Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/05/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 3209/2017
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., , nato a [...] il [...], con sede in SIRACUSA, Parte_2
VIA MAGELLANO N. 28/A, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Montedoro, n. 54, presso lo studio degli Avv.ti Santo Reale, (C.F. ) e NI LL (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
), che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTRICE contro nato a [...] il [...] (C.F. , CP_1 C.F._3 [...]
, nata a [...], Germania il 06/05/1965 (C.F. , CP_2 C.F._4 CP_3
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ,
[...] C.F._5 Controparte_4
nata a [...] il [...], (C.F. , elettivamente domiciliati in C.F._6
SIRACUSA, V.LE SCALA GRECA N. 199/C, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Zappulla (C.F. ), che li rappresenta e C.F._7
difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede in SIRACUSA, VIA ARNO 44, e
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente nella CP_6 C.F._8
TRAVERSA SINERCHIA n. 42;
CONVENUTI CONTUMACI
All'udienza del 31.05.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del 20.03.2017, la conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la , in persona del Controparte_7
legale rappresentante p.t., nonché , CP_6 Controparte_4 CP_3 CP_2
e tutti soci assegnatari degli alloggi in cooperativa, al fine di fare revocare e
[...] CP_8 dichiarare inefficace ed improduttivo di effetti giuridici nei propri confronti l'atto di assegnazione individuale di alloggi in cooperativa del 18 ottobre 2011, rep. 91947/15017, rogato dal Notaio di Siracusa, registrato e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_1
Siracusa ai nn. 19986/14673. A sostegno della propria domanda, la società attrice esponeva che con sentenza n. 563/2016, il Tribunale di Siracusa, a definizione del procedimento R.G. n. 1897/2013, ha condannato la convenuta società cooperativa “ ” a rimborsare all'attrice la somma di CP_5
€ 16.848,18 (oltre interessi legali e spese di lite), costituente il saldo della maggior somma da questi anticipata alla cooperativa ” a titolo di prestito per l'acquisto del terreno su cui sono CP_5
stati realizzati gli alloggi, successivamente trasferiti in via definitiva ai soci, odierni convenuti.
Sosteneva dunque che la si era scientificamente reso impossidente ed Controparte_7
aveva omesso di ottemperare al pagamento in favore dell' attrice di quanto statuito a proprio carico dalla sentenza n.563/2016 passata in giudicato, resa dal Tribunale di Siracusa il 17.03.2016.
Con comparsa del 27.09.2017, si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_2 CP_3
contestando i fatti ed eccependo la mancanza dei presupposti della
[...] Controparte_4
presente azione e della domanda, chiedendone il rigetto. In particolare la convenuta CP_4
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per non esser più proprietaria
[...]
avendo in sede di separazione dei coniugi trasferito la proprietà dell'alloggio alla stessa assegnato giusta Rep. 96367/17891 del 07.07.2015 alla figlia. Eccepivano, i convenuti in primis,
l'insussistenza del pregiudizio arrecato dall'atto di assegnazione degli alloggi e del frazionamento del muto originariamente contratto dalla cooperativa in data 20.04.2007 atteso che con tale atti non avrebbe impoverito il proprio patrimonio della società convenuta Primavera 87 sooc. CP_9
, quanto piuttosto liberatosi dell'obbligazione di restituzione del mutuo contratto
[...]
originariamente dalla stessa e poi assunto dagli assegnatari, con frazionamento giusta Rep.
16487/1987 del 30.06.2010. Sostenevano, inoltre, che poiché l'assegnazione è stata fatta in data 18.10.2011, anteriormente al sorgere del credito, l'attrice aveva l'onere di dimostrare la compartecipazione dolosa dei convenuti volta a pregiudicare le sue ragioni creditorie. Deducevano, infine, gli odierni convenuti che a norma dell'art. 2901 c.c., co. 3, non sono soggetti a revoca i cd. atti dovuti, ovvero gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione, e tali avrebbero dovuto considerarsi gli atti di assegnazione, in quanto il trasferimento della proprietà ai soci della cooperativa ed assegnatari degli alloggi rappresenterebbe un atto dovuto dalla cooperativa al socio, allorché la prima abbia accettato la richiesta di prenotazione di uno specifico immobile e il secondo pagato il corrispettivo.
La cooperativa sociale “ ” e , sebbene regolarmente citati, non si sono CP_5 CP_6
costituiti nel presente giudizio.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti.
Indi, all'udienza del 31.05.2024, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e della CP_6 Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t., che pur regolarmente citati non si sono
[...]
costituitisi in giudizio.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_4
fondata sulla circostanza che questa, prima del sorgere del credito e prima
[...] dell'instaurazione del presente giudizio, abbia trasferito la proprietà dell'immobile alla stessa originariamente assegnato, come risulta dall'accordo di negoziazione assistita, trascritto nel processo verbale di accordo del 07.07.2015, a rogito del Notaio Dott. , e prodotto in atti Per_1
atteso che sebbene non abbia più la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile, CP_4
oggetto della presente controversia, in qualità di socia assegnataria dello stesso rimane passivamente legittimata a resistere nell'odierno giudizio revocatorio, atteso che la sua posizione è essenziale per l'accertamento dell'eventuale pregiudizio arrecato al creditore e della sussistenza dei presupposti dell'azione.
Sul tema, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata in tal senso (si veda, ex plurimis,
Cass. civ. Sez. III, 27/11/2017, n. 28211, a mente della quale: “La legittimazione passiva dell'originario beneficiario dell'atto dispositivo permane anche qualora egli abbia alienato il bene oggetto dell'atto, poiché la sua posizione resta rilevante ai fini dell'accertamento del pregiudizio arrecato al creditore e dell'eventuale mala fede nell'acquisto”).
Nel merito, la domanda è risultata infondata e va, pertanto, rigettata. Occorre precisare, infatti, come funzione dell'azione revocatoria è quella di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere.
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con
l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori”
(cfr. Cass. Civ. sez. III 23.02.2004 n. 3546).
Dunque presupposti dell'azione revocatoria sono l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione, e il danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, che ricorre, secondo la giurisprudenza, non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione del credito.
Dal punto di vista soggettivo, l'art 2901 c.c. dispone che allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza nel debitore di tale pregiudizio senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo (c.d. consilium fraudis), in ordine alla intenzione fraudolenta.
Qualora, invece, l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, come nel caso in esame,
l'elemento soggettivo è integrato dalla dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie (c.d. partecipatio fraudis).
Innanzitutto parte attrice ha provato l'esistenza del credito attraverso la produzione in giudizio della sentenza n. 563/2016 del Tribunale di Siracusa, che ha condannato la società cooperativa odierna convenuta al pagamento della somma di € 16.848,18, oltre interessi legali e oltre spese legali, in favore della società cooperativa edilizia ”. Pt_1
Sotto il profilo dell'eventus damni, l'attore ha chiesto di revocare e dichiarare inefficace ed improduttivo di effetti giuridici nei propri confronti l'atto di assegnazione individuale di alloggi in cooperativa del 18 ottobre 2011, rep. 91947/15017, rogato dal Notaio di Persona_1
Siracusa, regolarmente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa ai nn.
19986/14673, atteso che lo stesso ha vanificato ogni possibilità per la società attorea di soddisfare le proprie ragioni di credito riconosciute dalla sentenza n° 563/2016, non essendo più la CP_5
” titolare di alcun bene o diritto utilmente pignorabile.
[...]
Sul tema della revocabilità degli atti di assegnazione degli alloggi ai soci di società cooperative, la
Suprema Corte, ha avuto modo di chiarire che “l'atto con il quale una società cooperativa, avente ad oggetto la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, trasferisce ad uno di questi la proprietà di un alloggio può qualificarsi come atto dovuto in quanto meramente esecutivo della prenotazione
e come tale non revocabile ex art. 2901 c.c. trattandosi di atto compiuto in adempimento di un'obbligazione; esso tuttavia sarà escluso da revocatoria ordinaria soltanto se le attività preliminari, dalle quali sia sorto l'obbligo per la cooperativa di trasferire la proprietà, non siano state contraddistinte da frode ai danni dei creditori. In ogni caso, oggetto dell'azione revocatoria sarà soltanto l'atto definitivo di assegnazione, non invece gli atti preliminari che lo abbiano preceduto” (Cass. 20677/2012; in tal senso vedi anche Tr. Catania n.3303/2009 e C. App. Napoli
Sez. III, del 23.1.2007).
Alla luce del su citato orientamento giurisprudenziale, si può affermare dunque che la revocabilità degli atti di assegnazione di alloggi edilizi deve essere esclusa allorché il trasferimento della proprietà rappresenta un atto dovuto dalla cooperativa al socio, in quanto è incontestabile che lo scopo sociale delle cooperative edilizie è proprio quello del trasferimento della proprietà degli alloggi, a seguito del completamento del programma edificatorio con il relativo frazionamento del mutuo. Ne consegue che il trasferimento delle unità immobiliari, oggetto di giudizio, non integra il realizzarsi dell'eventus damni, in quanto atto dovuto.
In ordine all'elemento soggettivo, dall'espletata istruttoria non è emersa alcuna prova circa la consapevolezza dei soci convenuti di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito dell'attore nella fase preliminare all'assegnazione degli immobili (c.d. prenotazione).
Sul punto , la S.C. ha chiarito che “...perché operi l'esonero dalla revocatoria ordinaria non è sufficiente che l'atto sia dovuto, ma occorre che l'atto sia dovuto non per effetto di una frode. Per questa ragione la frode, nelle sue componenti del consilium fraudis e della participatio fraudi, deve essere valutata con riferimento all'atto dal quale è sorto l'obbligo. In questo senso, sempre in tema di rapporti tra preliminare e definitivo, questa Corte ha coerentemente affermato che "sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, allorquando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo indipendentemente da un'apposita domanda diretta nei confronti del contratto preliminare per sentirne dichiarare l'inefficacia" (Cass. 20 agosto 2009, n. 18528). In ogni caso, oggetto dell'azione revocatoria è soltanto l'atto definitivo di assegnazione e non gli atti preliminari che lo hanno preceduto;
pertanto, è del tutto irrilevante
l'assunto del ricorrente secondo cui prenotazione ed accettazione rimangono tra gli interna corporis della cooperativa e non sono conoscibili dal terzo danneggiato dall'atto di disposizione”.
Orbene, nel caso di specie, l'attore non ha fornito prova alcuna dell'esistenza di una scientia damni in capo ai convenuti, quantomeno nel momento della prenotazione, che è quello in cui si concretizza la legittima aspettativa di diventare proprietario dell'alloggio prenotato, in ottemperanza allo scopo sociale di tale forma di società, e che nella fattispecie è pacificamente anteriore al momento dell'insorgenza del credito. Basti, infatti, rilevare che il frazionamento del mutuo, originariamente contratto dalla cooperativa per l'acquisto dei terreni su cui edificare gli alloggi, risale al 30.06.2010, mentre gli atti di assegnazione al 18.10.2011, quindi precedono abbondantemente la data di instaurazione del procedimento in cui l'esistenza del credito poteva solo essere paventata per poi essere accertata solo nel 2016.
Pertanto, difetta la prova della consapevolezza dei soci convenuti di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito attoreo nella fase preliminare all'assegnazione degli immobili (c.d. prenotazione), né è emerso alcun coinvolgimento degli stessi nelle attività sociali, né il concreto esercizio di un ruolo attivo nella cooperativa.
In ragione delle superiori considerazioni, attesa l'insussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2901
c.c., la domanda di revocatoria va rigettata siccome infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con la condanna della cooperativa attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti, liquidate, in applicazione del DM 55/14, in dispositivo, in base al valore della domanda,
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e della in CP_6 Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t.;
2. Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
1. Rigetta la domanda di revoca e di inefficacia nei confronti della Parte_3
degli atti di trasferimento effettuati in forza ed in virtù dell'atto pubblico del
[...]
18.10.2011, ai rogiti del notaio , n. 91947 di Repertorio e n. 15017 di Persona_1
Raccolta , dalla Cooperativa “ ”in favore dei convenuti CP_5 Controparte_4
e e CP_3 CP_6 Controparte_10 CP_8
2. Condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1
costituiti, delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano tenuto conto dell'aumento per la difesa di più parti ex art 4 comma 2 DM 147/2022 in €8.123,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Siracusa 29/05/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli