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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/09/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 828/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Ivano Parte_1 P.IVA_1
FAZIO e Monica FAZIO, ed elettivamente domiciliato presso i difensori, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandra CLERICI ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellato
OGGETTO: CP_2
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
Parte appellante, ribadita la contestazione all'avversaria comparsa di costituzione, precisa le conclusioni nel seguente modo: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 7051/2023 pubblicata in data 12/09/23, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di delle seguenti somme: - IN VIA Parte_1
PRINCIPALE: − € 4.746,72 (decurtata la somma riconosciuta in I grado) di cui alle NDI prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalla domanda al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
− € 2.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture con riguardo alle fatture (n. 63 fatture) il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 2.520,00). - IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la II memoria ex art. 183 VI comma cpc 22/11/21, richiamando il contenuto della III memoria ex art. 183 VI comma cpc 10/12/21; - IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. per parte appellata:
In via principale e nel merito: respingere l'appello proposto per tutte le ragioni ed argomentazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 7051 del 12.9.2023. In ogni caso: con il favore delle spese di lite. In via istruttoria: si insiste, per mero scrupolo difensivo, per l'accoglimento delle istanze formulate nelle memorie ex art. 183 comma VI cpc. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Giudizio di primo grado
pag. 2/17 Con atto di citazione ritualmente notificato (già Parte_1 [...]
Parte e di seguito , premettendo Parte_2 Parte_2 di essere divenuta cessionaria di crediti in virtù di contratti di cessione pro soluto, stipulati con le società EN SO, ES IA ed NT
RS LI, debitamente notificati al debitore, ha convenuto in giudizio il
(di seguito il “ ) per sentirlo condannare al Controparte_1 CP_1 versamento:
- della somma di euro 5.505,23: per il mancato pagamento di tre note debito riportanti interessi di mora, maturati a seguito del ritardato pagamento di fatture emesse per servizi resi dalle società EN SO,
ES IA e NT RS LI, da maggiorarsi degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data della notifica dell'atto di citazione risultavano scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- della somma di euro 2.520,00: a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02, per mancato pagamento delle n°63 fatture costituenti la sorte capitale ed il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito.
Il si è costituito e, pur non contestando gli importi Controparte_1 esposti nelle fatture oggetto di cessione dei crediti, ha chiesto:
- di dichiarare l'infondatezza delle domande attoree per incolpevole tardivo pagamento delle fatture n° 6218 e 6219 del 09.12.2019, per mancata accettazione della cessione del credito portato dalla fattura n°
1630041784 del 31.08.2016 in quanto tempestivamente saldata prima della notifica della cessione del credito, e per accettazione parziale della cessione del credito stipulata tra e NT RS CP_3
LI, cui è seguita quella tra NT RS LI e
[...]
; Parte_2
- la condanna di parte attrice al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 10.375, 79, oltre interessi legali alla data del dovuto pag. 3/17 pagamento al saldo, in forza delle note di credito di cui all'allegato 1 del contratto di cessione tra e Controparte_4 Parte_2 accettate dal convenuto, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia.
******
Il Tribunale di Milano, con sentenza 7051/2023, si è così pronunciato:
“
1. condanna parte convenuta a versare in favore di parte attrice la somma di euro 634,51, a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, maturati dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture sino al saldo,
2. condanna parte convenuta a versare in favore di parte attrice gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., maturati dal giorno della domanda giudiziale al saldo sugli interessi di mora come sopra determinati e scaduti da oltre sei mesi,
3. condanna parte convenuta a versare in favore di parte attrice la somma di euro 2.240,00, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D.Lgs. 231/2002,
4. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta,
5. spese compensate”.
Il primo Giudice, in particolare, ha ritenuto:
Parte
- che ha stipulato, per il tramite di scritture private autenticate da
Notaio, tre contratti di cessione di crediti, in particolare: Parte a) con contratto registrato in data 03.12.2015, sono stati ceduti a i crediti vantati da nei confronti del Parte_3
Comune di e derivanti dalle fatture per un corrispettivo CP_1 complessivo pari ad euro 84.668,47; Parte b) con contratto registrato in data 02.01.2017, sono stati ceduti a i crediti vantati da EN SO s.r.l. nei confronti del Controparte_1
e derivanti da fatture per un corrispettivo complessivo pari ad euro
61.224,87;
pag. 4/17 Parte c) con contratto registrato in data 18.12.2019, sono stati ceduti a i crediti vantati da ES IA Soc. Cop. nei confronti del CP_1
e derivanti da fatture per un corrispettivo complessivo pari ad
[...] euro 73.279,55;
- che per i debiti vantati dalle imprese verso lo Stato e gli Enti pubblici territoriali, il principio generale della cedibilità del credito senza il consenso del debitore trova un limite nell'art. 9 della L. 2248/1865,
Allegato E, richiamato dall'art. 70 del R.D. 2440/1923, destinato a trovare applicazione a tutti i rapporti di durata, ancora in corso di esecuzione, come l'appalto, le forniture o la somministrazione1;
- che la disposizione di cui all'art. 1263 c.c. prevede che il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, da intendersi nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, rientrandovi, dunque, anche gli interesse scaduti dopo la cessione alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente;
nel caso concreto, essendo stato espressamente previsto nei contratti di cessione, sono dovuti anche gli interessi scaduti precedentemente alla cessione del credito2;
- che il è tenuto a versare in favore della cessionaria Controparte_1 interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, il cui conteggio non risulta contestato, ossia:
pag. 5/17 (i) l'importo di euro 433,63, di cui alla nota debito n° 90005591 del
20.04.2020, emessa a fronte del tardivo pagamento delle fatture oggetto della cessione del credito di ES IA (doc. 4 e 10 , Pt_2 accettata dal debitore (doc. 5 , in quanto il pagamento delle CP_1 due fatture n° 6218 e 6219 del 09.12.2019 è avvenuto il 29.01.2020
(pag. 3 comparsa di risposta), quindi oltre il termine di scadenza indicato del 08.01.2020 (doc. 4 e 5 ; non vi è prova agli atti di CP_1 intervenuta determinazione di pagamento delle fatture da parte del prima della notifica della cessione del credito e del CP_1 conseguente slittamento del pagamento per causa non imputabile all' convenuto;
CP_6
(ii) il minore importo di euro 120,69, di cui alla nota di debito n°
90003460 del 20.04.2017, emessa a fronte del tardivo pagamento delle fatture oggetto della cessione del credito di EN SO (doc. 4 e 9
, a detta del accettata limitatamente alle Pt_2 Controparte_1 fatture n° 1630056648 e 16300559204 (doc. 7 e 8 e CP_1 effettivamente tardivamente corrisposte (pag. 4 comparsa di risposta); non vi è invece prova agli atti di accettazione della cessione del credito portato dalla fattura n° 1630041784;
(iii) il minore importo di euro 80,17, di cui alla nota di debito n° 90002546 del 04.05.2016, a fronte del tardivo pagamento delle 52 fatture oggetto della cessione del credito, dapprima intervenuta tra OP ed NT RS LI e parzialmente accettata dal
[...] debitore stante il pregresso pagamento al gestore di alcune fatture e la mancata tempestiva trasmissione di altre (doc. 10 e CP_1 successivamente intervenuta per i medesimi documenti contabili tra
NT RS LI e (doc 4 e 8 attrice, Parte_2 doc. 15 ; CP_1
- che gli interessi moratori dovuti dal ammontano Controparte_1 complessivamente ad euro 634,51: su tale importo, in quanto dovuto da pag. 6/17 oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio al saldo3;
- che in base all'art. 6, comma secondo, d.lgs. 231/20024 l'importo forfettario di euro 40,00, a titolo di risarcimento del danno per le spese di recupero del credito, è dovuto al creditore per ciascun ritardo nel pagamento: alla società attrice spetta dunque l'importo complessivo di euro 2.240,00 (ossia 40,00 x 56 fatture);
- che andava rigettata la domanda riconvenzionale, proposta da parte convenuta, di condanna di parte attrice al pagamento di euro 10.375,79 in forza delle note credito di cui all'allegato 1 del contratto di cessione intercorso tra e Parte_2 Parte_3
non essendo agli atti prova alcuna di intervenuto espresso
[...] consenso della cessione delle note di credito da parte del CP_1
che rimane così creditore nei confronti di
[...] OP
(l' si è limitato ad accettare la cessione di parte del Controparte_7 credito, ma non del debito).
II. Giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , la quale Parte_1 ha affidato il proprio gravame a due motivi di appello:
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. E 115 C.P.C. IN RELAZIONE ALLA
PROVA DELL'INTERVENUTA CESSIONE DEL CREDITO E DEL
RELATIVO DEBITO.
Secondo l'appellante, il Primo giudice avrebbe dovuto applicare correttamente i principi in punto di onere probatorio e dichiarare pacifico e pag. 7/17 non contestato, da un lato, il credito di cui alle note debito – al pari degli importi riconosciuti – e, dall'altro, l'intervenuta cessione del relativo intero credito, in quanto, in base al principio di non contestazione, a fronte delle generiche e non provate contestazioni avversarie al credito, la cessione è da ritenersi accettata5.
Allo stesso risultato si perviene applicando correttamente i principi in punto di cessione del credito laddove il debitore ceduto sia un Comune:
- Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, derogando al generale principio della libera cedibilità dei crediti, deve essere considerata una disposizione eccezionale, da applicare in modo restrittivo, limitandola ai casi in cui sia necessario garantire alla P.A. la regolare esecuzione della prestazione contrattuale. Il contratto di cessione del credito ha natura consensuale, con la conseguenza che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario;
se poi la cessione è anche notificata al ceduto, quest'ultima serve solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario;
- Secondo la giurisprudenza consolidata6, l'art. 70 del R.D. 2440/1923, in quanto norma speciale e dunque non suscettibile di applicazione analogica, si applicherebbe solo all'amministrazione statale e non anche ai Comuni7;
- Inoltre è stato affermato che: (a) tale norma si applica solamente ai contratti di durata come l'appalto e la somministrazione per evitare che pag. 8/17 durante l'esecuzione del contratto possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto, (b) il divieto resta valido finché la fornitura non sia eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui;
- l'adesione della P.A. deve essere ritenuta necessaria solo laddove il contratto da cui scaturisce il credito sia connotato dal concreto pericolo che la prestazione resti inadempiuta, compromettendo l'interesse della pubblica amministrazione;
dunque, in base alla ratio del divieto di libera cedibilità, la cessione di un credito che ha la sua fonte in contratti diversi soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina;
- infine, l'art. 106, co. 13, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che: “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Tale norma ha una portata più generale dell'art. 70 del R.D.
2440/1923 e assicura una tutela meno forte, consentendole di impedirne l'efficacia attraverso una manifestazione espressa di dissenso;
- in ogni caso, laddove la PA resti inerte, è previsto un meccanismo di silenzio-assenso;
- l'art. 106 co. 13 d. lgs. 50/16 prevede inefficacia e non invalidità.
Pertanto, le cessioni operate in applicazione della norma citata risultano non invalide ma inefficaci;
- quando, però, i contratti risultano scaduti (nella specie, non è stata provata, e nemmeno dedotta, una loro validità) e/o la prestazione cessata la normativa anzidetta non si applica (Corte Appello Milano sent.
1700/2020): in questo caso, la causa di inefficacia della cessione è cessata e la stessa è divenuta pienamente operante;
pag. 9/17 - sempre che, alla fattispecie, non si debba applicare la legge 21 febbraio
1991 n. 52 (“disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che non prevede la possibilità di rifiutare la cessione di tali crediti in favore di una banca.
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E SS. C.P.C. – ERRATA COMPENSAZIONE
DELLE SPESE LEGALI.
Il Giudice avrebbe dovuto riconoscere le spese legali all'odierna appellante sulla base del principio della soccombenza virtuale e, soprattutto, sulla circostanza che non vi sia stata alcuna soccombenza reciproca.
In primo luogo, non vi è stata alcuna soccombenza reciproca.
In secondo luogo, il Giudice non ha tenuto conto di quanto statuito dalle
Sezioni unite con la sentenza 32061/2022, che hanno stabilito che chi vince la causa di poco non paga le spese alla controparte. Scatta la compensazione totale o parziale: l'accoglimento molto ridotto della domanda in unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che si configura se la domanda è articolata in più capi. la soluzione opposta, infatti, presenta notevoli difficoltà di applicazione dal momento che non è chiaro come dovrebbe essere individuata la misura oltre la quale l'accoglimento ridotto della domanda possa trasformare la soccombenza da unilaterale in reciproca. Né è agevole quantificare i maggiori oneri processuali che il resistente deve sopportare per la parziale infondatezza della pretesa di controparte.
Il si è costituito, contestando tutto quando ex Controparte_1 adverso dedotto ed esponendo che:
I) Sull'inammissibilità e infondatezza del primo motivo di appello
L'appellante si limita all'enunciazione di una serie di principi di diritto senza effettuare un riferimento concreto alla sentenza impugnata;
dunque, non è comprensibile la motivazione tale per cui gli importi determinati dal Primo
pag. 10/17 giudice siano errati o non esaustivi: da ciò discende un profilo di inammissibilità del motivo di impugnativa formulato.
Gli importi determinati dal Giudice di primo grado sono corretti e riscontrati dalla documentazione depositata in atti e dalla ricostruzione analitica fornita dalla sola difesa comunale;
infatti, risulta quanto segue:
(i) Cessione EN SO: lo stesso aveva precisato che il solo CP_1 importo dovuto era quello pari ad euro 120,69 (già dedotto in comparsa di costituzione e risposta di primo grado) riferito alle fatture n. 22 e 23 in quanto la n. 24 era stata saldata prima della cessione del credito e, dunque, la stessa non era stata oggetto di accettazione da parte del ed è stata, perciò, espunta dalla somma dovuta a CP_1 titolo di interessi. Invero, occorre rammentare che la fattura n. 24 era stata saldata prima della scadenza alla stessa EN SO (doc. 27 fascicolo , come dimostrato nell'ambito del giudizio di primo CP_1 grado (doc. 13 fascicolo;
per tali legittime motivazioni, il CP_1
Giudice di primo grado ha ritenuto, del tutto correttamente, di espungere tale documento contabile del computo degli interessi;
(ii) : il minore importo riconosciuto dal Giudice di Controparte_8 primo grado pari ad Euro 80,17 (a fronte di una richiesta di Euro
4.826,89) è dipeso dalla circostanza provata in atti che i documenti contabili in questione erano fatture cartacee (vecchie e deteriorate) dove non era neppure rinvenibile la data di scadenza delle stesse, con riferimento alle quali controparte non è stata in grado di comprovare e dimostrare l'effettiva data di ricezione da parte del onde far CP_1 decorrere la debenza degli interessi. Per contro, il ha, CP_1 documentalmente, fornito la prova del fatto che le fatture in questione sono state effettivamente ricevute dalla stessa soltanto in data
16.2.2016 dopo innumerevoli richieste formulate dallo stesso ente locale e saldate immediatamente l'8.3.2016 (docc.41-44 fascicolo I grado del , giusto il tempo di emettere i relativi mandati di CP_1
pag. 11/17 pagamento, generando il solo importo di Euro 80,17 a titolo di interessi come ammesso da questa difesa sin dall'inizio del contenzioso di primo grado.
Con determina n. S03/30 del 26.2.2016 (doc. 16 fascicolo I grado) il CP_1 assumeva di non prendere atto della cessione del credito tra OP
ed in quanto alla data della determina era da
[...] Parte_3 considerarsi superata e di accogliere parzialmente la cessione del credito tra le citate società non riconoscendo appunto le fatture già saldate al momento della cessione del credito. Le fatture di cui invece il aveva accettato CP_1 la cessione sono giunte solo in data 16.02.2016 e sono state saldate l'8.03.2016 generando un importo di euro 80,17 a titolo di interessi come correttamente statuito dal giudice di primo grado.
Sin dalla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado la difesa comunale ha sempre ammesso che il predetto importo di euro 80,17 era dovuto così come quello di euro 120,69 relativo alla cessione EN SO.
Ne discende la piena legittimità e correttezza della pronuncia di primo grado sul punto tanto che il era giunto alle medesime conclusioni sin CP_1 dall'inizio del medesimo giudizio. La difesa comunale ha eccepito l'esatto adempimento di alcuni pagamenti ed il parziale ritardo di altri offrendo la prova di quanto dedotto, a nulla rilevando la questione circa la cedibilità del credito senza il consenso del debitore visto che le somme non riconosciute come dovute attengono sia a fatture già saldate prima della cessione (EN
SO fattura n. 24) sia a fatture pervenute tardivamente rispetto alla emissione e, dunque, saldate successivamente alla effettiva ricezione
(posizione ). CP_3
Per quanto concerne poi la domanda inerente agli interessi anatocistici, il risarcimento del danno è stato correttamente quantificato dal Giudice rispetto alle 56 fatture riconosciute (e non alle 63 complessive) ed anche su questo punto la sentenza ha correttamente statuito.
pag. 12/17 Con riferimento a tali risultanze processuali, parte appellante non ha formulato alcuna censura, limitandosi ad affermare che gli artt. 69 e 70 del
RD n. 2240/1923 (inerenti al divieto di cessione dei crediti) non siano applicabili ai Comuni ma solo agli enti statali: questa conclusione non può essere condivisa, in quanto va evidenziato che per i debiti vantati da un'impresa verso lo stato o un ente territoriale pubblico il principio della cedibilità del credito senza il consenso del debitore trova un limite nell'articolo 9 della legge n. 2248/1865 allegato E8, richiamato dall'art 70 del re 2440/1923, destinato a trovare applicazione in tutti i rapporti di durata, ancora in corso, come l'appalto le forniture e la somministrazione9. Nel caso di specie, il ha puntualmente eccepito e dimostrato che una fattura CP_1 era stata saldata prima della cessione del credito (n. 24 relativa alla posizione EN SO) oppure che altre erano giunte all'ente tardivamente e che erano state poi saldate in tempi rapidi (posizione ), OP generando un minore importo a titolo di interessi pari ad euro 80,17.
II) Sull'infondatezza del secondo motivo di appello
La parte appellata deduce che il primo Giudice ha correttamente statuito in ordine alla compensazione delle spese processuali, in quanto le parti sono state entrambe parzialmente soccombenti visto che le domande formulate da Parte sono state accolte soltanto in parte, con una conseguente riduzione considerevole della somma inizialmente richiesta.
Entrambe le parti hanno depositato gli scritti conclusivi, ribadendo quanto già chiesto in precedenza. In particolare, ha motivato Parte_1 sull'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello da lei proposto, esponendo che:
- Con il primo motivo di appello, si è richiamato il principio in forza del quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla circostanza di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. civ., Sez. Un., n.
13533 del 30/10/2001);
- Si è richiamato l'art. 115 c.p.c. che prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico;
- Nel caso di specie, quindi, l'atto di appello contiene la censura congruente alle ragioni in fatto e diritto della decisione di I grado e le argomentazioni proposte sono correlate alla motivazione della sentenza impugnata.
*****
La causa è passata in decisione ex art. 352 cpc all'udienza del 17 settembre
2025.
Sul primo motivo d'appello.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Rileva infatti la Corte che l'appellante, pur diffondendosi in ampie argomentazioni in diritto a contestazione dei principi di diritto sottesi alla decisione di primo grado, non ha però specificato nell'impugnazione quali sarebbero le ricadute dell'applicazione delle tesi invocate, in relazione alle singole voci di credito di cui chiede il riconoscimento. In tal modo, la parte non permette al Collegio di individuare il perimetro del giudizio che è chiamato a compiere, non potendosi sostenere che i giudici siano tenuti a ricercare tra i documenti di causa, rappresentati da innumerevoli fatture, gli elementi che possano giovare alla domanda.
pag. 14/17 Il giudice di primo grado ha enumerato i contratti di cessione posti a base Parte della domanda di i singoli importi che ha riconosciuto per ciascuna nota di debito, indicando le ragioni su cui si fondava detta attribuzione. Sul Parte punto non collega i principi di diritto che ritiene violati, con le singole voci di credito che il giudice non ha riconosciuto in sentenza. Il motivo d'appello presenti profili di carenza di allegazione specifica sulle singole poste -in tesi- a credito, e non mette la Corte in condizione di individuare l'importo delle voci oggetto di contestazione in relazione alla ragione in diritto enunciata nell'impugnazione.
Tale circostanza è di per sé sola sufficiente a ritenere non adeguatamente assolto l'onere assertivo incombente sull'appellante, ed esonera il giudicante dal dover rinvenire nei numerosi documenti prodotti, gli elementi pertinenti, da ricondurre alla tesi sostenuta in citazione. Va ribadito che il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione utile alla tesi dell'appellante, dato che questo non ha neppure esplicitato, va ribadito, i crediti -ulteriori rispetto a quelli affermati dal Giudice di primo grado- di cui chiede il riconoscimento alla luce dei principi di diritto che vuol sentire accolti, né ha fatto riferimento specifico, per ciascuno, ai documenti prodotti che ritiene pertinenti a tal fine, e dimostrativi del credito per interessi dedotto in domanda. Sembra ricadere in capo all'allora attore, ora appellante, mediante richiamo dei documenti nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, l'onere di illustrare le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni (si condividono i principi tratti da Cass. n.19006/2022; n. 11617/2011 per fattispecie simile;
v. anche, sull'onere di specificazione ad opera della parte, Cass. n.
4835/2023). Parte Sul secondo motivo d'appello: effettivamente è risultata parzialmente vittoriosa in primo grado sulla domanda principale (per oltre 3000 euro, oltre la ripetizione dell'anatocismo) e totalmente vittoriosa sulla domanda pag. 15/17 riconvenzionale di oltre 10.000,00 euro (che non ha formato oggetto di appello); l'appello risulta poi solo parzialmente vittorioso;
conseguentemente, in ragione del principio di causalità, e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di causa possono essere compensate per primo e secondo grado solo in parte, ossia per due terzi. Il residuo terzo va posto a carico del
, e determinato avuto riguardo al valore della Controparte_1 controversia e alla natura delle questioni trattate, applicata la tariffa media con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
7051/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa per due terzi le spese di lite del primo grado e condanna il al rimborso del residuo terzo in Controparte_1 favore di determinato in € 1.135,00, oltre 15 % per spese Parte_1 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
2. compensa per due terzi le spese di lite del secondo grado, e condanna il al rimborso del residuo terzo in favore di Controparte_1 Parte_1
determinato in € 1.322,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a.
[...] qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 16/17 pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte App. Milano, sent. 1569/2023 2 L'art. 6 del contratto di cessione EN SO stabilisce espressamente che “la presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi” ed analoga previsione è contenuta nell'art. 7 della cessione ES IA;
l'art. 5 della cessione NT RS LI invece prevede che: “La presente cessione concerne pertanto i seguenti crediti: (i) i crediti incassandi per sorte capitale oltre agli interessi già maturati sui medesimi a decorrere dalla data della cessione fra e avvenuta in data 26.06.2015, nonché gli interessi OP CP_4 maturandi la cui fatturazione avverrà a cura di;
(ii) i crediti incassandi per interessi Parte_2 maturati e non ancora fatturati sui crediti oggetto della cessione avvenuta in data 26.06.2015 fra
[...] e e già incassati alla data del presente atto, la cui fatturazione avverrà a cura di CP_5 CP_4 [...]
”. Parte_2 3 In difetto di convenzione tra le parti circa la loro misura, detti interessi vanno calcolati al saggio legale indicato dall'art. 1284, comma quarto, c.c. 4 Art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 prevede che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. è fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. 5 Cass. n. 19260/2004: “sul cessionario che agisce per ottenere l'adempimento del debitore ceduto incombe l'onere di provare la cessione del credito a meno che il debitore con il suo comportamento processuale non ammetta implicitamente l'esistenza della cessione;
in tale ultima ipotesi, il giudice dovrà ritenere accertata la cessione in base al principio della non contestazione”. 6 Cfr. Cass. 17496/2008; Cass. 6038/2010; Cass. 23273/2014; Cass. 2760/2015; Cass. 20739/2015; Cass. 21747/2016. 7 Ragionamento analogo viene fatto per l'art. 69, comma 3, del R.D. 2440 del 1923, il quale richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione all'amministrazione della cessione del credito: riguarda la sola amministrazione statale e non si applica alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali. 8 Art. 9 legge n. 2248/1865, Allegato E: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. 9 Corte App. Milano sent. 1569/2023 e Cass. sent. 268/2006. pag. 13/17