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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/07/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1358/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta tenuta nella data del 17.7.2025, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, Corso Umberto I, n. 244, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Tassone (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Airola (BN), Piazza Annunziata, n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Lamberti (PEC: che la rappresenta e difende, Email_3 giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/06/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, Rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229000421659000, notificata il 19/4/2022 a cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi numero 439201200001786280000; 43920120000935867000; 43920130000063670000; 43920130000549904000; 43920140000102671000; 43920140000531481000;
1 43920140001010031000, di importo complessivamente pari a 21.071,25€. Il ricorrente deduceva l'ho messa ricezione degli avvisi di addebito su tetti e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n° 13920229000421659000 e, conseguentemente, disporre l'annullamento per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti;
- accertare l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità della notificazione dell'atto prodromico alla intimazione di pagamento impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa al presente ricorso, con conseguente ordine ad di disporre la cancellazione Controparte_2 della stessa dal ruolo. -in subordine: Senza recesso dai superiori motivi di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n° 13920229000421659000, sottesi gli avvisi di addebito n° 43920120000178628000/ n° 43920120000935867000/ n° 43920130000063670000 /n° 43920130000549904000/ n° 43920140000102671000/ n°43920140000531481000/ n° 43920140001010031000 di importo totale pari ad € 12.804,48 , quivi opposti per tutti i motivi su esposti, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti;
– per l'effetto, condannare
[...] Co
Provincia Vibo Valentia, alla cancellazione dagli estratti di ruolo del Controparte_3 debito prescritto;
- annullare e/o revocare gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, per violazione delle norme richiamate nelle motivazioni o, quantomeno, annullarle per insussistenza della pretesa tributaria;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dall' intimazione di pagamento n° 13920229000421659000 impugnata relativamente agli avvisi di addebito: n 43920120000178628000/ n°43920120000935867000/ n°43920130000063670000/n°43920130000549904000/n°43920140000102671000/n°43920140 000531481000/n°4392014000101003100; - ordinare al Concessionario l'immediata cancellazione dell'intimazione di pagamento n° 13920229000421659000, relativamente agli avvisi di addebito n° 43920120000178628000, n° 43920120000935867000, n° 43920130000063670000, n° 43920130000549904000, n° 43920140000102671000, n° 43920140000531481000, n° 43920140001010031000 ; - condannare, per i motivi tutti di cui al presente atto, le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente ed alla somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna, al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , Contestando CP_1 CP_5 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione cui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalle intimazioni di pagamento impugnata in via principale in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il
2 termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver validamente notificato al ricorrente gli avvisi di addebito suddetti, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 439201200001786280000 è stato notificato il 7/5/2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000935867000 è stato notificato il 14/1/2012;
- l'avviso di addebito n. 43920130000063670000 è stato notificato il 5/5/2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000549904000 è stato notificato il 15/12/2013;
- l'avviso di addebito n. 43920140000102671000 è stato notificato il 3/6/2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000531481000 è stato notificato il 1/10/2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140001010031000 è stato notificato il 22/1/2015. 5. Il ha, a sua volta, dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente delle CP_6 richieste di pagamento atti a ritenersi quali atti interruttivi della prescrizione e rappresentanti una nuova data di decorrenza dei termini di prescrizione medesimi. Essi sono:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201400000488000, notificata il 16/12/2014 e contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000063670000; 43920130000549904000; 43920140000102671000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920159004849705000 notificata il 19/2/2016 e contenente gli avvisi di addebito n. 439201200001786280000; 43920120000935867000; 43920130000063670000; 43920130000549904000; 43920140000102671000;43920140000531481000. 6. Poiché le parti resistenti non hanno documentato di aver notificato ulteriori richieste di pagamento interruttive dei termini di prescrizione, anche in occasione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria,
3 disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, tra la data di notifica dell'ultima intimazione di pagamento – qualificatasi come atto interruttivo della prescrizione – (19/2/2016) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (19/4/2022) il termine quinquennale di prescrizione è abbondantemente decorso, provocando l'estinzione dei crediti impugnati.
7. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso trova accoglimento e le pretese creditorie impugnate devono dichiararsi estinte per intervenuta prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito aventi numero 439201200001786280000; 43920120000935867000; 43920130000063670000; 43920130000549904000; 43920140000102671000; 43920140000531481000; 43920140001010031000, richiamati dall' intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.500,00€, oltre CP_5 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 21/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta tenuta nella data del 17.7.2025, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, Corso Umberto I, n. 244, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Tassone (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Airola (BN), Piazza Annunziata, n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Lamberti (PEC: che la rappresenta e difende, Email_3 giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/06/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, Rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229000421659000, notificata il 19/4/2022 a cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi numero 439201200001786280000; 43920120000935867000; 43920130000063670000; 43920130000549904000; 43920140000102671000; 43920140000531481000;
1 43920140001010031000, di importo complessivamente pari a 21.071,25€. Il ricorrente deduceva l'ho messa ricezione degli avvisi di addebito su tetti e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n° 13920229000421659000 e, conseguentemente, disporre l'annullamento per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti;
- accertare l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità della notificazione dell'atto prodromico alla intimazione di pagamento impugnata per tutti i motivi di cui in narrativa al presente ricorso, con conseguente ordine ad di disporre la cancellazione Controparte_2 della stessa dal ruolo. -in subordine: Senza recesso dai superiori motivi di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n° 13920229000421659000, sottesi gli avvisi di addebito n° 43920120000178628000/ n° 43920120000935867000/ n° 43920130000063670000 /n° 43920130000549904000/ n° 43920140000102671000/ n°43920140000531481000/ n° 43920140001010031000 di importo totale pari ad € 12.804,48 , quivi opposti per tutti i motivi su esposti, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti;
– per l'effetto, condannare
[...] Co
Provincia Vibo Valentia, alla cancellazione dagli estratti di ruolo del Controparte_3 debito prescritto;
- annullare e/o revocare gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, per violazione delle norme richiamate nelle motivazioni o, quantomeno, annullarle per insussistenza della pretesa tributaria;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dall' intimazione di pagamento n° 13920229000421659000 impugnata relativamente agli avvisi di addebito: n 43920120000178628000/ n°43920120000935867000/ n°43920130000063670000/n°43920130000549904000/n°43920140000102671000/n°43920140 000531481000/n°4392014000101003100; - ordinare al Concessionario l'immediata cancellazione dell'intimazione di pagamento n° 13920229000421659000, relativamente agli avvisi di addebito n° 43920120000178628000, n° 43920120000935867000, n° 43920130000063670000, n° 43920130000549904000, n° 43920140000102671000, n° 43920140000531481000, n° 43920140001010031000 ; - condannare, per i motivi tutti di cui al presente atto, le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente ed alla somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna, al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , Contestando CP_1 CP_5 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione cui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalle intimazioni di pagamento impugnata in via principale in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il
2 termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver validamente notificato al ricorrente gli avvisi di addebito suddetti, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 439201200001786280000 è stato notificato il 7/5/2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000935867000 è stato notificato il 14/1/2012;
- l'avviso di addebito n. 43920130000063670000 è stato notificato il 5/5/2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000549904000 è stato notificato il 15/12/2013;
- l'avviso di addebito n. 43920140000102671000 è stato notificato il 3/6/2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000531481000 è stato notificato il 1/10/2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140001010031000 è stato notificato il 22/1/2015. 5. Il ha, a sua volta, dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente delle CP_6 richieste di pagamento atti a ritenersi quali atti interruttivi della prescrizione e rappresentanti una nuova data di decorrenza dei termini di prescrizione medesimi. Essi sono:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976201400000488000, notificata il 16/12/2014 e contenente gli avvisi di addebito n. 43920130000063670000; 43920130000549904000; 43920140000102671000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920159004849705000 notificata il 19/2/2016 e contenente gli avvisi di addebito n. 439201200001786280000; 43920120000935867000; 43920130000063670000; 43920130000549904000; 43920140000102671000;43920140000531481000. 6. Poiché le parti resistenti non hanno documentato di aver notificato ulteriori richieste di pagamento interruttive dei termini di prescrizione, anche in occasione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria,
3 disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, tra la data di notifica dell'ultima intimazione di pagamento – qualificatasi come atto interruttivo della prescrizione – (19/2/2016) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (19/4/2022) il termine quinquennale di prescrizione è abbondantemente decorso, provocando l'estinzione dei crediti impugnati.
7. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso trova accoglimento e le pretese creditorie impugnate devono dichiararsi estinte per intervenuta prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito aventi numero 439201200001786280000; 43920120000935867000; 43920130000063670000; 43920130000549904000; 43920140000102671000; 43920140000531481000; 43920140001010031000, richiamati dall' intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.500,00€, oltre CP_5 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 21/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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