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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11631 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT NZ Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
TE AN IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 40208/2024, introdotto da
(Roma, 2.10.1995) con il patrocinio dell'avv. Maria Federica Soricelli Parte_1
ricorrente nei confronti di
(Roma, 15.12.1992) CP_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale di disporre Parte_1 CP_1
l'affidamento esclusivo in proprio favore del figlio minore , nato in data [...]; Per_1 ha poi chiesto di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha rappresentato che subito dopo la nascita del piccolo si era vista costretta ad Per_1 allontanarsi dalla casa dei genitori di (ove i due convivevano) a causa degli atteggiamenti CP_1 aggressivi di lui, e si era trasferita con il minore presso la casa della propria madre;
che da allora questi si era disinteressato totalmente di lei e del figlio e aveva contribuito solo in modo sporadico alle due necessità. non si è costituito in giudizio. CP_1 2
All'esito dell'udienza del 18.2.2025, sentita la ricorrente, il Tribunale in via provvisoria ed urgente ha autorizzato la stessa a chiedere in autonomia - anche in assenza del consenso del padre CP_1
- il rinnovo della carta di identità del figlio minore ed ha attribuito alla madre la facoltà Persona_2 di rendere anche senza il consenso paterno le autorizzazioni necessarie per la partecipazione del figlio ad attività formative e ricreative quali gite scolastiche o iniziative di analoga natura.
All'udienza dell' 1.4.2025 sono stati ascoltati i testi indicati da parte ricorrente;
Testimone_1 madre della ricorrente, ha dichiarato: “la partecipazione del sig. alla vita, all'educazione CP_1 ed alle necessità materiali del figlio minore dalla sua nascita ad oggi è quasi nulla. Ha visto il figlio una media di tre volte l'anno ma bisogna portargli il figlio ed andarlo a riprendere altrimenti lui non lo vede. ADR il figlio è rimasto a dormire da lui non più di una volta l'anno. ADR So che mia figlia non ha mai negato al padre di vedere il figlio. ADR so che il padre ha versato alla madre per il mantenimento del figlio nell'arco di ben 11 anni solo due o trecento euro. ADR so che lui non risponde mai a mia figlia quando le serve qualcosa per il figlio inoltre lui non ha mai partecipato ad alcuna attività del figlio né sportiva né ludica”; il teste compagno della madre della Testimone_2 ricorrente, ha riferito quanto segue: “la partecipazione del sig. alla vita, all'educazione ed CP_1 alle necessità materiali del figlio minore dalla sua nascita ad oggi è stata praticamente nulla, non è mai presente. ADR Sono il compagno della madre di dal 2003 ma ci siamo conosciuti nel Pt_1
2002. ADR il padre vede il figlio due o massimo tre volte l'anno quando lo chiama altrimenti Pt_1 lui non lo vedrebbe, non è mai venuto di sua iniziativa e dobbiamo portargli il figlio ed andarlo a riprendere altrimenti non lo vede. ADR Anche sotto il profilo economico è assente, non ha Pt_1 CP_ mai percepito nulla da e per il figlio la aiuto sempre io ed il nostro nucleo familiare. ADR il padre non ha mai partecipato ad alcuna attività ludica o sportiva del figlio”.
Da ultimo anche il teste , compagno della ricorrente, ha riferito che: “la Testimone_3 partecipazione del sig. alla vita, all'educazione ed alle necessità materiali del figlio CP_1 minore dalla sua nascita ad oggi è quasi inesistente. ADR il padre vede il figlio una o due volte ogni tre o quattro mesi ma solo se siamo noi che gli portiamo il figlio altrimenti lui non viene mai a vederlo. ADR non è presente nemmeno sotto il profilo economico, versa solo 50 o cento euro ogni Contr circa tre mesi. non partecipa mai alle attività del figlio né scolastiche né sportive. ADR Sto con
da circa otto anni ma la conosco da circa nove anni e la situazione del padre con il bambino Pt_1
è sempre stata la stessa. ADR Al sostentamento del bambino contribuiscono: io in minima parte ma la maggior parte ci pensa la nonna materna ed in minima parte anche la nonna paterna. I soldi per il piccolo versati dalla nonna paterna non sono tanti, circa cento euro ogni due mesi ed a seconda delle sue possibilità visto che vive sola ed è monoreddito. ADR posso dire che la nonna paterna rispetto al padre del bambino è molto più presente”.
L'affidamento condiviso, come è noto, costituisce il regime ordinario nella regolazione dei rapporti delle famiglie disgregate;
ad esso può derogarsi tuttavia ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore o concretamente impraticabile;
nel caso in esame sono stati raccolti diversi elementi che consigliano di derogare al paradigma generale e disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Sotto il profilo economico, stando a quanto riferito dalla ricorrente e confermato dai testi escussi, il padre contribuisce solo saltuariamente ai bisogni del figlio corrispondendo alla madre piccole somme. Alle necessità di provvede quasi esclusivamente la ricorrente con l'aiuto del compagno e dei Per_1 familiari e sporadicamente con l'aiuto della madre del resistente.
Egli, inoltre, sotto il profilo morale si è completamente disinteressato del minore limitandosi a vederlo due o tre volte l'anno, di fatto delegando alla madre non solo la cura e l'accudimento del minore ma anche ogni decisione rilevante per la sua vita, come riportato dalla ricorrente in occasione 3 dell'udienza del 18.2.2025 “abbiamo parlato di questo procedimento, gli avevo chiesto di venire, mi ha detto “se riesco vengo”, poi mi ha detto che aveva degli impegni e forse non veniva. Non era contrario all'affidamento esclusivo, visto che lui mi dice sempre “pensaci tu”” (cfr. verbale udienza del 18.2.2025).
A ciò si aggiunga che il comportamento processuale del resistente - il quale seppur regolarmente convenuto in giudizio è rimasto contumace - è senz'altro sintomatico di un manifesto disinteresse per l'esito di questa decisione.
Per tali ragioni il minore andrà affidato in via esclusiva alla madre - che rappresenta per il minore l'unica figura genitoriale di riferimento, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura del medesimo sin dai suoi primi anni di vita e rispetto alla quale non sono emerse criticità - con facoltà per la stessa di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza, quali la scelta del luogo di residenza, la salute, l'istruzione, la richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, la partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura.
La frequentazione padre – figlio resterà libera, potrà vedere il padre quando vorrà, Per_1 compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici mediante accordi da prendere di volta in volta, con il consenso della madre.
Ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario del minore si evidenzia che la ricorrente svolge il lavoro di cassiera presso il negozio Malumè s.r.l. con uno stipendio mensile pari a circa d € 1.000,00 (cfr. modello 730/2024 allegato n. 4 al ricorso e buste paga) e vive unitamente al figlio minore presso l'immobile sito in Roma, via Secondo Campini 8, di sua proprietà per il quale sostiene un mutuo mensile pari ad € 270,00 circa (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e piano di rientro mutuo- cfr. all. 30).
Il resistente, per quanto consta alla ricorrente, svolge attività irregolare presso una agenzia turistica CP_ online (“da quello che so fa l'acchiappino per i turisti, lavora comunque in modo non regolare nell'ambito del turismo, tutto è a nome della fidanzata”- cfr. verbale udienza del 18.2.2025).
In tale contesto, in difetto di ulteriori allegazioni relative all'attività lavorativa svolta dal si CP_1 ritiene che il contributo paterno al mantenimento di debba essere quantificato in € 250,00 Per_1 mensili, misura minima di contributo alla vita del figlio che il padre può e deve garantire in adempimento del generale obbligo di mantenimento dei figli gravante su ciascuno dei genitori di cui agli artt.147, 148, 316 bis, 337 ter c.c., tenuto conto della sua capacità lavorativa generica, nonché della capacità lavorativa e delle risorse economiche della ricorrente, della valenza economica delle incombenze domestiche gravanti sulla madre convivente con il figlio e delle presumibili esigenze dello stesso in relazione all'età, da corrispondersi, a decorrere dalla domanda in favore della ricorrente al suo domicilio o a mezzo bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Le spese straordinarie mediche, sportive e di istruzione necessarie per il figlio ed individuate Per_1 secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di lite sono poste a carico del resistente ed in favore dell'erario, stante la ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
4
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 40208/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dispone l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, attribuendole la facoltà di Per_1 adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza relative al figlio, come indicato in motivazione;
- regola la frequentazione con il padre come indicato in motivazione;
- pone a carico del padre a titolo di mantenimento ordinario un assegno perequativo di € 250,00 mensili per il figlio da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1 mese, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat con base dalla pubblicazione della sentenza;
-pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il minore;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in favore dell'erario in ragione di € 2.906, 00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali.
Roma, 11/07/2025
Il IU est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT NZ