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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINELLI UBALDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 17 PERUGIA presso il difensore avv. MINELLI UBALDO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO FRANCESCA e CP_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. MANZONI N. 8 41012 CARPI presso il difensore avv. MINUTOLO FRANCESCA
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 18/11/2024.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/01/2022 chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in data 3/07/2010 a BB (PG) con . CP_1
Esponeva che dal matrimonio erano nate a BB il 30/07/2010 ed a BB il Persona_1 Persona_2
12/03/2013; che l'unione coniugale nel corso del tempo veniva minata da contrasti e dissapori, fonti di gravi incomprensioni, tali da rendere insopportabile l'ulteriore prosecuzione della convivenza;
che i coniugi, pertanto, decidevano di separarsi consensualmente e comparivano all'udienza presidenziale del 21/04/2015 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1684/2015, confermando le seguenti concordate condizioni: affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre nella casa familaire sita in BB, e con previsione di un ampio diritto di visita paterno;
che dalla separazione non si era più ricostituita l'unione morale e materiale tra i coniugi, i quali avevano continuato a vivere separati e, segnatamente, il era tornato a vivere nella sua città di origine, scomparendo CP_1
completamente dalla vita della moglie e delle figlie, cessando completamente ogni forma di rapporto e/o di relazione con le stesse, ad eccezione di minacce telefoniche o tramite social;
che a causa delle sopradette minacce i rapporti tra i coniugi si inasprivano ulteriormente e la ricorrente, in data 04/09/2015, con successiva integrazione in data 14/09/2015, sporgeva denuncia-querela nei confronti di per violazione degli obblighi di assistenza CP_1
familiare (mancato versamento del contributo al mantenimento delle figlie minori a far data da marzo
2015) e minacce (Doc. n. 3); che nelle more del procedimento penale instauratosi dinanzi al Tribunale
Penale di Perugia, sub n. 6570/2015 R.G.N.R., a carico di , in data 11/10/2016 la CP_1 Pt_1 dinanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria - Perugia, chiedeva pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, stante la reiterata violazione dei doveri genitoriali;
che il Tribunale dei Minorenni di Perugia, su richiesta anche del P.M., con Decreto n. 703/20166 P.P. Cron. 296 del
17/12/2017, dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle figlie ed CP_1 Persona_1
(Doc. n.4); che con sentenza n. 2712/2021, emessa in data 19/11/2021, il Tribunale Penale di Per_2
Perugia condannava per i reati di cui agli artt. 570 comma II e 610 c.p. alla pena di 8 mesi CP_1 di reclusione e 200 €. di multa.
Concludeva chiedendo statuirsi l'affido esclusivo delle minori con collocamento presso di sé e l'obbligo in capo al padre di corrisponderle un assegno per il mantenimento delle figlie pari ad €. 500 mensili per ciascuna. Instava inoltre per un assegno di mantenimento per la medesima pari a 500 €. mensili.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26/05/2022, CP_1
nulla opponendo alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, ma chiedendo disporsi la sua reintegra pagina 2 di 7 Per_ nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , essendo venuti meno i Per_2 presupposti per la decadenza, con affidamento ai Servizi sociali dell'incarico di ripristinare i rapporti tra padre e figlie. Sotto il profilo economico, instava per la riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie previsto in sede di separazione ad €. 300 mensili (150 per ciascuna figlia) e per il rigetto della domanda della moglie di previsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Il Presidente, con ordinanza del 13/10/2022, confermava i vigenti provvedimenti economici concordati in sede di separazione e, dato atto del provvedimento ex art. 330 c.c. del Tribunale per i minorenni di
Perugia, incaricava il Servizio sociale di BB, luogo di residenza delle minori e della madre, ed il
Servizio sociale di Modena, luogo di residenza del padre, di effettuare, in collaborazione tra loro, una indagine sulle minori e sui due nuclei familiari allargati al fine di fornire informazioni al Tribunale in ordine al possibile percorso di ripresa dei rapporti tra il padre e le figlie.
Inoltre, stante il conflitto di interessi fra i genitori in ordine alla domanda ex art. 332 c.c., nominava curatore speciale delle minori e l'avv. Monica Severi di Modena. Persona_1 Per_2
Con comparsa del 30/05/2023 si costituiva la curatrice speciale delle minori, chiedendo escludersi allo stato, in quanto pregiudizievole, la ripresa della frequentazione, anche in forma vigilata, tra il padre Per_ e le figlie ed , e attribuirsi al Servizio Sociale del Comune di Modena ed al CP_1 Per_2
Servizio Sociale del Comune territorialmente competente a seguito del trasferimento abitativo delle minori (in procinto di trasferirsi a Perugia con la madre) il compito di attivare percorsi di sostegno alla genitorialità o comunque qualunque altro intervento ritenuto necessario e propedeutico alla eventuale ripresa dei rapporti tra il padre e le figlie.
I Servizi sociali di entrambi i Comuni coinvolti facevano pervenire relazione informativa e, all'udienza del 9/04/2024, le minori venivano sentite dal giudice.
Infine, con note per la trattazione scritta per l'udienza del 18/11/2024, le parti precisavano le conclusioni.
***
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 3/07/2010 a BB (PG) deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti, il 21/04/2015, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal giudice e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
pagina 3 di 7 Venendo alle ulteriori questioni, il chiede, ai sensi dell'art. 332 c.c., di essere reintegrato CP_1
Per_ nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , allegando il venir meno Per_2
delle ragioni che avevano determinato il provvedimento di decadenza.
La domanda è fondata;
invero, emerge dagli atti che con decreto n. 703/20166 P.P. Cron. 296 del
17/12/2017 il Tribunale dei Minorenni di Perugia dichiarò il decaduto dalla responsabilità CP_1
genitoriale in considerazione del totale disinteresse mostrato dal padre verso le figlie, del mancato rispetto degli impegni presi con loro, della mancata presenza in circostanze della loro vita, del mancato versamento del contributo per il loro mantenimento e, da ultimo, della circostanza della mancata comparizione per ben due volte all'udienza fissata dal predetto Tribunale per sentire le sue ragioni. Con ciò causando nelle minori, necessitanti anche della figura paterna, delusione, infelicità, sicuro grave pregiudizio al futuro equilibrio ed alla loro serenità, tanto da necessitare entrambe di sostegno specialistico (doc. 4 ric.).
Trattasi di provvedimento assunto in un momento in cui il era caduto in una forte depressione, CP_1
forse a causa della fine della relazione coniugale, che lo aveva indotto ad allontanarsi da tutti e rifugiarsi in un casale abbandonato, dove conduceva una vita come senza tetto. Ad ottobre 2016 aveva inoltre perso il lavoro, ed era ricaduto nell'abuso di sostanze stupefacenti, già sperimentato in giovanissima età.
Oggi la situazione è decisamente mutata: il ha una nuova compagna, con cui da anni porta avanti CP_1
una stabile relazione dalla quale il 9 aprile 2018 è nata una bambina, Vive con la famiglia in un Per_3
appartamento condotto in locazione a Modena e lavora a tempo pieno presso la “Eurointerim s.p.a.” come “lavoratore qualificato e d'ordine”, con contratto a tempo determinato. Ha affrontato un lungo percorso di disintossicazione presso il SerD di Modena, cessando dal 2018 l'assunzione di sostanze stupefacenti e nel 2022 anche la terapia farmacologica sostitutiva. Inoltre, ciò che più conta, ha manifestato un reale interesse a riallacciare i rapporti con le figlie (già precedentemente l'introduzione di questo procedimento - cfr. doc. 6 res.), collaborando attivamente coi Servizi sociali incaricati nel percorso dagli stessi individuato per cercare di ripristinare la relazione con le minori. Ad oggi, malgrado le figlie si rifiutino di incontrarlo (ciò su cui si tornerà a breve), e nel pieno rispetto della volontà da esse manifestata, mantiene un canale comunicativo con la madre al fine di acquisire informazioni sul relativo benessere e sulle loro esigenze e necessità, nella speranza di avere un giorno la possibilità di frequentarle di nuovo (cfr. relazioni dei Servizi sociali modenesi del 22/5/2023 e del
14/12/2023). Ha inoltre ripreso a contribuire al relativo mantenimento, seppur con un importo inferiore a quello statuito in sede di separazione.
pagina 4 di 7 Deve pertanto ritenersi che siano venute meno le ragioni che avevano indotto il Tribunale per i
Minorenni di Perugia a dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle minori.
Quanto al regime di affido, rileva la circostanza che entrambe le minori, sentite anche dal giudice all'udienza del 9/04/2024, escludano categoricamente, allo stato, di voler riallacciare il rapporto con il Per_ padre, non avendo la maggiore, , superato il trauma dell'abbandono, ed essendo carente nella minore, , un interesse a conoscere un genitore con quale non ricorda di essersi mai rapportata, Per_2
essendo il sparito dalla sua vita quando la bimba era piccolissima. CP_1
La mancanza di una relazione tra padre e figlie, oggi adolescenti, unitamente alla distanza geografica tra i due nuclei familiari, non consente di ritenere praticabile un regime di affido condiviso, atteso che il padre non avrebbe gli elementi per poter contribuire al processo decisionale nelle scelte, più o meno rilevanti, che incidono sulla vita delle minori.
Va dunque previsto che le minori siano affidate in via esclusiva alla madre, presso la quale sono collocate, disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per le medesime relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
In ossequio all'art. 337 quater c.p.c., la madre è tenuta ad informare il padre su tutte le questioni di particolare rilevanza che riguardano le minori, onde consentirgli di esercitare il relativo diritto e dovere di vigilanza.
Quanto alla relazione padre-figlie, sono già state riportate sinteticamente le motivazioni addotte dalle
Per_ minori del rifiuto di incontrare la figura paterna;
con particolare riferimento a occorre poi tener conto della valutazione espressa dal dr. psicoterapeuta che da anni segue entrambe le Tes_1
Pe bambine, secondo cui “la volontà di di non rivedere il padre nemmeno per una volta sia da prendere in seria considerazione” non escludendo che “se tale incontro avvenisse potrebbe portare nella minore problematiche psichiche legate soprattutto a condizioni ansiose che sembrano attivarsi in periodi in
Pe cui sente più forte il 'pericolo' di trovarsi di nuovo di fronte il padre” (v. osservazioni 16.05.2023, inviate al Servizio Sociale di BB allegate alla relazione depositata il 30.05.2023.
Ad oggi non vi sono dunque i presupposti per attivare gli incontri, nemmeno in forma protetta;
nondimeno, tenuto conto della fondamentale importanza della figura paterna nella vita delle figlie, il
Servizio sociale territorialmente competente (Perugia) avrà cura di monitorare la situazione, verificando eventuali aperture delle minori con riguardo alla ripresa della relazione, e riattivando, nel caso, eventualmente in collaborazione con il Servizio sociale di Modena, il percorso di riavvicinamento.
pagina 5 di 7 Il Servizio sociale depositerà in ogni caso relazione di aggiornamento presso il Giudice Tutelare territorialmente competente (Perugia) entro 8 mesi.
Venendo alle questioni economiche, non sussistono i presupposti per modificare quanto statuito in sede di separazione in ordine al contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento delle minori (ove si prevedeva un assegno mensile complessivo di 400 €, rivalutabile Istat); invero,
l'aumento richiesto dalla ricorrente non appare compatibile con le condizioni economiche del resistente, operaio con stipendio mensile di 1.600 €. e padre di un'altra figlia nata nel 2018 dalla relazione con l'attuale compagna. D'altro canto, neppure è giustificabile la riduzione da quest'ultimo domandata, tenuto conto della sostanziale assenza di ogni contributo paterno in forma diretta, non avendo le minori, le cui esigenze sono indubbiamente aumentate dall'epoca della separazione dei genitori (del 2015), alcun rapporto con il e considerato che il mantenimento della figlia CP_1 Per_3
grava in pari misura sulla madre della medesima.
Infine, è infondata la domanda della di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, a Pt_1
fronte della sua capacità lavorativa specifica idonea a consentirle, come sperimentato in passato, redditi tali da garantirle una vita dignitosa (cfr. in particolare dichiarazione dei redditi per l'anno 2021), e nulla essendo allegato né dimostrato con riguardo ai profili compensativo e perequativo dell'assegno.
La reciproca soccombenza comporta la integrale compensazione delle spese legali tra ricorrente e resistente.
Le spese del curatore speciale delle minori vanno invece poste a carico di entrambe dette parti in solido, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle rispettive domande inerenti le minori stesse
(essendo il risultato vittorioso sulla domanda ex art. 332 c.c., ma soccombente sulla richiesta di CP_1
previsione di un regime di affido condiviso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in data 3/07/2010 a BB (PG), tra Pt_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], ordinando
[...] CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010 - n. 20- Parte I;
- visto l'art. 332 c.c., reintegra nella responsabilità genitoriale sulle minori a CP_1 Persona_1
BB il 30/07/2010 ed a BB il 12/03/2013; Persona_2
pagina 6 di 7 Per_
- affida le figlie minori e , in via esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di Per_2
maggiore interesse per le medesime relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- incarica il Servizio sociale territorialmente competente (Perugia) di monitorare il nucleo familiare, verificando eventuali aperture delle minori con riguardo alla ripresa della relazione con il padre, e riattivando, nel caso, eventualmente in collaborazione con il Servizio sociale di Modena, il percorso di riavvicinamento padre-figlie.
Il Servizio sociale di Perugia depositerà in ogni caso relazione di aggiornamento presso il Giudice
Tutelare territorialmente competente entro 8 mesi.
- con decorrenza dal decreto di omologa della separazione, dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di
€ 400,00 (200 per figlia) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
- compensa integralmente le spese di lite tra e : Parte_1 CP_1
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere al curatore speciale delle minori Parte_1 CP_1
avv. Severi Monica le spese di lite che liquida in €.
4.000 a titolo di compenso ex D.M. 55/2014, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 11/02/2025
Si comunichi ai Servizi sociali di Perugia e Modena.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINELLI UBALDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 17 PERUGIA presso il difensore avv. MINELLI UBALDO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO FRANCESCA e CP_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. MANZONI N. 8 41012 CARPI presso il difensore avv. MINUTOLO FRANCESCA
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 18/11/2024.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/01/2022 chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in data 3/07/2010 a BB (PG) con . CP_1
Esponeva che dal matrimonio erano nate a BB il 30/07/2010 ed a BB il Persona_1 Persona_2
12/03/2013; che l'unione coniugale nel corso del tempo veniva minata da contrasti e dissapori, fonti di gravi incomprensioni, tali da rendere insopportabile l'ulteriore prosecuzione della convivenza;
che i coniugi, pertanto, decidevano di separarsi consensualmente e comparivano all'udienza presidenziale del 21/04/2015 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1684/2015, confermando le seguenti concordate condizioni: affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre nella casa familaire sita in BB, e con previsione di un ampio diritto di visita paterno;
che dalla separazione non si era più ricostituita l'unione morale e materiale tra i coniugi, i quali avevano continuato a vivere separati e, segnatamente, il era tornato a vivere nella sua città di origine, scomparendo CP_1
completamente dalla vita della moglie e delle figlie, cessando completamente ogni forma di rapporto e/o di relazione con le stesse, ad eccezione di minacce telefoniche o tramite social;
che a causa delle sopradette minacce i rapporti tra i coniugi si inasprivano ulteriormente e la ricorrente, in data 04/09/2015, con successiva integrazione in data 14/09/2015, sporgeva denuncia-querela nei confronti di per violazione degli obblighi di assistenza CP_1
familiare (mancato versamento del contributo al mantenimento delle figlie minori a far data da marzo
2015) e minacce (Doc. n. 3); che nelle more del procedimento penale instauratosi dinanzi al Tribunale
Penale di Perugia, sub n. 6570/2015 R.G.N.R., a carico di , in data 11/10/2016 la CP_1 Pt_1 dinanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria - Perugia, chiedeva pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, stante la reiterata violazione dei doveri genitoriali;
che il Tribunale dei Minorenni di Perugia, su richiesta anche del P.M., con Decreto n. 703/20166 P.P. Cron. 296 del
17/12/2017, dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle figlie ed CP_1 Persona_1
(Doc. n.4); che con sentenza n. 2712/2021, emessa in data 19/11/2021, il Tribunale Penale di Per_2
Perugia condannava per i reati di cui agli artt. 570 comma II e 610 c.p. alla pena di 8 mesi CP_1 di reclusione e 200 €. di multa.
Concludeva chiedendo statuirsi l'affido esclusivo delle minori con collocamento presso di sé e l'obbligo in capo al padre di corrisponderle un assegno per il mantenimento delle figlie pari ad €. 500 mensili per ciascuna. Instava inoltre per un assegno di mantenimento per la medesima pari a 500 €. mensili.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26/05/2022, CP_1
nulla opponendo alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, ma chiedendo disporsi la sua reintegra pagina 2 di 7 Per_ nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , essendo venuti meno i Per_2 presupposti per la decadenza, con affidamento ai Servizi sociali dell'incarico di ripristinare i rapporti tra padre e figlie. Sotto il profilo economico, instava per la riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie previsto in sede di separazione ad €. 300 mensili (150 per ciascuna figlia) e per il rigetto della domanda della moglie di previsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Il Presidente, con ordinanza del 13/10/2022, confermava i vigenti provvedimenti economici concordati in sede di separazione e, dato atto del provvedimento ex art. 330 c.c. del Tribunale per i minorenni di
Perugia, incaricava il Servizio sociale di BB, luogo di residenza delle minori e della madre, ed il
Servizio sociale di Modena, luogo di residenza del padre, di effettuare, in collaborazione tra loro, una indagine sulle minori e sui due nuclei familiari allargati al fine di fornire informazioni al Tribunale in ordine al possibile percorso di ripresa dei rapporti tra il padre e le figlie.
Inoltre, stante il conflitto di interessi fra i genitori in ordine alla domanda ex art. 332 c.c., nominava curatore speciale delle minori e l'avv. Monica Severi di Modena. Persona_1 Per_2
Con comparsa del 30/05/2023 si costituiva la curatrice speciale delle minori, chiedendo escludersi allo stato, in quanto pregiudizievole, la ripresa della frequentazione, anche in forma vigilata, tra il padre Per_ e le figlie ed , e attribuirsi al Servizio Sociale del Comune di Modena ed al CP_1 Per_2
Servizio Sociale del Comune territorialmente competente a seguito del trasferimento abitativo delle minori (in procinto di trasferirsi a Perugia con la madre) il compito di attivare percorsi di sostegno alla genitorialità o comunque qualunque altro intervento ritenuto necessario e propedeutico alla eventuale ripresa dei rapporti tra il padre e le figlie.
I Servizi sociali di entrambi i Comuni coinvolti facevano pervenire relazione informativa e, all'udienza del 9/04/2024, le minori venivano sentite dal giudice.
Infine, con note per la trattazione scritta per l'udienza del 18/11/2024, le parti precisavano le conclusioni.
***
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 3/07/2010 a BB (PG) deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti, il 21/04/2015, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal giudice e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
pagina 3 di 7 Venendo alle ulteriori questioni, il chiede, ai sensi dell'art. 332 c.c., di essere reintegrato CP_1
Per_ nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , allegando il venir meno Per_2
delle ragioni che avevano determinato il provvedimento di decadenza.
La domanda è fondata;
invero, emerge dagli atti che con decreto n. 703/20166 P.P. Cron. 296 del
17/12/2017 il Tribunale dei Minorenni di Perugia dichiarò il decaduto dalla responsabilità CP_1
genitoriale in considerazione del totale disinteresse mostrato dal padre verso le figlie, del mancato rispetto degli impegni presi con loro, della mancata presenza in circostanze della loro vita, del mancato versamento del contributo per il loro mantenimento e, da ultimo, della circostanza della mancata comparizione per ben due volte all'udienza fissata dal predetto Tribunale per sentire le sue ragioni. Con ciò causando nelle minori, necessitanti anche della figura paterna, delusione, infelicità, sicuro grave pregiudizio al futuro equilibrio ed alla loro serenità, tanto da necessitare entrambe di sostegno specialistico (doc. 4 ric.).
Trattasi di provvedimento assunto in un momento in cui il era caduto in una forte depressione, CP_1
forse a causa della fine della relazione coniugale, che lo aveva indotto ad allontanarsi da tutti e rifugiarsi in un casale abbandonato, dove conduceva una vita come senza tetto. Ad ottobre 2016 aveva inoltre perso il lavoro, ed era ricaduto nell'abuso di sostanze stupefacenti, già sperimentato in giovanissima età.
Oggi la situazione è decisamente mutata: il ha una nuova compagna, con cui da anni porta avanti CP_1
una stabile relazione dalla quale il 9 aprile 2018 è nata una bambina, Vive con la famiglia in un Per_3
appartamento condotto in locazione a Modena e lavora a tempo pieno presso la “Eurointerim s.p.a.” come “lavoratore qualificato e d'ordine”, con contratto a tempo determinato. Ha affrontato un lungo percorso di disintossicazione presso il SerD di Modena, cessando dal 2018 l'assunzione di sostanze stupefacenti e nel 2022 anche la terapia farmacologica sostitutiva. Inoltre, ciò che più conta, ha manifestato un reale interesse a riallacciare i rapporti con le figlie (già precedentemente l'introduzione di questo procedimento - cfr. doc. 6 res.), collaborando attivamente coi Servizi sociali incaricati nel percorso dagli stessi individuato per cercare di ripristinare la relazione con le minori. Ad oggi, malgrado le figlie si rifiutino di incontrarlo (ciò su cui si tornerà a breve), e nel pieno rispetto della volontà da esse manifestata, mantiene un canale comunicativo con la madre al fine di acquisire informazioni sul relativo benessere e sulle loro esigenze e necessità, nella speranza di avere un giorno la possibilità di frequentarle di nuovo (cfr. relazioni dei Servizi sociali modenesi del 22/5/2023 e del
14/12/2023). Ha inoltre ripreso a contribuire al relativo mantenimento, seppur con un importo inferiore a quello statuito in sede di separazione.
pagina 4 di 7 Deve pertanto ritenersi che siano venute meno le ragioni che avevano indotto il Tribunale per i
Minorenni di Perugia a dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle minori.
Quanto al regime di affido, rileva la circostanza che entrambe le minori, sentite anche dal giudice all'udienza del 9/04/2024, escludano categoricamente, allo stato, di voler riallacciare il rapporto con il Per_ padre, non avendo la maggiore, , superato il trauma dell'abbandono, ed essendo carente nella minore, , un interesse a conoscere un genitore con quale non ricorda di essersi mai rapportata, Per_2
essendo il sparito dalla sua vita quando la bimba era piccolissima. CP_1
La mancanza di una relazione tra padre e figlie, oggi adolescenti, unitamente alla distanza geografica tra i due nuclei familiari, non consente di ritenere praticabile un regime di affido condiviso, atteso che il padre non avrebbe gli elementi per poter contribuire al processo decisionale nelle scelte, più o meno rilevanti, che incidono sulla vita delle minori.
Va dunque previsto che le minori siano affidate in via esclusiva alla madre, presso la quale sono collocate, disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per le medesime relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
In ossequio all'art. 337 quater c.p.c., la madre è tenuta ad informare il padre su tutte le questioni di particolare rilevanza che riguardano le minori, onde consentirgli di esercitare il relativo diritto e dovere di vigilanza.
Quanto alla relazione padre-figlie, sono già state riportate sinteticamente le motivazioni addotte dalle
Per_ minori del rifiuto di incontrare la figura paterna;
con particolare riferimento a occorre poi tener conto della valutazione espressa dal dr. psicoterapeuta che da anni segue entrambe le Tes_1
Pe bambine, secondo cui “la volontà di di non rivedere il padre nemmeno per una volta sia da prendere in seria considerazione” non escludendo che “se tale incontro avvenisse potrebbe portare nella minore problematiche psichiche legate soprattutto a condizioni ansiose che sembrano attivarsi in periodi in
Pe cui sente più forte il 'pericolo' di trovarsi di nuovo di fronte il padre” (v. osservazioni 16.05.2023, inviate al Servizio Sociale di BB allegate alla relazione depositata il 30.05.2023.
Ad oggi non vi sono dunque i presupposti per attivare gli incontri, nemmeno in forma protetta;
nondimeno, tenuto conto della fondamentale importanza della figura paterna nella vita delle figlie, il
Servizio sociale territorialmente competente (Perugia) avrà cura di monitorare la situazione, verificando eventuali aperture delle minori con riguardo alla ripresa della relazione, e riattivando, nel caso, eventualmente in collaborazione con il Servizio sociale di Modena, il percorso di riavvicinamento.
pagina 5 di 7 Il Servizio sociale depositerà in ogni caso relazione di aggiornamento presso il Giudice Tutelare territorialmente competente (Perugia) entro 8 mesi.
Venendo alle questioni economiche, non sussistono i presupposti per modificare quanto statuito in sede di separazione in ordine al contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento delle minori (ove si prevedeva un assegno mensile complessivo di 400 €, rivalutabile Istat); invero,
l'aumento richiesto dalla ricorrente non appare compatibile con le condizioni economiche del resistente, operaio con stipendio mensile di 1.600 €. e padre di un'altra figlia nata nel 2018 dalla relazione con l'attuale compagna. D'altro canto, neppure è giustificabile la riduzione da quest'ultimo domandata, tenuto conto della sostanziale assenza di ogni contributo paterno in forma diretta, non avendo le minori, le cui esigenze sono indubbiamente aumentate dall'epoca della separazione dei genitori (del 2015), alcun rapporto con il e considerato che il mantenimento della figlia CP_1 Per_3
grava in pari misura sulla madre della medesima.
Infine, è infondata la domanda della di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, a Pt_1
fronte della sua capacità lavorativa specifica idonea a consentirle, come sperimentato in passato, redditi tali da garantirle una vita dignitosa (cfr. in particolare dichiarazione dei redditi per l'anno 2021), e nulla essendo allegato né dimostrato con riguardo ai profili compensativo e perequativo dell'assegno.
La reciproca soccombenza comporta la integrale compensazione delle spese legali tra ricorrente e resistente.
Le spese del curatore speciale delle minori vanno invece poste a carico di entrambe dette parti in solido, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle rispettive domande inerenti le minori stesse
(essendo il risultato vittorioso sulla domanda ex art. 332 c.c., ma soccombente sulla richiesta di CP_1
previsione di un regime di affido condiviso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in data 3/07/2010 a BB (PG), tra Pt_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], ordinando
[...] CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010 - n. 20- Parte I;
- visto l'art. 332 c.c., reintegra nella responsabilità genitoriale sulle minori a CP_1 Persona_1
BB il 30/07/2010 ed a BB il 12/03/2013; Persona_2
pagina 6 di 7 Per_
- affida le figlie minori e , in via esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di Per_2
maggiore interesse per le medesime relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- incarica il Servizio sociale territorialmente competente (Perugia) di monitorare il nucleo familiare, verificando eventuali aperture delle minori con riguardo alla ripresa della relazione con il padre, e riattivando, nel caso, eventualmente in collaborazione con il Servizio sociale di Modena, il percorso di riavvicinamento padre-figlie.
Il Servizio sociale di Perugia depositerà in ogni caso relazione di aggiornamento presso il Giudice
Tutelare territorialmente competente entro 8 mesi.
- con decorrenza dal decreto di omologa della separazione, dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di
€ 400,00 (200 per figlia) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
- compensa integralmente le spese di lite tra e : Parte_1 CP_1
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere al curatore speciale delle minori Parte_1 CP_1
avv. Severi Monica le spese di lite che liquida in €.
4.000 a titolo di compenso ex D.M. 55/2014, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 11/02/2025
Si comunichi ai Servizi sociali di Perugia e Modena.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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