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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 253/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 03/02/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]17 20200 BISUSCHIO ITALIA con l'Avv. GABAGLIO RICCARDO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]8/A 20100 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA ITALIA con l'Avv. GABAGLIO RICCARDO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CARAVAGGIO, in data 29/08/2008,
(anno 2008, atto n. 33, parte II, serie A);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/02/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga
e nel reciproco rispetto;
2) Il Sig. si impegna a cedere a titolo gratuito, e la Sig.ra si impegna ad accettare, Pt_2 Pt_1 la propria quota pari a ½ della casa coniugale sita in Bisuschio, Via Luigi Settembrini SNC, immobile già distinto al NCEU di Bisuschio come segue:
- foglio 8 map. 6618, sub.12, piano s1, cat. C/6, classe 6, metri quadrati 27, rendita cat. Euro 71,12;
- foglio 8 map. 6618, sub. 22, piano T, cat. A/2, classe 4, vani 3, rendita cat. Euro 232,41;
3) Con il trasferimento di proprietà la moglie diverrà unica, esclusiva e totale proprietaria dell'immobile, delle pertinenze e degli arredi e suppellettili sopra indicato.
4) L'immobile verrà ceduto ed acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti.
5) Parte cedente garantirà che la quota della porzione immobiliare le appartiene in piena proprietà ed assoluta disponibilità, così come risulta dall'atto notarile suddetto, e che non sussistono sul bene pesi o vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli di sorta.
6) Il Sig. si impegna a recedere dal rapporto di conto corrente cointestato n. 000042652531 Pt_2 acceso presso BPER Banca filiale di Caravaggio entro 15 giorni dalla data di omologa della separazione lasciando la Sig.ra intestataria del conto, dichiarando altresì di rinunciare alla Pt_1 liquidazione della propria quota;
7) La Sig.ra a fronte di tali impegni del marito, rinuncia ad ogni forma di mantenimento;
Pt_1
8) I coniugi dichiarano di avere regolato fra loro in maniera soddisfacente ogni rapporto economico
e di non avere fra loro più nulla a pretendere.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione. Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 29/08/2008, in CARAVAGGIO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARAVAGGIO
(anno 2008, atto n. 33, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARAVAGGIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30/05/2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 03/02/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]17 20200 BISUSCHIO ITALIA con l'Avv. GABAGLIO RICCARDO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]8/A 20100 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA ITALIA con l'Avv. GABAGLIO RICCARDO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CARAVAGGIO, in data 29/08/2008,
(anno 2008, atto n. 33, parte II, serie A);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/02/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga
e nel reciproco rispetto;
2) Il Sig. si impegna a cedere a titolo gratuito, e la Sig.ra si impegna ad accettare, Pt_2 Pt_1 la propria quota pari a ½ della casa coniugale sita in Bisuschio, Via Luigi Settembrini SNC, immobile già distinto al NCEU di Bisuschio come segue:
- foglio 8 map. 6618, sub.12, piano s1, cat. C/6, classe 6, metri quadrati 27, rendita cat. Euro 71,12;
- foglio 8 map. 6618, sub. 22, piano T, cat. A/2, classe 4, vani 3, rendita cat. Euro 232,41;
3) Con il trasferimento di proprietà la moglie diverrà unica, esclusiva e totale proprietaria dell'immobile, delle pertinenze e degli arredi e suppellettili sopra indicato.
4) L'immobile verrà ceduto ed acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti.
5) Parte cedente garantirà che la quota della porzione immobiliare le appartiene in piena proprietà ed assoluta disponibilità, così come risulta dall'atto notarile suddetto, e che non sussistono sul bene pesi o vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli di sorta.
6) Il Sig. si impegna a recedere dal rapporto di conto corrente cointestato n. 000042652531 Pt_2 acceso presso BPER Banca filiale di Caravaggio entro 15 giorni dalla data di omologa della separazione lasciando la Sig.ra intestataria del conto, dichiarando altresì di rinunciare alla Pt_1 liquidazione della propria quota;
7) La Sig.ra a fronte di tali impegni del marito, rinuncia ad ogni forma di mantenimento;
Pt_1
8) I coniugi dichiarano di avere regolato fra loro in maniera soddisfacente ogni rapporto economico
e di non avere fra loro più nulla a pretendere.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione. Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 29/08/2008, in CARAVAGGIO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARAVAGGIO
(anno 2008, atto n. 33, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARAVAGGIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30/05/2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara Cao