Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01716/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2025, proposto da
SE MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Melangela Scolaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Patti, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
sentenza n. 213/2023 del Tribunale Civile di Patti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 213/2023, pubblicata in data 7.03.2023, con la quale il Tribunale civile di Patti ha condannato il Consorzio Intercomunale “Tindari Nebrodi” al pagamento della somma pari ad € 56.664,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a saldo della fattura 2/2009, a titolo di compensi professionali dovuti per l’opera prestata dal Sig. MA quale direttore dei lavori di restauro di Palazzo Baratta.
Espone il ricorrente che la sentenza n. 213/2023 del Tribunale di Patti è passata in giudicato, come da attestazione allegata, e che in data 01.04.2023 è stata notificata al Consorzio Intercomunale “Tindari Nebrodi”, ma che ad oggi nessuna somma è stata versata al creditore.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un commissario ad acta, vinte le spese.
L’Amministrazione intimata e il Comune controinteressato, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Alla camera di consiglio del giorno 21 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato per quanto di seguito specificato.
Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non integralmente eseguita dalla Amministrazione resistente.
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Deve pertanto essere disposto che L’Amministrazione intimata provveda a dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale, entro trenta (30) giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di parte ricorrente.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni trenta (30), al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei termini di cui in motivazione.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre possono essere compensate con il Comune di Patti controinteressato non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare piena ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
-condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge. Spese compensate con il Comune di Patti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO