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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via Via
Provinciale n. 165, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), non comparso né rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio. sulle conclusioni così precisate dalla parte ricorrente all'udienza del 12.3.2025: “a) Dichiarare, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati b) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art 3 della legge 1 dicembre 1970, n 898, dichiarare lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Controparte_1
1 c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente (si precisa che nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio il cognome è indicato come ” e ciò Parte_1
risulterebbe conforme anche al codice fiscale) - premesso di avere contratto matrimonio in
Massarosa (LU) il 18.9.2015 con nato a [...] il [...], da cui Controparte_1
non sono nati figli, ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e contestualmente il divorzio.
All'udienza del 12.3.2025 fissata dal Presidente del Collegio per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, ritualmente evocato in giudizio ex art. 143 Controparte_1
c.p.c., non è comparso né si è costituito di talché il Giudice relatore, preso atto della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non potendo procedere all'esperimento del tentativo di conciliazione dei coniugi, ha sentito la ricorrente e ritenuta ex art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, ha ordinato la contestuale discussione orale della causa e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini istruttori.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi dell'art.151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno interrotto la convivenza già dal 2021, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva, hanno perso qualsiasi contatto essendo, di fatto, il resistente irreperibile, non risultando residente in alcun Comune sul territorio nazionale né iscritto all'AIRE, come da documentazione depositata in atti e come anche confermato dalla ricorrente in sede di audizione innanzi al
Giudice.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, la ricorrente ha, altresì, proposto domanda di divorzio.
2 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c. - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda secondo rito.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Ucraina il 3.7.1977, e nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in Massarosa (LU) in data 18.9.2015, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 18, Parte I, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via Via
Provinciale n. 165, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), non comparso né rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio. sulle conclusioni così precisate dalla parte ricorrente all'udienza del 12.3.2025: “a) Dichiarare, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati b) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art 3 della legge 1 dicembre 1970, n 898, dichiarare lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Controparte_1
1 c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente (si precisa che nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio il cognome è indicato come ” e ciò Parte_1
risulterebbe conforme anche al codice fiscale) - premesso di avere contratto matrimonio in
Massarosa (LU) il 18.9.2015 con nato a [...] il [...], da cui Controparte_1
non sono nati figli, ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e contestualmente il divorzio.
All'udienza del 12.3.2025 fissata dal Presidente del Collegio per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, ritualmente evocato in giudizio ex art. 143 Controparte_1
c.p.c., non è comparso né si è costituito di talché il Giudice relatore, preso atto della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non potendo procedere all'esperimento del tentativo di conciliazione dei coniugi, ha sentito la ricorrente e ritenuta ex art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, ha ordinato la contestuale discussione orale della causa e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini istruttori.
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Ai sensi dell'art.151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno interrotto la convivenza già dal 2021, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva, hanno perso qualsiasi contatto essendo, di fatto, il resistente irreperibile, non risultando residente in alcun Comune sul territorio nazionale né iscritto all'AIRE, come da documentazione depositata in atti e come anche confermato dalla ricorrente in sede di audizione innanzi al
Giudice.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, la ricorrente ha, altresì, proposto domanda di divorzio.
2 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c. - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda secondo rito.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Ucraina il 3.7.1977, e nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in Massarosa (LU) in data 18.9.2015, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 18, Parte I, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
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