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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/11/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2295/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUPO ROSANNA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti PONTE FLAVIO Controparte_1
CE e AN LV Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale che le sarebbe stato arrecato dalla controparte in conseguenza della mancata fornitura della divisa lavorativa (cd. vestiario uniforme), oltre che le differenze economiche (rispetto al percepito) scaturenti dal ricalcolo della retribuzione feriale spettante dal momento dell'assunzione fino al 23/6/2023 e, per l'effetto, la condanna della controparte al pagamento di quanto dovuto a tali titoli, per un importo complessivo pari, rispettivamente, a euro 1.673,00 e a euro 11.304,00 (oltre che la condanna all'erogazione della voce “concorso pasti” asseritamente non corrisposta). La parte resistente ha sollevato eccezione di prescrizione e, nel merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto l'inammissibilità/il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente (assunta dalla parte resistente a far data dall'1/10/2002: vedi buste paga in atti) rivendica nel presente giudizio: 1) il diritto al ristoro del danno patrimoniale che le sarebbe stato cagionato dal datore di lavoro in conseguenza dell'inadempimento, a far data dal 2008, dell'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva (e, in particolare, dall'art.6 dell'accordo aziendale del 28/9/2006 in atti) di fornirle la divisa lavorativa (cd. vestiario uniforme), inadempimento da cui sarebbe 1 derivato un pregiudizio economico per il lavoratore, il quale sarebbe stato costretto a sopportare un esborso patrimoniale (quantificato nell'importo indicato nelle conclusioni del ricorso) per l'acquisto della divisa comunque indossata durante i turni di lavoro;
2) il diritto alle differenze economiche (rispetto al percepito) scaturenti dal ricalcolo della retribuzione feriale dovuta alla parte ricorrente nel periodo compreso tra l'assunzione e il 23/6/2023, retribuzione feriale che avrebbe dovuto essere quantificata tenendo conto anche delle voci “indennità di turno”, “E.R.I.” e “concorso pasti”. La domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata, come correttamente argomentato dalla parte resistente nella memoria difensiva, sia perché i capitoli di prova formulati in ricorso non sono idonei a dimostrare che l'azienda pretendeva che il lavoratore indossasse una divisa uniforme durante i turni di servizio (circostanza anzi da escludersi ex art.115 c.p.c. alla luce della mancata specifica contestazione da parte del lavoratore), sia in quanto la parte ricorrente non ha provato di aver sopportato esborsi patrimoniali per l'acquisto di alcuna divisa (non essendo al riguardo sufficiente il preventivo in atti che non attesta alcuna spesa sostenuta dal lavoratore per l'acquisto dei capi di abbigliamento ivi indicati, né la chiesta prova testimoniale che è inidonea a dimostrare, ad esempio, dove sarebbero stati acquistati tali capi). Né può al riguardo supplire la prova presuntiva dell'assenza di contestazioni, da parte datoriale, sull'abbigliamento di servizio della parte ricorrente, giacché nella fattispecie in esame
-come già detto sopra- l'azienda non pretendeva che il lavoratore indossasse una divisa uniforme durante i turni di servizio, con la conseguenza che la mancanza di contestazioni sull'abbigliamento non è un elemento di per sé sufficiente a dimostrare, neanche in via presuntiva, i suddetti esborsi (in altri termini, la parte ricorrente potrebbe anche non aver indossato il vestiario uniforme e, cionondimeno, non aver ricevuto alcuna contestazione da parte datoriale). Merita invece accoglimento la domanda di ricalcolo della retribuzione feriale spettante alla parte ricorrente dal momento dell'assunzione fino al 23/6/2023, ricalcolo da effettuarsi computando anche le voci “indennità di turno” ed “E.R.I.” (trattandosi di emolumenti costantemente erogati al dipendente, contrariamente a quanto argomentato nella memoria difensiva e come ricavabile dall'esame delle buste paga in atti relative al periodo per cui è causa, non potendo al contrario essere computata ai suddetti fini la voce “concorso pasti” che non compare in tutte le buste paga in atti), sulla scorta della giurisprudenza della CGUE secondo cui un lavoratore (in quel caso un pilota di linea) " durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua
2 retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati al [suo] status personale e professionale" (sentenza della CGUE emessa nel procedimento C- 155/2010). Ne discende che la parte resistente deve essere condannata alla corresponsione delle differenze retributive maturate per effetto del predetto ricalcolo, cogliendo però parzialmente nel segno l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. sollevata dal datore di lavoro, alla luce della seguente pronuncia della Suprema Corte cui questo Giudice aderisce, richiamandola ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. Invero, come statuito da Cass., sez. lav., n.26246/2022, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.92 del 2012 e del decreto legislativo n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (vedi, nello stesso senso, Tribunale di Cosenza Sez. Lav. n.507/2024 e 121/2024). Ne consegue che: 1) per i ratei relativi al periodo 18/7/2007-23/6/2023 non può ritenersi maturata alcuna prescrizione, perché la legge n.92/2012 è entrata in vigore il 18/7/2012 e il termine prescrizionale quinquennale decorre dunque per tali ratei (non prescritti alla data del 18/7/2012) dalla cessazione del rapporto di lavoro (non ancora avvenuta), in omaggio a quanto statuito da Cass., sez. lav., n.26246/2022; 2) i ratei inerenti al periodo antecedente al 18/7/2007 devono ritenersi irrimediabilmente prescritti, in omaggio a quanto statuito da Cass., sez. lav., n.26246/2022. La parte resistente deve dunque essere condannata al pagamento della maggiore retribuzione feriale dovuta, quantificata negli analitici conteggi riportati in ricorso -e non specificatamente contestati dalla controparte, la quale si è limitata a una generica censura degli stessi, senza prospettare alcuna quantificazione alternativa- in euro 6.216 (dovendo essere defalcato dal quantum indicato in ricorso l'importo dei ratei maturati fino al 18/7/2007, estinti per intervenuta prescrizione -come già detto sopra- , oltre che l'importo inerente alla voce “concorso pasti” -per le suesposte ragioni- ), oltre accessori di legge. Quanto, infine, all'assunto secondo cui le voci “indennità di turno” ed “E.R.I.” non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo della retribuzione feriale in quanto la loro erogazione sarebbe subordinata all'effettiva presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, trattandosi di indennità non rientranti nella retribuzione normale e non utili ai fini del TFR, tali rilievi non possono spostare l'ago della bilancia. È infatti del tutto
3 irrilevante che queste voci non rientrino nella retribuzione normale, perché la surrichiamata giurisprudenza eurounitaria in materia di retribuzione feriale (sentenza della CGUE emessa nel procedimento C-155/2010) non parla di retribuzione normale ma di retribuzione complessiva (concetto onnicomprensivo), non considerando -ai fini della quantificazione della retribuzione feriale- esclusivamente quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”, quali non possono -a parere di chi scrive- ritenersi le voci “indennità di turno” ed “E.R.I.” (la cui occasionalità è esclusa dalla circostanza che, nelle buste paga in atti, risultano continuativamente erogate al lavoratore e che non sono funzionali a coprire alcuna spesa del dipendente). Parimenti irrilevante è il fatto che tali voci sono legate all'effettiva presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, essendo anzi tale circostanza potenzialmente dissuasiva nei confronti del dipendente, il quale potrebbe essere indotto a non godere di giorni di ferie proprio per non subire in tali giorni una decurtazione della retribuzione rispetto a quella che percepirebbe in caso di effettiva presenza sul luogo di lavoro. Accogliere simili argomentazioni significherebbe, in sostanza, rinvigorire proprio quell'effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente che la CGUE mira a scongiurare, con buona pace sia del principio di primazia del diritto unionale scolpito nell'art.117 Cost. sia del principio eurounitario dell'effetto utile (in forza del quale, tra le diverse interpretazioni possibili di una norma unionale -nel caso di specie dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE- , deve essere privilegiata quella più idonea a garantire il raggiungimento dell'obiettivo che la disposizione sovranazionale mira a realizzare). Come statuito dalla Suprema Corte, “la nozione eurounitaria di “retribuzione feriale” postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente: a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese;
b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del lavoratore;
c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla retribuzione mensile (e non annuale)” (Cass., Sez. Lav., n.13042/2025, precedente in cui la S.C. ha cassato una sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva reputato non ricomprese nella retribuzione feriale delle indennità, secondo il Giudice del gravame, legate all'effettiva presenza in servizio dei lavoratori). Tutti elementi (natura retributiva
4 dell'emolumento, collegamento con l'esecuzione delle mansioni -spettando soltanto nei giorni di esecuzione della prestazione lavorativa- ed effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente del mancato riconoscimento di tale emolumento) che, a parere di chi scrive, sussistono nella fattispecie in esame, non condividendo questo Giudice il difforme orientamento recentemente espresso dal Tribunale di Crotone dal quale si ritiene di discostarsi per le motivazioni ampliamente suesposte. A questo si aggiunga che, sempre a parere di chi scrive, la CGUE nella succitata pronuncia non statuisce in alcun punto che gli emolumenti correlati alla presenza in servizio del dipendente (e, dunque, variabili in ragione della stessa) non debbano essere considerati ai fini del calcolo della retribuzione feriale, prevedendo anzi che il primo elemento supplementare della retribuzione dei piloti di linea (variabile in funzione delle ore di volo maturate e, quindi, non fisso) “deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”. Invero ciò che conta, secondo la CGUE, è soltanto che non si tratti di “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”, come ad esempio il secondo elemento supplementare della retribuzione dei piloti di linea (variabile in funzione delle ore passate fuori dalla base), sostanzialmente qualificabile alla stregua di un rimborso delle spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere lontano dalla base, ma non è evidentemente questo il caso dell'“indennità di turno” e dell'“E.R.I.” (come già detto sopra, trattandosi di emolumenti continuativamente versati al lavoratore e non funzionali a coprire alcuna spesa del dipendente). Nello stesso solco della presente pronuncia si collocano le sentenze n.507/2024 e 121/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Cosenza: in quel caso, infatti, dopo aver richiamato la giurisprudenza unionale in materia, il criterio individuato per stabilire in concreto se un elemento della retribuzione debba essere considerato ai fini della quantificazione della retribuzione feriale (in quel caso l è quello della Pt_2 continuatività della sua erogazione, ipotesi che i giudici cosentini ritengono sussistere con riferimento all' non trattandosi di un emolumento eventuale, occasionale o Pt_2 eccezionale. Chiudendo infine con la domanda di condanna al pagamento delle somme asseritamente non corrisposte a titolo di “concorso pasti”, deve evidenziarsi l'infondatezza della domanda in parola caratterizzata da un'eccessiva genericità, atteso che la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare in ricorso in quali specifici giorni la
5 rivendicata indennità sarebbe spettata e, inoltre, in quali specifici giorni la stessa non sarebbe stata erogata. A ciò si aggiunga che, nonostante la parte ricorrente abbia dedotto che la voce “concorso pasti” non sarebbe stata corrisposta da agosto 2020 ad agosto 2023, dalla busta paga di novembre 2020 in atti (prodotta dalla stessa parte ricorrente) si evince che in tale mensilità questo emolumento è stato al contrario erogato. Tra l'altro, la parte ricorrente non può prima chiedere il pagamento della maggiore retribuzione feriale sul presupposto (quantomeno implicito) della sistematicità della corresponsione nelle giornate lavorative (anche) della voce
“concorso pasti” e, poi, negare tale circostanza assumendo il mancato pagamento di queste somme nelle giornate di lavoro, trattandosi di domande evidentemente inconciliabili tra loro, né la parte ricorrente ha qualificato la seconda domanda come subordinata alla prima (non essendovi traccia di alcun ordine pregiudiziale nelle conclusioni del ricorso). La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della maggiore retribuzione feriale dovuta dal 18/7/2007 al 23/6/2023 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento di quanto dovuto a tale titolo per un importo complessivo pari a euro 6.216, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì della maturazione e sino al soddisfo. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate. Crotone, 13/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
6
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2295/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUPO ROSANNA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti PONTE FLAVIO Controparte_1
CE e AN LV Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale che le sarebbe stato arrecato dalla controparte in conseguenza della mancata fornitura della divisa lavorativa (cd. vestiario uniforme), oltre che le differenze economiche (rispetto al percepito) scaturenti dal ricalcolo della retribuzione feriale spettante dal momento dell'assunzione fino al 23/6/2023 e, per l'effetto, la condanna della controparte al pagamento di quanto dovuto a tali titoli, per un importo complessivo pari, rispettivamente, a euro 1.673,00 e a euro 11.304,00 (oltre che la condanna all'erogazione della voce “concorso pasti” asseritamente non corrisposta). La parte resistente ha sollevato eccezione di prescrizione e, nel merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto l'inammissibilità/il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente (assunta dalla parte resistente a far data dall'1/10/2002: vedi buste paga in atti) rivendica nel presente giudizio: 1) il diritto al ristoro del danno patrimoniale che le sarebbe stato cagionato dal datore di lavoro in conseguenza dell'inadempimento, a far data dal 2008, dell'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva (e, in particolare, dall'art.6 dell'accordo aziendale del 28/9/2006 in atti) di fornirle la divisa lavorativa (cd. vestiario uniforme), inadempimento da cui sarebbe 1 derivato un pregiudizio economico per il lavoratore, il quale sarebbe stato costretto a sopportare un esborso patrimoniale (quantificato nell'importo indicato nelle conclusioni del ricorso) per l'acquisto della divisa comunque indossata durante i turni di lavoro;
2) il diritto alle differenze economiche (rispetto al percepito) scaturenti dal ricalcolo della retribuzione feriale dovuta alla parte ricorrente nel periodo compreso tra l'assunzione e il 23/6/2023, retribuzione feriale che avrebbe dovuto essere quantificata tenendo conto anche delle voci “indennità di turno”, “E.R.I.” e “concorso pasti”. La domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata, come correttamente argomentato dalla parte resistente nella memoria difensiva, sia perché i capitoli di prova formulati in ricorso non sono idonei a dimostrare che l'azienda pretendeva che il lavoratore indossasse una divisa uniforme durante i turni di servizio (circostanza anzi da escludersi ex art.115 c.p.c. alla luce della mancata specifica contestazione da parte del lavoratore), sia in quanto la parte ricorrente non ha provato di aver sopportato esborsi patrimoniali per l'acquisto di alcuna divisa (non essendo al riguardo sufficiente il preventivo in atti che non attesta alcuna spesa sostenuta dal lavoratore per l'acquisto dei capi di abbigliamento ivi indicati, né la chiesta prova testimoniale che è inidonea a dimostrare, ad esempio, dove sarebbero stati acquistati tali capi). Né può al riguardo supplire la prova presuntiva dell'assenza di contestazioni, da parte datoriale, sull'abbigliamento di servizio della parte ricorrente, giacché nella fattispecie in esame
-come già detto sopra- l'azienda non pretendeva che il lavoratore indossasse una divisa uniforme durante i turni di servizio, con la conseguenza che la mancanza di contestazioni sull'abbigliamento non è un elemento di per sé sufficiente a dimostrare, neanche in via presuntiva, i suddetti esborsi (in altri termini, la parte ricorrente potrebbe anche non aver indossato il vestiario uniforme e, cionondimeno, non aver ricevuto alcuna contestazione da parte datoriale). Merita invece accoglimento la domanda di ricalcolo della retribuzione feriale spettante alla parte ricorrente dal momento dell'assunzione fino al 23/6/2023, ricalcolo da effettuarsi computando anche le voci “indennità di turno” ed “E.R.I.” (trattandosi di emolumenti costantemente erogati al dipendente, contrariamente a quanto argomentato nella memoria difensiva e come ricavabile dall'esame delle buste paga in atti relative al periodo per cui è causa, non potendo al contrario essere computata ai suddetti fini la voce “concorso pasti” che non compare in tutte le buste paga in atti), sulla scorta della giurisprudenza della CGUE secondo cui un lavoratore (in quel caso un pilota di linea) " durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua
2 retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati al [suo] status personale e professionale" (sentenza della CGUE emessa nel procedimento C- 155/2010). Ne discende che la parte resistente deve essere condannata alla corresponsione delle differenze retributive maturate per effetto del predetto ricalcolo, cogliendo però parzialmente nel segno l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. sollevata dal datore di lavoro, alla luce della seguente pronuncia della Suprema Corte cui questo Giudice aderisce, richiamandola ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. Invero, come statuito da Cass., sez. lav., n.26246/2022, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.92 del 2012 e del decreto legislativo n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (vedi, nello stesso senso, Tribunale di Cosenza Sez. Lav. n.507/2024 e 121/2024). Ne consegue che: 1) per i ratei relativi al periodo 18/7/2007-23/6/2023 non può ritenersi maturata alcuna prescrizione, perché la legge n.92/2012 è entrata in vigore il 18/7/2012 e il termine prescrizionale quinquennale decorre dunque per tali ratei (non prescritti alla data del 18/7/2012) dalla cessazione del rapporto di lavoro (non ancora avvenuta), in omaggio a quanto statuito da Cass., sez. lav., n.26246/2022; 2) i ratei inerenti al periodo antecedente al 18/7/2007 devono ritenersi irrimediabilmente prescritti, in omaggio a quanto statuito da Cass., sez. lav., n.26246/2022. La parte resistente deve dunque essere condannata al pagamento della maggiore retribuzione feriale dovuta, quantificata negli analitici conteggi riportati in ricorso -e non specificatamente contestati dalla controparte, la quale si è limitata a una generica censura degli stessi, senza prospettare alcuna quantificazione alternativa- in euro 6.216 (dovendo essere defalcato dal quantum indicato in ricorso l'importo dei ratei maturati fino al 18/7/2007, estinti per intervenuta prescrizione -come già detto sopra- , oltre che l'importo inerente alla voce “concorso pasti” -per le suesposte ragioni- ), oltre accessori di legge. Quanto, infine, all'assunto secondo cui le voci “indennità di turno” ed “E.R.I.” non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo della retribuzione feriale in quanto la loro erogazione sarebbe subordinata all'effettiva presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, trattandosi di indennità non rientranti nella retribuzione normale e non utili ai fini del TFR, tali rilievi non possono spostare l'ago della bilancia. È infatti del tutto
3 irrilevante che queste voci non rientrino nella retribuzione normale, perché la surrichiamata giurisprudenza eurounitaria in materia di retribuzione feriale (sentenza della CGUE emessa nel procedimento C-155/2010) non parla di retribuzione normale ma di retribuzione complessiva (concetto onnicomprensivo), non considerando -ai fini della quantificazione della retribuzione feriale- esclusivamente quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”, quali non possono -a parere di chi scrive- ritenersi le voci “indennità di turno” ed “E.R.I.” (la cui occasionalità è esclusa dalla circostanza che, nelle buste paga in atti, risultano continuativamente erogate al lavoratore e che non sono funzionali a coprire alcuna spesa del dipendente). Parimenti irrilevante è il fatto che tali voci sono legate all'effettiva presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, essendo anzi tale circostanza potenzialmente dissuasiva nei confronti del dipendente, il quale potrebbe essere indotto a non godere di giorni di ferie proprio per non subire in tali giorni una decurtazione della retribuzione rispetto a quella che percepirebbe in caso di effettiva presenza sul luogo di lavoro. Accogliere simili argomentazioni significherebbe, in sostanza, rinvigorire proprio quell'effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente che la CGUE mira a scongiurare, con buona pace sia del principio di primazia del diritto unionale scolpito nell'art.117 Cost. sia del principio eurounitario dell'effetto utile (in forza del quale, tra le diverse interpretazioni possibili di una norma unionale -nel caso di specie dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE- , deve essere privilegiata quella più idonea a garantire il raggiungimento dell'obiettivo che la disposizione sovranazionale mira a realizzare). Come statuito dalla Suprema Corte, “la nozione eurounitaria di “retribuzione feriale” postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente: a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese;
b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del lavoratore;
c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla retribuzione mensile (e non annuale)” (Cass., Sez. Lav., n.13042/2025, precedente in cui la S.C. ha cassato una sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva reputato non ricomprese nella retribuzione feriale delle indennità, secondo il Giudice del gravame, legate all'effettiva presenza in servizio dei lavoratori). Tutti elementi (natura retributiva
4 dell'emolumento, collegamento con l'esecuzione delle mansioni -spettando soltanto nei giorni di esecuzione della prestazione lavorativa- ed effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente del mancato riconoscimento di tale emolumento) che, a parere di chi scrive, sussistono nella fattispecie in esame, non condividendo questo Giudice il difforme orientamento recentemente espresso dal Tribunale di Crotone dal quale si ritiene di discostarsi per le motivazioni ampliamente suesposte. A questo si aggiunga che, sempre a parere di chi scrive, la CGUE nella succitata pronuncia non statuisce in alcun punto che gli emolumenti correlati alla presenza in servizio del dipendente (e, dunque, variabili in ragione della stessa) non debbano essere considerati ai fini del calcolo della retribuzione feriale, prevedendo anzi che il primo elemento supplementare della retribuzione dei piloti di linea (variabile in funzione delle ore di volo maturate e, quindi, non fisso) “deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”. Invero ciò che conta, secondo la CGUE, è soltanto che non si tratti di “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”, come ad esempio il secondo elemento supplementare della retribuzione dei piloti di linea (variabile in funzione delle ore passate fuori dalla base), sostanzialmente qualificabile alla stregua di un rimborso delle spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere lontano dalla base, ma non è evidentemente questo il caso dell'“indennità di turno” e dell'“E.R.I.” (come già detto sopra, trattandosi di emolumenti continuativamente versati al lavoratore e non funzionali a coprire alcuna spesa del dipendente). Nello stesso solco della presente pronuncia si collocano le sentenze n.507/2024 e 121/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Cosenza: in quel caso, infatti, dopo aver richiamato la giurisprudenza unionale in materia, il criterio individuato per stabilire in concreto se un elemento della retribuzione debba essere considerato ai fini della quantificazione della retribuzione feriale (in quel caso l è quello della Pt_2 continuatività della sua erogazione, ipotesi che i giudici cosentini ritengono sussistere con riferimento all' non trattandosi di un emolumento eventuale, occasionale o Pt_2 eccezionale. Chiudendo infine con la domanda di condanna al pagamento delle somme asseritamente non corrisposte a titolo di “concorso pasti”, deve evidenziarsi l'infondatezza della domanda in parola caratterizzata da un'eccessiva genericità, atteso che la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare in ricorso in quali specifici giorni la
5 rivendicata indennità sarebbe spettata e, inoltre, in quali specifici giorni la stessa non sarebbe stata erogata. A ciò si aggiunga che, nonostante la parte ricorrente abbia dedotto che la voce “concorso pasti” non sarebbe stata corrisposta da agosto 2020 ad agosto 2023, dalla busta paga di novembre 2020 in atti (prodotta dalla stessa parte ricorrente) si evince che in tale mensilità questo emolumento è stato al contrario erogato. Tra l'altro, la parte ricorrente non può prima chiedere il pagamento della maggiore retribuzione feriale sul presupposto (quantomeno implicito) della sistematicità della corresponsione nelle giornate lavorative (anche) della voce
“concorso pasti” e, poi, negare tale circostanza assumendo il mancato pagamento di queste somme nelle giornate di lavoro, trattandosi di domande evidentemente inconciliabili tra loro, né la parte ricorrente ha qualificato la seconda domanda come subordinata alla prima (non essendovi traccia di alcun ordine pregiudiziale nelle conclusioni del ricorso). La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della maggiore retribuzione feriale dovuta dal 18/7/2007 al 23/6/2023 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento di quanto dovuto a tale titolo per un importo complessivo pari a euro 6.216, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì della maturazione e sino al soddisfo. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate. Crotone, 13/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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