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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10092/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ALFONSO STEFANIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PISANO CP_1 C.F._2
GIAMPAOLO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi nella quale hanno esposto:
“1) - Che i Sig.ri ed hanno intrattenuto una relazione dalla quale, in Parte_1 CP_1
data 31.07.2007, è nata la figlia;
Per_1
3) - Che con ricorso del 19.12.2014, R.G. n. 9603/2014, la Sig.ra ha agito nanti il Parte_1
Tribunale di Cagliari per la determinazione delle modalità di affido e di mantenimento della figlia
; Per_1
4) - Che all'udienza del 13 ottobre 2015, davanti al giudice delegato, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
- Affido condiviso della minore con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita (così come da allegato provvedimento del Tribunale di Cagliari del 13 ottobre 2015) e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad € 400,00 (attualmente ammonta ad € 476,40 per rivalutazione secondo gli indici istat), ripartizione delle spese straordinarie,
comprese quelle mediche non rimborsabili dal SSN e per l'attività sportiva , ripartite in ragione del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, quelle per l'accoglienza estiva a carico dei genitori al 50%, mentre quelle per l'istruzione (retta scolastica, compresa mensa e libri di testo ) a carico del Sig. CP_1
5) Che la figlia , dopo aver frequentato fino all'anno scolastico 2023/2024 l'istituto privato Per_1
salesiano Don Bosco, la cui retta di € 350,00, veniva pagata interamente dal Sig. dallo CP_1
scorso settembre, frequenta il Liceo classico Statale Siotto Pintor.
6) Che i ricorrenti, hanno trovato un accordo per la modifica dei suddetti provvedimenti secondo le seguenti CONDIZIONI
Pag. 2 a 4 A) Affido condiviso della minore con collocazione, anche anagrafica, presso la residenza Per_1
materna.
B) , ormai diciasettenne, potrà stare con padre liberamente, concordando direttamente con Per_1
lui i giorni di visita.
C) Il Sig. verserà quale contributo per il mantenimento della figlia la somma di CP_1 Per_1
€ 826,00, con rivalutazione come per legge, impegnandosi a versare la suddetta somma sino a quando la figlia non diverrà economicamente autosufficiente. Detto importo deve intendersi comprensivo delle spese di abbigliamento, viaggi di piacere, spese personali e ludiche,
festeggiamenti, abbonamenti e trasporto.
D) Le spese straordinarie, comprese quelle mediche non rimborsabili dal SSN e quelle per l'attività
fisica, saranno ripartite in ragione del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
E)- Fintanto che frequenterà la Scuola superiore "Siotto" od equivalente scuola pubblica, Per_1
e non oltre il conseguimento del Diploma di Maturità, le spese per libri e iscrizione alla scuola superiore saranno a carico del padre
F) - Tutte le spese di istruzione successive alle scuole superiori non verranno più sostenute dal padre soltanto, ma verranno divise nella misura 60 % padre 40 % madre G) - Anche le spese Universitarie
saranno pagate nella misura del 60 % dal padre e 40 %dalla madre.
H) Per quanto non espressamente concordato, le parti dovranno attenersi a quanto previsto dalle linee guida del CNF in materia di ripartizione delle spese per il mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, disponga la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti economici alle condizioni come sopra specificate”
Pag. 3 a 4 Il Giudice delegato si è riservato di riferire in camera di consiglio e la causa è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con decreto del Tribunale di Cagliari del 13.10.2015 nel procedimento
VG 9603/2014,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 10.02.2025.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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