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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 in qualità di legale rappresentane p.t. della Parte_2 titolare dell'agenzia immobiliare Gabetti di Rossano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco M.
CO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Galeno n. 27/d, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2
pagina 1 di 7 CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: mediazione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in qualità di legale rappresentane p.t. della Parte_1 [...]
titolare dell'agenzia immobiliare Gabetti di Rossano, Parte_2 conveniva in giudizio , al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle provvigioni, quantificate in € 12.261,00, IVA inclusa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in virtù dell'opera di mediazione svolta da esso attore.
Parte attrice, in particolare, deduceva di aver svolto attività di intermediazione immobiliare per la compravendita di un terreno agricolo sito in Corigliano - Rossano, alla contrada Malvitano, individuato al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 48, p.lle 288 – 642 – 644 - 645; che, in virtù della propria opera professionale, in data 16.06.2021 formulava la proposta di Controparte_2 acquisto del predetto terreno per la somma di € 250.000,00; che il convenuto accettava la proposta rideterminando la somma di vendita in € 350.000,00; che con rogito per notaio del Per_1
31.01.2022 (rep. n. 30.712, racc. n. 17.002) il convenuto vendeva a il bene in Controparte_3 parola per la somma di € 335.000,00; che nel detto atto le parti dichiaravano falsamente di non essersi avvalsi dell'opera di mediatori;
che il convento non corrispondeva l'importo concordato a titolo di provvigione.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_1
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso prove orali.
All'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si osserva che l'art. 1754 c.c. prevede che “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
pagina 2 di 7 L'art. 1755 c.c., inoltre, prevede che “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 869/2018); ancora “Perché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore immobiliare e la conclusione dell'affare, non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, ma è sufficiente anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 20130/2022).
Orbene, l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'opera prestata e la conclusione del contratto incombe sul mediatore, in quanto il diritto alla provvigione per lo stesso sorge soltanto quando le parti si siano effettivamente avvalse della sua opera di intermediazione, concludendo l'affare.
In particolare, è necessario che il mediatore dimostri il nesso di causalità tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, per un verso, che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nonché, per altro verso, essendo sufficiente che la parte coinvolta abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare. La prova di tale nesso causale non può tuttavia essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che per dimostrare il suddetto nesso causale non fosse sufficiente la prova, da parte del mediatore, di avere accompagnato l'acquirente a visitare pagina 3 di 7 l'immobile, nè di avere appianato contrasti in ordine alle modalità di pagamento del prezzo, nè che l'acquirente si era più volte recato nella sede del mediatore)” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
5760/1999; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n. 10606/2001).
5. Ciò detto, si segnala che costante giurisprudenza precisa che “È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale c.d. atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni” (Cass. civ., SS.UU., n. 19161/2017; conf. Cass. civ., sez. II, sent. n.
7554/2023).
Orbene, l'elemento di distinzione del mediatore tipico rispetto a quello atipico (ovvero al procacciatore d'affari) risiede nella imparzialità del primo, laddove il secondo presta invece la propria attività nell'interesse di una delle parti. Il tutto in una cornice però comune, quella della prestazione di un'intermediazione diretta a favorire terzi nella conclusione di un affare.
Ebbene, riguardo alla posizione dell'acquirente, nell'ipotesi di mediazione atipica, la giurisprudenza di legittimità tende a riconoscere al mediatore il diritto alla doppia provvigione per l'attività prestata in favore di una delle parti contraenti, quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro. Difatti è stato più volte affermato che “se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico” (Cass. civ, sez. II, ord. n.
12651/2020; conf. Cass. civ, sez. II, ord. n. 26682/2020); ancora “Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene. Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti,
pagina 4 di 7 necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (cassata la decisione che aveva escluso il diritto dell'agente alla provvigione sul mero rilievo che la proprietaria dell'immobile non avesse conferito il relativo incarico)” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 7029/2021).
Da tali condivisibili principi di diritto discende che il conferimento dell'incarico nell'interesse del venditore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l'attività utilmente prestata e sfociata nell'assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all'acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione anche verso il contraente che non ha conferito un formale incarico. È stato, tuttavia, opportunamente precisato che, in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l'attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, risulta che l'opera svolta da parte attrice sia sussumibile nell'istituto della mediazione atipica, avendo ricevuto l'incarico di vendere dall'odierno convenuto e perdendo esso attore la posizione di neutralità rispetto alle parti, connotato tipico della mediazione nominata.
7. Ciò premesso, si ritiene che parte attrice abbia dimostrato di aver messo in contatto le parti e abbia dato prova della sussistenza del nesso eziologico tra la propria attività e la conclusione dell'affare.
Invero, è presente in atti la proposta di acquisto del terreno per cui è causa formulata, sul modulo predisposto dalla stessa parte attrice, da per la somma di € Controparte_2
280.000,00, con correlativa accettazione delle condizioni poste da e rappresentate CP_1 all'acquirente da parte attrice;
è presente, sul predetto modulo, altresì, l'accettazione della proposta da parte del convenuto per la somma di € 350.000,00.
Inoltre, risulta che le parti abbiano raggiunto l'accordo, atteso che in data 31.01.2022 hanno posto in essere la compravendita per mezzo del notaio (Rap. n. 30.172 e racc. n. 17.002) Per_1 per la somma di € 335.000,00.
Inoltre, i testi di parte attrice - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, ritenuto che la stretta parentela di con parte attrice non sia di per sé circostanza idonea a Testimone_1
pagina 5 di 7 inficiare la veridicità della dichiarazione, tenuto conto della linearità e della coerenza della stessa, e considerata la posizione di indifferenza di e della precisione della relativa Controparte_2 dichiarazione – hanno confermato che parte attrice abbia ritrovato l'acquirente del terreno in parola, nella persona di , e abbia richiesto la corresponsione del compenso Controparte_2 quantificandolo nel 3% del valore dell'affare.
Ebbene, le suddette evidenze provano che parte attrice ha messo in contatto le parti e si è adoperata per la conclusione dell'affare, essendosi fatta parte attiva per la conclusione del contratto,
a nulla rilevando che le parti abbiano stipulato il contratto senza il successivo intervento dell'attore.
Invero, come visto in precedenza, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, essendo sufficiente che il mediatore pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa e anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo abbia messo in relazione le stesse.
Invero, alla stregua di un giudizio ex post, risulta che l'attività del mediatore abbia avuto incidenza causale determinante ai fini della conclusione del contrato, poiché in assenza dell'attività del mediatore non emerge dagli atti che le parti sarebbero ugualmente entrate in contatto. Pertanto,
l'aver messo in contatto le parti rappresenta l'antecedente necessario e propedeutico alla conclusione dell'affare.
Nessun rilievo assume l'indicazione dell'insussistenza dell'intervenuta mediazione nell'atto di compravendita, in quanto detta circostanza, non essendo coperta da pubblica fede, risulta smentita dalle evidenze istruttorie;
inoltre, si rileva che, come visto, il diritto alla provvigione deriva dall'aver messo in contatto le parti, seppure le stesse abbiano poi stipulato il contratto senza l'intervento dell'agenzia.
Va tenuto, altresì, presente che parte convenuta non si presentava all'interrogatorio formale richiesto dall'attrice.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “la valutazione, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poichè, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata pagina 6 di 7 risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. L'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12487/2020).
Nel caso di specie, la documentazione in atti e l'escussione testimoniale, come esplicitato, fornisce prova della fondatezza della pretesa attorea e, pertanto, risulta superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio della parte convenuta.
8. In merito al quantum si ritiene che, sulla base di una valutazione equitativa, la somma del compenso possa essere commisurata al 3% del valore dell'affare, oltre IVA.
Ebbene, tenuto conto che nel rogito in atti il terreno per cui è causa sia stato alienato per il prezzo di € 335.000,00, si ritiene che al mediatore possa essere riconosciuta la somma di €
12.261,00, IVA compresa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 12.261,00, IVA compresa, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 soddisfo;
- condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 in qualità di legale rappresentane p.t. della Parte_2 titolare dell'agenzia immobiliare Gabetti di Rossano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco M.
CO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Galeno n. 27/d, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2
pagina 1 di 7 CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: mediazione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in qualità di legale rappresentane p.t. della Parte_1 [...]
titolare dell'agenzia immobiliare Gabetti di Rossano, Parte_2 conveniva in giudizio , al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle provvigioni, quantificate in € 12.261,00, IVA inclusa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in virtù dell'opera di mediazione svolta da esso attore.
Parte attrice, in particolare, deduceva di aver svolto attività di intermediazione immobiliare per la compravendita di un terreno agricolo sito in Corigliano - Rossano, alla contrada Malvitano, individuato al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 48, p.lle 288 – 642 – 644 - 645; che, in virtù della propria opera professionale, in data 16.06.2021 formulava la proposta di Controparte_2 acquisto del predetto terreno per la somma di € 250.000,00; che il convenuto accettava la proposta rideterminando la somma di vendita in € 350.000,00; che con rogito per notaio del Per_1
31.01.2022 (rep. n. 30.712, racc. n. 17.002) il convenuto vendeva a il bene in Controparte_3 parola per la somma di € 335.000,00; che nel detto atto le parti dichiaravano falsamente di non essersi avvalsi dell'opera di mediatori;
che il convento non corrispondeva l'importo concordato a titolo di provvigione.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_1
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso prove orali.
All'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si osserva che l'art. 1754 c.c. prevede che “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
pagina 2 di 7 L'art. 1755 c.c., inoltre, prevede che “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 869/2018); ancora “Perché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore immobiliare e la conclusione dell'affare, non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, ma è sufficiente anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 20130/2022).
Orbene, l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'opera prestata e la conclusione del contratto incombe sul mediatore, in quanto il diritto alla provvigione per lo stesso sorge soltanto quando le parti si siano effettivamente avvalse della sua opera di intermediazione, concludendo l'affare.
In particolare, è necessario che il mediatore dimostri il nesso di causalità tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, per un verso, che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nonché, per altro verso, essendo sufficiente che la parte coinvolta abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare. La prova di tale nesso causale non può tuttavia essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che per dimostrare il suddetto nesso causale non fosse sufficiente la prova, da parte del mediatore, di avere accompagnato l'acquirente a visitare pagina 3 di 7 l'immobile, nè di avere appianato contrasti in ordine alle modalità di pagamento del prezzo, nè che l'acquirente si era più volte recato nella sede del mediatore)” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
5760/1999; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n. 10606/2001).
5. Ciò detto, si segnala che costante giurisprudenza precisa che “È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale c.d. atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni” (Cass. civ., SS.UU., n. 19161/2017; conf. Cass. civ., sez. II, sent. n.
7554/2023).
Orbene, l'elemento di distinzione del mediatore tipico rispetto a quello atipico (ovvero al procacciatore d'affari) risiede nella imparzialità del primo, laddove il secondo presta invece la propria attività nell'interesse di una delle parti. Il tutto in una cornice però comune, quella della prestazione di un'intermediazione diretta a favorire terzi nella conclusione di un affare.
Ebbene, riguardo alla posizione dell'acquirente, nell'ipotesi di mediazione atipica, la giurisprudenza di legittimità tende a riconoscere al mediatore il diritto alla doppia provvigione per l'attività prestata in favore di una delle parti contraenti, quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro. Difatti è stato più volte affermato che “se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico” (Cass. civ, sez. II, ord. n.
12651/2020; conf. Cass. civ, sez. II, ord. n. 26682/2020); ancora “Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene. Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti,
pagina 4 di 7 necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (cassata la decisione che aveva escluso il diritto dell'agente alla provvigione sul mero rilievo che la proprietaria dell'immobile non avesse conferito il relativo incarico)” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 7029/2021).
Da tali condivisibili principi di diritto discende che il conferimento dell'incarico nell'interesse del venditore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l'attività utilmente prestata e sfociata nell'assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all'acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione anche verso il contraente che non ha conferito un formale incarico. È stato, tuttavia, opportunamente precisato che, in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l'attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, risulta che l'opera svolta da parte attrice sia sussumibile nell'istituto della mediazione atipica, avendo ricevuto l'incarico di vendere dall'odierno convenuto e perdendo esso attore la posizione di neutralità rispetto alle parti, connotato tipico della mediazione nominata.
7. Ciò premesso, si ritiene che parte attrice abbia dimostrato di aver messo in contatto le parti e abbia dato prova della sussistenza del nesso eziologico tra la propria attività e la conclusione dell'affare.
Invero, è presente in atti la proposta di acquisto del terreno per cui è causa formulata, sul modulo predisposto dalla stessa parte attrice, da per la somma di € Controparte_2
280.000,00, con correlativa accettazione delle condizioni poste da e rappresentate CP_1 all'acquirente da parte attrice;
è presente, sul predetto modulo, altresì, l'accettazione della proposta da parte del convenuto per la somma di € 350.000,00.
Inoltre, risulta che le parti abbiano raggiunto l'accordo, atteso che in data 31.01.2022 hanno posto in essere la compravendita per mezzo del notaio (Rap. n. 30.172 e racc. n. 17.002) Per_1 per la somma di € 335.000,00.
Inoltre, i testi di parte attrice - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, ritenuto che la stretta parentela di con parte attrice non sia di per sé circostanza idonea a Testimone_1
pagina 5 di 7 inficiare la veridicità della dichiarazione, tenuto conto della linearità e della coerenza della stessa, e considerata la posizione di indifferenza di e della precisione della relativa Controparte_2 dichiarazione – hanno confermato che parte attrice abbia ritrovato l'acquirente del terreno in parola, nella persona di , e abbia richiesto la corresponsione del compenso Controparte_2 quantificandolo nel 3% del valore dell'affare.
Ebbene, le suddette evidenze provano che parte attrice ha messo in contatto le parti e si è adoperata per la conclusione dell'affare, essendosi fatta parte attiva per la conclusione del contratto,
a nulla rilevando che le parti abbiano stipulato il contratto senza il successivo intervento dell'attore.
Invero, come visto in precedenza, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, essendo sufficiente che il mediatore pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa e anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo abbia messo in relazione le stesse.
Invero, alla stregua di un giudizio ex post, risulta che l'attività del mediatore abbia avuto incidenza causale determinante ai fini della conclusione del contrato, poiché in assenza dell'attività del mediatore non emerge dagli atti che le parti sarebbero ugualmente entrate in contatto. Pertanto,
l'aver messo in contatto le parti rappresenta l'antecedente necessario e propedeutico alla conclusione dell'affare.
Nessun rilievo assume l'indicazione dell'insussistenza dell'intervenuta mediazione nell'atto di compravendita, in quanto detta circostanza, non essendo coperta da pubblica fede, risulta smentita dalle evidenze istruttorie;
inoltre, si rileva che, come visto, il diritto alla provvigione deriva dall'aver messo in contatto le parti, seppure le stesse abbiano poi stipulato il contratto senza l'intervento dell'agenzia.
Va tenuto, altresì, presente che parte convenuta non si presentava all'interrogatorio formale richiesto dall'attrice.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “la valutazione, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poichè, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata pagina 6 di 7 risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. L'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12487/2020).
Nel caso di specie, la documentazione in atti e l'escussione testimoniale, come esplicitato, fornisce prova della fondatezza della pretesa attorea e, pertanto, risulta superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio della parte convenuta.
8. In merito al quantum si ritiene che, sulla base di una valutazione equitativa, la somma del compenso possa essere commisurata al 3% del valore dell'affare, oltre IVA.
Ebbene, tenuto conto che nel rogito in atti il terreno per cui è causa sia stato alienato per il prezzo di € 335.000,00, si ritiene che al mediatore possa essere riconosciuta la somma di €
12.261,00, IVA compresa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 12.261,00, IVA compresa, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 soddisfo;
- condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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