TAR
Sentenza 6 marzo 2026
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01144/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 06/03/2026
N. 00525 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01144/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2025, proposto da
AN LT, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V Ambito Territoriale di Padova e Rovigo
- Sede di Rovigo, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
per l'esecuzione del giudicato N. 01144/2025 REG.RIC.
formatosi sulla sentenza n. 35/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Rovigo,
Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 503/2023, pubblicata in data 2 febbraio 2024 e notificata il 27 maggio 2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V Ambito Territoriale di
Padova e Rovigo - Sede di Rovigo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. TO AM
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato l'1 luglio 2025, il signor AN LT agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 35/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024, del
Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, in relazione alla condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito (nel proseguo, anche solo Ministero) a “valutare per intero
(quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) il servizio civile sostitutivo di quello militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA
d'interesse”.
2. Giova premettere che, con il ricorso introduttivo depositato il 24 settembre 2023 dinanzi al Tribunale di Rovigo (R.G. n. 503/2023), l'interessato ha rappresentato in punto di fatto:
A) di aver conseguito il 23 luglio 1999 il diploma di maturità e di aver prestato servizio civile obbligatorio dal 2 febbraio 2004 all'1 dicembre 2004; N. 01144/2025 REG.RIC.
B) di aver presentato il 29 marzo 2021 domanda telematica all'Ufficio Scolastico
Provinciale di Rovigo relativa all'inserimento/aggiornamento per il profilo di
“Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico” nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024, in forza del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 disciplinante le procedure di formazione delle graduatorie stesse;
C) di aver appreso dal decreto di rettifica del punteggio del 9 maggio 2022, contenente le graduatorie scolastiche definitive del personale ATA, che non gli erano stati attribuiti 6 punti per il servizio civile prestato.
2.1. Sulla scorta di tali premesse, l'interessato ha chiesto al Tribunale di Rovigo:
A) di “accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del Ministero dell'Istruzione
n. 50 del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA., nella parte in cui ha stabilito che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica» e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per i profili di «Assistente amministrativo», «Assistente tecnico» e «Collaboratore scolastico», nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio civile obbligatorio svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 2.02.2004 al 1.12.2004”;
B) di “ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di «Assistente amministrativo», «Assistente tecnico» e
«Collaboratore scolastico», attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio [civile] svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 2.02.2004 al 1.12.2004”; N. 01144/2025 REG.RIC.
C) di “ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024”.
2.2. Il Tribunale di Rovigo, con la citata sentenza n. 35/2024, ha accolto il ricorso, evidenziando:
A) che la Corte di Cassazione in plurime pronunce (tra cui ord. n. 5679 del 2 marzo
2020) ha stabilito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere valutati anche ai fini dell'accesso ai ruoli degli impieghi civili presso enti pubblici mediante graduatorie ad esaurimento, in quanto selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. 15 marzo
2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), dettata in ordine alla “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, la quale prescrive, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;
B) che, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; N. 01144/2025 REG.RIC.
C) che, per l'effetto, va disapplicato perché illegittimo il D.M. n. 44/2001, laddove consente, rispetto alle graduatorie ad esaurimento, la piena valutazione del solo servizio di leva reso in costanza di rapporto di lavoro;
D) che, in definitiva, essendo la graduatoria nella quale il ricorrente ha chiesto di essere inserito pienamente equiparabile alle graduatorie ad esaurimento, vanno riconosciuti al medesimo – per il periodo di servizio civile sostitutivo di quello militare
– 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, con conseguente attribuzione di 6 punti data la durata annuale del servizio civile in concreto prestato (dal 2 febbraio 2004 all'1 dicembre 2004).
3. Il ricorrente espone di aver notificato il 27 maggio 2024 la sentenza n. 35/2024 del
Tribunale di Rovigo presso il domicilio digitale del Ministero soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa è passata in giudicato.
Posto che il Ministero non ha spontaneamente eseguito la pronuncia condannatoria, il ricorrente chiede in questa sede che venga ordinato alla parte soccombente di ottemperarvi, riconoscendo “la valutazione per intero (quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) del servizio civile sostitutivo di quello militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse”.
Chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia del Ministero e la fissazione della somma di denaro a titolo di penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
4. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V Ambito
Territoriale di Padova e Rovigo - Sede di Rovigo si sono costituiti in giudizio producendo la nota prot. n. 2389 del 14 giugno 2024 trasmessa da quest'ultimo ufficio al legale del ricorrente. Ivi veniva rilevata “l'impossibilità ad eseguire il dispositivo con cui si ordina al Ministero di valutare per intero (quindi punti 6 per ogni anno e N. 01144/2025 REG.RIC.
punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) il servizio civile sostitutivo di quello militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle Graduatorie di Istituto di terza fascia per il personale ATA posto che il LT non risulta più inserito nelle medesime a far data dal 25 agosto
2023 (e quindi addirittura in data antecedente alla proposizione del ricorso)”.
5. Con ordinanza n. 1777 del 13 ottobre 2025, questa Sezione ha dato avviso alle parti
– ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm. – di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, posto che l'uscita del ricorrente dalle graduatorie per il personale ATA farebbe venir meno il suo interesse alla ricostruzione della sua posizione nell'ambito delle stesse.
6. Nella propria memoria autorizzata, il ricorrente osserva:
A) che la circostanza allegata dal Ministero secondo cui il ricorrente sarebbe stato escluso dalle graduatorie già prima della proposizione del ricorso di primo grado,
“ammesso fosse effettivamente esistente, avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta nel giudizio di cognizione o fatta valere in sede di gravame, e non può di certo essere introdotta nella successiva fase di ottemperanza, il cui giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sull'esecuzione del giudicato”;
B) che il Ministero è oggi vincolato all'esecuzione integrale del comando giudiziale, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. e 2909 cod. civ., non potendo in alcun modo rimetterne in discussione l'utilità o la portata applicativa;
C) che, in ogni caso, sussiste l'interesse del ricorrente a una decisione dell'azione di ottemperanza, poiché “il riconoscimento del servizio civile non ha efficacia limitata alla sola graduatoria di terza fascia, ma produce effetti giuridici e patrimoniali permanenti, essendo valutabile anche in successive procedure di aggiornamento e, in particolare, nelle graduatorie permanenti in cui il ricorrente risulta oggi regolarmente inserito, come riconosciuto anche da parte resistente. Tale riconoscimento incide, senza dubbio alcuno, sulla posizione e sul punteggio N. 01144/2025 REG.RIC.
attualmente utili per la carriera del ricorrente, configurando un interesse concreto all'attuazione del giudicato”.
7. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse a una sua decisione nel merito.
8.1. L'Amministrazione resistente ha infatti allegato e dimostrato che il ricorrente, già inserito dal 25 agosto 2023 nelle graduatorie permanenti del personale ATA per il profilo di “Collaboratore scolastico”, ha infine conseguito – a far data dall'1 settembre
2025 – la nomina in ruolo presso l'Istituto Comprensivo di Occhiobello. Di conseguenza, l'interessato è uscito dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA disciplinate dall'art. 5 del D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000, in quanto ormai assunto a tempo indeterminato e quindi collocato nelle diverse graduatorie permanenti.
Al riguardo, preme ricordare come l'esponente – con il ricorso proposto dinanzi al giudice ordinario – abbia chiesto la rideterminazione del punteggio rispetto alle sole graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA istituite con il
D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, aventi validità triennale, per le quali lo stesso aveva presentato domanda telematica il 29 marzo 2021.
L'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. stabilisce infatti che “le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22,
2022/23, 2023/24”.
Il comma 6 del richiamato art. 1 chiarisce inoltre che “coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie N. 01144/2025 REG.RIC.
di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti”.
Ne consegue che l'inserimento nelle graduatorie permanenti del ricorrente e la sua successiva assunzione a tempo indeterminato fanno venir meno il suo interesse a conseguire l'ottemperanza della sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Rovigo, i cui capi condannatori riguardano, da un lato, la “rideterminazione del punteggio” spettante all'interessato rispetto alle sole graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e, dall'altro lato, il compimento di “tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024”. Sennonché, come testé illustrato, il ricorrente non risulta più iscritto nelle graduatorie di terza fascia e, soprattutto, è stato assunto in servizio a tempo indeterminato.
8.2. Quanto sinora detto non preclude al ricorrente di ottenere, in via amministrativa, il pieno riconoscimento – ai fini della ricostruzione della carriera nell'ambito delle graduatorie permanenti ove è attualmente iscritto – del servizio civile prestato dal 2 febbraio 2004 all'1 dicembre 2004.
Tuttavia tale riconoscimento non è ricompreso tra gli effetti del giudicato formatosi sulla sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Rovigo, in quanto il petitum di quel giudizio riguarda – come più volte sottolineato – il solo aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia istituite con il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, da cui il ricorrente è definitivamente uscito.
8.3. Alla luce di quanto suesposto, deve concludersi che il ricorrente non abbia alcun interesse ad ottenere – per richiamare il gravame – la “valutazione per intero […] del servizio civile sostitutivo di quello militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse”, da intendersi come N. 01144/2025 REG.RIC.
le sole graduatorie rispetto alle quali il giudice ordinario si è pronunciato in base ai fatti prospettati dalle parti in quella controversia.
Del resto, se è vero che il Ministero è vincolato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. a rispettare il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, è altrettanto vero che la decisione sul merito dell'azione di ottemperanza è subordinata alla preliminare verifica delle condizioni generali dell'azione, tra cui per l'appunto l'interesse a ricorrere, che nel caso concreto difetta.
9. In definitiva, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
10. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
TO AM, Referendario, Estensore N. 01144/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
TO AM
IL PRESIDENTE
NI IN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 06/03/2026
N. 00525 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01144/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2025, proposto da
AN LT, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V Ambito Territoriale di Padova e Rovigo
- Sede di Rovigo, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
per l'esecuzione del giudicato N. 01144/2025 REG.RIC.
formatosi sulla sentenza n. 35/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Rovigo,
Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 503/2023, pubblicata in data 2 febbraio 2024 e notificata il 27 maggio 2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V Ambito Territoriale di
Padova e Rovigo - Sede di Rovigo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. TO AM
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato l'1 luglio 2025, il signor AN LT agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 35/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024, del
Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, in relazione alla condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito (nel proseguo, anche solo Ministero) a “valutare per intero
(quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) il servizio civile sostitutivo di quello militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA
d'interesse”.
2. Giova premettere che, con il ricorso introduttivo depositato il 24 settembre 2023 dinanzi al Tribunale di Rovigo (R.G. n. 503/2023), l'interessato ha rappresentato in punto di fatto:
A) di aver conseguito il 23 luglio 1999 il diploma di maturità e di aver prestato servizio civile obbligatorio dal 2 febbraio 2004 all'1 dicembre 2004; N. 01144/2025 REG.RIC.
B) di aver presentato il 29 marzo 2021 domanda telematica all'Ufficio Scolastico
Provinciale di Rovigo relativa all'inserimento/aggiornamento per il profilo di
“Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico” nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024, in forza del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 disciplinante le procedure di formazione delle graduatorie stesse;
C) di aver appreso dal decreto di rettifica del punteggio del 9 maggio 2022, contenente le graduatorie scolastiche definitive del personale ATA, che non gli erano stati attribuiti 6 punti per il servizio civile prestato.
2.1. Sulla scorta di tali premesse, l'interessato ha chiesto al Tribunale di Rovigo:
A) di “accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del Ministero dell'Istruzione
n. 50 del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA., nella parte in cui ha stabilito che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica» e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per i profili di «Assistente amministrativo», «Assistente tecnico» e «Collaboratore scolastico», nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio civile obbligatorio svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 2.02.2004 al 1.12.2004”;
B) di “ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di «Assistente amministrativo», «Assistente tecnico» e
«Collaboratore scolastico», attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio [civile] svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 2.02.2004 al 1.12.2004”; N. 01144/2025 REG.RIC.
C) di “ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024”.
2.2. Il Tribunale di Rovigo, con la citata sentenza n. 35/2024, ha accolto il ricorso, evidenziando:
A) che la Corte di Cassazione in plurime pronunce (tra cui ord. n. 5679 del 2 marzo
2020) ha stabilito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere valutati anche ai fini dell'accesso ai ruoli degli impieghi civili presso enti pubblici mediante graduatorie ad esaurimento, in quanto selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. 15 marzo
2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), dettata in ordine alla “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, la quale prescrive, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;
B) che, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; N. 01144/2025 REG.RIC.
C) che, per l'effetto, va disapplicato perché illegittimo il D.M. n. 44/2001, laddove consente, rispetto alle graduatorie ad esaurimento, la piena valutazione del solo servizio di leva reso in costanza di rapporto di lavoro;
D) che, in definitiva, essendo la graduatoria nella quale il ricorrente ha chiesto di essere inserito pienamente equiparabile alle graduatorie ad esaurimento, vanno riconosciuti al medesimo – per il periodo di servizio civile sostitutivo di quello militare
– 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, con conseguente attribuzione di 6 punti data la durata annuale del servizio civile in concreto prestato (dal 2 febbraio 2004 all'1 dicembre 2004).
3. Il ricorrente espone di aver notificato il 27 maggio 2024 la sentenza n. 35/2024 del
Tribunale di Rovigo presso il domicilio digitale del Ministero soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa è passata in giudicato.
Posto che il Ministero non ha spontaneamente eseguito la pronuncia condannatoria, il ricorrente chiede in questa sede che venga ordinato alla parte soccombente di ottemperarvi, riconoscendo “la valutazione per intero (quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) del servizio civile sostitutivo di quello militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse”.
Chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia del Ministero e la fissazione della somma di denaro a titolo di penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
4. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V Ambito
Territoriale di Padova e Rovigo - Sede di Rovigo si sono costituiti in giudizio producendo la nota prot. n. 2389 del 14 giugno 2024 trasmessa da quest'ultimo ufficio al legale del ricorrente. Ivi veniva rilevata “l'impossibilità ad eseguire il dispositivo con cui si ordina al Ministero di valutare per intero (quindi punti 6 per ogni anno e N. 01144/2025 REG.RIC.
punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) il servizio civile sostitutivo di quello militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle Graduatorie di Istituto di terza fascia per il personale ATA posto che il LT non risulta più inserito nelle medesime a far data dal 25 agosto
2023 (e quindi addirittura in data antecedente alla proposizione del ricorso)”.
5. Con ordinanza n. 1777 del 13 ottobre 2025, questa Sezione ha dato avviso alle parti
– ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm. – di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, posto che l'uscita del ricorrente dalle graduatorie per il personale ATA farebbe venir meno il suo interesse alla ricostruzione della sua posizione nell'ambito delle stesse.
6. Nella propria memoria autorizzata, il ricorrente osserva:
A) che la circostanza allegata dal Ministero secondo cui il ricorrente sarebbe stato escluso dalle graduatorie già prima della proposizione del ricorso di primo grado,
“ammesso fosse effettivamente esistente, avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta nel giudizio di cognizione o fatta valere in sede di gravame, e non può di certo essere introdotta nella successiva fase di ottemperanza, il cui giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sull'esecuzione del giudicato”;
B) che il Ministero è oggi vincolato all'esecuzione integrale del comando giudiziale, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. e 2909 cod. civ., non potendo in alcun modo rimetterne in discussione l'utilità o la portata applicativa;
C) che, in ogni caso, sussiste l'interesse del ricorrente a una decisione dell'azione di ottemperanza, poiché “il riconoscimento del servizio civile non ha efficacia limitata alla sola graduatoria di terza fascia, ma produce effetti giuridici e patrimoniali permanenti, essendo valutabile anche in successive procedure di aggiornamento e, in particolare, nelle graduatorie permanenti in cui il ricorrente risulta oggi regolarmente inserito, come riconosciuto anche da parte resistente. Tale riconoscimento incide, senza dubbio alcuno, sulla posizione e sul punteggio N. 01144/2025 REG.RIC.
attualmente utili per la carriera del ricorrente, configurando un interesse concreto all'attuazione del giudicato”.
7. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse a una sua decisione nel merito.
8.1. L'Amministrazione resistente ha infatti allegato e dimostrato che il ricorrente, già inserito dal 25 agosto 2023 nelle graduatorie permanenti del personale ATA per il profilo di “Collaboratore scolastico”, ha infine conseguito – a far data dall'1 settembre
2025 – la nomina in ruolo presso l'Istituto Comprensivo di Occhiobello. Di conseguenza, l'interessato è uscito dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA disciplinate dall'art. 5 del D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000, in quanto ormai assunto a tempo indeterminato e quindi collocato nelle diverse graduatorie permanenti.
Al riguardo, preme ricordare come l'esponente – con il ricorso proposto dinanzi al giudice ordinario – abbia chiesto la rideterminazione del punteggio rispetto alle sole graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA istituite con il
D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, aventi validità triennale, per le quali lo stesso aveva presentato domanda telematica il 29 marzo 2021.
L'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. stabilisce infatti che “le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22,
2022/23, 2023/24”.
Il comma 6 del richiamato art. 1 chiarisce inoltre che “coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie N. 01144/2025 REG.RIC.
di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti”.
Ne consegue che l'inserimento nelle graduatorie permanenti del ricorrente e la sua successiva assunzione a tempo indeterminato fanno venir meno il suo interesse a conseguire l'ottemperanza della sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Rovigo, i cui capi condannatori riguardano, da un lato, la “rideterminazione del punteggio” spettante all'interessato rispetto alle sole graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e, dall'altro lato, il compimento di “tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024”. Sennonché, come testé illustrato, il ricorrente non risulta più iscritto nelle graduatorie di terza fascia e, soprattutto, è stato assunto in servizio a tempo indeterminato.
8.2. Quanto sinora detto non preclude al ricorrente di ottenere, in via amministrativa, il pieno riconoscimento – ai fini della ricostruzione della carriera nell'ambito delle graduatorie permanenti ove è attualmente iscritto – del servizio civile prestato dal 2 febbraio 2004 all'1 dicembre 2004.
Tuttavia tale riconoscimento non è ricompreso tra gli effetti del giudicato formatosi sulla sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Rovigo, in quanto il petitum di quel giudizio riguarda – come più volte sottolineato – il solo aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia istituite con il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, da cui il ricorrente è definitivamente uscito.
8.3. Alla luce di quanto suesposto, deve concludersi che il ricorrente non abbia alcun interesse ad ottenere – per richiamare il gravame – la “valutazione per intero […] del servizio civile sostitutivo di quello militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse”, da intendersi come N. 01144/2025 REG.RIC.
le sole graduatorie rispetto alle quali il giudice ordinario si è pronunciato in base ai fatti prospettati dalle parti in quella controversia.
Del resto, se è vero che il Ministero è vincolato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. a rispettare il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, è altrettanto vero che la decisione sul merito dell'azione di ottemperanza è subordinata alla preliminare verifica delle condizioni generali dell'azione, tra cui per l'appunto l'interesse a ricorrere, che nel caso concreto difetta.
9. In definitiva, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
10. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
TO AM, Referendario, Estensore N. 01144/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
TO AM
IL PRESIDENTE
NI IN
IL SEGRETARIO