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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4725/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 29/05/2025
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. IANNICOLA PAOLA MARIA ha Parte_1 Controparte_1 concluso come da nota depositata in data 15.12.2025 per l'avv. ROSSI ANTONELLA e l'avv. LEONARDI SEBASTIANO Parte_2 hanno concluso come da nota depositata in data 15.12.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:30 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4725/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4725/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. IANNICOLA PAOLA MARIA ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Terracina (LT), Via Lungolinea Pio VI n. 134, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
attori contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_2 C.F._3 disgiuntamente, dall'avv. ROSSI ANTONELLA e dall'avv. LEONARDI SEBASTIANO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Terracina (LT), Via Due Pini n. 13, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani e hanno Pt_1 Controparte_1 convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il fratello al fine di Parte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, azione e conclusione e in accoglimento della domanda da questi proposta, previa individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti ed attesa
l'accettazione dell'eredità dei coeredi tutti: a) determinare l'esatta massa ereditaria attiva da dividersi previa stima dei beni immobili e mobili caduti in successione con obbligo di rendiconto da parte del dei frutti inerenti la messa a reddito del locale box e posto auto siti in Parte_2
Roma, Via Ennio Bonifazi n. 95; b) procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni ereditari con formazione delle singole quote o porzioni;
c) all'esito della C.T.U. in ipotesi di richiesta ex art. 720 c.c. da parte degli attori-coeredi-, Sigg. e , Pt_1 Controparte_1 assegnarsi agli stessi congiuntamente e pro indiviso la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento ad uso residenziale sito in Roma Via IA IN n. 52, con il pertinente locale box e posto auto esterno, salvo conguaglio della quota spettante al fratello;
Parte_2
d) in caso di ravvisata non materiale non divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto dei beni ereditati con delega al notaio per la formazione di separate masse liquide da ripartirsi tra i coeredi;
e) porre a carico del convenuto-coerede- le spese di conduzione dell'immobile sito in Roma
a decorrere dalla data della apertura della successione di per mancata cessazione Persona_1 delle utenze così come richiesto dagli odierni attori-coeredi…Vittoria di spese e compensi di lite e salvi i danni da far valere in separata sede”.
Gli attori, a fondamento della propria pretesa, hanno dedotto: - di essere, unitamente all'odierno convenuto, eredi legittimi del di loro padre, , deceduto il 22/08/2017 (all. citazione, Persona_1 certificato di morte); - che, al momento della morte del de cuius, l'asse ereditario risultava essere composto da un appartamento ad uso residenziale sito in Roma alla Via IA IN n. 52, graffato al N.C.E.U. al F.358 Part. 514 sub 12, un box auto, sito in Roma, Via Ennio Bonifazi n. 95, graffato al N.C.E.U. al F. 358 Part. 180 sub 505 con annesso antistante posto auto scoperto di mq.16
e, infine, un appartamento sito in Terracina (LT), Piazza Palatina snc. graffato al N.C.E.U. al Fg.112
Part. 353 (si veda, dichiarazione di successione); - di essere già comproprietari per 1/9 di ciascuno dei predetti immobili per essere loro pervenuti in virtù della successione legittima della di loro madre,
deceduta il 15.10.2012; - che, volendo addivenire ad una divisione amichevole, Persona_2 avevano conferito incarico ad un proprio tecnico, il quale aveva stimato gli immobili di Roma nella complessiva somma di euro 411.200,00 e, più precisamente, l'appartamento ad uso residenziale di
Via IA IN n. 52 di mq.101,50, pari ad euro 345.100,00, mentre il box auto di Via Ennio
Bonifazi n. 95 di mq. 25,00 con antistante posto auto scoperto di mq. 16, rispettivamente pari ad euro
52.500,00 ed euro 13.600,00 (si veda, relazione tecnica ing. dd. 19.10.17); - che, tentato CP_1 vanamente, anche per mezzo del proprio difensore, il raggiungimento di un accordo con il convenuto, avevano frattanto appreso che quest'ultimo, in assenza di autorizzazione, aveva messo a reddito sia il box che il posto auto esterno.
Il convenuto , costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Parte_2 depositata il 7/01/2022, concordando sulla necessità di procedere all'individuazione della massa ereditaria, evidenziando come tutte le utenze fossero intestate, ancor oggi, a nome del comune genitore e quindi, quali eredi, da sempre gestibili da tutti, congiuntamente e/o disgiuntamente, ha insistito: “…affinché il Tribunale, G.I. designato, adito Voglia, previamente valutate le attività poste in essere dalle parti tutte nella presente vertenza, quale accettazione tacita della qualità di erede: - procedere alla valutazione della consistenza della massa ereditaria di cui alla successione del compianto genitore;
- procedere allo scioglimento della comunione ereditaria ed Persona_1 alla divisione dei beni, con l'individuazione delle porzioni e/o quote singole;
- procedere, in caso di indivisibilità della massa ereditaria, alla liquidazione della stessa con attribuzione agli eredi pro quota;
- in caso di istanza, ex art. 720 c.c., da parte del convenuto, procedere all'assegnazione in piena proprietà allo stesso, dell'immobile sito in Roma alla Via IA IN n. 52 e/o delle sue pertinenze ed accessori, salvo conguaglio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., nelle more del giudizio, le parti davano atto che l'immobile sito in Terracina era stato frattanto alienato a terzi chiedendo procedersi per la divisione degli immobili siti in Roma
(appartamento ad uso residenziale e pertinenze), sicché la causa, istruita in via documentale e a mezzo di c.t.u. finalizzata alla sola stima degli immobili capitolini, tentata vanamente la conciliazione tra le parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e merita accoglimento.
È, invero, pacifico il principio generale posto dall'art. 713 c.c. secondo il quale ciascuno dei coeredi può sempre domandare la divisione.
Nel caso di specie, non vi è contestazione in ordine alla qualità di eredi legittimi dei de cuius delle odierne parti in causa, né in ordine alla comproprietà di 1/9 ciascuno sugli immobili di Roma ancora in comunione tra i germani . CP_1
Il convenuto si è associato alla richiesta di divisione ereditaria.
Nelle more del giudizio, le parti hanno rinunciato alla divisione dell'immobile sito in Terracina frattanto alienato a terzi, instando per lo scioglimento dei cespiti di Roma ancora in comunione.
A tale proposito, una recentissima statuizione della II Sez. della Suprema Corte di Cassazione, la n.
9869 del 15/04/2025, ha evidenziato come la divisione ereditaria parziale è pienamente legittima, in quanto il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è inderogabile, il che consente, agli eredi che abbiano già diviso una parte dei beni, di procedere successivamente alla divisione dei beni rimanenti.
Il C.T.U., nella relazione depositata agli atti e sostanzialmente condivisa dalle parti, non ha riscontrato la sussistenza sui cespiti oggetto di perizia difformità o abusi.
Il valore dell'appartamento, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni del c.t.p. attoreo, è stato accertato in € 267.098,76, il valore del box auto in € 29.450,00, il valore dell'area esterna in €
18.125,00 il tutto per un valore complessivo di € 314.673,76 (vd. nota c.t.u. del 14.10.23).
A tale riguardo, risultano tardive le contestazioni sulla valutazione del locale box formulate dalla difesa del convenuto solo nella nota di trattazione cartolare in vista dell'udienza dell'11.1.2024, non anche invece nelle osservazioni di parte alla c.t.u. nel rispetto dei termini di rito, né risulta supportata da alcuna allegazione l'asserzione di cui alla nota conclusiva datata 1.12.2025 depositata in vista dell'odierna udienza secondo cui “Successivamente, all'udienza di comparizione parti del
08/10/2024, il convenuto veniva a conoscenza, che era stata presentata da controparti, congiuntamente, una SCIA in sanatoria tesa a correggere l'errata rappresentazione suddetta.”, dacché non è ammissibile una rimessione in istruttoria della causa.
Alla udienza dell'11.01.2024 e a quelle successive, il procuratore attoreo reiterava le varie richieste istruttorie formulando istanza ex art. 720 c.c. di assegnazione congiunta e pro indiviso degli immobili oggetto della c.t.u. ai germani attori e dai medesimi sottoscritta con versamento di quanto spettante per differenza all'altro coerede, detratte le spese tutte anticipate dalle parti attrici per totale di €
2.884,50 da dividersi tra i coeredi in parti uguali unitamente alle spese necessarie per la formalizzazione della richiesta, instando, in caso di denegato accoglimento della superiore istanza per la vendita degli immobili, lotto unico, a terzi per il tramite di studio notarile di Roma.
Per contro, all'udienza dell'8.10.2024, parte convenuta formulava anch'essa istanza di attribuzione esclusiva del compendio immobiliare a proprio favore dietro versamento di conguaglio.
Orbene, a tale riguardo va disattesa l'eccezione di tardività formulata dal patrocinio attoreo in ordine all'istanza di assegnazione ex adverso formulata.
Secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, infatti, l'attribuzione dell'intero immobile indivisibile alla quota di uno o più condividenti ai sensi dell'art. 720 c.c., con addebito dell'eccedenza, altro non è che una modalità di realizzazione della divisione ereditaria, di guisa che la relativa istanza si risolve in una specificazione di quella, comune a tutti i condividenti, rivolta a porre fine allo stato di comunione e, se avanzata in replica ad analoga istanza o alla richiesta di vendita all'asta formulata da una altro condividente, configura non una domanda, ma un'eccezione, come tale proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello a norma dell'art. 345 c.p.c. (Cass. n.
3310/1969; Cass. n. 626/71; Cass. n. 1407/1973; Cass. n. 4251/1980; Cass. n. 2188/1981; Cass. n.
2364/81; Cass. n. 493871981; Cass. n. 684/84; Cass. n. 4391/1985).
Ciò posto, sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento la domanda attorea finalizzata ad ottenere la stima dei beni mobili, nonché la quantificazione delle somme derivanti dalla locazione del box auto e posto auto ad iniziativa del convenuto e dallo stesso riscosse: la richiesta, invero, è totalmente spuria e priva di allegazioni documentali in tal senso, né demandabile alla valutazione di un teste, trattandosi di circostanza da provarsi per tabulas.
Ciò posto, il C.T.U. ha ritenuto gli immobili non comodamente divisibili, conclusione indubbiamente condivisibile trattandosi di appartamento e relative pertinenze con inevitabile svalutazione del bene laddove delle predette unità venisse disposto separatamente.
Orbene, secondo l'indirizzo di legittimità, qualora nel patrimonio ereditario vi siano immobili non comodamente divisibili nel senso di cui all'art. 720 c.c. e vi siano più coeredi titolari di quote identiche che ne richiedano l'assegnazione, la scelta dell'assegnatario è rimessa al giudice della divisione, sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, mentre il rimedio residuale della vendita all'incanto trova applicazione solo ove non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza, senza che, peraltro, l'individuazione del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi (Cass. n. 10216/2015).
Nel caso di specie, si ritiene indubbiamente preferibile la richiesta avanzata dal convenuto di attribuzione in via esclusiva del compendio ereditario residuo (appartamento di Via IN, Roma
+ box auto di Via Bonifazi, Roma), dietro versamento in favore degli attori del conguaglio indicato dalla c.t.u., come peraltro anche prospettato da quest'ultimo in calce al proprio elaborato peritale.
Tale soluzione, invero, consente di attuare pienamente uno scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi, mentre, per contro, la soluzione prospettata dagli attori manterrebbe in capo agli stessi una situazione di comunione pro-indiviso.
Acclarato quanto sopra, va disposto lo scioglimento della comunione inter partes sui cespiti immobiliari siti in Roma e, segnatamente, l'appartamento ad uso residenziale sito in Roma, Via
IA IN n.52 di mq. 101,50 distinto in Cat.fabbricati del Comune di Roma al F.358 Part. 514 sub 12 cat. A/3 classe 3, nonché del box auto n. 3 sito in Roma Via Ennio Bonifazi n. 95 di mq. 25, distinto in Cat. fabbricati del Comune di Roma al F. 358 Part. 180 sub 505 Cat. C6 con annesso antistante posto auto scoperto di mq.16, con assegnazione dell'intero compendio immobiliare summenzionato in favore del convenuto, dietro versamento, a titolo di conguaglio, da parte di quest'ultimo dell'importo di euro 104.891,25 in favore della sorella attrice, nonché dell'importo di euro 104.891,25 in favore del fratello attore (= € 314.673,76 : 3).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale delle parti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno invece poste definitivamente e solidalmente a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuna (Cass.
20606/2025; Cass. 9813/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes in relazione ai cespiti immobiliari siti in Roma di cui in parte motiva e, per l'effetto, assegna, ai sensi dell'art. 720
c.c., al convenuto l'appartamento ad uso residenziale sito in Roma, Via IA IN n.52 di mq. 101,50 distinto in Cat.fabbricati del Comune di Roma al F.358 Part. 514 sub 12 cat.
A/3 classe 3, nonché il box auto n. 3 sito in Roma Via Ennio Bonifazi n. 95 di mq. 25, distinto in Cat. fabbricati del Comune di Roma al F. 358 Part. 180 sub 505 Cat. C6 con annesso antistante posto auto scoperto di mq.16, dietro versamento da parte di quest'ultimo, a titolo di conguaglio, dell'importo di euro 104.891,25 in favore della sorella attrice, nonché dell'importo di euro 104.891,25 in favore del fratello attore;
b) condanna altresì in solido gli attori a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuno.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini