TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4354/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.4354 R.G.A.C. dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza cartolare del 17.09.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvo (RC) il 12.06.1975), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Federico, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via San Francesco da Paola
n.14 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Salvo l'11.04.1975), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Saveria e Giovanna Cusumano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Prol. Aschenez n.15 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria pagina 1 di 11 -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 17 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 04.03.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2017 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Parte_2
-il 29 maggio 2004 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale è nata una figlia, (05.10.2005), oggi divenuta Persona_1
maggiorenne;
-con decreto n.192/2015 depositato il 22.10.2015 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 10.01.2012, stabilendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia all'epoca ancora minore con collocazione della stessa presso la madre e prevedendo modalità di incontro e di visita padre-figlia; nonché l'obbligo posto a carico del di corrispondere alla moglie la somma Pt_1
complessiva mensile di € 600,00 quale contributo per il mantenimento del coniuge e della figlia, nella misura di € 300,00 per ciascuno;
-la moglie, sebbene non svolgesse alcuna attività lavorativa, era dotata di piena capacità lavorativa e di inserirsi quindi nel mondo del lavoro anche per la sua età.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 11 matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, e che venisse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 04.03.2024.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva Parte_2
che le venisse riconosciuto l'assegno divorzile e fosse previsto nel contempo un aumento del contributo economico dovuto per la figlia, attese le sue accresciute esigenze di vita.
All'udienza presidenziale del 06.11.2018 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata l'11.11.2018 il Presidente confermava le condizioni stabilite in sede di separazione.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, all'udienza del 22.01.2019 entrambe le parti chiedevano l'emissione della sentenza parziale sulla questione di stato;
quindi, alla medesima udienza, la causa veniva riservata alla decisione collegiale sulla sola questione di stato, senza la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Con sentenza parziale n.178/2019 pubblicata il 05.02.2019, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 29.05.2004 e veniva ordinato al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni di legge;
quindi la causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale;
quindi, veniva sottoposta alla parti una soluzione conciliativa ai fini della trasformazione del procedimento da divorzio giudiziale a divorzio a firma congiunta, che veniva accettata dalla resistente ma rifiutata dal ricorrente;
infine, all'udienza del 17.09.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
pagina 3 di 11 Attesa la sentenza parziale n.178/2019 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
29.05.2004, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti consequenziali.
Ebbene, con riferimento agli aspetti economici della controversia, va innanzitutto osservato che non può sussistere dubbio alcuno in ordine all'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, in una misura che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita della stessa connesse alla sua età (oggi diciannovenne), di talchè tale contributo va quantificato nella misura minima di € 350,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 60% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
In proposito, va rammentato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(da ultimo, Cass. n.13664/2022), sicchè nella specie, risalendo al lontano 2015 l'importo di € 300,00 mensili stabilito in sede di separazione consensuale, appare inevitabile prevedere un aumento, seppur in una misura minima, dell'apporto economico che il padre è tenuto a corrispondere.
Deve, altresì, essere attribuito alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Parte_2
Universale, se ancora percepito dal (Cass. n.4672/2025). Pt_1
pagina 4 di 11 Per ciò che concerne la richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte
a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento pagina 5 di 11 per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
pagina 6 di 11 Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui
pagina 7 di 11 occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui pagina 8 di 11 prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass.
n.38362/2021).
Orbene, in linea con il quadro di riferimento giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, emerge che nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, ricorrono i presupposti di legge per poter disporre a carico del l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in favore Pt_1
dell'ex moglie, laddove per come opportunamente evidenziato l'odierna resistente non svolge e non ha mai svolto alcuna attività lavorativa remunerata, e ricavandosi dagli atti piuttosto il ragionevole convincimento che tale situazione non soltanto sia legata alle documentate condizioni di salute in cui si trova la ma anche che sia stata Parte_2
frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente hanno impedito un'occupazione lavorativa della moglie che ha invece dovuto ottemperare agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla presenza di una figlia, tenuto quindi conto che la sua attuale condizione di disoccupazione non dipende dalla sua inerzia colpevole.
Ed allora, non v'è dubbio che la situazione patrimoniale in cui versa la Parte_2
risulta del tutto inadeguata a consentirle di vivere autonomamente e dignitosamente in condizioni di autosufficienza economica, di talchè deve ragionevolmente presumersi che tale precaria situazione sia stata frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente hanno impedito un'occupazione lavorativa della donna, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla presenza dei due figli, e senza trascurare il dato parimenti significativo che l'età dell'odierna resistente (50 anni) e la condizione del mercato del lavoro non le consentono di approcciarsi agevolmente al mercato del lavoro e migliorare così la propria condizione reddituale.
Deve, dunque, riconoscersi in favore della un assegno divorzile nella misura Parte_2
minima di € 300,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese.
pagina 9 di 11 Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, va detto che parte ricorrente, in applicazione del disposto di cui all'art.91 comma 1 c.p.c., va condannata alla refusione delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta risalente al febbraio 2024 rifiutata senza giustificato motivo dal , sebbene fossero Pt_1
stati ampiamente esplicitati e ribaditi i consolidati principi giurisprudenziali e l'orientamento costante seguito da questo Ufficio sulle tematiche oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei Parte_1
confronti di , con ricorso depositato il 22.11.2017, ogni altra Parte_2
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di Pt_1 Parte_2
un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da Persona_1
corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, , Parte_2
l'Assegno Unico Universale;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di Pt_1 Parte_2
un assegno divorzile mensile pari ad € 300,00, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio, per le ragioni di cui in parte motiva, che liquida in favore di Parte_2
in complessivi € 1.500,00 oltre accessori come per legge, compensando nel
[...]
resto le spese delle relative precedenti fasi del giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
pagina 10 di 11 Così deciso in Reggio Calabria, 08.04.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.4354 R.G.A.C. dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza cartolare del 17.09.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvo (RC) il 12.06.1975), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Federico, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via San Francesco da Paola
n.14 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Salvo l'11.04.1975), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Saveria e Giovanna Cusumano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Prol. Aschenez n.15 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria pagina 1 di 11 -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 17 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 04.03.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2017 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Parte_2
-il 29 maggio 2004 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale è nata una figlia, (05.10.2005), oggi divenuta Persona_1
maggiorenne;
-con decreto n.192/2015 depositato il 22.10.2015 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 10.01.2012, stabilendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia all'epoca ancora minore con collocazione della stessa presso la madre e prevedendo modalità di incontro e di visita padre-figlia; nonché l'obbligo posto a carico del di corrispondere alla moglie la somma Pt_1
complessiva mensile di € 600,00 quale contributo per il mantenimento del coniuge e della figlia, nella misura di € 300,00 per ciascuno;
-la moglie, sebbene non svolgesse alcuna attività lavorativa, era dotata di piena capacità lavorativa e di inserirsi quindi nel mondo del lavoro anche per la sua età.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 11 matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, e che venisse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 04.03.2024.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva Parte_2
che le venisse riconosciuto l'assegno divorzile e fosse previsto nel contempo un aumento del contributo economico dovuto per la figlia, attese le sue accresciute esigenze di vita.
All'udienza presidenziale del 06.11.2018 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata l'11.11.2018 il Presidente confermava le condizioni stabilite in sede di separazione.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, all'udienza del 22.01.2019 entrambe le parti chiedevano l'emissione della sentenza parziale sulla questione di stato;
quindi, alla medesima udienza, la causa veniva riservata alla decisione collegiale sulla sola questione di stato, senza la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Con sentenza parziale n.178/2019 pubblicata il 05.02.2019, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 29.05.2004 e veniva ordinato al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni di legge;
quindi la causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale;
quindi, veniva sottoposta alla parti una soluzione conciliativa ai fini della trasformazione del procedimento da divorzio giudiziale a divorzio a firma congiunta, che veniva accettata dalla resistente ma rifiutata dal ricorrente;
infine, all'udienza del 17.09.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
pagina 3 di 11 Attesa la sentenza parziale n.178/2019 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
29.05.2004, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti consequenziali.
Ebbene, con riferimento agli aspetti economici della controversia, va innanzitutto osservato che non può sussistere dubbio alcuno in ordine all'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, in una misura che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita della stessa connesse alla sua età (oggi diciannovenne), di talchè tale contributo va quantificato nella misura minima di € 350,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 60% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
In proposito, va rammentato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(da ultimo, Cass. n.13664/2022), sicchè nella specie, risalendo al lontano 2015 l'importo di € 300,00 mensili stabilito in sede di separazione consensuale, appare inevitabile prevedere un aumento, seppur in una misura minima, dell'apporto economico che il padre è tenuto a corrispondere.
Deve, altresì, essere attribuito alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Parte_2
Universale, se ancora percepito dal (Cass. n.4672/2025). Pt_1
pagina 4 di 11 Per ciò che concerne la richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte
a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento pagina 5 di 11 per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
pagina 6 di 11 Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui
pagina 7 di 11 occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui pagina 8 di 11 prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass.
n.38362/2021).
Orbene, in linea con il quadro di riferimento giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, emerge che nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, ricorrono i presupposti di legge per poter disporre a carico del l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in favore Pt_1
dell'ex moglie, laddove per come opportunamente evidenziato l'odierna resistente non svolge e non ha mai svolto alcuna attività lavorativa remunerata, e ricavandosi dagli atti piuttosto il ragionevole convincimento che tale situazione non soltanto sia legata alle documentate condizioni di salute in cui si trova la ma anche che sia stata Parte_2
frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente hanno impedito un'occupazione lavorativa della moglie che ha invece dovuto ottemperare agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla presenza di una figlia, tenuto quindi conto che la sua attuale condizione di disoccupazione non dipende dalla sua inerzia colpevole.
Ed allora, non v'è dubbio che la situazione patrimoniale in cui versa la Parte_2
risulta del tutto inadeguata a consentirle di vivere autonomamente e dignitosamente in condizioni di autosufficienza economica, di talchè deve ragionevolmente presumersi che tale precaria situazione sia stata frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente hanno impedito un'occupazione lavorativa della donna, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla presenza dei due figli, e senza trascurare il dato parimenti significativo che l'età dell'odierna resistente (50 anni) e la condizione del mercato del lavoro non le consentono di approcciarsi agevolmente al mercato del lavoro e migliorare così la propria condizione reddituale.
Deve, dunque, riconoscersi in favore della un assegno divorzile nella misura Parte_2
minima di € 300,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese.
pagina 9 di 11 Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, va detto che parte ricorrente, in applicazione del disposto di cui all'art.91 comma 1 c.p.c., va condannata alla refusione delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta risalente al febbraio 2024 rifiutata senza giustificato motivo dal , sebbene fossero Pt_1
stati ampiamente esplicitati e ribaditi i consolidati principi giurisprudenziali e l'orientamento costante seguito da questo Ufficio sulle tematiche oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei Parte_1
confronti di , con ricorso depositato il 22.11.2017, ogni altra Parte_2
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di Pt_1 Parte_2
un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da Persona_1
corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, , Parte_2
l'Assegno Unico Universale;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di Pt_1 Parte_2
un assegno divorzile mensile pari ad € 300,00, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio, per le ragioni di cui in parte motiva, che liquida in favore di Parte_2
in complessivi € 1.500,00 oltre accessori come per legge, compensando nel
[...]
resto le spese delle relative precedenti fasi del giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
pagina 10 di 11 Così deciso in Reggio Calabria, 08.04.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 11 di 11