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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 497/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACCHETTI FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TONON TIZIANA APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art. 447 bis cpc la chiedeva che, Controparte_1 in ragione di quanto stabilito nell'atto di transazione dell'1.7.2022, il Tribunale di Rimini accertasse la risoluzione del contratto del 19.7.2021 con cui essa aveva concesso in locazione transitoria, fino al
17.1.2022, alla un negozio posto in Riccione, e condannasse la conduttrice al rilascio Parte_1 nonché al pagamento, da ottobre 2022 (essendo stato transattivamente convenuto il rilascio entro il
30.9.2022) sino all'effettiva riconsegna, di euro 500,00 mensili quale indennità pari al canone ex art. 1591 cc, e di ulteriori euro 2.500,00 mensili quale maggior danno da ritardato rilascio, previa detrazione degli acconti ricevuti.
pagina 1 di 4 La conduttrice, costituitasi, si opponeva alla sola domanda di pagamento.
Con sentenza n. 238/24 il Tribunale, accertata la risoluzione, condannava la all'immediato Parte_1 rilascio dell'immobile e al pagamento, al netto dei versamenti eseguiti, di 11.700,00 per maggior danno da marzo 2023 a febbraio 2024 compreso, di euro 500,00 mensili, oltre IVA se dovuta, dal marzo 2024 sino al rilascio, di euro 1.500,00 mensili da marzo 2024 sino al rilascio, oltre interessi ed
IVA se dovuta, e di euro 550,56 per spese di registrazione della transazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Chiedeva accertarsi che nulla era da essa Parte_1 dovuto oltre all'importo di euro 500,00 mensili sino al rilascio poiché la locatrice, che vi era onerata, non aveva fornito la prova dell'esistenza di un maggior danno da ritardato rilascio, tanto meno nell'importo poi riconosciuto dal Tribunale;
accertarsi che sulle somme dovute ex art. 1591 cc non era dovuta l'IVA; dichiararsi da essa non dovuta l'imposta di registro della transazione, atteso che il rilascio dell'immobile avrebbe potuto essere azionato anche in assenza di registrazione.
Costituitasi la per opporsi all'impugnazione, la causa veniva decisa all'udienza Controparte_1 del 6.6.2025 come da dispositivo di cui era data immeditata lettura.
2)Respinta preliminarmente l'eccezione di rito sollevata dall'appellata, atteso che la sua costituzione ha evidentemente sanato la nullità della notifica del ricorso in appello non accompagnata dalla relativa relata, il gravame merita accoglimento nei limiti di cui appresso.
A fondamento dell'impugnazione la richiamato l'insegnamento della S.C. in tema di Parte_1 accertamento del danno da ritarato rilascio di immobile e di liquidazione equitativa ex art. 1226 cc, afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la non ha Controparte_1 dimostrato il maggior danno conseguente al mancato rilascio dell'immobile alla scadenza transattivamente convenuta e, in mancanza di una incolpevole ed oggettiva impossibilità di dimostrare la consistenza del pregiudizio, il Tribunale non avrebbe potuto fare ricorso all'equità integrativa di cui all'art. 1226 cc;
in ogni caso, la somma a tale titolo liquidata dal Tribunale di euro 1.500,00 mensili non era sorretta da adeguata motivazione, al più potendo a tale titolo riconoscersi la somma di euro
1.000,00 mensili.
Ritiene la Corte che non possa essere posto seriamente in dubbio l'interesse della CP_1
a riottenere l'immobile al fine di locarlo a terzi: lo dimostrano non solo l'annuncio diffuso in
[...] rete di cui al doc. 12 della e la lettera dell'agenzia Immobiliare Balzi di cui al doc. 11, CP_1 ma le stesse trattative, intercorse fra le parti dopo la scadenza della locazione transitoria, per concludere un nuovo contratto, eventualità peraltro già prevista all'art. 5 della scrittura di locazione transitoria.
pagina 2 di 4 Essendo oggettivamente impossibile la precisa prova, da parte della locatrice, del quantum del danno poiché una nuova locazione a terzi non è stata conclusa, e del tutto ragionevolmente proprio a causa del protrarsi della detenzione del bene da parte della ben può e deve il giudice procedere Parte_1 alla liquidazione sulla base degli elementi probatori acquisiti al giudizio.
Orbene, va considerato il fatto che già nel contratto di locazione transitoria del luglio 2021, all'art. 5, le parti avevano previsto la eventualità di concludere nuova locazione, transitoria o meno, al canone mensile di euro 1.500,00; ciò offre la conferma che non inferiore a tale importo fosse il valore locativo di mercato del bene, costituito d'altronde da un negozio di mq 38 (calpestabili), posto nella centrale galleria commerciale Viscardi di Riccione.
Come sottolineato dall'appellante, nella transazione del luglio 2022 le parti avevano quantificato in euro 9.000,00 il danno da ritardo relativo al periodo di 8 mesi intercorrenti fra la cessazione della locazione transitoria (17.1.2022) e la data prevista transattivamente per il rilascio (30.9.2022); in detto importo, corrispondente ad euro 1.125,00 al mese, erano tuttavia compresi il danno da ritardato pagamento dei canoni già scaduti, e anche le spese relative all'immobile per le utenze e “quant'altro”.
La sola proposta del giugno 2023 della Agenzia Immobiliare Balzi di offrire in locazione l'immobile alla sua clientela al canone mensile di euro 2.500,00, incluse le utenze e le spese condominiali, non pare elemento sufficiente per fornire adeguata prova che l'immobile avrebbe potuto essere effettivamente locato ad un canone superiore ad euro 1.500,00 mensili al netto delle utenze.
Ne discende che il maggior danno, oltre all'importo di euro 500,00 mensili per l'indennità base ex art. 1591 cc pari al canone, deve essere liquidato in euro 1.000,00 mensili, in luogo di euro 1.500,00 come stabilito dal primo giudice.
Poiché non sono oggetto di impugnazione i restanti criteri sulla base dei quali il Tribunale è pervenuto alla quantificazione del credito della maturato sino a febbraio 2024 incluso, il credito per CP_1 maggior danno relativo alle 12 mensilità considerate sino a quella data, va ridotto da euro 18.000,00 ad euro 12.000,00; detratti euro 6.300,00 imputati dal Tribunale al pagamento di tale importo
(essendo stato, per il resto, il complessivo pagamento di euro 15.000,00 imputato all'indennità base pari al canone), risulta dovuto dalla l'importo di euro 5.700,00 in luogo di euro 11.700,00. Pt_1
3)Come dedotto dall'appellante, nulla avendo mai opposto sul punto l'appellata che già in primo grado aveva richiesto il rimborso dell'IVA solo se ritenuta dal giudice dovuta, si precisa che, secondo le indicazioni della S.C., sulle somme di natura risarcitoria spettanti ai sensi dell'art. 1591 cc non è dovuta l'IVA (Cass. 22592/13, 10837/24).
pagina 3 di 4 4)E' parzialmente fondato il motivo di appello con il quale la si duole della condanna al Pt_1 pagamento dell'imposta di registro relativa alla transazione, che il Tribunale ha posto interamente a suo carico invero senza motivare sul punto.
Conclusa non per corrispondenza, ma con scrittura unica e contestuale, la transazione andava infatti registrata indipendentemente dal suo uso.
La spesa per la registrazione deve quindi gravare, al 50%, su entrambe le parti, che avevano peraltro previsto nella scrittura che <tutte le spese legali restano integralmente compensate fra le parti, ivi comprese le spese per la presente transazione>>.
La va quindi condannata, a tale titolo, a pagare euro 275,33 in luogo di euro 550,66. Pt_1
5)Le spese di lite liquidate, per il primo grado come da sentenza impugnata, e per l'appello d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza, apparendo però equo, sulla base dell'esito complessivo della lite e della riduzione della iniziale pretesa della compensarle, per entrambi i gradi, CP_1 per un quarto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Pt_1
[... nei confronti della avverso la sentenza n.238/24 Controparte_1 del Tribunale di Rimini, in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
a)riduce ad euro 5.700,00, senza IVA, la somma di euro 11.700,00 allo stesso titolo liquidata dal
Tribunale;
b)riduce ad euro 1.000,00, senza IVA, la somma di euro 1.500,00 allo stesso titolo liquidata dal
Tribunale;
c)riduce ad euro 275,33 la somma di euro 550,66 allo stesso titolo liquidata dal Tribunale;
d)conferma nel resto la decisione impugnata.
Compensa per un quarto le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante a rifondere all'appellata la restante parte di tali spese che liquida, già in misura di tre quarti, per il primo grado in euro 198,00 per anticipazioni ed euro 3.807,77 per compensi, e per il secondo grado in euro 3.000,00 per compensi, oltre a 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Bologna, 6.6.2025 Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 497/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACCHETTI FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TONON TIZIANA APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art. 447 bis cpc la chiedeva che, Controparte_1 in ragione di quanto stabilito nell'atto di transazione dell'1.7.2022, il Tribunale di Rimini accertasse la risoluzione del contratto del 19.7.2021 con cui essa aveva concesso in locazione transitoria, fino al
17.1.2022, alla un negozio posto in Riccione, e condannasse la conduttrice al rilascio Parte_1 nonché al pagamento, da ottobre 2022 (essendo stato transattivamente convenuto il rilascio entro il
30.9.2022) sino all'effettiva riconsegna, di euro 500,00 mensili quale indennità pari al canone ex art. 1591 cc, e di ulteriori euro 2.500,00 mensili quale maggior danno da ritardato rilascio, previa detrazione degli acconti ricevuti.
pagina 1 di 4 La conduttrice, costituitasi, si opponeva alla sola domanda di pagamento.
Con sentenza n. 238/24 il Tribunale, accertata la risoluzione, condannava la all'immediato Parte_1 rilascio dell'immobile e al pagamento, al netto dei versamenti eseguiti, di 11.700,00 per maggior danno da marzo 2023 a febbraio 2024 compreso, di euro 500,00 mensili, oltre IVA se dovuta, dal marzo 2024 sino al rilascio, di euro 1.500,00 mensili da marzo 2024 sino al rilascio, oltre interessi ed
IVA se dovuta, e di euro 550,56 per spese di registrazione della transazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Chiedeva accertarsi che nulla era da essa Parte_1 dovuto oltre all'importo di euro 500,00 mensili sino al rilascio poiché la locatrice, che vi era onerata, non aveva fornito la prova dell'esistenza di un maggior danno da ritardato rilascio, tanto meno nell'importo poi riconosciuto dal Tribunale;
accertarsi che sulle somme dovute ex art. 1591 cc non era dovuta l'IVA; dichiararsi da essa non dovuta l'imposta di registro della transazione, atteso che il rilascio dell'immobile avrebbe potuto essere azionato anche in assenza di registrazione.
Costituitasi la per opporsi all'impugnazione, la causa veniva decisa all'udienza Controparte_1 del 6.6.2025 come da dispositivo di cui era data immeditata lettura.
2)Respinta preliminarmente l'eccezione di rito sollevata dall'appellata, atteso che la sua costituzione ha evidentemente sanato la nullità della notifica del ricorso in appello non accompagnata dalla relativa relata, il gravame merita accoglimento nei limiti di cui appresso.
A fondamento dell'impugnazione la richiamato l'insegnamento della S.C. in tema di Parte_1 accertamento del danno da ritarato rilascio di immobile e di liquidazione equitativa ex art. 1226 cc, afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la non ha Controparte_1 dimostrato il maggior danno conseguente al mancato rilascio dell'immobile alla scadenza transattivamente convenuta e, in mancanza di una incolpevole ed oggettiva impossibilità di dimostrare la consistenza del pregiudizio, il Tribunale non avrebbe potuto fare ricorso all'equità integrativa di cui all'art. 1226 cc;
in ogni caso, la somma a tale titolo liquidata dal Tribunale di euro 1.500,00 mensili non era sorretta da adeguata motivazione, al più potendo a tale titolo riconoscersi la somma di euro
1.000,00 mensili.
Ritiene la Corte che non possa essere posto seriamente in dubbio l'interesse della CP_1
a riottenere l'immobile al fine di locarlo a terzi: lo dimostrano non solo l'annuncio diffuso in
[...] rete di cui al doc. 12 della e la lettera dell'agenzia Immobiliare Balzi di cui al doc. 11, CP_1 ma le stesse trattative, intercorse fra le parti dopo la scadenza della locazione transitoria, per concludere un nuovo contratto, eventualità peraltro già prevista all'art. 5 della scrittura di locazione transitoria.
pagina 2 di 4 Essendo oggettivamente impossibile la precisa prova, da parte della locatrice, del quantum del danno poiché una nuova locazione a terzi non è stata conclusa, e del tutto ragionevolmente proprio a causa del protrarsi della detenzione del bene da parte della ben può e deve il giudice procedere Parte_1 alla liquidazione sulla base degli elementi probatori acquisiti al giudizio.
Orbene, va considerato il fatto che già nel contratto di locazione transitoria del luglio 2021, all'art. 5, le parti avevano previsto la eventualità di concludere nuova locazione, transitoria o meno, al canone mensile di euro 1.500,00; ciò offre la conferma che non inferiore a tale importo fosse il valore locativo di mercato del bene, costituito d'altronde da un negozio di mq 38 (calpestabili), posto nella centrale galleria commerciale Viscardi di Riccione.
Come sottolineato dall'appellante, nella transazione del luglio 2022 le parti avevano quantificato in euro 9.000,00 il danno da ritardo relativo al periodo di 8 mesi intercorrenti fra la cessazione della locazione transitoria (17.1.2022) e la data prevista transattivamente per il rilascio (30.9.2022); in detto importo, corrispondente ad euro 1.125,00 al mese, erano tuttavia compresi il danno da ritardato pagamento dei canoni già scaduti, e anche le spese relative all'immobile per le utenze e “quant'altro”.
La sola proposta del giugno 2023 della Agenzia Immobiliare Balzi di offrire in locazione l'immobile alla sua clientela al canone mensile di euro 2.500,00, incluse le utenze e le spese condominiali, non pare elemento sufficiente per fornire adeguata prova che l'immobile avrebbe potuto essere effettivamente locato ad un canone superiore ad euro 1.500,00 mensili al netto delle utenze.
Ne discende che il maggior danno, oltre all'importo di euro 500,00 mensili per l'indennità base ex art. 1591 cc pari al canone, deve essere liquidato in euro 1.000,00 mensili, in luogo di euro 1.500,00 come stabilito dal primo giudice.
Poiché non sono oggetto di impugnazione i restanti criteri sulla base dei quali il Tribunale è pervenuto alla quantificazione del credito della maturato sino a febbraio 2024 incluso, il credito per CP_1 maggior danno relativo alle 12 mensilità considerate sino a quella data, va ridotto da euro 18.000,00 ad euro 12.000,00; detratti euro 6.300,00 imputati dal Tribunale al pagamento di tale importo
(essendo stato, per il resto, il complessivo pagamento di euro 15.000,00 imputato all'indennità base pari al canone), risulta dovuto dalla l'importo di euro 5.700,00 in luogo di euro 11.700,00. Pt_1
3)Come dedotto dall'appellante, nulla avendo mai opposto sul punto l'appellata che già in primo grado aveva richiesto il rimborso dell'IVA solo se ritenuta dal giudice dovuta, si precisa che, secondo le indicazioni della S.C., sulle somme di natura risarcitoria spettanti ai sensi dell'art. 1591 cc non è dovuta l'IVA (Cass. 22592/13, 10837/24).
pagina 3 di 4 4)E' parzialmente fondato il motivo di appello con il quale la si duole della condanna al Pt_1 pagamento dell'imposta di registro relativa alla transazione, che il Tribunale ha posto interamente a suo carico invero senza motivare sul punto.
Conclusa non per corrispondenza, ma con scrittura unica e contestuale, la transazione andava infatti registrata indipendentemente dal suo uso.
La spesa per la registrazione deve quindi gravare, al 50%, su entrambe le parti, che avevano peraltro previsto nella scrittura che <tutte le spese legali restano integralmente compensate fra le parti, ivi comprese le spese per la presente transazione>>.
La va quindi condannata, a tale titolo, a pagare euro 275,33 in luogo di euro 550,66. Pt_1
5)Le spese di lite liquidate, per il primo grado come da sentenza impugnata, e per l'appello d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza, apparendo però equo, sulla base dell'esito complessivo della lite e della riduzione della iniziale pretesa della compensarle, per entrambi i gradi, CP_1 per un quarto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Pt_1
[... nei confronti della avverso la sentenza n.238/24 Controparte_1 del Tribunale di Rimini, in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
a)riduce ad euro 5.700,00, senza IVA, la somma di euro 11.700,00 allo stesso titolo liquidata dal
Tribunale;
b)riduce ad euro 1.000,00, senza IVA, la somma di euro 1.500,00 allo stesso titolo liquidata dal
Tribunale;
c)riduce ad euro 275,33 la somma di euro 550,66 allo stesso titolo liquidata dal Tribunale;
d)conferma nel resto la decisione impugnata.
Compensa per un quarto le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante a rifondere all'appellata la restante parte di tali spese che liquida, già in misura di tre quarti, per il primo grado in euro 198,00 per anticipazioni ed euro 3.807,77 per compensi, e per il secondo grado in euro 3.000,00 per compensi, oltre a 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Bologna, 6.6.2025 Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
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