali corsi /lezioni delle figlie, anche di durata stagionale, di cui non verrà chiesto alla madre alcun rimborso, anche qualora la stessa dovesse decidere di usufruirne durante i periodi in cui le figlie saranno a lei affidate.
Il padre con riferimento alle spese extra assegno sostenute al 100% godrà interamente delle detrazioni previste per le spese sostenute per i figli a carico – fermo restando che permarrà la suddivisione al 50% fra i genitori della detrazione per i figli a carico. Le parti concordano che l'assegno unico (AAUU) verrà percepito integralmente dalla madre, ferma restando la regolazione del mantenimento ordinario ed extra assegno come regolato nel presente accordo.
Resta inteso che le scelte di istruzione, educazione e salute relative alle figlie minori devono essere sempre concordate tra i genitori nell'esclusivo interesse delle minori stesse, senza che possa assumere rilevanza la copertura delle relative spese da parte dell'uno e dell'altro genitore, così come previsto dalla legge, come precisato nelle sopra richiamate Linee guida del Tribunale di Milano.
pagina 5 di 9 Quando le figlie saranno maggiorenni ovvero in età tale da poter partecipare alle valutazioni del caso, tali scelte dovranno necessariamente essere concordate dalle stesse con ambedue i genitori, sempre attenendosi ai principi concordati.
6. I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio anche con i figli, autorizzando il rilascio e/o il rinnovo dei documenti necessari anche per i minori, siano essi carta d'identità, passaporti o altri documenti analoghi
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
7. I coniugi concordano che la casa familiare di Milano, via Correggio n.19 – Palazzo 3CA, di proprietà comune, con quanto la arreda, anch'esso di proprietà comune, attualmente assegnata alla moglie, verrà posta in vendita, con destinazione del ricavato della vendita a copertura del mutuo gravante sulla stessa per estinzione, delle spese di trasloco e di eventuale smaltimento di beni non più utilizzabili che la SI dovrà affrontare per il trasferimento con le figlie Pt_2 presso altra abitazione, delle eventuali altre spese straordinarie di qualsiasi natura relative alla casa familiare e gravanti sulla proprietà comune, delle commissioni di intermediazione dell'agenzia che si occuperà della compravendita, man mano che queste spese diventeranno attuali e con successiva ripartizione tra i coniugi dell'importo residuo nella misura del 50% ciascuno. Sino alla vendita, la casa familiare rimarrà assegnata alla SI e le spese Pt_2 condominiali ordinarie rimarranno a carico del marito – che provvederà a pagare direttamente la propria quota in via anticipata-, le utenze e la TARI a carico della SI nei termini Pt_2 previsti dall'accordo di separazione.
8. In considerazione dell'impegno alla vendita della casa familiare di cui sopra, che persegue la finalità condivisa di rendere il nuovo assetto personale e patrimoniale coerente con la scelta della cessazione degli effetti civili del matrimonio e sostenibile nel tempo, i coniugi si obbligano a:
- chiedere e ottenere – entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo - da due diverse agenzie immobiliari di fiducia, una per ciascun coniuge, idonea valutazione di stima del valore di mercato della casa già familiare di Milano, via Correggio n.19;
- conferire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo incarico semestrale congiunto in esclusiva per la realizzazione della vendita all'agenzia immobiliare prescelta, dando precedenza a quella che sarà indicata dalla SI sino al 30 agosto Pt_2
2025 e solo successivamente, in via residua ed eventuale per il caso di mancata vendita, a quella indicata dal signor Pt_1
pagina 6 di 9 - prevedere tempistiche congrue per il rilascio dell'abitazione da parte della SI Pt_2 insieme alle figlie, comunque non inferiori a mesi 4 (quattro) e non superiori a 6 (sei) mesi (salvo diversi accordi più opportuni sulla base delle proposte di compravendita che verranno raccolte) dalla data del contratto preliminare di compravendita o, in assenza, dalla data del contratto di compravendita;
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione, a redigere inventario dei mobili e corredi della casa familiare di comune proprietà, compreso quanto presente nella cantina e nel box di pertinenza e quanto già ad oggi prelevato dal signor e dividere tali beni tra loro secondo Pt_1
i seguenti criteri: a) rispettive esigenze abitative;
b) provenienza (i beni della famiglia d'origine della moglie rimarranno attributi alla stessa e così i beni della famiglia d'origine del marito a quest'ultimo) con la precisazione che il quadro dipinto con “tecnica mista su tela” dall'artista
(nato a [...] nel 1942) è stato acquistato in costanza di matrimonio e rimarrà Tes_1 nella disponibilità della SI fino ad una eventuale vendita il cui corrispettivo verrà Pt_2 suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
- la SI a reperire la nuova abitazione, ove continuerà a coabitare con le figlie, nel Pt_2
Comune di Milano e possibilmente nella stessa zona in cui si trova attualmente la casa familiare;
- confrontarsi costruttivamente in merito alla modalità e tempistiche di comunicazione alle figlie della scelta operata rispetto alla casa familiare.
9. Il signor si obbliga a effettuare a propria cura e spese ogni azione necessaria affinché Pt_1
l'abitazione familiare risulti regolarmente intestata ai coniugi al fine della commerciabilità e vendita della stessa, compiendo ogni azione necessaria nelle tempistiche più opportune. Resta inteso che ogni spesa e conseguenza, di qualsiasi genere e tipo, connessa agli atti compiuti dal sig. e relativa alla variazione dell'intestazione della propria quota del 50% della casa Pt_1 familiare sarà integralmente ed esclusivamente a carico del signor Pt_1
10. In esecuzione dell'impegno alla vendita della casa familiare di cui al precedente art. 7, i comproprietari si obbligano reciprocamente ad accettare proposte di acquisto che dovessero essere presentate dalle agenzie immobiliari mandatarie di valore pari o superiore al 93% del prezzo di promozione dell'immobile sul mercato come indicato nel mandato a vendere.
11. Ciascuna parte provvederà autonomamente a sostenere i costi per collaboratrici domestiche che intenderà utilizzare presso la propria abitazione di residenza, senza che via sia alcun rimborso reciproco e/o contribuzione di una delle parti verso l'altra per tale specifica voce di spesa.
pagina 7 di 9 12. Il conto corrente cointestato attualmente acceso presso UBI BANCA SPA n. [...]
000000000141, sul quale ciascuno dei coniugi versa per la propria quota le somme necessarie a far fronte alle seguenti spese comuni relative a: (i) mutuo, (ii) TARI (iii) rette degli istituti privati scolastici delle figlie, verrà estinto dopo la vendita della casa familiare ed esauriti tutti i relativi adempimenti, con attribuzione ai coniugi nella misura del 50% ciascuno dell'eventuale saldo attivo residuo al netto delle spese di estinzione.
13. Ciascuna parte sosterrà in proprio le spese per il rispettivo legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI (GE) in data
01.06.2008 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa le spese di lite.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (GE) perché provveda alle pagina 8 di 9 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 9 di 9