Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3321/2024
Udienza del 15 aprile 2025, GI Dott.ssa Annafrancesca Capone.
È presente per l'avv. Francesco Dragone;
Controparte_1 per il Ministero è presente l'avv. Invitto Alessandra. Controparte_2
Nessuno è presente per l'Agenzia delle Entrate CP_3
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
IL GIUDICE decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa
Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3321/2024 avente ad oggetto “ricorso in opposizione a cartella di pagamento”,
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Dragone, giusta procura speciale in atti pagina 1 di 5
, in persona del Ministro p.t., Controparte_4 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato;
- Resistente/opposto – nonché
Controparte_5
- Resistente/opposta – contumace -
Conclusioni:
Quelle rassegnate all'udienza odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
Con ricorso con contestuale istanza di sospensione, si è opposta alla Controparte_1
la cartella di pagamento n. 05920240022991874003 emessa dall'
[...]
su richiesta del Controparte_6 Controparte_4
, in relazione al ruolo n. 2024/000739 (Recupero Crediti anno 2023; Partita: 01
[...]
2023001000000010001SN20050624SENT.545/0520050922PR.75591/96 L.488/92 REC.
PROVVISIONALE SENTENTA SENT. 545/05 DEL 24.06.2005 NOTIFICATO IL 22.09.2005
PR. 75591/96 L.488/92 REC. PROVVISIONALE Ruolo n. 2024/000739. Reso esecutivo in data 22.12.2023. Consegnato il 10.02.2024, Ruolo ordinario, conseguente a revoca delle agevolazioni attività produttive l. 488/92), con cui veniva ingiunto alla odierna opponente di pagare la somma di €. 51.418,50, chiedendo testualmente al Giudice di voler:
“1) Previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarare illegittima, annullare e revocare la cartella di pagamento n. 05920240022991874003 emessa dall'
[...]
su richiesta del Controparte_7 Controparte_6 Controparte_4
, in relazione al ruolo n. 2024/000739, con cui è stato ingiunto alla odierna
[...] opponente di pagare la somma di €. 51.418,50;
2) Accertare e dichiarare che l'odierna ricorrente non ha accettato l'eredità di Per_1 nato l'[...] e deceduto il 16.11.2013 e che pertanto la stessa non risponde delle
[...]
obbligazioni del medesimo de cuius;
pagina 2 di 5 3) Per l'effetto, accertare e dichiarare che il non Controparte_4
ha legittimazione né titolo per agire nei confronti della odierna opponente e che non sussiste alcun credito nei confronti di quest'ultima;
4) Accertare e chiarare che il diritto di credito portato dalla cartella di pagamento n.
05920240022991874003 emessa dall' Controparte_7 CP_6
su richiesta del , in relazione al ruolo n.
[...] Controparte_4
2024/000739, è prescritto e, comunque, emesso in violazione combinato disposto di cui agli art. 752 e 1314 c.c..
5) Accertato e dichiarato l'illegittimo comportamento del Controparte_4
che ha operato in violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. e di quelli sopra
[...]
richiamati, condannarlo al risarcimento dei danni anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) In caso di ingiustificata resistenza, dichiarare le parti resistenti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
7) condannare la parte opposta al pagamento di spese e competenze professionali, da liquidarsi, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Dragone che si dichiara anticipatario.”
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha eccepito l'inesistenza del debito per aver rinunciato all'eredità del di lei genitore, originario debitore;
la violazione Persona_1
della legge in materia successoria;
la prescrizione del presunto credito vantato da controparte;
la violazione di legge in materia di trasparenza.
Ha quindi concluso come sopra.
Si è costituito in giudizio il , che ha concluso Controparte_4 chiedendo il rigetto delle avverse pretese, in quanto “inammissibili e infondate e non possono trovare accoglimento. Con condanna di controparte alle spese del giudizio.”
Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.10.2024, in data
07.10.2024 il Giudice ha sospeso l'esecuzione della cartella impugnata e ha rinviato la causa all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_5
pagina 3 di 5 L'opposizione è fondata e va accolta per quanto appresso.
Dalla documentazione prodotta in atti (vds. doc. IV allegato al ricorso introduttivo) risulta, inequivocabilmente, che in data 5/11/2015 – rendendo rituale Controparte_1
dichiarazione innanzi al Cancelliere del Tribunale di Lecce - ha rinunciato all'eredità del padre, , deceduto il 16/11/2013, e originario debitore del Ministero Persona_1 convenuto, il quale aveva proceduto all'iscrizione a ruolo del suo credito con conseguente notifica, da parte di della cartella esattoriale n. Controparte_8
05920240022991874000 ai di lui “eredi”.
Orbene, è pacifico che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 521 c.c., co. 1, “chi rinuncia all'eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato”: l'effetto retroattivo della rinuncia ha come conseguenza che il chiamato all'eredità non sia mai subentrato nella posizione giuridica del de cuius e, ai fini giuridici, è da considerarsi soggetto che non ha mai assunto la qualità di parte.
L'unico caso in cui è ammessa deroga all'effetto retroattivo della rinuncia all'eredità è costituito dalla formazione di un giudicato che abbia condannato il chiamato all'eredità (Cass.
Civ. n. 18354/2007), circostanza che, nel caso che ci occupa, non si è mai verificata.
Per tali ragioni, per effetto della rinuncia all'eredità, intervenuta ben prima della notifica della cartella esattoriale impugnata, è venuta meno la titolarità passiva del rapporto giuridico in capo all'odierna ricorrente.
Per l'effetto va dichiarata la nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni, in quanto rimasto non provato e genericamente dedotto.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 mediante l'applicazione dei parametri minimi e ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, seguono la soccombenza, posto che la rinuncia all'eredità è anteriore alla notifica della cartella, ed era pure stata comunicata per le vie brevi (vds. doc. III allegato all'atto introduttivo del presente giudizio) e quindi l'azione è stata esercitata nei confronti di soggetto che già ab origine non era legittimato passivo.
p.q.m.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
05920240022991874003 emessa dall' Controparte_9
su richiesta del , in relazione al ruolo n.
[...] Controparte_4 Controparte_4
2024/000739, per difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in Controparte_4
favore di che si liquidano in complessivi euro 3.424,00, di cui euro Controparte_1
518,00 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Francesco Dragone, dichiaratosi antistatario;
3) spese irripetibili nei confronti di Controparte_5
Lecce, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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