Sentenza 8 giugno 2023
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo d'opera cinematografica, la domanda volta ad ottenere l'eliminazione di scene ritenute offensive svolge sia una funzione di integrale riparazione del "vulnus" arrecato ad un diritto della personalità, sia una funzione di prevenzione, per il futuro, della continuazione di attività "contra ius": ne consegue che, trattandosi di domanda non sovrapponibile a quella volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ove il giudice non abbia provveduto sulla stessa, si configura un vizio di omessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, limitandosi a provvedere in merito alla domanda risarcitoria, non si era pronunciata sulla domanda volta ad ottenere l'eliminazione di alcune scene di una "fiction" ritenuta diffamatoria del diritto alla reputazione di un magistrato).
Commentario • 1
- 1. Rimozione video diffamatori online con ricorso d’urgenza (art. 700): requisiti, prove e limiti secondo Tribunale di Milano 2026Lorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 2 febbraio 2026
Introduzione La recente cronaca ha fatto emergere un tema di sempre più grande interesse che è quello legato alla rimozione video diffamatori online con ricorso d'urgenza. Quando online circola un contenuto che lede la reputazione, il problema non è solo “avere ragione”: è fermare la diffusione prima che il danno diventi incontrollabile. È qui che entra in gioco la tutela cautelare civile: in casi selezionati, il giudice può ordinare la rimozione immediata di video o post e adottare misure urgenti, senza attendere i tempi del processo ordinario. Attenzione però: questa non è una scorciatoia per “zittire” qualcuno. La tutela d'urgenza richiede un equilibrio delicato tra: diritti della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 16322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16322 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
-ricorrente-
contro
CI CE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato LA DI PIETROPAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA DI PIETROPAOLO LAURENTI;
-controricorrente- Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 Data pubblicazione 08/06/2023 nonché nei confronti di: EO NZ e TA CO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato CARLA PREVITI, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- nonché di: RO NV (già MEDIASET S.P.A.), VA NN PE LA, IS TE;
-intimati- sul ricorso incidentale proposto da: CI CE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato LA DI PIETROPAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA DI PIETROPAOLO LAURENTI;
-ricorrente incidentale- contro TAODUE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO N 2/B, presso lo studio dell'avvocato FABIO LEPRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TE PREVITI;
EO NZ e TA CO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato CARLA PREVITI, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti all'incidentale- nonché
contro
IS TE, VA NN PE LA;
-intimati- 2 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 sul ricorso incidentale proposto da: Data pubblicazione 08/06/2023 EO NZ e TA CO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato CARLA PREVITI, che li rappresenta e difende;
-ricorrenti incidentale-
contro
CI CE;
-intimato- nonché nei confronti di: TAODUE S.R.L., IS TE, VA NN PE LA, RO NV (già MEDIASET S.P.A.); -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1478/2021, depositata il 25/02/2021. Udita la relazione della causa svolta – tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (ed oggetto di successive proroghe) - nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere NZ VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale di ZO NT e EN TA, con assorbimento del secondo motivo di entrambi detti ricorsi e rigetto del ricorso incidentale di ZO AC.
FATTI DI CAUSA
1. - ZO AC convenne in giudizio Mediaset S.p.A., DU S.r.l., EN NT, ST ES, NI EP LA AV e EN TA al fine di ottenerne la 3 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno morale Data pubblicazione 08/06/2023 subito a seguito della messa in onda della fiction “Il Capo dei Capi”, in cui la sua persona di magistrato e di componente del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) nel gennaio 1988 (epoca alla quale si riferivano talune scene della predetta fiction) sarebbe stata accostata alla mafia e a gravi delitti di sangue;
fatto asseritamente integrante gli estremi del delitto di diffamazione aggravata commessa a mezzo di trasmissione televisiva. L'attore chiese, altresì, la condanna delle parti convenute alla eliminazione delle scene integranti gli estremi di tale reato, ricondotte in particolare alla sesta puntata della fiction andata in onda sull'emittente Canale 5 alle ore 21.00 del 29 novembre 2007. 1.1. – L'adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 946/2013, rigettata la domanda nei confronti di Mediaset S.p.A., accolse le pretese avanzate dal AC nei confronti di DU S.r.l., EN NT, ST ES, NI EP LA AV e EN TA, che condannò, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 40.000,00, e, ciascuno “per la parte di propria competenza”, alla «eliminazione dalla sesta puntata della fiction “Il Capo dei Capi” di tutte le scene in cui compare o è nominato ZO AC”». 2. - Avverso tale sentenza proponevano appello principale, in due distinti giudizi, il NT e lo TA (nella causa iscritta al r.g.n. 1460/2014) e DU s.r.l. (nella causa iscritta al r.g.n. 1464/2014), i quali, poi, ciascuna in veste di parte appellate nell'impugnazione promossa dall'altra in via principale e autonoma, avanzavano appello incidentale per le stesse ragioni di quello principale. Gli anzidetti appellanti, in entrambi i giudizi, chiedevano: a) l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza proposta ai sensi degli artt. 30-bis, c.p.c., e 11, c.p.c., con declaratoria della competenza del Tribunale di PE;
4 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 b) in ogni caso, la riforma della sentenza di primo grado Data pubblicazione 08/06/2023 “integralmente nell'an rigettando tutte le domande formulate dal dott. AC perché infondate in fatto ed in diritto”; c) “in via ancor più gradata”, la riforma parziale della sentenza di primo grado “riducendo il risarcimento secondo equità, nella misura ritenuta di giustizia …, e rigettando la domanda di eliminazione delle scene in cui il dott. AC compare o è nominato”. In entrambi i giudizi, rimanevano contumaci gli appellati ES e AV, mentre si costituivano: Mediaset S.p.A., che proponeva appello incidentale sul capo della sentenza concernente il regolamento delle spese processuali (di cui era stata disposta la compensazione tra la Società e l'attore di primo grado); ZO AC, che formulava appello incidentale al fine di ottenere la rideterminazione in melius dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale. 2.1. – La Corte di appello di Roma, riuniti i predetti giudizi, con sentenza resa pubblica in data 25 febbraio 2021, così provvedeva: “accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti da DU s.r.l. e da NT EN e TA EN avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 946/2013 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna i citati appellanti in solido al pagamento in favore di AC ZO della minor somma di euro 15.000,00, oltre interessi come liquidati nella sentenza impugnata;
rigetta l'appello incidentale di ZO AC;
rigetta l'appello incidentale di Mediaset s.p.a.; compensa le spese del grado tra tutte le parti”. 2.2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione - rigettata l'eccezione di incompetenza per mancanza dei presupposti di legge e, ai fini dell'accertamento della portata diffamatoria delle scene della fiction andata in onda il 29 novembre 2007, richiamate integralmente le sentenze (e, segnatamente, la sentenza n. 5 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 6974/2019) dalla stessa Corte emesse in controversie aventi ad Data pubblicazione 08/06/2023 oggetto le medesima trasmissione o la replica di essa in data 1° gennaio 2019 – osservava (per quanto ancora rileva in questa sede) che: a) in adesione alla sentenza impugnata, era da reputarsi integrato il delitto di diffamazione aggravata a mezzo di rappresentazione cinematografica rispetto a due delle tre scene della sesta puntata della fiction;
a.1.) in particolare, le modalità di rappresentazione – mediante insinuazioni, omissioni e collegamenti – sia della scena in cui il AC aveva partecipato alla delibera del CSM del gennaio del 1988, in senso favorevole alla nomina di NI LI come nuovo capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo in luogo di NI FA, sia della scena del confronto (peraltro, non realmente avvenuto) tra PA RS e il AC in seno al CSM, in cui il secondo aveva sostenuto apertamente la politica giudiziaria del neoeletto LI, erano tali da ingenerare nello spettatore la convinzione che ZO AC fosse colluso con la mafia e che avesse, con le sue azioni e/o omissioni, contribuito ad un significativo arresto delle indagini contro la criminalità organizzata;
b) andava, invece, riformata la sentenza di primo grado con riferimento all'ultima delle tre scene oggetto di contestazione, essendo per essa operante l'esimente della verità putativa;
b.1) in particolare, la scena in cui è ingenerato nello spettatore il convincimento che il “Giuda” in seno al CSM, cui PA RS fece riferimento nel discorso tenuto a Palermo il 25 giugno 1992, fosse riconducibile a ZO AC era da reputare priva di contenuto diffamatorio, avendo le parti dimostrato in giudizio che il fatto fosse storicamente attendibile in quanto riportato nella testimonianza della sorella di NI FA nel giudizio instaurato sulla strage di Capaci;
c) in relazione al quantum debeatur, non era fondato il gravame del AC “per una maggiore quantificazione del danno”, essendo congrua la valutazione equitativa già operata dal Tribunale sulla 6 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 base dei criteri che l'appellante incidentale aveva indicato “quale Numero di raccolta generale 16322/2023 prova del (maggior) danno” e considerato che «la evidente finzione Data pubblicazione 08/06/2023 della rappresentazione cinematografica, rispetto ad es. alla notizia giornalistica che ha pretesa di verità, attenua la percezione della “verità” del fatto e quindi ne determina la minore offensività”; d) il risarcimento del danno andava, invece, limitato alla somma di euro 15.000,00, tenuto conto della “limitata estensione della portata diffamatoria della fiction … in relazione alla verità putativa scriminante per una delle scene ritenute diffamatorie”. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre DU S.r.l. affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi di ricorso. Resistono con congiunto controricorso ZO NT e EN TA, che hanno proposto anche ricorso incidentale sulla base di due motivi. Resiste, altresì, con controricorso ZO AC, che ha pure proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo, avverso il quale resistono con distinti controricorsi la DU s.r.l. e (congiuntamente) il NT e lo TA. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati RO N.V. (già Mediaset S.p.A.), ST ES e NI EP LA AV. Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e successive proroghe, chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale della DU s.r.l. e del ricorso incidentale del NT e dello TA, con assorbimento del secondo motivo dei medesimi ricorsi, nonché il rigetto del ricorso incidentale del AC. Tutte le parti hanno depositato memoria. 7 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 08/06/2023 Il ricorso principale e quello incidentale del NT e dello TA. 1. - Con il primo motivo del ricorso principale della DU s.r.l. è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ordinato l'eliminazione dalla sesta puntata della fiction “Il Capo dei Capi” di tutte le scene in cui compare o è nominato ZO AC. 2. - Con il secondo motivo dello stesso ricorso principale - proposto in via subordinata e là dove si ritenesse che sul capo della sentenza relativo all'eliminazione delle scene integranti il delitto di diffamazione sussista una pronuncia implicita di rigetto - è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., in quanto la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di carenza assoluta di motivazione sul piano grafico o, comunque, avrebbe statuito in contraddizione con la ratio decidendi della stessa sentenza, in cui è disposta la riduzione del diritto al risarcimento del danno patito dal AC a seguito del disconoscimento della portata offensiva di una delle tre scene della fiction. 3. – Il ricorso incidentale proposto congiuntamente da ZO NT e EN TA è basato su due motivi dall'identico tenore di quelli veicolati con il ricorso principale. 4. - Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato, con conseguente assorbimento dell'esame del secondo comune motivo. 4.1. – Con gli appelli principali e incidentali proposti nei giudizi distinti dal n.r.g. 1460/2014 e dal n.r.g. 1464/2014, poi successivamente riuniti dalla Corte territoriale, la DU s.r.l. e, congiuntamente, il NT e lo TA – là dove non fosse 8 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 stata accolta l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Data pubblicazione 08/06/2023 PE e fosse stata ritenuta sussistente la loro responsabilità per la lesione del diritto alla personalità subito dal AC per i fatti integranti gli estremi del delitto di diffamazione - chiedevano: a) di ridurre la quantificazione del risarcimento del danno definita dal giudice di prime grado nella somma di euro 40.000,00; b) e “di rigettare la domanda di eliminazione delle scene in cui il dott. AC compare o è nominato”. Le parti appellanti, dunque, hanno tempestivamente impugnato, per ottenerne la riforma in sede di gravame, due autonomi capi della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma: il primo concernente la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore; il secondo inerente alla condanna alla eliminazione delle scene della fiction dotate di portata offensiva. I due capi autonomi della sentenza di primo grado corrispondevano a due distinti petita azionati dal AC, il quale - sul presupposto accertamento che le scene della fiction andate in il 29 novembre 2007 integravano gli estremi del reato di diffamazione aggravata a mezzo di trasmissione televisiva – aveva chiesto: a) “condannare i convenuti ad eliminare dalla menzionata fiction tutte le scene in cui compare o è nominato il Cons. ZO AC”; b) “condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno morale subito dall'attore, da liquidarsi in Euro 2.000.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero, in subordine, in via equitativa con rivalutazione ed interessi dalla data del fatto”. 4.2. - Sebbene dette pretese risarcitorie trovino entrambe origine nella lesione dell'onore e della reputazione arrecata al AC dalla condotta integrante gli estremi del reato di diffamazione aggravata, le stesse mettono in campo rimedi non del tutto sovrapponibili tra loro, bensì complementari e, come tali, 9 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 funzionali ad assicurare tutela effettiva al diritto della personalità Data pubblicazione 08/06/2023 offeso. In siffatta prospettiva, la richiesta di risarcimento del danno morale è volta piuttosto al ristoro del danno morale patito in conseguenza della condotta diffamatoria esauritasi – in ragione della natura stessa del reato di diffamazione, a consumazione istantanea - con la messa in onda della puntata della fiction in data 29 novembre 2007. Quanto in particolare alla pretesa di eliminazione delle scene della fiction ritenute offensive, essa, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di confrontarsi con casi che presentano aspetti di analogia (eliminazione di espressioni offensive da un'opera letteraria: Cass. n. 7635/2010, che ha ravvisato la sussistenza di un provvedimento assimilabile al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.; Cass. n. 25420/2017, che ha ritenuto di inquadrare la pretesa in una azione inibitoria non tipizzata a tutela dei diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost.), oltre a cooperare all'integrale riparazione del vulnus arrecato ad un diritto della personalità, si presta ad essere rimedio funzionale a contenere gli effetti ulteriori del pregiudizio derivante dalla condotta di diffamazione a mezzo trasmissione televisiva, mirando, dunque, a prevenire per il futuro la continuazione di un'attività contra ius, ulteriormente causativa di un danno morale (in tale prospettiva è la stessa difesa del AC: cfr. pp. 7 e 8 del controricorso). 4.3. - Ne consegue che – dovendosi ravvisare il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene 10 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un Data pubblicazione 08/06/2023 contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (tra le altre, Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 18797/2018) – la Corte territoriale non ha pronunciato sulla richiesta degli appellanti di rigetto della domanda del AC volta alla eliminazione delle scene della fiction in cui esso attore compare o è nominato. Il giudice di appello si è, infatti, pronunciato solo sulla richiesta dei medesimi appellanti di rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno morale, mancando di provvedere su quella relativa all'ulteriore pretesa del AC, come detto non sovrapponibile, tesa ad elidere ogni pregiudizio al diritto della personalità che si verrebbe a perpetuare con la continua fruizione della stessa opera televisiva da parte di una platea sempre potenzialmente diversa, là dove la difesa degli appellanti, per converso, ne ha contestato la fondatezza anche sotto il profilo della portata e della proporzionalità. 4.4. - Né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa del AC, che il giudice di appello si sia implicitamente pronunciato sull'anzidetto capo di domanda, rigettando sul punto il gravame degli appellanti, per essere ravvisabile una integrazione tra la sentenza di primo grado con quella di appello e per aver quest'ultima confermato la complessiva valenza offensiva della fiction già affermata dal primo giudice. A tal riguardo giova rammentare che una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte è ravvisabile quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (tra le molte, Cass. n. 17956/2015). Nella specie, la evidenziata non sovrapponibilità dei petita azionati dal AC – e, specularmente, delle istanze di rigetto dei 11 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 convenuti -, nonché la diversa portata della pronuncia adottata dal Data pubblicazione 08/06/2023 giudice di appello rispetto a quella del primo giudice, avendo la Corte territoriale riconosciuto una più limitata portata lesiva della puntata della fiction andata in onda il 29 novembre 2007 in ragione della “verità putativa scriminante per una delle scene ritenute diffamatorie” dal Tribunale, non consente di ravvisare nella specie i presupposti necessari per l'esistenza di una pronuncia implicita di rigetto del gravame sul capo di sentenza relativo alla eliminazione delle scene in cui il AC compare o è nominato, il cui (eventuale) accoglimento non è logicamente incompatibile con la pronuncia emessa dal giudice di secondo grado. Quanto, infine, al rilievo dello stesso AC secondo cui la scena ritenuta dalla Corte territoriale priva di valenza offensiva non conterrebbe menzione o rappresentazione di esso attore, oltre a mancare di evidenza, come tale, nella sentenza di appello, è (ove confermata) circostanza di fatto che mette in risalto proprio la necessaria delibazione del giudice di secondo grado sulla portata e proporzionalità complessiva dello specifico rimedio riparatorio riconosciuto in favore del AC, che gli appellanti hanno contestano in toto senza trovare risposta nella sentenza impugnata in questa sede. Il ricorso incidentale del AC. 5. - Con l'unico motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2043, 2059, c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del maggior danno patito da esso attore in conseguenza della complessiva portata particolarmente offensiva della fiction “Il Capo dei Capi” e, comunque, per aver “drasticamente ridotto” il quantum debeatur da euro 40,000.00 ad euro 15,000.00, sul mero presupposto del fatto che una sola delle tre scene contestate (in particolare, quella inerente al discorso di PA RS dopo la morte di NI 12 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 FA) non integrasse gli estremi del delitto di diffamazione, in Data pubblicazione 08/06/2023 quanto fatto assistito dalla esimente della “verità putativa”. La Corte avrebbe, quindi, operato una minore liquidazione sproporzionata rispetto alla gravità del fatto lesivo accertato, senza tener conto dei criteri di quantificazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa elaborati dal Tribunale di Milano con apposite tabelle – alle quali la giurisprudenza conferisce “efficacia paranormativa” - che danno rilievo alla “carica pubblica” e al “ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato”, alla “natura della condotta diffamatoria”, alla “irriducibilità della condotta”, al “mezzo diffusivo impiegato” e alla “risonanza mediatica ottenuta”, stimando equo l'importo risarcitorio di euro 50.000,00 per le “diffamazioni di eccezionale gravità”. 5.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione. 5.2. - Giova, anzitutto, rammentare che la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/2018). Tanto rileva, segnatamente, anche in tema di risarcimento del danno non patrimoniale causato da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa (e, dunque, 13 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 anche con la riproduzione televisiva o cinematografica), la cui Data pubblicazione 08/06/2023 liquidazione presuppone, per l'appunto, una valutazione necessariamente equitativa, della quale il giudice del merito deve, però, esplicitare i criteri seguiti, che non devono palesarsi come manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero tali che l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. n. 13153/2017). In definitiva, una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, si pone in violazione non solo della legge processuale (art. 132 c.p.c.), ma anche dell'art. 1226 c.c., perché ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione e tale valutazione deve dare conto anche del profilo della quantificazione del danno sotto il profilo dell'“inferenza degli importi riconosciuti dai dati presupposti” (Cass. n. 33005/2021). 5.3. - Nella specie, il ricorrente incidentale si duole, anzitutto, che la Corte territoriale non gli abbia riconosciuto la liquidazione del maggior danno in ragione della portata particolarmente offensiva della narrazione della fiction e delle conseguenze lesive oltremodo significative correlate anche ad ulteriori molteplici fattori (ruolo istituzionale, diffusività del mezzo impiegato, risonanza mediatica, etc.). La doglianza, però, non coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, giacché in essa – oltre a darsi rilievo alla minore offensività della rappresentazione cinematografica rispetto alla notizia giornalistica, potendo solo la seconda vantare la “pretesa di verità” – si afferma che il primo giudice, nel liquidare l'importo complessivo di euro 40.000,00, aveva tenuto in considerazione “i criteri dallo stesso [AC] indicati quale prova del (maggior) danno”, ossia proprio quelli della “gravità dei fatti ipotizzati (collusione con la mafia) in relazione alla professione 14 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 esercitata e alle cariche rivestite e quindi alla immagine pubblica Data pubblicazione 08/06/2023 della parte attrice, nonché la diffusività del mezzo televisivo” (p. 10 della sentenza di appello). E tale argomentazione giustificativa della decisione, affatto congrua e basata sulle stesse allegazioni dell'attore, resiste alla denuncia di parte ricorrente, che, incentrandosi su quelle stesse allegazioni, si risolve in una inammissibile critica all'esercizio della discrezionalità riservata al giudice del merito nella determinazione del quantum debeatur. 5.4. – E', altresì, infondato il profilo di censura che lamenta la mancata applicazione delle tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi comunicativi. A tal riguardo è assorbente rilevare – al di là della stessa non pertinente assimilazione che nel ricorso incidentale si fa tra dette tabelle e quelle di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute ovvero anche del c.d. danno parentale - che, in ogni caso, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha comunque l'onere di chiedere al giudice di merito che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, seppure non quello di produrle in giudizio (Cass. n. 33005/2021), e il AC – non risultando neppure dalla sentenza impugnata che tale richiesta sia stata fatta in primo grado e tantomeno in appello – non ha neppure dedotto in questa sede di aver assolto a quell'onere. 5.5. – E', invece, fondato il profilo di doglianza con il quale il ricorrente incidentale si duole della sproporzionata riduzione, ad euro 15.000,00, dell'importo risarcitorio liquidato in primo grado in euro 40.000,00, in ragione dell'accertata non offensività di una sola scena della fiction sulle tre oggetto di addebito. La Corte territoriale ha motivato sul punto reputando che la scena assistita dalla verità putativa – ossia, quella in cui PA 15 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023 RS rilasciò una dichiarazione in cui rappresentava Data pubblicazione 08/06/2023 l'esistenza, in seno al CSM, di un “Giuda” che aveva tradito NI FA – aveva una “particolare rilevanza per l'immagine di AC” e costituiva “un passaggio particolarmente significativo dell'opera”, tale da consentire una riduzione dell'entità del risarcimento, pur “resta(ndo) ferma comunque – pur così limitata – la gravità e offensività della condotta, connessa alla immagine di una collusione mafiosa che viene insinuata nel complesso dell'opera”. L'apparato argomentativo del giudice di merito è, però, affatto carente sul criterio di quantificazione del danno liquidato in concreto, mancando di esplicitare – a fronte della accertata esimente rispetto ad una sola scena, pur significativa, nel “complesso” di un'opera televisiva che si riconoscere gravemente offensiva per aver associato alla persona del danneggiato, assunta nella sua veste professionale e istituzionale, un'immagine di colluso con la mafia - il peso effettivo e proporzionale dei dati presupposti dai quali ha inferito l'importo risarcitorio, così da giungere ad una decurtazione di quasi due terzi della somma che il primo giudice aveva liquidato in una misura (euro 40.000,00) che la stessa Corte territoriale ha ritenuto congrua rispetto alla “innegabile portata (complessivamente) lesiva dell'opera”. 6. – Va, dunque, accolto il primo motivo del ricorso principale, nonché il primo motivo del ricorso incidentale del NT e dello TA, con assorbimento del secondo motivo di entrambi i ricorsi. Va, altresì, accolto, per quanto di ragione, l'unico motivo del ricorso incidentale del AC. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 16 di 17 Numero registro generale 8721/2022 Numero sezionale 1453/2023 Numero di raccolta generale 16322/2023
P.Q.M.
Data pubblicazione 08/06/2023 accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale del NT e dello TA e dichiara assorbito il secondo motivo di entrambi detti ricorsi;
accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso incidentale del AC;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 aprile 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente EN CE Angelo IT 17 di 17