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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2024, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. r.g. 17-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA – PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Emilia Salvatore Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 17-1/2024, nei confronti di
(c.f. e partita IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1
personale del legale rappresentante pro tempore, corrente in Soliera (MO), Via
Carpi Ravarino n. 599, resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 03.2.2024, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di € 1.744.603,28 dovuta in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna
n. 4507/2023 definitivo ex art. 647 c.p.c. e pedissequo atto di precetto.
La notifica si perfezionava regolarmente a mezzo PEC.
La debitrice non si è costituita in giudizio mostrando quindi disinteresse nei confronti della procedura
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, basti apprezzarsi la mancata costituzione della convenuta e l'assenza di elementi che possano far presumere la non configurabilità dei presupposti della liquidazione giudiziale e l'omesso deposito di bilanci a far data dal 2006; si aggiunga che l'importo dei debiti vantati dalla ricorrente è pari ad €
1.744.603,28, oltre interessi di mora e spese liquidate, e supera, da solo, la soglia di legge.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito della ricorrente è pari, come detto, alla somma di € 1.744.603,28 oltre accessori.
A ciò si aggiunge che, a seguito di informative ex art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti verso creditori istituzionali, per un ammontare di circa
€ 177.466,16, nei confronti della Organizzazione_1
.
[...]
Pertanto, la soglia di cui all'art. 49, u. c., CCII risulta ampiamente superata.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia: i) l'ingente debito di cui sopra;
ii) la infruttuosità dell'atto di precetto;
iii) l'omesso deposito di bilanci a far data dal 2006; iv) il completo disinteresse mostrato rispetto alla presente procedura (alcuno essendo comparso alla udienza innanzi al G.R.).
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. e partita IVA: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Soliera (MO), Via Carpi Ravarino n.
599,
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore l'Avv. Francesco Severi del Foro di Org_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 04.7.2024 ore 10.00, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13.3.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Emilia Salvatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA – PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Emilia Salvatore Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 17-1/2024, nei confronti di
(c.f. e partita IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1
personale del legale rappresentante pro tempore, corrente in Soliera (MO), Via
Carpi Ravarino n. 599, resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 03.2.2024, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di € 1.744.603,28 dovuta in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna
n. 4507/2023 definitivo ex art. 647 c.p.c. e pedissequo atto di precetto.
La notifica si perfezionava regolarmente a mezzo PEC.
La debitrice non si è costituita in giudizio mostrando quindi disinteresse nei confronti della procedura
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, basti apprezzarsi la mancata costituzione della convenuta e l'assenza di elementi che possano far presumere la non configurabilità dei presupposti della liquidazione giudiziale e l'omesso deposito di bilanci a far data dal 2006; si aggiunga che l'importo dei debiti vantati dalla ricorrente è pari ad €
1.744.603,28, oltre interessi di mora e spese liquidate, e supera, da solo, la soglia di legge.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito della ricorrente è pari, come detto, alla somma di € 1.744.603,28 oltre accessori.
A ciò si aggiunge che, a seguito di informative ex art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti verso creditori istituzionali, per un ammontare di circa
€ 177.466,16, nei confronti della Organizzazione_1
.
[...]
Pertanto, la soglia di cui all'art. 49, u. c., CCII risulta ampiamente superata.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia: i) l'ingente debito di cui sopra;
ii) la infruttuosità dell'atto di precetto;
iii) l'omesso deposito di bilanci a far data dal 2006; iv) il completo disinteresse mostrato rispetto alla presente procedura (alcuno essendo comparso alla udienza innanzi al G.R.).
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. e partita IVA: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Soliera (MO), Via Carpi Ravarino n.
599,
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore l'Avv. Francesco Severi del Foro di Org_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 04.7.2024 ore 10.00, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13.3.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Emilia Salvatore