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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 968/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Stella Cannalire ricorrente contro
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Nicola Benvenuto resistente
posta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte depositate in data 4 e 5 febbraio
2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 21 maggio 1994 a Baselga di PI CP_1
1 (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Baselga di PI, Parte
II, Serie A, N. 5, Anno 1994, dalla cui unione è nato a [...] il figlio in data 4 Per_1
dicembre 1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il sig. ha rappresentato che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra Parte_1
i coniugi con impossibilità di riconciliarsi, tanto che le parti vivono in residenze separate da oltre dieci anni. Il sig. ha dato atto di essere un artigiano mentre la sig.ra Parte_1 CP_1
è impiegata;
entrambe le parti sono economicamente indipendenti.
La parte ricorrente ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note scritte depositate in data 4 febbraio 2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/1994 a
Baselga di PI (Tn) tra nato a [...] il [...], residente Parte_1
a Baselga di PI (Tn), Via del Puel n. 1 e , nata a [...] il CP_1
17/08/1969, residente a [...], con conseguente annotazione nei Registri dello stato civile del Comune competente. Con integrale compensazione delle spese e competenze di causa, oltre accessori in misura di legge”.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente ha aderito alla domanda di separazione alle condizioni di cui al ricorso ed alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note scritte depositate in data 5 febbraio 2025:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21.05.1994 ex art.
149 c.c. e dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1.12.1970 n. 898, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Baselga di PI AR (TN), a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla annotazione e alla trascrizione dell'emanata sentenza sui pubblici registri anagrafici;
4. Con vittoria o quantomeno compensazione di spese di giudizio, compensi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, accessori, IVA e CNPA di legge”.
Con sentenza n. 685/2024 del Tribunale di TR di data 4 luglio 2024, pubblicata il 4 luglio
2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi senza condizioni accessorie.
2 La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
Con note depositate in data 4 e 5 febbraio 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni accessorie.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (avvenuta il 3 luglio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata il 4 luglio 2024).
Spese di lite compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
in data 21 maggio 1994 a Baselga di PI (TN), trascritto C.F._2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Baselga di PI, Parte II, Serie
A, N. 5, Anno 1994;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso a TR, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 968/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Stella Cannalire ricorrente contro
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Nicola Benvenuto resistente
posta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte depositate in data 4 e 5 febbraio
2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 21 maggio 1994 a Baselga di PI CP_1
1 (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Baselga di PI, Parte
II, Serie A, N. 5, Anno 1994, dalla cui unione è nato a [...] il figlio in data 4 Per_1
dicembre 1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il sig. ha rappresentato che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra Parte_1
i coniugi con impossibilità di riconciliarsi, tanto che le parti vivono in residenze separate da oltre dieci anni. Il sig. ha dato atto di essere un artigiano mentre la sig.ra Parte_1 CP_1
è impiegata;
entrambe le parti sono economicamente indipendenti.
La parte ricorrente ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note scritte depositate in data 4 febbraio 2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/1994 a
Baselga di PI (Tn) tra nato a [...] il [...], residente Parte_1
a Baselga di PI (Tn), Via del Puel n. 1 e , nata a [...] il CP_1
17/08/1969, residente a [...], con conseguente annotazione nei Registri dello stato civile del Comune competente. Con integrale compensazione delle spese e competenze di causa, oltre accessori in misura di legge”.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente ha aderito alla domanda di separazione alle condizioni di cui al ricorso ed alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note scritte depositate in data 5 febbraio 2025:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21.05.1994 ex art.
149 c.c. e dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1.12.1970 n. 898, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Baselga di PI AR (TN), a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla annotazione e alla trascrizione dell'emanata sentenza sui pubblici registri anagrafici;
4. Con vittoria o quantomeno compensazione di spese di giudizio, compensi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, accessori, IVA e CNPA di legge”.
Con sentenza n. 685/2024 del Tribunale di TR di data 4 luglio 2024, pubblicata il 4 luglio
2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi senza condizioni accessorie.
2 La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
Con note depositate in data 4 e 5 febbraio 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni accessorie.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (avvenuta il 3 luglio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata il 4 luglio 2024).
Spese di lite compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
in data 21 maggio 1994 a Baselga di PI (TN), trascritto C.F._2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Baselga di PI, Parte II, Serie
A, N. 5, Anno 1994;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso a TR, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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