CASS
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2024, n. 36486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36486 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo avverso il provvedimento emesso nel corso dell'udienza dell'8 gennaio 2024 dal Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nel procedimento a carico di DO desi, nata ad [...] il [...] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36486 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2024 il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha pronunciato, nel processo a carico di DO Desi, imputata del reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 20.01.2029 n. 4, ordinanza di trasmissione del fascicolo al P.M. per le valutazioni di competenza in merito alla mancata fissazione della udienza preliminare. 2. Avverso l'ordinanza de qua il Sost. Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, per violazione di legge processuale per inosservanza delle norme sulla capacità del giudice naturale, deducendo l'abnormità del provvedimento adottato. Ha rilevato che, esercitata l'azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio del 19/10/2022 tempestivamente notificata all'imputata, il provvedimento di restituzione degli atti all'ufficio di Procura adottato dal giudice monocratico deve ritenersi abnorme, in quanto, prospettando la mancata richiesta di fissazione dell'udienza preliminare -sul presupposto, errato, della previsione edittale di una pena massima incompatibile col disposto dell'art. 550 c.p.p.- ha determinato una indebita regressione del procedimento nonché una stasi processuale non rimovibile se non con la impugnazione oggi in esame. Ha argomentato dunque che la restituzione degli atti disposta dal giudice imporrebbe al P.M. di compiere una attività processuale contra legem, e, quindi, di incorrere negli inevitabili provvedimenti correttivi del Giudice dell'udienza preliminare previsti dall'art. 33- sexies c.p.p., e determinerebbe, dunque, uno stallo non altrimenti superabile se non con la proposizione del ricorso per Cassazione. Ha invocato, dunque, l'annullamento del provvedimento del Tribunale emesso in udienza l'8 gennaio 2024 ad ogni effetto e con tutte le conseguenze di legge. 3. Il Sost. Procuratore Generale, premessa l'erroneità della decisione sì come adottata, e, di conseguenza, l'indebita regressione del procedimento, ha tuttavia concluso in senso contrario alla dedotta abnormità del provvedimento. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di abnormità strutturale (per carenza di potere in astratto e carenza di potere in concreto, S.U. n.25957/2009,Toni), e di abnormità'funzionale, implicante una crisi di funzionamento del processo per stasi o indebita regressione, coerentemente ai 2 principi espressi anche da Corte Cost., N. 236 del 2005, coi suoi caratteri di eccezionalità (S.U. n. 37502/2022, Scarlini), ha concluso per il rigetto del ricorso proprio argomentando, in linea con l'ultima delle decisioni citate, che non essendo precluso al P.M. richiedere l'udienza preliminare, non risulta riscontrabile la stasi processuale che dà luogo all'abnormità dell'atto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è fondato. 2. Con l'ordinanza impugnata dell'8 gennaio 2024 il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha pronunciato, nel processo a carico di DO Desi, imputata del reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 20.01.2029 n. 4, ordinanza di trasmissione del fascicolo al P.M. per le valutazioni di competenza in merito alla mancata fissazione della udienza preliminare. Non è revocabile in dubbio che per il reato de quo fosse, invece, corretta, la citazione diretta a giudizio. 3. Ricorre avverso l'ordinanza il procuratore della repubblica presso il tribunale di Teramo, allegando l'abnormità del provvedimento, per i motivi col ricorso dedotti, ed invocandone l'annullamento. 4. Rileva questa Corte che «E' abnorme, sotto il profilo funzionale, perché determina una insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per uno dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest'ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato. » Nel caso in esame, per effetto dell'ordinanza impugnata, si è creato un effetto di stallo o regressione processuale, non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità, effetto proprio, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, di un atto abnorme (cfr. in proposito Sez. Un., n. 33 del 22/11/2000, Boniotti;
n. 28807 del 29/05/2002, Manca;
n. 25957 del 26/03/2009, Toni). Come correttamente rilevato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, a fronte del provvedimento impugnato è oggi impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell'udienza preliminare 3 (perché si tratterebbe di un esercizio dell'azione penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato) (Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 26862301). 5. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice monocratico del Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo. Così deciso il 10 giugno 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36486 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2024 il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha pronunciato, nel processo a carico di DO Desi, imputata del reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 20.01.2029 n. 4, ordinanza di trasmissione del fascicolo al P.M. per le valutazioni di competenza in merito alla mancata fissazione della udienza preliminare. 2. Avverso l'ordinanza de qua il Sost. Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, per violazione di legge processuale per inosservanza delle norme sulla capacità del giudice naturale, deducendo l'abnormità del provvedimento adottato. Ha rilevato che, esercitata l'azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio del 19/10/2022 tempestivamente notificata all'imputata, il provvedimento di restituzione degli atti all'ufficio di Procura adottato dal giudice monocratico deve ritenersi abnorme, in quanto, prospettando la mancata richiesta di fissazione dell'udienza preliminare -sul presupposto, errato, della previsione edittale di una pena massima incompatibile col disposto dell'art. 550 c.p.p.- ha determinato una indebita regressione del procedimento nonché una stasi processuale non rimovibile se non con la impugnazione oggi in esame. Ha argomentato dunque che la restituzione degli atti disposta dal giudice imporrebbe al P.M. di compiere una attività processuale contra legem, e, quindi, di incorrere negli inevitabili provvedimenti correttivi del Giudice dell'udienza preliminare previsti dall'art. 33- sexies c.p.p., e determinerebbe, dunque, uno stallo non altrimenti superabile se non con la proposizione del ricorso per Cassazione. Ha invocato, dunque, l'annullamento del provvedimento del Tribunale emesso in udienza l'8 gennaio 2024 ad ogni effetto e con tutte le conseguenze di legge. 3. Il Sost. Procuratore Generale, premessa l'erroneità della decisione sì come adottata, e, di conseguenza, l'indebita regressione del procedimento, ha tuttavia concluso in senso contrario alla dedotta abnormità del provvedimento. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di abnormità strutturale (per carenza di potere in astratto e carenza di potere in concreto, S.U. n.25957/2009,Toni), e di abnormità'funzionale, implicante una crisi di funzionamento del processo per stasi o indebita regressione, coerentemente ai 2 principi espressi anche da Corte Cost., N. 236 del 2005, coi suoi caratteri di eccezionalità (S.U. n. 37502/2022, Scarlini), ha concluso per il rigetto del ricorso proprio argomentando, in linea con l'ultima delle decisioni citate, che non essendo precluso al P.M. richiedere l'udienza preliminare, non risulta riscontrabile la stasi processuale che dà luogo all'abnormità dell'atto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è fondato. 2. Con l'ordinanza impugnata dell'8 gennaio 2024 il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha pronunciato, nel processo a carico di DO Desi, imputata del reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 20.01.2029 n. 4, ordinanza di trasmissione del fascicolo al P.M. per le valutazioni di competenza in merito alla mancata fissazione della udienza preliminare. Non è revocabile in dubbio che per il reato de quo fosse, invece, corretta, la citazione diretta a giudizio. 3. Ricorre avverso l'ordinanza il procuratore della repubblica presso il tribunale di Teramo, allegando l'abnormità del provvedimento, per i motivi col ricorso dedotti, ed invocandone l'annullamento. 4. Rileva questa Corte che «E' abnorme, sotto il profilo funzionale, perché determina una insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per uno dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest'ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato. » Nel caso in esame, per effetto dell'ordinanza impugnata, si è creato un effetto di stallo o regressione processuale, non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità, effetto proprio, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, di un atto abnorme (cfr. in proposito Sez. Un., n. 33 del 22/11/2000, Boniotti;
n. 28807 del 29/05/2002, Manca;
n. 25957 del 26/03/2009, Toni). Come correttamente rilevato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, a fronte del provvedimento impugnato è oggi impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell'udienza preliminare 3 (perché si tratterebbe di un esercizio dell'azione penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato) (Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 26862301). 5. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice monocratico del Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo. Così deciso il 10 giugno 2024 Il Presidente