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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra PRESIDENTE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est.
Caterina Romiti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 98/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. ALBERTI ERICA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
L'avv. Martinelli chiede che venga pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
Per parte convenuta:
L'avv. Alberti si rimette.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.02.2024 , premesso che in data 24/09/2005 Parte_1
contraeva matrimonio in Morbegno (SO) con , dalla cui unione erano nati i figli CP_1 pagina 1 di 3 il 9 marzo 2007 a Chiavenna (SO) e il 25 gennaio 2010 a Sondrio, domandava Per_1 Per_2
pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso, proponendo contestualmente anche domanda di divorzio.
Si costituiva in giudizio , che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il CP_1
resto come da relativa comparsa.
Comparse le parti all'udienza del 22.05.2024, le parti raggiungevano un accordo provvisorio sulle condizioni della separazione e il Tribunale pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e incaricava l'Ufficio di Piano di Morbegno affinché prendesse in carico il nucleo familiare, attivando gli interventi ritenuti più opportuni, congiunti e/o individuali per il supporto alla genitorialità e il supporto psicologico dei minori, con termine per il deposito di una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 05.12.2024 le parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione limitatamente al solo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
Pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morbegno (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune all'anno
2005, n. 25 parte II, serie A;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Sondrio, camera di consiglio del 05.12.2024
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra PRESIDENTE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est.
Caterina Romiti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 98/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. ALBERTI ERICA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
L'avv. Martinelli chiede che venga pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
Per parte convenuta:
L'avv. Alberti si rimette.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.02.2024 , premesso che in data 24/09/2005 Parte_1
contraeva matrimonio in Morbegno (SO) con , dalla cui unione erano nati i figli CP_1 pagina 1 di 3 il 9 marzo 2007 a Chiavenna (SO) e il 25 gennaio 2010 a Sondrio, domandava Per_1 Per_2
pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso, proponendo contestualmente anche domanda di divorzio.
Si costituiva in giudizio , che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il CP_1
resto come da relativa comparsa.
Comparse le parti all'udienza del 22.05.2024, le parti raggiungevano un accordo provvisorio sulle condizioni della separazione e il Tribunale pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e incaricava l'Ufficio di Piano di Morbegno affinché prendesse in carico il nucleo familiare, attivando gli interventi ritenuti più opportuni, congiunti e/o individuali per il supporto alla genitorialità e il supporto psicologico dei minori, con termine per il deposito di una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 05.12.2024 le parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione limitatamente al solo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
Pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morbegno (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune all'anno
2005, n. 25 parte II, serie A;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Sondrio, camera di consiglio del 05.12.2024
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 3 di 3