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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18391/2019
N. R.G. 10547/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18391/2019 e n. r.g. 10547/2022
Oggi 11 aprile 2025 ad ore 09:35 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Chiara D'angelo su delega dell'avv. Giuseppe Gabriele D'Angelo e l'avv. Cinzia Chiarenza.
Il Giudice preliminarmente dichiara inammissibili le memorie ed annessi documenti depositati da in data 17 marzo 2025 ed in data 10 aprile 2025, in quanto trattasi di atti e Parte_1 documenti non autorizzati dal Tribunale;
invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Chiarenza precisa le conclusioni come da ricorso possessorio, successiva memoria di costituzione nel giudizio di merito, memoria di costituzione nel giudizio riunito e memoria ex art. 183, co. VI, 1) c.p.c.; insiste altresì nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. VI, 2) e 3) c.p.c., nonché nella memoria di costituzione nel giudizio di merito possessorio;
discute oralmente la causa come da atti e chiede che controparte sia condannata alla refusione delle spese del giudizio, previa conferma dell'ordinanza cautelare emessa dal collegio in sede di reclamo
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott. Gabriele Gulletta sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti e chiuso alle ore 09:42.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 18391/2019 promossa da:
) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
) rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. GIUSEPPE C.F._2 GABRIELE D'ANGELO e l'avv. CINZIA CHIARENZA in VIA MILANO 20, CATANIA
contro
) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._3 domiciliata presso l'avv. GIUSEPPE FURNARI e l'avv. PIER DOMENICO BOLUMETTI in CORSO GIULIO CESARE 135, TORINO
e riunita
alla causa civile iscritta al r.g. n. 10547/2022 promossa da:
( ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._3 domiciliata presso l'avv. PIER DOMENICO BOLUMETTI in CORSO GIULIO CESARE 135, TORINO
contro
( ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
) rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. GIUSEPPE C.F._2 GABRIELE D'ANGELO e l'avv. CINZIA CHIARENZA in VIA MILANO 20, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, letti gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, ritenuto che:
1. deve confermarsi l'ordinanza cautelare emessa dall'intestato ufficio in composizione collegiale in data 20 luglio 2022 nel procedimento per reclamo iscritto al n. 12023/2020 R.G.A.C.;
pagina 2 di 8 2. con il suddetto provvedimento il Tribunale ha ordinato a la cessazione Parte_1
delle molestie del possesso del vialetto censito alla particella 743/744, foglio 13 del Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di San Giovanni La Punta, che porta all'abitazione ubicata al civico 92 di via Roma in San Giovanni La Punta - oggetto di detenzione da parte di
[...]
e -, nonché della parte asfaltata del fondo individuato in catasto Parte_4 Parte_5
alla particella 47, adiacente la menzionata abitazione oggetto di comodato ed oggetto di altro comodato in favore dei medesimi - il tutto, consegnando copia delle chiavi Parte_6
necessarie per la completa apertura del cancello di accesso ai beni indicati, rimuovendo i mattoni cementati ed i paletti in metallo ivi apposti, nonché rimuovendo ed astenendosi dal frapporre qualunque ostacolo all'utilizzo del bene da parte dei ricorrenti Parte_2
e e, per essi, dei detentori, mediante autoveicoli ed altri veicoli
[...] Parte_3
a motore;
3. proposta istanza per la prosecuzione del giudizio di merito ai sensi del co. IV dell'art. 703
c.p.c., chiede ora in questa sede accertarsi l'infondatezza della pretesa Parte_1
possessoria originariamente avanzata da e con il ricorso introduttivo del Parte_2 Pt_3
procedimento cautelare iscritto al n. 18391/2019 R.G.A.C. (giudizio al quale, nel corso della relativa fase di merito, è stato riunito l'ulteriore procedimento medio tempore promosso dalla nei confronti dei suddetti e rubricato al n. 10547/2022 R.G.A.C.); Parte_1
4. in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile ogni domanda con la quale Parte_1
ha chiesto – tanto nel procedimento di prosecuzione nel merito del giudizio
[...]
possessorio, quanto nell'ulteriore procedimento parimenti promosso nei confronti degli odierni ricorrenti ed iscritto al n. 10547/2022 R.G.A.C. – dichiararsi l'invalidità dell'ordinanza del 12 ottobre 2021 che ha respinto l'istanza di ricusazione del Giudice dott. del 24 CP_1
agosto 2021 (cfr. doc. 4 di parte attrice – R.G. 12023/2020) e, per l'effetto,
l'invalidità/inefficacia dell'ordinanza cautelare di cui sopra;
5. deve assumersi tale determinazione a fronte delle condivisibili argomentazioni già spese dal collegio a pagg.
4-5 della suddetta ordinanza del 20 luglio 2022, da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
pagina 3 di 8 6. in ogni caso, ogni doglianza sul punto come svolta dalla sarebbe comunque Parte_1
inammissibile a fronte dell'ovvia considerazione che qualsiasi decisione in materia di ricusazione del giudice è pronunciata “con ordinanza non impugnabile” (art. 53, co. II c.p.c.);
7. è pertanto inammissibile ogni pretesa di pari contenuto svolta da tanto Parte_1
nel procedimento iscritto al n. 10547/2022 R.G.A.C., quanto in quello iscritto al n. 18391/2019
R.G.A.C.;
8. a fronte del compendio istruttorio acquisito agli atti del processo, deve nuovamente disattendersi l'eccezione di decadenza formulata da Parte_1
9. infatti, per quanto riportato a pagg.
5-6 dell'ordinanza in questa sede confermata, deve ascriversi la raccomandata del 19 dicembre 2018 inviata dalla a al Parte_1 Parte_4
novero della confessione resa al terzo ex art. 2735 c.c., la quale costituisce prova, oltre che del possesso sino ad allora effettivamente esercitato anche mediante autoveicoli dai ricorrenti per il tramite dei comodatari, anche del dies a quo del termine decadenziale per l'esperimento della tutela possessoria – di modo che il conseguente ricorso possessorio, depositato in data 19 dicembre 2019, è da ritenersi tempestivo ad ogni effetto di legge;
10. la bontà di tale conclusione è pur sempre confermata dal fatto che l'atto illecito in questa sede sub iudice è dato dalla lamentata modifica dei codici di funzionamento del telecomando del cancello che consente l'accesso al bene per cui è causa e che si presta ad essere senz'altro considerato quale atto di molestia autonomo e diverso da quello dell'occupazione di parte dell'area, come lamentato con la raccomandata del 30 luglio 2017 (ed alla quale ha infondatamente fatto riferimento la nelle proprie difese); Parte_1
11. ancora, non v'è alcuna prova del fatto che l'ordinanza di assegnazione della casa coniugale avrebbe privato il della materiale disponibilità del vialetto di accesso in Parte_2
contesa, trattandosi di stradella che, oltre che alla casa coniugale, conduce ad altre proprietà di ambo i ricorrenti – e non trascurandosi che, anche dopo l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, il ha continuato ad esercitare il possesso del bene mercè i menzionati Parte_2
comodatari;
pagina 4 di 8 12. pari legittimazione attiva ad esercitare l'azione in esame va riconosciuta anche alla Pt_3
sulla scorta delle ovvie e condivisibili argomentazioni già esposte dal collegio a pag. 8 dell'ordinanza in questa sede confermata – la cui linearità esime lo scrivente magistrato dal dilungarsi oltre sul punto;
13. alla luce delle dichiarazioni rese dagli informatori sentiti nella pregressa fase cautelare (cfr. verbale d'udienza del 1° giugno 2022), può ritenersi provato il potere di fatto esercitato sui beni oggetto di lite anche mediante autoveicoli (come descritto dagli stessi ricorrenti) da parte di e – il che consente di disattendere l'eccepito difetto di valido Parte_4 Parte_5
titolo detentivo in capo a questi ultimi (questione, quest'ultima, che esula ad ogni modo dal merito del giudizio possessorio);
14. sia che si vogliano considerare i beni per cui è causa alla stregua di pertinenze della casa coniugale, sia che si voglia opinare in senso contrario, è comunque del tutto evidente che il comodato sull'abitazione dei implichi un diritto di passaggio sulla stradella che a Parte_6
tale abitazione conduce - diritto attribuito dal comodante ed in virtù del quale questi possiede
(lo si ribadisce) per il tramite dei comodatari – né l'ordinanza di assegnazione della casa coniugale potrebbe in alcun modo aver attribuito alla anche il potere di porre nel Parte_1
nulla siffatto contratto (o l'analogo diritto costituito sulla stradella), di cui la medesima, del resto, non era nemmeno parte;
15. la prova orale cui si è fatto riferimento consente inoltre di ritenere infondata l'eccezione della secondo cui il comodato intercorrente tra il e la famiglia Parte_1 Parte_2
comprendeva solo l'accesso pedonale: tutti gli informatori sentiti nella pregressa fase Pt_5
cautelare hanno infatti credibilmente riferito in ordine all'accesso (anche) tramite veicoli a motore da parte dei Parte_6
16. gli esiti dell'istruttoria del giudizio di merito non consentono, ad opinione del Tribunale, di pervenire a conclusioni diverse da quelle di cui all'ordinanza collegiale sopra richiamata;
17. deve pertanto confermarsi l'ordinanza suddetta con la quale è stata concessa la tutela invocata da e ed è stato ordinato, per l'effetto, Parte_2 Parte_3
pagina 5 di 8 a Parte_1
a. di consegnare il nuovo telecomando e/o di fornire i modificati codici di apertura del cancello di chiusura del vialetto che conduce ai beni oggetto del comodato di cui si è detto, posseduti, solo animo, dai ricorrenti, ovvero, comunque, di consentire a questi ultimi – e, per essi, anche ai comodatari - l'accesso mediante veicoli a Parte_6
motore, così da ristabilire il potere di fatto esercitato mediatamente dal Parte_2
e dalla a prescindere da ogni considerazione relativa alla validità e/o esistenza del Pt_3
titolo del mediato possesso;
b. di ridurre in pristino lo stato dei luoghi, giacché i ricorrenti hanno dedotto e provato mediante apposita documentazione fotografica prodotta agli atti del processo, che la resistente ebbe ad installare, presso il vialetto oggetto di controversia, dei mattoni cementati, disponendoli in due file, l'una a ridosso dell'anta carrabile del cancello di cui si è detto e l'altra a circa un metro dalla stessa, oltre ad alcuni paletti in metallo, distanziati tra loro, che impediscono il passaggio con mezzi meccanici verso la proprietà della Pt_3
18. è infatti ovvio che l'alterazione provocata dal comportamento della Parte_1
implicherebbe l'inutilità della richiesta tutela, dal momento che l'apertura completa del cancello di accesso al vialetto non farebbe venir meno la lesione possessoria, permanendo l'impedimento all'accesso con autoveicoli – il che comporta che la nell'ottemperare all'ordinanza Parte_1
in questa sede confermata, dovrà evidentemente rimuovere qualunque tipo di ostacolo frapposto presso il vialetto e l'anta carrabile del cancello, che possa in qualsiasi modo impedire l'agevole transito di pedoni e/o veicoli;
19. confermata l'ordinanza di cui sopra, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. – e considerata la natura della controversia, la risalente datazione del comportamento illegittimo della come Parte_1
censurato in questa sede ed anche la di lei condotta processuale ed extraprocessuale, che ha reso necessarie attività giudiziali lunghe e dispendiose –, e vista l'istanza in tal senso formulata dai ricorrenti nella memoria di costituzione nel procedimento di merito possessorio, deve pagina 6 di 8 determinarsi in € 250,00 la somma di denaro dovuta da per ogni giorno Parte_1
di ritardo nell'esecuzione del provvedimento in questa sede confermato;
20. per quanto concerne le spese di lite, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause
- e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza (Cass. 27295/2022);
21. le spese processuali e di mediazione relative al merito del procedimento possessorio iscritto al n. 18391/2019 R.G.A.C. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (con aumento del compenso nella misura del
30% ex art. 4, co. II per aver i procuratori dei ricorrenti difeso più parti aventi la medesima posizione processuale);
22. anche le spese processuali relative al giudizio iscritto al n. 10547/2022 R.G.A.C. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014 (con aumento del compenso nella misura del 30% ex art. 4, co. II per aver i procuratori del e della difeso più parti aventi la medesima posizione processuale); Parte_2 Pt_3
23. infine, le spese processuali attinenti al procedimento cautelare incidentale promosso da con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 17 marzo 2025 (e, Parte_1
nuovamente, in data 10 aprile 2025 con atto di pari contenuto) – ed estinto in data odierna per inattività dei contendenti (vedasi, sul punto, il relativo verbale agli atti del procedimento) - restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310, co. IV c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 7 di 8 1. dichiara l'inammissibilità di ogni domanda di cui al capo 4) della superiore motivazione come proposta da nei procedimenti riuniti;
Parte_1
2. conferma l'ordinanza cautelare emessa dall'intestato ufficio in composizione collegiale in data 20 luglio 2022 nel procedimento per reclamo iscritto al n. 12023/2020 R.G.A.C.;
3. determina in € 250,00 la somma di denaro dovuta da per ogni Parte_1
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento in questa sede confermato;
4. condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite e di mediazione relative al merito del procedimento Parte_3
possessorio iscritto al n. 18391/2019 R.G.A.C., che si liquidano in € 14.654,00 per compenso,
oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
5. condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite relative al procedimento iscritto al n. 10547/2022 Parte_3
R.G.A.C., che si liquidano in € 6.600,10 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e
C.P.A.;
6. dichiara che le spese di lite relative alla fase cautelare incidentale restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 8 di 8
N. R.G. 10547/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18391/2019 e n. r.g. 10547/2022
Oggi 11 aprile 2025 ad ore 09:35 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Chiara D'angelo su delega dell'avv. Giuseppe Gabriele D'Angelo e l'avv. Cinzia Chiarenza.
Il Giudice preliminarmente dichiara inammissibili le memorie ed annessi documenti depositati da in data 17 marzo 2025 ed in data 10 aprile 2025, in quanto trattasi di atti e Parte_1 documenti non autorizzati dal Tribunale;
invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Chiarenza precisa le conclusioni come da ricorso possessorio, successiva memoria di costituzione nel giudizio di merito, memoria di costituzione nel giudizio riunito e memoria ex art. 183, co. VI, 1) c.p.c.; insiste altresì nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. VI, 2) e 3) c.p.c., nonché nella memoria di costituzione nel giudizio di merito possessorio;
discute oralmente la causa come da atti e chiede che controparte sia condannata alla refusione delle spese del giudizio, previa conferma dell'ordinanza cautelare emessa dal collegio in sede di reclamo
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott. Gabriele Gulletta sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti e chiuso alle ore 09:42.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 18391/2019 promossa da:
) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
) rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. GIUSEPPE C.F._2 GABRIELE D'ANGELO e l'avv. CINZIA CHIARENZA in VIA MILANO 20, CATANIA
contro
) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._3 domiciliata presso l'avv. GIUSEPPE FURNARI e l'avv. PIER DOMENICO BOLUMETTI in CORSO GIULIO CESARE 135, TORINO
e riunita
alla causa civile iscritta al r.g. n. 10547/2022 promossa da:
( ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._3 domiciliata presso l'avv. PIER DOMENICO BOLUMETTI in CORSO GIULIO CESARE 135, TORINO
contro
( ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
) rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. GIUSEPPE C.F._2 GABRIELE D'ANGELO e l'avv. CINZIA CHIARENZA in VIA MILANO 20, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, letti gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, ritenuto che:
1. deve confermarsi l'ordinanza cautelare emessa dall'intestato ufficio in composizione collegiale in data 20 luglio 2022 nel procedimento per reclamo iscritto al n. 12023/2020 R.G.A.C.;
pagina 2 di 8 2. con il suddetto provvedimento il Tribunale ha ordinato a la cessazione Parte_1
delle molestie del possesso del vialetto censito alla particella 743/744, foglio 13 del Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di San Giovanni La Punta, che porta all'abitazione ubicata al civico 92 di via Roma in San Giovanni La Punta - oggetto di detenzione da parte di
[...]
e -, nonché della parte asfaltata del fondo individuato in catasto Parte_4 Parte_5
alla particella 47, adiacente la menzionata abitazione oggetto di comodato ed oggetto di altro comodato in favore dei medesimi - il tutto, consegnando copia delle chiavi Parte_6
necessarie per la completa apertura del cancello di accesso ai beni indicati, rimuovendo i mattoni cementati ed i paletti in metallo ivi apposti, nonché rimuovendo ed astenendosi dal frapporre qualunque ostacolo all'utilizzo del bene da parte dei ricorrenti Parte_2
e e, per essi, dei detentori, mediante autoveicoli ed altri veicoli
[...] Parte_3
a motore;
3. proposta istanza per la prosecuzione del giudizio di merito ai sensi del co. IV dell'art. 703
c.p.c., chiede ora in questa sede accertarsi l'infondatezza della pretesa Parte_1
possessoria originariamente avanzata da e con il ricorso introduttivo del Parte_2 Pt_3
procedimento cautelare iscritto al n. 18391/2019 R.G.A.C. (giudizio al quale, nel corso della relativa fase di merito, è stato riunito l'ulteriore procedimento medio tempore promosso dalla nei confronti dei suddetti e rubricato al n. 10547/2022 R.G.A.C.); Parte_1
4. in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile ogni domanda con la quale Parte_1
ha chiesto – tanto nel procedimento di prosecuzione nel merito del giudizio
[...]
possessorio, quanto nell'ulteriore procedimento parimenti promosso nei confronti degli odierni ricorrenti ed iscritto al n. 10547/2022 R.G.A.C. – dichiararsi l'invalidità dell'ordinanza del 12 ottobre 2021 che ha respinto l'istanza di ricusazione del Giudice dott. del 24 CP_1
agosto 2021 (cfr. doc. 4 di parte attrice – R.G. 12023/2020) e, per l'effetto,
l'invalidità/inefficacia dell'ordinanza cautelare di cui sopra;
5. deve assumersi tale determinazione a fronte delle condivisibili argomentazioni già spese dal collegio a pagg.
4-5 della suddetta ordinanza del 20 luglio 2022, da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
pagina 3 di 8 6. in ogni caso, ogni doglianza sul punto come svolta dalla sarebbe comunque Parte_1
inammissibile a fronte dell'ovvia considerazione che qualsiasi decisione in materia di ricusazione del giudice è pronunciata “con ordinanza non impugnabile” (art. 53, co. II c.p.c.);
7. è pertanto inammissibile ogni pretesa di pari contenuto svolta da tanto Parte_1
nel procedimento iscritto al n. 10547/2022 R.G.A.C., quanto in quello iscritto al n. 18391/2019
R.G.A.C.;
8. a fronte del compendio istruttorio acquisito agli atti del processo, deve nuovamente disattendersi l'eccezione di decadenza formulata da Parte_1
9. infatti, per quanto riportato a pagg.
5-6 dell'ordinanza in questa sede confermata, deve ascriversi la raccomandata del 19 dicembre 2018 inviata dalla a al Parte_1 Parte_4
novero della confessione resa al terzo ex art. 2735 c.c., la quale costituisce prova, oltre che del possesso sino ad allora effettivamente esercitato anche mediante autoveicoli dai ricorrenti per il tramite dei comodatari, anche del dies a quo del termine decadenziale per l'esperimento della tutela possessoria – di modo che il conseguente ricorso possessorio, depositato in data 19 dicembre 2019, è da ritenersi tempestivo ad ogni effetto di legge;
10. la bontà di tale conclusione è pur sempre confermata dal fatto che l'atto illecito in questa sede sub iudice è dato dalla lamentata modifica dei codici di funzionamento del telecomando del cancello che consente l'accesso al bene per cui è causa e che si presta ad essere senz'altro considerato quale atto di molestia autonomo e diverso da quello dell'occupazione di parte dell'area, come lamentato con la raccomandata del 30 luglio 2017 (ed alla quale ha infondatamente fatto riferimento la nelle proprie difese); Parte_1
11. ancora, non v'è alcuna prova del fatto che l'ordinanza di assegnazione della casa coniugale avrebbe privato il della materiale disponibilità del vialetto di accesso in Parte_2
contesa, trattandosi di stradella che, oltre che alla casa coniugale, conduce ad altre proprietà di ambo i ricorrenti – e non trascurandosi che, anche dopo l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, il ha continuato ad esercitare il possesso del bene mercè i menzionati Parte_2
comodatari;
pagina 4 di 8 12. pari legittimazione attiva ad esercitare l'azione in esame va riconosciuta anche alla Pt_3
sulla scorta delle ovvie e condivisibili argomentazioni già esposte dal collegio a pag. 8 dell'ordinanza in questa sede confermata – la cui linearità esime lo scrivente magistrato dal dilungarsi oltre sul punto;
13. alla luce delle dichiarazioni rese dagli informatori sentiti nella pregressa fase cautelare (cfr. verbale d'udienza del 1° giugno 2022), può ritenersi provato il potere di fatto esercitato sui beni oggetto di lite anche mediante autoveicoli (come descritto dagli stessi ricorrenti) da parte di e – il che consente di disattendere l'eccepito difetto di valido Parte_4 Parte_5
titolo detentivo in capo a questi ultimi (questione, quest'ultima, che esula ad ogni modo dal merito del giudizio possessorio);
14. sia che si vogliano considerare i beni per cui è causa alla stregua di pertinenze della casa coniugale, sia che si voglia opinare in senso contrario, è comunque del tutto evidente che il comodato sull'abitazione dei implichi un diritto di passaggio sulla stradella che a Parte_6
tale abitazione conduce - diritto attribuito dal comodante ed in virtù del quale questi possiede
(lo si ribadisce) per il tramite dei comodatari – né l'ordinanza di assegnazione della casa coniugale potrebbe in alcun modo aver attribuito alla anche il potere di porre nel Parte_1
nulla siffatto contratto (o l'analogo diritto costituito sulla stradella), di cui la medesima, del resto, non era nemmeno parte;
15. la prova orale cui si è fatto riferimento consente inoltre di ritenere infondata l'eccezione della secondo cui il comodato intercorrente tra il e la famiglia Parte_1 Parte_2
comprendeva solo l'accesso pedonale: tutti gli informatori sentiti nella pregressa fase Pt_5
cautelare hanno infatti credibilmente riferito in ordine all'accesso (anche) tramite veicoli a motore da parte dei Parte_6
16. gli esiti dell'istruttoria del giudizio di merito non consentono, ad opinione del Tribunale, di pervenire a conclusioni diverse da quelle di cui all'ordinanza collegiale sopra richiamata;
17. deve pertanto confermarsi l'ordinanza suddetta con la quale è stata concessa la tutela invocata da e ed è stato ordinato, per l'effetto, Parte_2 Parte_3
pagina 5 di 8 a Parte_1
a. di consegnare il nuovo telecomando e/o di fornire i modificati codici di apertura del cancello di chiusura del vialetto che conduce ai beni oggetto del comodato di cui si è detto, posseduti, solo animo, dai ricorrenti, ovvero, comunque, di consentire a questi ultimi – e, per essi, anche ai comodatari - l'accesso mediante veicoli a Parte_6
motore, così da ristabilire il potere di fatto esercitato mediatamente dal Parte_2
e dalla a prescindere da ogni considerazione relativa alla validità e/o esistenza del Pt_3
titolo del mediato possesso;
b. di ridurre in pristino lo stato dei luoghi, giacché i ricorrenti hanno dedotto e provato mediante apposita documentazione fotografica prodotta agli atti del processo, che la resistente ebbe ad installare, presso il vialetto oggetto di controversia, dei mattoni cementati, disponendoli in due file, l'una a ridosso dell'anta carrabile del cancello di cui si è detto e l'altra a circa un metro dalla stessa, oltre ad alcuni paletti in metallo, distanziati tra loro, che impediscono il passaggio con mezzi meccanici verso la proprietà della Pt_3
18. è infatti ovvio che l'alterazione provocata dal comportamento della Parte_1
implicherebbe l'inutilità della richiesta tutela, dal momento che l'apertura completa del cancello di accesso al vialetto non farebbe venir meno la lesione possessoria, permanendo l'impedimento all'accesso con autoveicoli – il che comporta che la nell'ottemperare all'ordinanza Parte_1
in questa sede confermata, dovrà evidentemente rimuovere qualunque tipo di ostacolo frapposto presso il vialetto e l'anta carrabile del cancello, che possa in qualsiasi modo impedire l'agevole transito di pedoni e/o veicoli;
19. confermata l'ordinanza di cui sopra, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. – e considerata la natura della controversia, la risalente datazione del comportamento illegittimo della come Parte_1
censurato in questa sede ed anche la di lei condotta processuale ed extraprocessuale, che ha reso necessarie attività giudiziali lunghe e dispendiose –, e vista l'istanza in tal senso formulata dai ricorrenti nella memoria di costituzione nel procedimento di merito possessorio, deve pagina 6 di 8 determinarsi in € 250,00 la somma di denaro dovuta da per ogni giorno Parte_1
di ritardo nell'esecuzione del provvedimento in questa sede confermato;
20. per quanto concerne le spese di lite, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause
- e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza (Cass. 27295/2022);
21. le spese processuali e di mediazione relative al merito del procedimento possessorio iscritto al n. 18391/2019 R.G.A.C. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (con aumento del compenso nella misura del
30% ex art. 4, co. II per aver i procuratori dei ricorrenti difeso più parti aventi la medesima posizione processuale);
22. anche le spese processuali relative al giudizio iscritto al n. 10547/2022 R.G.A.C. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/2014 (con aumento del compenso nella misura del 30% ex art. 4, co. II per aver i procuratori del e della difeso più parti aventi la medesima posizione processuale); Parte_2 Pt_3
23. infine, le spese processuali attinenti al procedimento cautelare incidentale promosso da con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 17 marzo 2025 (e, Parte_1
nuovamente, in data 10 aprile 2025 con atto di pari contenuto) – ed estinto in data odierna per inattività dei contendenti (vedasi, sul punto, il relativo verbale agli atti del procedimento) - restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310, co. IV c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 7 di 8 1. dichiara l'inammissibilità di ogni domanda di cui al capo 4) della superiore motivazione come proposta da nei procedimenti riuniti;
Parte_1
2. conferma l'ordinanza cautelare emessa dall'intestato ufficio in composizione collegiale in data 20 luglio 2022 nel procedimento per reclamo iscritto al n. 12023/2020 R.G.A.C.;
3. determina in € 250,00 la somma di denaro dovuta da per ogni Parte_1
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento in questa sede confermato;
4. condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite e di mediazione relative al merito del procedimento Parte_3
possessorio iscritto al n. 18391/2019 R.G.A.C., che si liquidano in € 14.654,00 per compenso,
oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
5. condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite relative al procedimento iscritto al n. 10547/2022 Parte_3
R.G.A.C., che si liquidano in € 6.600,10 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e
C.P.A.;
6. dichiara che le spese di lite relative alla fase cautelare incidentale restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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