Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/09/2025, n. 16294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16294 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11750 del 2024, proposto da MI Ferragina, rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca e Commissione esaminatrice, non costituiti in giudizio;
nei confronti
GO OR, IA LA, CE NI, IU MA e SI Contini, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2024-25, pubblicata in data 10 settembre 2024 sul portale Universitaly, in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria, in ogni parte di interesse;
- della graduatoria riservata ai cd. ex IN, sebbene allo stato non conosciuta poiché non resa pubblica;
- delle comunicazioni a mezzo email inviate da CINECA con cui si è consentito agli ex IN l’accesso alla riserva, nelle parti considerate lesive;
- del DM n. 984 dell’8 luglio 2024, in ogni parte di interesse;
- del DM n. 1101 del 29 luglio 2024, ove occorrente e nelle parti di interesse;
- dei risultati della prova visionabili in forma anonima dal sito Universitaly, ove di riferimento e di interesse;
- delle prove stesse sostenute da parte ricorrente, laddove occorrente;
- degli scorrimenti di graduatoria pubblicati, nelle parti di interesse;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il DM n. 760 del 27 maggio 2024, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; b) il DM 1107/2022 laddove di interesse e nelle parti occorrenti; c) l’avviso del MUR del 17 maggio 2024, ove di interesse; d) il decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 756, del 24 maggio 2024; e) il decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 757, del 24 maggio 2024, nelle parti considerate lesive; f) i verbali ed ogni altro atto dell’istruttoria sottesa all’assegnazione dei posti disponibili e alle modalità di formazione delle graduatorie; g) il DM n. 472 del 23 febbraio 2024, in ogni parte di interesse e considerata lesiva; h) le graduatorie anonime pubblicate a maggio 2024; i) il bando dell’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, ove occorrente; l) il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice dell’Università degli studi “Magna Grecia” di Catanzaro e ogni altro atto di rettifica, nelle parti di interesse; m) i verbali e/o ogni altro atto dell’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro inerente le modalità di svolgimento del test e l’individuazione di idonee misure di sorveglianza, sebbene allo stato non conosciuti;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in soprannumero, al Corso di Laurea in questione per l’a.a. 2024/2025;
e per la declaratoria dell’illegittimità del modus operandi delle P.A. resistenti in riferimento alla distribuzione e all’assegnazione dei posti disponibili e altresì in riferimento alle modalità di svolgimento dei test d’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria;
con condanna ex art. 30 c.p.a. nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario a tutela degli interessi di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025, conseguendo il punteggio di 67,20 punti, non utile, all’atto della proposizione del ricorso, per l’immatricolazione ad alcuno degli Atenei dalla stessa indicati.
2. La ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a tre differenti motivi, ha impugnato il provvedimento di mancata ammissione al corso di laurea di interesse per l’a.a. 2024/2025 in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato, chiedendo altresì l’accertamento del suo preteso diritto ad essere ammessa al corso di laurea in medicina e chirurgia. In subordine, è stata chiesta la ripetizione del test di ammissione in conformità ai crismi di equità e giustizia.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione del buon andamento. Violazione del principio di trasparenza. Illegittimità derivata ”.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, gli atti e provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in ragione della mancanza di un’adeguata ragione giustificatrice alla base della riconosciuta riserva di posti ai c.d. IN ( i.e. i candidati che hanno sostenuto la prova per l’accesso ai corsi in parola per l’anno accademico 2023/2024 senza potersi immatricolare, non essendo ancora in possesso del titolo di scuola secondaria superiore).
Detta riserva, in particolare, non troverebbe giustificazione alla luce della sostanziale diversità dei criteri di selezione nei due anni accademici, considerando peraltro che nell’anno accademico 2023/2024 il punteggio richiesto per l’accesso sarebbe stato inferiore: i IN, con la prevista riserva, avrebbero beneficiato dell’ingiustificata possibilità di scelta tra l’accesso ai posti riservati e la partecipazione alla graduatoria generale.
Peraltro, nel caso in cui non tutti i posti riservati fossero stati coperti, non si capirebbe in quale modo le posizioni così liberate sarebbero utilizzate. Vi sarebbe anche una sostanziale violazione del principio di trasparenza amministrativa, dal momento che la graduatoria riservata non sarebbe stata pubblicata. Con il decreto di luglio, inoltre, l’Amministrazione avrebbe sottratto ulteriori posti a quelli comuni per assegnarli ai IN, senza che i provvedimenti ministeriali contengano dati certi, con conseguente difetto d’istruttoria.
2.1.1. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione del principio meritocratico di cui all’art. 34 Cost. Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. Ingiustizia grave e manifesta ”.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il test d’ingresso avrebbe privilegiato la memoria più che le competenze professionali e le capacità di analisi del candidato, con una scelta amministrativa che sconfinerebbe i limiti della ragionevolezza e della logicità e violerebbe il principio meritocratico. Sotto altro profilo, una banca dati in cui la risposta corretta è sempre quella contrassegnata con la lettera a) non potrebbe ritenersi un adeguato metodo selettivo.
2.1.2. Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co.3, del DPR 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, co.1 e 4, del DPR 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza e/o illogicità. Violazione del buon andamento amministrativo. Violazione della par condicio concorsorum. Violazione dell’art. 1 della L. 241/1990. Violazione dell’art. 113 Cost. ”.
Con tale mezzo di impugnazione è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati sulla base dell’assunto che nel corso dello svolgimento dei test sarebbe mancato un controllo pregnante nelle aule.
Peraltro, né i decreti ministeriali, né il bando dell’Università intimata avrebbero previsto specifici controlli ovvero l’introduzione di metal detector o di altri sistemi nelle aule universitarie, che sarebbero stati tanto più necessari a fronte della facile consultazione di un database di domande.
Ciò, secondo la tesi della parte ricorrente, si sarebbe tradotto nel diffuso utilizzo di strumenti di comunicazione durante le prove, come sarebbe dimostrato dagli elevati punteggi conseguiti da molti candidati e dalla diffusione, durante/poco dopo la fine della prova, di immagini riproducenti il questionario in diversi gruppi social , il che avvalorerebbe la pretesa illegittimità della prova in questione.
2.2. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ” si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
2.3. All’udienza pubblica del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere rigettato per le seguenti ragioni di diritto.
4. Il primo motivo di ricorso risulta infondato.
4.1. Va in primo luogo rilevato che la riserva di posti per i c.d. IN è stata prevista direttamente dalla legge (art. 18, comma 3- bis , del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, come introdotto dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56).
Detta norma ha stabilito che “ nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati […] che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell’immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l’inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell’ambito dei posti definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264 ”.
Il secondo periodo del citato comma 3- bis ha poi disposto che “ con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell’individuazione del punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell’anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l’immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell’ambito della programmazione nazionale per l’anno accademico 2024/2025 ”.
4.2. La parte ricorrente non può, pertanto, censurare gli atti ministeriali che hanno attuato tale previsione sulla base dell’asserita mancanza di giustificazione della riserva, trovando questa il proprio presupposto nella previsione normativa testé richiamata.
4.3. Volendo spostare il piano d’indagine al livello della normazione primaria, occorre ricordare che la Sezione, con sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024, aveva dichiarato l’illegittimità della selezione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, censurando il meccanismo del c.d. equalizzatore. Ne era derivato l’annullamento della graduatoria unica nazionale, con salvezza, peraltro, delle immatricolazioni già effettuate e di quelle conseguenti alla sessione di scorrimenti in corso alla data di pubblicazione della sentenza.
4.4. Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 1286 del 10 aprile 2024, aveva successivamente sospeso l’efficacia e l’esecutività della sentenza, con conseguente reviviscenza della graduatoria concorsuale annullata in primo grado, in ragione della ritenuta coerenza del criterio statistico utilizzato con le esigenze di omogeneità della selezione.
4.5. A fronte degli esiti, ancorché non ancora definitivi, del predetto contenzioso, l’Autorità politica si era medio tempore determinata nel senso di modificare i criteri per l’accesso ai corsi di laurea di area medica per il successivo anno accademico, reintroducendo il tradizionale test d’ingresso, ma in tal modo sostanzialmente impedendo ai candidati che avevano partecipato alla procedura per l’anno accademico 2023/2024 di far valere i punteggi conseguiti ai fini dell’inserimento in graduatoria nella tornata successiva.
Tale possibilità era, infatti, prevista per la generalità dei canditati nel sistema TOLC, ma non avrebbe evidentemente potuto essere ulteriormente consentita, de iure condito , a fronte dell’introduzione di una diversa modalità di selezione che avrebbe reso impossibile il confronto tra prove disciplinate da criteri di determinazione dei punteggi del tutto differenti.
4.6. È in tale contesto che la legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione del decreto-legge n. 10 del 2 marzo 2024, ha introdotto nel corpo dell’articolo 18 il citato comma 3- bis .
4.7. Se nell’ambito del sistema TOLC la lex specialis della selezione consentiva soltanto di utilizzare il punteggio conseguito nelle prove per l’anno accademico 2023/2024 anche ai fini della selezione condotta in quello successivo, è altrettanto vero che, avendo l’Autorità politica deciso di modificare il sistema di accesso ai corsi di laurea in parola per l’anno accademico 2024/2025 secondo criteri incompatibili con quelli precedentemente utilizzati (eliminando il meccanismo del c.d. equalizzatore), essa sarebbe venuta del tutto a mancare per l’evidente impossibilità di instaurare un qualsivoglia confronto competitivo tra prove valutate secondo modalità di computo dei punteggi affatto differenti.
4.8. Al cospetto di tale situazione e a fronte di statuizioni giurisdizionali contrastanti, l’ultima delle quali, sia pure adottata in sede cautelare dal Consiglio di Stato, deponente nel senso della legittimità del sistema TOLC, l’Autorità politica è intervenuta da un lato attivandosi per modificare i criteri per l’accesso ai predetti corsi di laurea per l’anno accademico 2024/2025 e, dall’altro lato, ritenendo di dover tutelare l’aspettativa dei soggetti sopra indicati configurando la riserva di posti censurata in questa sede.
4.9. La riserva in questione non ha determinato, nondimeno, un accesso indiscriminato dei candidati interessati all’immatricolazione a danno di tutti gli altri concorrenti.
Sulla base delle indicazioni normative, infatti, il Ministero ha provveduto:
- a individuare il punteggio minimo di accesso ai corsi “ con riferimento alla data dell’8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l’anno accademico 2023/2024, successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024 ” (articolo 2, comma 2, del d.m. n. 760/2024);
- a prevedere ulteriormente che “ I candidati potranno concorrere sulle sedi in relazione alle quali hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello ivi indicato per ciascun Ateneo ” (articolo 2, comma 4) e, cioè, al punteggio dell’ultimo immatricolato, a quella data, per ciascuna sede (allegato 1 al decreto).
4.10. Ne consegue che, in conformità alla lettera e allo spirito della norma, la riserva di posti è stata assicurata esclusivamente ai candidati che, se fossero stati in possesso del titolo di accesso al corso di laurea, avrebbero avuto il diritto di immatricolarsi, e soltanto per le sedi in cui, in ragione del punteggio conseguito, ciò sarebbe stato possibile.
4.11. Peraltro, va rilevato che il Ministero ha stabilito i posti disponibili in 20.867 unità per medicina e chirurgia (di cui 19.467 per i candidati UE e non UE residenti in Italia) e in 1.535 unità (1.419 per studenti UE e non UE residenti Italia) per odontoiatria e protesi dentaria, con un incremento, rispetto all’anno precedente, di n. 1.231 posti per medicina e chirurgia (1.136 per studenti UE e non UE residenti in Italia) e di n. 149 (143 per studenti UE e non UE residenti in Italia) per odontoiatria e protesi dentaria (cfr. il comunicato del MIUR – all. 5.D della produzione documentale del Ministero dell’Università e della Ricerca).
La quota di posti riservata ai c.d. IN è stata, quindi, assorbita per oltre il 40% dall’incremento dei posti messi a bando per il corrente anno accademico. Questi ultimi, inoltre, sono stati individuati, anche “ VISTO l’art. 18, comma 3- bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ”, in misura pari all’intera offerta formativa disponibile (cfr. il d.m. n. 756/2024, - all. 3.A della produzione documentale del MUR) e superiore, per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fabbisogno definito in sede di Conferenza permanente (individuato in 19.286 unità – cfr. all. 7 della produzione documentale del MUR).
4.12. L’implementazione della riserva di posti si è, dunque, tradotta:
- nell’enucleazione, nell’ambito della più vasta platea dei soggetti potenzialmente interessati, di una più circoscritta coorte qualificata e differenziata, in quanto costituita da quei candidati che, in ragione dei punteggi conseguiti nell’anno accademico 2023/2024, avrebbe avuto diritto a immatricolarsi (ove in possesso del titolo di studio);
- nell’attribuzione a tali soggetti di un diritto condizionato, in quanto esercitabile esclusivamente con riferimento alle sedi rispetto alle quali il punteggio conseguito dall’ultimo candidato immatricolato alla data dell’8 maggio 2024 fosse uguale o inferiore a quello riportato dai riservatari;
- nella considerazione della riserva ai fini della determinazione dei posti da mettere a bando, con parziale assorbimento della stessa per effetto dell’incremento del numero di posti programmati rispetto al precedente anno accademico.
4.13. Occorre inoltre aggiungere che il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 6928 del 1° agosto 2024 e n. 8005 del 4 ottobre 2024 (quest’ultima, tra l’altro, anche in accoglimento di appello incidentale proposto da candidati “IN”), ha definitivamente rigettato i ricorsi promossi avverso la selezione per l’accesso ai corsi in parola per l’anno accademico 2023/2024.
La posizione dei soggetti destinatari della riserva prevista dalla legge è, quindi, quella di candidati che hanno legittimamente conseguito, nel corso della suddetta selezione, un’aspettativa al godimento dell’utilità rinveniente dall’intervenuta partecipazione alla selezione ( i.e. , la possibilità di utilizzare il punteggio realizzato ai fini dell’inserimento in graduatoria nel successivo anno accademico).
4.14. Alla luce di quanto sopra, non è possibile ritenere, come invece sostiene la parte ricorrente, che la riserva così prevista sia priva di giustificazione, avendo il legislatore, cui spetta la selezione degli interessi da tutelare nell’ambito delle coordinate emergenti dal quadro costituzionale, introdotto una disciplina non irragionevole, nel rispetto del principio del merito e nel perseguimento della legittima finalità di risolvere, ab imis fundamentis , un potenziale conflitto di interessi tra le platee interessate, anche in ottica di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.
4.15. Le determinazioni assunte in sede di programmazione dei posti sopra illustrate, per altro verso, attestano l’intervenuta considerazione degli interessi contrapposti, cui è stato senz’altro imposto un sacrificio, ma con modalità che non trasmodano in un regolamento irrazionale o manifestamente ingiusto.
4.16. Ciò rilevato in via generale sulla ratio della riserva e sulla sua giustificazione, anche le censure dirette a contestare la mancata ridistribuzione dei posti riservati non occupati dai c.d. IN, in disparte i profili di possibile inammissibilità, risultano destituite di fondamento.
4.16.1. Invero, la parte ricorrente non si confronta in alcun modo con la legge di gara e, in particolare, con la previsione per cui “ I posti non utilizzati ai fini della presente procedura riservata saranno resi disponibili, per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero, ai candidati che si collocheranno nelle graduatorie nazionali di cui al D.M. n. 472/2024 ” (articolo 2, comma 6, del d.m. n. 1098/2024), presupponendo, pertanto, erroneamente la mancanza di specifiche procedure a ciò destinate e da ciò ricavando l’esistenza di vizi della conseguente attività amministrativa.
Alla retorica domanda posta nel ricorso (“ Supponiamo che TI sia un ex quartino che ha ottenuto un punteggio 59 e l’Università di Milano sia la prima sede di preferenza. TI non sa se con gli scorrimenti otterrà tale sede e quindi riprova il test quest’anno e si inserisce in graduatoria. Supponiamo che TI poi venga assegnato a Milano. TI ha di fatto usufruito di un posto della graduatoria “ordinaria”. Ma nel frattempo, che fine fa il posto che gli era stato riservato? ”) fornisce, pertanto, piana e chiarissima risposta la lex specialis della selezione, con conseguente infondatezza del profilo di censura.
4.17. Per le ragioni sopra esposte non può essere dato seguito alle istanze istruttorie presentate al riguardo dalla parte ricorrente, posto che nessuna rilevanza esse rivestono ai fini della definizione della presente controversia. Peraltro, va anche rilevato che la stessa parte ricorrente ha presentato sul punto apposita istanza di accesso, asseritamente non riscontrata, senza peraltro interporre specifico ricorso, anche eventualmente nelle forme di cui all’art. 116, co. 2, c.p.a. Come è stato evidenziato, “ il codice del processo amministrativo ha disciplinato distintamente la fase dell’istruttoria e l’istanza di accesso in corso del giudizio, con la conseguenza che non si possono sovrapporre gli istituti in esame ”, onde “ l’unica forma di tutela concessa al soggetto istante è la presentazione di un ricorso ex art. 116 c.p.a., anche sub specie di impugnativa in corso di causa, ai sensi del comma 2, non potendo eludere l’onere di immediata impugnativa del provvedimento reiettivo, con la presentazione di un’istanza istruttoria ” (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, sent. n. 843 del 10 marzo 2025).
4.18. Risulta, del pari, infondata la deduzione con cui si censura “il decreto di luglio”, laddove “ sottrae ulteriori posti da quelli ‘comuni’ per assegnarli ai IN ”.
La parte ricorrente intende verosimilmente riferirsi al d.m. n. 984 dell’8 luglio 2024, con il quale il Ministero ha ravvisato la necessità di procedere all’apertura di una nuova finestra temporale per consentire ai c.d. IN di operare ulteriori scelte sui posti residui all’esito della procedura prevista dal d.m. n. 760/2024.
In proposito, è sufficiente rilevare che la sottrazione di posti da quelli comuni non costituisce in alcun modo uno specifico vizio di legittimità, non essendone individuate le concrete manifestazioni di violazione di legge e/o eccesso di potere che essa presenterebbe, sicché tale deduzione non è atta a far emergere alcuna forma di illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati, così come prospettato dalla parte ricorrente.
5. Ad avviso del Collegio anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato.
5.1. Ai sensi dell’Allegato A al d.m. n. 472 del 2024, “ per l’ammissione ai corsi sono richieste le capacità di comprendere e analizzare testi scritti di varia tipologia, di condurre ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, con speciale riguardo all’ambito storico, geografico, sociale e istituzionale e disciplinari in matematica, chimica, fisica e biologia ”.
L’accesso ai corsi di laurea in questione esige, pertanto, l’accertamento di “conoscenze” e, quindi, di nozioni, che inevitabilmente implica la necessità di testare (anche) la capacità mnemonica dei candidati che ne costituisce l’evidente presupposto.
Le predette nozioni, d’altra parte, costituiscono anche gli strumenti attraverso i quali devono essere condotti l’analisi e la comprensione del testo, come pure il ragionamento logico-matematico.
5.2. Oltretutto, la parte ricorrente sembra muovere dall’assunto in base al quale la previa pubblicazione della banca dati consentirebbe il superamento del test mediante la semplice memorizzazione dei quesiti, disgiunta da un’applicazione ragionata delle nozioni acquisite, ma tale prospettazione si risolve in una petizione di principio, che non tiene conto dell’ampiezza della banca dati (ben 7.000 quiz, pubblicati in due tranche di 3.500 domande) e del ridotto lasso temporale tra la data di pubblicazione e le prove (20 giorni).
Né la parte ricorrente ha fornito alcun elemento, relativo alla tipologia di domande somministrate, che consenta di corroborare tale assunto, che rimane solo genericamente enunciato e, come tale, è inidoneo a costituire finanche un principio di prova dell’esistenza dei vizi denunciati.
5.3. Palesemente inconferente è, d’altra parte, l’ulteriore assunto per cui nella banca dati “ la risposta corretta era sempre la a) ”, con conseguente inadeguatezza del metodo selettivo.
Tale modalità di presentazione della banca dati, tipicamente utilizzata nei casi di previa pubblicazione della stessa, non si riproduce nella fase di somministrazione del test , in cui l’ordine delle risposte viene modificato, risolvendosi la doglianza in un rilievo del tutto incomprensibile.
6. Il Collegio ritiene che anche il terzo motivo di ricorso sia infondato.
6.1. La censura è articolata, a ben vedere, a partire da una mera illazione.
La parte ricorrente, in effetti, non ha addotto alcun avvenimento concreto, alcuna riscontrata e provata irregolarità che avrebbe caratterizzato le prove (risultando del tutto prive di riscontro le contrarie allegazioni contenute nel ricorso, né potendo ritenersi rilevanti gli screenshot di conversazioni tra soggetti non identificati su piattaforme non meglio individuate), introducendo un sillogismo in cui le premesse (omessa adozione di misure di sicurezza e punteggi elevati conseguiti in talune sedi) non sono, né necessariamente, né probabilmente, conducenti alla conclusione (utilizzo di dispositivi elettronici da parte di taluni candidati) e che non possiede, pertanto, alcuna validità sotto il profilo della logica dimostrativa.
Il mezzo è, quindi, il risultato di una fallacia argomentativa che non può che condurre al rigetto.
6.2. Va ulteriormente rilevato che l’allegato 1 al d.m. n. 472/2024 precisava, al punto 8, lett. d) , che “ È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione ”.
La disposizione in analisi, dunque, nell’introdurre un espresso divieto d’introduzione di tali apparecchiature, non stabiliva anche, quale modalità di controllo indefettibile, quello della schermatura delle aule ovvero l’adozione di metal detector , con la conseguenza che l’impiego di tale particolare cautela rappresentava una mera facoltà e non un obbligo per le varie sedi concorsuali.
Il necessario rispetto della par condicio non doveva, pertanto, essere necessariamente assolto con le specifiche misure precauzionali invocate da parte ricorrente, ma ben poteva essere assicurato con qualsiasi sistema idoneo a garantire il regolare svolgimento delle prove, la cui irregolarità non è stata in alcun modo provata nel corso del giudizio.
6.3. Va, quindi, anche rigettata, per la sua assoluta irrilevanza, l’istanza istruttoria volta all’acquisizione di verbali e/o atti attestanti la presenza di metal detector o di altri sistemi di sorveglianza presso l’Università degli studi di Salerno, in cui la parte ricorrente ha sostenuto il test .
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
8. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO