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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3270 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO Pt_1 C.F._1
22/A 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, L' ha esposto che: il resistente Pt_1 ha indebitamente percepito la somma di € 7.358,13 sulla prestazione INVCIV
07307153 intestata a per il periodo 01.01.2003– 23.05.2004; la Parte_2 prestazione non è risultata spettante in quanto non è risultato Controparte_1 essere erede di;
la riscossione delle somme sopra descritte risulta Parte_2 dalle quietanze allegate in atti;
il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risulta decorso in quanto validamente interrotto dagli atti allegati.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna di alla restituzione della Controparte_1 somma di € 7.358,13 oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo, con vittoria di spese di causa.
La parte ricorrente restava contumace.
Riscontrata la documentazione prodotta dall' , valutata la fondatezza del CP_2 ricorso, si conclude per la condanna della parte resistente alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
P.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- condanna di alla restituzione della somma di € 7.358,13 oltre Controparte_1 interessi dalla data della percezione fino al soddisfo,
- condanna inoltre la soccombente resistente al pagamento delle spese di causa, liquidate in €. 700,00, oltre accessori di legge, in favore di . Pt_1
Castrovillari, 26/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO Pt_1 C.F._1
22/A 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, L' ha esposto che: il resistente Pt_1 ha indebitamente percepito la somma di € 7.358,13 sulla prestazione INVCIV
07307153 intestata a per il periodo 01.01.2003– 23.05.2004; la Parte_2 prestazione non è risultata spettante in quanto non è risultato Controparte_1 essere erede di;
la riscossione delle somme sopra descritte risulta Parte_2 dalle quietanze allegate in atti;
il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risulta decorso in quanto validamente interrotto dagli atti allegati.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna di alla restituzione della Controparte_1 somma di € 7.358,13 oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo, con vittoria di spese di causa.
La parte ricorrente restava contumace.
Riscontrata la documentazione prodotta dall' , valutata la fondatezza del CP_2 ricorso, si conclude per la condanna della parte resistente alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
P.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- condanna di alla restituzione della somma di € 7.358,13 oltre Controparte_1 interessi dalla data della percezione fino al soddisfo,
- condanna inoltre la soccombente resistente al pagamento delle spese di causa, liquidate in €. 700,00, oltre accessori di legge, in favore di . Pt_1
Castrovillari, 26/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO