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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza dell'8.5.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv V. Leo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 10.1.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap ex art. 3 co. 3 l. 104/92, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante - al contrario di quanto sostenuto dall'ausiliare d'ufficio - un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott.ssa , nell'esame obiettivo, ha dato atto di quanto segue: Per_1
“accede in ambulatorio su sedia a rotelle. Condizioni generali sufficienti. Non segni di cianosi periferica, non edemi declivi. Mani con rigonfiamento delle articolazioni interfalangee distali, riferite dolenti al movimento di prensione degli oggetti. La funzione motoria è ridotta, riesce ad assumere con difficoltà la posizione eretta da quella seduta, appoggiandosi ad un sostegno
e con aiuto di altra persona, la deambulazione è inefficace, con ricerca di appoggio, consentita con deambulatore e supervisione e aiuto di terzi, utile solo per qualche passo all'interno delle mura domestiche e per brevi tragitti;
i movimenti sono coordinati, non si evidenziano deficit focali. Collaborante, disorientata nel tempo con qualche vuoto della memoria recente. Udito sociale ridotto. Visus sociale utile”.
Ha poi osservato che “le autonomie residue consentono, seppur con difficoltà, una vita parzialmente autonoma, ma solo in ambiente domestico, opportunamente adattato, con necessità incostante di assistenza;
in ogni caso non può uscire di casa se non accompagnata, dipendendo totalmente dagli altri per spese e approvvigionamenti esterni”.
Ha concluso pertanto che “vi sono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento” e della condizione di handicap grave a decorrere da maggio
2024.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La reciproca soccombenza (tra la fase di ATP e il presente giudizio) ed in ogni caso la decorrenza dell'accertato requisito sanitario, successiva anche al deposito del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua e la condizione di handicap in situazione di gravità a decorrere da maggio 2024, come da CTU depositata in data 24.1.2025; compensa integralmente le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 8.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere