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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 6362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6362 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 19 settembre 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-9-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16198/2024 del ruolo generale (cui è riunita la n. 20694/2023), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nato a [...] il [...], residente in SAN Giorgio a Cremano Parte_1 alla Via Cappiello n. 51, C.F. , elettivamente domiciliato in Via CodiceFiscale_1 Portanova n. 38 presso lo studio dell'avv. Maria Elena Sassone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità; esponeva che, a seguito di visita di revisione del 18-5- 2023, le era stato revocato il beneficio assistenziale in quanto la Commissione medica competente aveva accertato una percentuale di invalidità in misura del 46%. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP_1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 11-7-2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento dei benefici richiesti, CP_1 ossia dell'assegno di invalidità dal momento della domanda amministrativa. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1 Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale. Acquisita la relazione peritale e concesso termine per la comparizione delle parti in udienza mediante deposito di note scritte in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, con la presente sentenza della quale viene data comunicazione alle parti.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 20694/2023. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le doglianze della parte ricorrente, infatti, sono incentrate esclusivamente sul mancato accertamento del requisito sanitario sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO – che ha concluso riconoscendo una invalidità complessiva del 47% - non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta ed, in particolare non avrebbe valutato la “sindrome depressiva grave con marcata inibizione funzionale….Il CTU non ha potuto valutare il certificato medico rilasciato dalla
il 09.01.2024 e che è stato depositato, in una alla istanza di acquisizione, Controparte_2 in data 08.02.2024. La istanza non è stata provveduta dalla SV e, conseguentemente, la difesa non ha potuto consegnare il predetto certificato all' ausiliario. La diagnosi riportata dalla certificazione depone per “sindrome depressiva di grado grave con marcata limitazione funzionale”, si ritiene che la stessa sia fondamentale per la corretta valutazione dello stato invalidante da cui l' istante è affetto, e se ne reitera, in questa sede, la acquisizione agli atti e la sottoposizione alla attenzione del CTU affinchè riveda la sua valutazione”. Considerato che effettivamente tale documentazione medica (certificato medico rilasciato dalla il 09.01.2024) risulta prodotto nel procedimento di ATP e non Controparte_2 valutato dal Consulente di quella fase, lo scrivente ha disposto il rinnovo dell'accertamento peritale. All'esito, il CTU ha confermato il giudizio diagnostico già espresso in fase di ATP, motivando “Agli atti è presente la seguente documentazione: Certificato diagnostico rilasciato il 10/07/2018 dalla con diagnosi di”..Distimia, forma grave, Controparte_2 con marcata inibizione funzionale….” Certificato psichiatrico rilasciato il 21/3/2022 dalla con diagnosi di”…Sindrome depressiva grave con marcata Controparte_2 inibizione funzionale…..” Esame audiometrico effettuato il 23/03/2022 presso la
[...]
centro con diagnosi di”Ipoacusia neurosensoriale bilaterale…..” Rx anca dx CP_3 effettuata il 23/09/2022 presso il centro Diagnostica con diagnosi di”Ridotta ampiezza della rima articolare coxo-femorale a destra con sclerosi della spongiosa sub- condrale.Segni di demineralizzazione ossea” Certificato diabetologico rilasciato il 28/07/2023 dalla con diagnosi di”Diabete mellito tipo 2” Verbale di Controparte_2 revisione invalidità civile del 18/05/2023 con diagnosi di”Sindrome depressiva, ipoacusia neurosensoriale bilaterale protessizzata. Coxartrosi destra…dal 34% al 73%, 46%” Verbale di revisione invalidità civile del 23/11/2021 con diagnosi di”Sindrome depressiva grave con marcata inibizione funzionale e….ipoacusia neurosensoriale bilaterale con protesi acustica bilaterale. Anamnestica artrosi di rachide…..74%.....” Certificato psichiatrico rilasciato il 9/1/2024 dalla con Controparte_2 diagnosi di”..Sindrome depressiva con marcata limitazione funzionale..”. L'esame clinico l'attenta valutazione dei dati anamnestici permettono di affermare che Parte_1 di anni 53 è affetto da:
1. Diabete mellito NID in buon compenso glicometabolico (codice 9309 ridotto a 20%) 2. (codice 4005 31,5%) 3. Sindrome depressiva CP_4 endoreattiva di grado medio (codice 2205 25%) 4. Coxartrosi destra a lieve impegno funzionale (codice 7217 ridotto ad un terzo 12%). Il ricorrente presenta una serie di Per_ patologie già esaminate sia dalla Commissione Invalidi Civili, che dalla dottoressa . Preciso subito che in merito alla patologia psichiatrica, questa viene da me valutata in qualità di specialista in psichiatria. Ritengo che, al di là delle certificazioni esibite, che documentano una sindrome depressiva marcata ascrivibile allo spettro delle psicopatologie nevrotiche, il ricorrente allo stato attuale presenti una depressione di grado medio. Egli dal 2018, in seguito a condizioni lavorative avversative ha sviluppato una condizione depressiva marcata ed è stato seguito presso l'UOCSM di san Giorgio a Cremano. Al momento della visita il ricorrente riferisce solo di assumere terapia, per il trattamento dei disturbi del ritmo sonno veglia, che però non sa riferire. Allo stato attuale la sua condizione lavorativa è cambiata ed è migliorata: egli gestisce un bar di famiglia, anche se con difficoltà, e ciò ha comportato un miglioramento della sua condizione depressiva. Per quanto riguarda le altre patologie, il ricorrente presenta un'ipoacusia valutata attraverso l'esame audiometrico del 23/03/2022 in atti, in cui si rileva una caduta di 160 db ad un orecchio e 230 db all'altro, a frequenze di 500, 1000 e 2000Hz. Il diabete mellito, diagnosticato circa due anni fa, è una condizione trattata con l'assunzione di Rybelsus, farmaco ipoglicemizzante orale. Si tratta di una condizione in buon compenso emodinamico, in cui non si rilevano complicanze micro e macroangiopatiche. Il ricorrente è affetto da una condizione di coxartrosi a lieve impegno funzionale che interessa l'articolazione di destra. Si precisa che i codici tabellari, ed i relativi poteri invalidanti delle singole patologie, sono indicati tra parentesi nell'elenco su riportato. Si precisa, altresì, che per alcune patologie si è proceduto ad una riduzione del potere invalidante tabellato, in ragione della minore gravità del quadro clinico di cui è portatore il ricorrente, rispetto a quello tabellato. Globalmente il potere invalidante del complesso patologico esaminato risulta essere di 64%, calcolato secondo le tabelle di Legge del DM febbraio 1992… Da quanto esposto in sede di discussione medico-legale si può affermare che di anni 53 Parte_1 presenta un complesso patologico che determina una condizione invalidante valutabile nella misura del 64% (sessantaquattro per cento). Tale grado di invalidità può essere considerato nell'attualità e far data dalla data di revisione del 18/05/2023”. L'elaborato dell'ausiliario del giudice appare ben motivato e non suscettibile di censure, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), anche perché la documentazione allegata all'odierno ricorso non dà conto dell'accertamento di patologie diverse da quelle già esaustivamente esaminate dal CTU, ovvero aggravamenti della condizione sanitaria già esaminata in ipotesi tali da garantire, in astratto, il raggiungimento della percentuale di invalidità utile ai fini di causa. Le censure mosse alla perizia da parte attrice con l'odierno ricorso non denunciano ulteriori carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), e quindi non idonee a modificare le conclusioni espresse dal CTU con la relazione ora ricordata. Del resto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non è necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (in tal senso, tra le altre, Cassazione Civile, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 e, più di recente Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504). Pertanto, la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario. Spese compensate, in considerazione della notevole percentuale di invalidità rilevata. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 20694/2023, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di ctu, in considerazione della percentuale di invalidità CP_1 rilevata e della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della parte ricorrente. Si comunichi
Napoli, 19 settembre 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 19 settembre 2025, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-9-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16198/2024 del ruolo generale (cui è riunita la n. 20694/2023), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nato a [...] il [...], residente in SAN Giorgio a Cremano Parte_1 alla Via Cappiello n. 51, C.F. , elettivamente domiciliato in Via CodiceFiscale_1 Portanova n. 38 presso lo studio dell'avv. Maria Elena Sassone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità; esponeva che, a seguito di visita di revisione del 18-5- 2023, le era stato revocato il beneficio assistenziale in quanto la Commissione medica competente aveva accertato una percentuale di invalidità in misura del 46%. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP_1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 11-7-2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento dei benefici richiesti, CP_1 ossia dell'assegno di invalidità dal momento della domanda amministrativa. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1 Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale. Acquisita la relazione peritale e concesso termine per la comparizione delle parti in udienza mediante deposito di note scritte in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, con la presente sentenza della quale viene data comunicazione alle parti.
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Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 20694/2023. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le doglianze della parte ricorrente, infatti, sono incentrate esclusivamente sul mancato accertamento del requisito sanitario sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO – che ha concluso riconoscendo una invalidità complessiva del 47% - non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta ed, in particolare non avrebbe valutato la “sindrome depressiva grave con marcata inibizione funzionale….Il CTU non ha potuto valutare il certificato medico rilasciato dalla
il 09.01.2024 e che è stato depositato, in una alla istanza di acquisizione, Controparte_2 in data 08.02.2024. La istanza non è stata provveduta dalla SV e, conseguentemente, la difesa non ha potuto consegnare il predetto certificato all' ausiliario. La diagnosi riportata dalla certificazione depone per “sindrome depressiva di grado grave con marcata limitazione funzionale”, si ritiene che la stessa sia fondamentale per la corretta valutazione dello stato invalidante da cui l' istante è affetto, e se ne reitera, in questa sede, la acquisizione agli atti e la sottoposizione alla attenzione del CTU affinchè riveda la sua valutazione”. Considerato che effettivamente tale documentazione medica (certificato medico rilasciato dalla il 09.01.2024) risulta prodotto nel procedimento di ATP e non Controparte_2 valutato dal Consulente di quella fase, lo scrivente ha disposto il rinnovo dell'accertamento peritale. All'esito, il CTU ha confermato il giudizio diagnostico già espresso in fase di ATP, motivando “Agli atti è presente la seguente documentazione: Certificato diagnostico rilasciato il 10/07/2018 dalla con diagnosi di”..Distimia, forma grave, Controparte_2 con marcata inibizione funzionale….” Certificato psichiatrico rilasciato il 21/3/2022 dalla con diagnosi di”…Sindrome depressiva grave con marcata Controparte_2 inibizione funzionale…..” Esame audiometrico effettuato il 23/03/2022 presso la
[...]
centro con diagnosi di”Ipoacusia neurosensoriale bilaterale…..” Rx anca dx CP_3 effettuata il 23/09/2022 presso il centro Diagnostica con diagnosi di”Ridotta ampiezza della rima articolare coxo-femorale a destra con sclerosi della spongiosa sub- condrale.Segni di demineralizzazione ossea” Certificato diabetologico rilasciato il 28/07/2023 dalla con diagnosi di”Diabete mellito tipo 2” Verbale di Controparte_2 revisione invalidità civile del 18/05/2023 con diagnosi di”Sindrome depressiva, ipoacusia neurosensoriale bilaterale protessizzata. Coxartrosi destra…dal 34% al 73%, 46%” Verbale di revisione invalidità civile del 23/11/2021 con diagnosi di”Sindrome depressiva grave con marcata inibizione funzionale e….ipoacusia neurosensoriale bilaterale con protesi acustica bilaterale. Anamnestica artrosi di rachide…..74%.....” Certificato psichiatrico rilasciato il 9/1/2024 dalla con Controparte_2 diagnosi di”..Sindrome depressiva con marcata limitazione funzionale..”. L'esame clinico l'attenta valutazione dei dati anamnestici permettono di affermare che Parte_1 di anni 53 è affetto da:
1. Diabete mellito NID in buon compenso glicometabolico (codice 9309 ridotto a 20%) 2. (codice 4005 31,5%) 3. Sindrome depressiva CP_4 endoreattiva di grado medio (codice 2205 25%) 4. Coxartrosi destra a lieve impegno funzionale (codice 7217 ridotto ad un terzo 12%). Il ricorrente presenta una serie di Per_ patologie già esaminate sia dalla Commissione Invalidi Civili, che dalla dottoressa . Preciso subito che in merito alla patologia psichiatrica, questa viene da me valutata in qualità di specialista in psichiatria. Ritengo che, al di là delle certificazioni esibite, che documentano una sindrome depressiva marcata ascrivibile allo spettro delle psicopatologie nevrotiche, il ricorrente allo stato attuale presenti una depressione di grado medio. Egli dal 2018, in seguito a condizioni lavorative avversative ha sviluppato una condizione depressiva marcata ed è stato seguito presso l'UOCSM di san Giorgio a Cremano. Al momento della visita il ricorrente riferisce solo di assumere terapia, per il trattamento dei disturbi del ritmo sonno veglia, che però non sa riferire. Allo stato attuale la sua condizione lavorativa è cambiata ed è migliorata: egli gestisce un bar di famiglia, anche se con difficoltà, e ciò ha comportato un miglioramento della sua condizione depressiva. Per quanto riguarda le altre patologie, il ricorrente presenta un'ipoacusia valutata attraverso l'esame audiometrico del 23/03/2022 in atti, in cui si rileva una caduta di 160 db ad un orecchio e 230 db all'altro, a frequenze di 500, 1000 e 2000Hz. Il diabete mellito, diagnosticato circa due anni fa, è una condizione trattata con l'assunzione di Rybelsus, farmaco ipoglicemizzante orale. Si tratta di una condizione in buon compenso emodinamico, in cui non si rilevano complicanze micro e macroangiopatiche. Il ricorrente è affetto da una condizione di coxartrosi a lieve impegno funzionale che interessa l'articolazione di destra. Si precisa che i codici tabellari, ed i relativi poteri invalidanti delle singole patologie, sono indicati tra parentesi nell'elenco su riportato. Si precisa, altresì, che per alcune patologie si è proceduto ad una riduzione del potere invalidante tabellato, in ragione della minore gravità del quadro clinico di cui è portatore il ricorrente, rispetto a quello tabellato. Globalmente il potere invalidante del complesso patologico esaminato risulta essere di 64%, calcolato secondo le tabelle di Legge del DM febbraio 1992… Da quanto esposto in sede di discussione medico-legale si può affermare che di anni 53 Parte_1 presenta un complesso patologico che determina una condizione invalidante valutabile nella misura del 64% (sessantaquattro per cento). Tale grado di invalidità può essere considerato nell'attualità e far data dalla data di revisione del 18/05/2023”. L'elaborato dell'ausiliario del giudice appare ben motivato e non suscettibile di censure, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), anche perché la documentazione allegata all'odierno ricorso non dà conto dell'accertamento di patologie diverse da quelle già esaustivamente esaminate dal CTU, ovvero aggravamenti della condizione sanitaria già esaminata in ipotesi tali da garantire, in astratto, il raggiungimento della percentuale di invalidità utile ai fini di causa. Le censure mosse alla perizia da parte attrice con l'odierno ricorso non denunciano ulteriori carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), e quindi non idonee a modificare le conclusioni espresse dal CTU con la relazione ora ricordata. Del resto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non è necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (in tal senso, tra le altre, Cassazione Civile, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 e, più di recente Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504). Pertanto, la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario. Spese compensate, in considerazione della notevole percentuale di invalidità rilevata. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 20694/2023, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di ctu, in considerazione della percentuale di invalidità CP_1 rilevata e della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della parte ricorrente. Si comunichi
Napoli, 19 settembre 2025 Il giudice dott. Francesco Armato