TRIB
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/11/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N.1650/2024 R.G.V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1650/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente alla contrada Piano Fonti n.75; rappresentato e difeso dall'avv. Nobile RANIERI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Guardiagrele alla via Roma n.135/C, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Maria Caterina FABRIZIO, presso il cui studio legale, sito in Civate (LC) alla via Borgonuovo n.5, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 20 settembre 2024 da e Parte_1 [...]
CP_1
rilevato che all'udienza del 4 novembre 2024, tenutasi innanzi al Presidente del
Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in San Giovanni in Fiore (CS) in data 14 agosto 2006 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San
Giovanni in Fiore (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.66 – Parte II – Serie A – Anno 2006.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 15 novembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1650/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente alla contrada Piano Fonti n.75; rappresentato e difeso dall'avv. Nobile RANIERI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Guardiagrele alla via Roma n.135/C, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2
) e residente in [...];
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Maria Caterina FABRIZIO, presso il cui studio legale, sito in Civate (LC) alla via Borgonuovo n.5, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 20 settembre 2024 da e Parte_1 [...]
CP_1
rilevato che all'udienza del 4 novembre 2024, tenutasi innanzi al Presidente del
Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in San Giovanni in Fiore (CS) in data 14 agosto 2006 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San
Giovanni in Fiore (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.66 – Parte II – Serie A – Anno 2006.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 15 novembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)