Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 959/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 959 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. A LECCO (LC) il 29/01/1936. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. RE MICHELE Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- PARTE ATTRICE –
E
(cf ) nt. A Cuneo il 22/9/1997, Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Massimo Barbero Domicilio eletto presso lo studio del difensore. In proprio ed in qualità di unico erede della signora (c.f. Persona_1
) nt. A TORINO (TO) il 10/08/1961 C.F._3
RESISTENTE
avente ad oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice NEL MERITO: effettuate le opportune indagini, determinare le quote di spettanza della ex moglie sig.ra e Persona_2 degli altri aventi diritto delle pensioni di reversibilità dell' (n. ) e dell'ENPAM (codice CP_2 P.IVA_1
) percepite dal de cuius al momento della morte. P.IVA_2
Pag. 1
-si insite per le istanze istruttorie già formulate all'udienza del 15.10.2024.
Per parte convenuta Controparte_3
che la S.V. Ill.ma voglia, previi gli opportuni e necessari accertamenti processuali, determinare la quota
[...] di pensione di reversibilità ed ENPAM spettante alla fu signora nel periodo intercorrente CP_2 Persona_1 tra il 15/12/2023 ed il 16/8/2024. Con vittoria di spese, anticipazioni e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 24.5.2024, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 rappresentando quanto segue:
- di aver contratto matrimonio con Persona_3
- con sentenza n. 1218/10, pubblicata in data 02.08.2010, il Tribunale di Como pronunciava sentenza non definitiva ex art. 4 comma 12 L. 898/70 di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Persona_2 Persona_3
08.06.1965;
- con sentenza n. 533/2010, pubblicata in data 14.02.2013, il Tribunale di Como, all'esito dell'istruttoria, visto l'art. 5 comma 6 L. 898/70, assegnava alla sig.ra Persona_2
l'assegno divorzile pari ad Euro 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente
[...] secondo gli indici Istat a partire da gennaio 2014;
- che in data 10.8.2013 contraeva matrimonio con Persona_3 Per_1
;
[...]
- che in data 15.12.2023 decedeva in Novara, Persona_3
Ha rappresentato che l'ex coniuge era percettore di “due pensioni, una erogata dall (n. 04360688) CP_2
e una erogata da ENPAM (codice 070020400Y) per un totale di circa Euro 3.265,58”.
* Con nota del 17.7.2024, l'ENPAM, non costituitosi, rappresentava che il ra titolare Per_3 di trattamento pensionistico ordinario erogato dall'ENPAM con imponibile mensile lordo pari ad
€ 3.148,39, comprensivo di rivalutazione ISTAT. In data 16.1.2024, la coniuge superstite del de cuius, presentava domanda di pensione a superstiti. Ad aprile 2024, veniva quindi Persona_1 ammessa a fruire del trattamento previdenziale di reversibilità, pari al 70% della pensione fruita dal coniuge all'atto del decesso, con decorrenza dal gennaio 2024, percependo un importo mensile lordo pari ad € 2.214,45, oltre ad arretrati per complessivi € 10.472,16 lordi.
* Si è costituito in giudizio il quale ha rappresentato che la propria madre, Controparte_1 [...]
era deceduta in data 16.8.2024; ha, altresì, evidenziato di aver compiuto 26 anni e di Persona_1 essere studente universitario. Circa il rapporto dei propri genitori, ha rappresentato quanto segue:
- iniziavano una convivenza more uxorio nell'anno 1996; Per_3 Per_1
- in data 12/5/2007, i genitori contraevano matrimonio canonico;
- in data 10/8/2013 i genitori contraevano matrimonio civile;
Pag. 2 Pers
- dall'anno 2017 la interrompeva la propria attività lavorativa per dedicarsi Persona_1 esclusivamente alle cure del marito;
- dall'anno 2023, perdeva completamente ogni capacità lavorativa a causa del Persona_1 peggioramento del proprio stato d'invalidità riconosciuto nel 2014 del 67%;
- la percepiva un assegno divorzile dell'importo di € 805,00 mensili;
Per_2
- la usufruiva di una pensione svizzera mensile di circa € 650,00 e di un canone di Per_2 locazione mensile di un ambulatorio medico di cui detiene l'usufrutto.
*
2. Sul merito Come è noto, a norma dell'art. 9, co. 2 e 3, legge n. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.n.13041/1992) sia il coniuge superstite, sia quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità. I presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto possono, poi, identificarsi: 1) nella libertà di stato del coniuge divorziato richiedente, il quale, appunto, non deve aver contratto nuove nozze;
2) nella titolarità, in capo a costui, di assegno divorzile ex art. 5, l.n.898/1970 (da intendersi, secondo quanto disposto dall'art. 5, l.n.263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale); 3) nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio. Costituisce, poi, dato ormai acquisito nella giurisprudenza e nella dottrina, dopo la pronuncia n.419/1999 della Corte Costituzionale, che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche degli aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Ciò in quanto, in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione tra gli aventi diritto alla quota di pensione di reversibilità non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli stessi, ma è preordinata alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta, a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, dal de cuius durante la sua vita rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi e, quindi, in applicazione del principio solidaristico. In altri termini, il trattamento di reversibilità deve essere ripartito tenendo conto non solo della durata del rapporto matrimoniale e della effettiva convivenza, ma anche ponderando ulteriori elementi, funzionali ad garantire che il primo coniuge conservi i mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare, nel tempo, l'assegno di divorzio e che il secondo possa disporre di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato, fermo restando il divieto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di non aver contratto nuove nozze dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Tale circostanza non è Persona_3 stata contestata e risulta comunque dall'estratto del certificato di nascita della ricorrente, dal quale la stessa non risulta aver contratto nuove nozze. Risulta, inoltre, dalla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Como la previsione dell'assegno divorzile a carico di di euro 800,00 mensili. Persona_3
Pag. 3 Ancora, deve evidenziarsi che, anche la è deceduta il 16.8.2024; il figlio di questi, Persona_1 regolarmente costituitosi in proprio e quale erede, non ha pacificamente diritto ad una quota della pensione, come dallo stesso riconosciuto, in quanto di età superiore ai 26 anni. Ciononostante, permane un interesse delle parti all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità ed EMPAM di per il periodo intercorrente tra il CP_2 Persona_3
15.12.2023 (data di decesso del ed il 16.8.2024 (data di decesso della ). Per_3 Per_1
Quanto alla determinazione delle quote spettanti alla e alla , si osserva che Per_2 Per_1 dalla documentazione agli atti emerge che il matrimonio contratto dalla ricorrente con il stato celebrato in data 8.9.1965 e ha avuto durata formale sino all'1.7.2010, quando Per_3
è stata pronunciata la sentenza parziale di status di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La relazione tra il la risulta essere iniziata nell'anno 1996, tanto Per_3 Persona_1 che nel settembre 1997 nasceva il figlio , da entrambi riconosciuto. CP_1
Dunque, dai dati nella disponibilità del Collegio si ricava che la convivenza della ricorrente con il a avuto una durata di circa trentun anni, mentre quella della resistente con il de cuius Per_3 ha avuto durata di circa 27 anni. Quanto alla condizione economico-patrimoniale delle parti, si osserva che dalla dichiarazione dei redditi 2023 emerge che la è proprietaria di beni immobili e ha dichiarato per l'anno Per_2 di imposta 2022 un reddito imponibile di euro 9.660,00 costituito esclusivamente dall'assegno divorzile. Ella non dispone di trattamenti pensionistici propri. Quanto alla la stessa non disporre né di redditi da lavoro né di trattamenti pensionistici Per_1 propri. Nessuna delle due parti ha prodotto gli estratti conto personali. Tanto premesso, sulla scorta degli elementi di cui innanzi, tenuto conto della durata dei matrimoni, del periodo di effettiva convivenza del coniuge superstite e delle condizioni economico- patrimoniali di ciascuna delle parti, ritiene il Collegio che la quota da attribuirsi alla ricorrente vada quantificata nella misura del 50%, dovendosi ritenere che con tale percentuale sia assolta la finalità assistenziale propria della pensione di reversibilità. Alla resistente deve, conseguentemente, essere attribuito il restante 50%.
Quanto agli effetti della pronuncia giudiziale, la Suprema Corte (cfr. sentenza n.2092/2007) ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario, attribuendo sia al coniuge superstite, sia all'ex coniuge divorziato un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità. Inoltre, tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc, bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato, atteso che l'art.9, l.n.898/70, estendendo all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità e demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, non ne ha modificato la decorrenza, non avendo previsto nulla al riguardo. La decorrenza rimane, pertanto, quella stabilita dalla normativa pensionistica, che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato. Nella sentenza citata, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, e non l'assistito, al quale, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta, atteso che solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in
Pag. 4 relazione alla vigente normativa e potrà, quindi recuperare dalla prima beneficiaria le somme versatele in eccesso e pagare alla seconda beneficiaria quelle a lei effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice. Da quota sopra discende che l è tenuto a corrispondere in favore della Controparte_4 la quota di pensione di reversibilità così come in questa sede determinata a Parte_1 decorrere dal primo mese successivo a quello del decesso di avvenuto il Persona_3
15/12/2023. La necessità della pronuncia giurisdizionale sulle quote della pensione e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, così provvede:
- determina la quota della pensione di reversibilità e degli assegni spettanti a Parte_1 nella misura del 50% di quella astrattamente spettante al coniuge superstite, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte di avvenuto il 15/12/2023. Persona_3
- ordina ad e ad ENPAM in favore di di detta quota, nonché degli CP_2 Parte_1 arretrati a costei spettanti a decorrere dal primo mese successivo a quello del decesso di
[...]
Persona_3
- determina la quota della pensione di reversibilità e degli assegni spettanti a nella Persona_1 misura del 50% di quella astrattamente spettante al coniuge superstite, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte del coniuge;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 28/03/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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