TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. BELSANTI Parte_1 C.F._1
ANNAROSA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUPI GIUSEPPE CP_1 C.F._2
per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: precisate con note scritte del 31.3.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
pagina 1 di 5 “-Dichiarare la separazione dei coniugi ed a seguito del matrimonio Parte_1 CP_1
contratto in Porto Recanati il25/01/2018 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Porto
Recanati, anno 2018, Numero 2, Parte I, con addebito in capo alla resistente che ha assunto comportamenti contrari ai doveri coniugali, causando in modo esclusivo la disgregazione del vincolo matrimoniale;
-Dichiarare che il ricorrente continui a godere ed usufruire dell'immobile
sito in Porto Recanati, alla Via Volta n.1 distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 12,
Particella 594, Sub10, Cat. A/2, Classe 1, 6,5
vani, Rend. di cui è usufruttuario;
Pt_2
- Dichiarare che alcun importo a titolo di mantenimento è previsto tra le parti;
-Ordinare alla Cancelleria di tramettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Recanati, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
- Condannare parte resistente alla spese del processo da distarsi a favore dello Stato, essendo il ricorrente ammesso in via provvisoria al G.P (Doc.11 istanza ammissione con allegati e delibera)
PARTE RESISTENTE: non precisate con note scritte, come da comparsa di costituzione del
20.10.2024
“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, accertato che nessun addebito è imputabile alla sig.ra dichiarare la separazione dei coniugi CP_1 [...]
e;
CP_1 Parte_1
il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfetario del 15% oltre oneri come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_1
la separazione giudiziale da con cui ha contratto matrimonio civile nel Comune di CP_1
Porto Recanati in data 25.01.2018, chiedendo altresì di addebitare la stessa alla coniuge a causa delle condotte di violenza poste in essere dalla medesima nei suoi confronti.
Egli ha in particolare dedotto che
- dalla relazione coniugale non sono nati figli pagina 2 di 5 - la convivenza si interrompeva nel maggio 2019 quando la poneva in essere condotte di CP_1
violenza nei confronti del marito e abbandonava la casa coniugale;
- nell'anno 2021 la dava alla luce un figlio e il proponeva azione di CP_1 Parte_1
disconoscimento della paternità (azione successivamente accolta da codesto Tribunale come da produzione del 25.3.2025)
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza in data 15/05/2024, si costitutiva, tardivamente, unicamente il giorno prima dell'udienza, , che seppur non opponendosi alla CP_1 separazione personale, contestava invece i presupposti dell'addebito, negando di aver posto in essere vessazioni nei confronti del salvo l'episodio della sera del 9 maggio, facendo presente che Parte_1
l'uomo aveva posto in essere condotte maltrattanti nei suoi confronti (di cui allegava anche documentazione fotografica di ecchimosi) e che v'erano continue richieste di prestazioni sessuali e, per tali ragioni, aveva abbandonato la casa coniugale.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 21.10.2024, si presentava personalmente parte ricorrente, assistito dal suo legale, che dichiarava di volersi separare dalla a causa delle condotte CP_1
di violenza subite dalla stessa, e per parte convenuta il suo difensore;
entrambi i procuratori chiedevano la pronuncia sullo status.
Alla suddetta udienza, erano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., con il quali il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, e in data 24.10.2024 interveniva sentenza parziale con cui il Tribunale di Macerata pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza in pari data la causa era rimessa in istruttoria (con ammissione dei mezzi istruttori, nello specifico le prove orali richieste da parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis. 17 del 30.09.2024); all'udienza dell'11.03.2025 erano sentiti i testi ed figli del ricorrente e, Tes_1 Testimone_2 ritenuta la necessità da parte del Collegio di assegnare i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., era fissata dal Giudice l'udienza del 27.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la rimessione in decisione.
Redatti gli scritti conclusivi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
***
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente è fondata e va accolta.
Difatti, come noto, la separazione è addebitabile al coniuge che abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio ex art.143 c.c., cagionando la disgregazione del vincolo coniugale.
Orbene, fermo restando che la costituzione della è completamente tardiva e, quindi, non possono CP_1 neanche essere considerate le produzioni della stessa, la documentazione in atti e l'istruttoria orale dimostrano che certamente la moglie ha tenuto condotte in palese violazione degli obblighi coniugali.
pagina 3 di 5 In primo luogo, infatti, la sentenza penale, di cui risulta il passaggio in giudicato in prima pagina e alla pagina 5 del file prodotto (come da produzione del 1.10.2024, avvenuta ritualmente nei 20 giorni anteriori all'udienza, nel rispetto dell'art. 473 bis. 17 comma 1 c.p.c.), ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ha effetto vincolante verso l'imputata quanto al fatto che il 9 maggio 2019 la donna abbia picchiato il marito, di fronte al suo rifiuto di accompagnarla a svolgere l'attività di meretricio.
In secondo luogo, anche i testi escussi hanno confermato l'episodio e hanno anche dichiarato che, in seguito alla lite, con toni accessi (così il figlio che era accorso dall'appartamento di sopra in aiuto al padre), la si allontanava dalla casa coniugale e non vi faceva più ritorno. CP_1
Orbene, va ricordato che, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi” (cfr. Cass. Sez. 6, n. 7388 del 22/03/2017 nonché Cass.civ., sez. I, Ordinanza,
27/02/2024, n. 5171, Cass. n. 27324/2022; Cass. 3925/2018).
Di conseguenza, risultando evidente e incontestato che vi è stata violenza fisica da parte della sul CP_1
marito la sera del 9 maggio 2019, restano irrilevanti tutte le allegazioni della donna, peraltro non provate in alcun modo (vista la costituzione palesemente tardiva).
A ciò va aggiunto che anche l'abbandono del tetto coniugale, se non sorretto da validi motivi, può fondare l'addebito, il che – non avendo la provato quanto asserito circa le vessazioni e violenze CP_1
da lei subite- comporta anche sotto tale profilo l'evidente necessità di accogliere la domanda.
Tutte le altre circostanze (sia quanto all'avvio del giudizio di annullamento del matrimonio sia quanto al disconoscimento di paternità) restano ovviamente assorbite, essendo palese che gli eventi sopra descritti, oltre che anteriori, hanno una ben diversa gravità nella genesi della crisi coniugale, determinando ex se l'intollerabilità della convivenza.
Quanto all'assenza di contributo alcuno, essa ovviamente discende dall'insussistenza di una tempestiva domanda della sul punto, domanda che -peraltro- non avrebbe mai potuto trovare accoglimento CP_1 visto l'addebito sopra pronunciato.
Infine, quanto alla domanda circa la possibilità del ricorrente di continuare ad abitare la casa di cui è usufruttuario, non essendovi figli nulla va disposto, atteso che ciò discende dal diritto reale semmai vantato.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di parte convenuta, stante l'integrale soccombenza della stessa, con pagamento a favore dell'Erario essendo il parte Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Considerando il valore indeterminabile della causa, bassa complessità, esse si liquidano come in dispositivo, con importi ai minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dato atto che la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva di codesto
Tribunale n. 881/2024
1. Accoglie la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da parte ricorrente
2. Nessuna altra statuizione
3. Condanna la convenuta alla rifusione a delle spese CP_1 Parte_1
di lite che si liquidano in euro 3.810,00 per compensi, oltre accessori di Legge (IVA e CPA se dovuti) e rimborso forfetario ex art. 2 Dm 55/2014, in misura pari al 15%, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. BELSANTI Parte_1 C.F._1
ANNAROSA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUPI GIUSEPPE CP_1 C.F._2
per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: precisate con note scritte del 31.3.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
pagina 1 di 5 “-Dichiarare la separazione dei coniugi ed a seguito del matrimonio Parte_1 CP_1
contratto in Porto Recanati il25/01/2018 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Porto
Recanati, anno 2018, Numero 2, Parte I, con addebito in capo alla resistente che ha assunto comportamenti contrari ai doveri coniugali, causando in modo esclusivo la disgregazione del vincolo matrimoniale;
-Dichiarare che il ricorrente continui a godere ed usufruire dell'immobile
sito in Porto Recanati, alla Via Volta n.1 distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 12,
Particella 594, Sub10, Cat. A/2, Classe 1, 6,5
vani, Rend. di cui è usufruttuario;
Pt_2
- Dichiarare che alcun importo a titolo di mantenimento è previsto tra le parti;
-Ordinare alla Cancelleria di tramettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Recanati, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
- Condannare parte resistente alla spese del processo da distarsi a favore dello Stato, essendo il ricorrente ammesso in via provvisoria al G.P (Doc.11 istanza ammissione con allegati e delibera)
PARTE RESISTENTE: non precisate con note scritte, come da comparsa di costituzione del
20.10.2024
“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, accertato che nessun addebito è imputabile alla sig.ra dichiarare la separazione dei coniugi CP_1 [...]
e;
CP_1 Parte_1
il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfetario del 15% oltre oneri come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare Parte_1
la separazione giudiziale da con cui ha contratto matrimonio civile nel Comune di CP_1
Porto Recanati in data 25.01.2018, chiedendo altresì di addebitare la stessa alla coniuge a causa delle condotte di violenza poste in essere dalla medesima nei suoi confronti.
Egli ha in particolare dedotto che
- dalla relazione coniugale non sono nati figli pagina 2 di 5 - la convivenza si interrompeva nel maggio 2019 quando la poneva in essere condotte di CP_1
violenza nei confronti del marito e abbandonava la casa coniugale;
- nell'anno 2021 la dava alla luce un figlio e il proponeva azione di CP_1 Parte_1
disconoscimento della paternità (azione successivamente accolta da codesto Tribunale come da produzione del 25.3.2025)
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza in data 15/05/2024, si costitutiva, tardivamente, unicamente il giorno prima dell'udienza, , che seppur non opponendosi alla CP_1 separazione personale, contestava invece i presupposti dell'addebito, negando di aver posto in essere vessazioni nei confronti del salvo l'episodio della sera del 9 maggio, facendo presente che Parte_1
l'uomo aveva posto in essere condotte maltrattanti nei suoi confronti (di cui allegava anche documentazione fotografica di ecchimosi) e che v'erano continue richieste di prestazioni sessuali e, per tali ragioni, aveva abbandonato la casa coniugale.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 21.10.2024, si presentava personalmente parte ricorrente, assistito dal suo legale, che dichiarava di volersi separare dalla a causa delle condotte CP_1
di violenza subite dalla stessa, e per parte convenuta il suo difensore;
entrambi i procuratori chiedevano la pronuncia sullo status.
Alla suddetta udienza, erano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., con il quali il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, e in data 24.10.2024 interveniva sentenza parziale con cui il Tribunale di Macerata pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza in pari data la causa era rimessa in istruttoria (con ammissione dei mezzi istruttori, nello specifico le prove orali richieste da parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis. 17 del 30.09.2024); all'udienza dell'11.03.2025 erano sentiti i testi ed figli del ricorrente e, Tes_1 Testimone_2 ritenuta la necessità da parte del Collegio di assegnare i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., era fissata dal Giudice l'udienza del 27.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la rimessione in decisione.
Redatti gli scritti conclusivi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
***
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente è fondata e va accolta.
Difatti, come noto, la separazione è addebitabile al coniuge che abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio ex art.143 c.c., cagionando la disgregazione del vincolo coniugale.
Orbene, fermo restando che la costituzione della è completamente tardiva e, quindi, non possono CP_1 neanche essere considerate le produzioni della stessa, la documentazione in atti e l'istruttoria orale dimostrano che certamente la moglie ha tenuto condotte in palese violazione degli obblighi coniugali.
pagina 3 di 5 In primo luogo, infatti, la sentenza penale, di cui risulta il passaggio in giudicato in prima pagina e alla pagina 5 del file prodotto (come da produzione del 1.10.2024, avvenuta ritualmente nei 20 giorni anteriori all'udienza, nel rispetto dell'art. 473 bis. 17 comma 1 c.p.c.), ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ha effetto vincolante verso l'imputata quanto al fatto che il 9 maggio 2019 la donna abbia picchiato il marito, di fronte al suo rifiuto di accompagnarla a svolgere l'attività di meretricio.
In secondo luogo, anche i testi escussi hanno confermato l'episodio e hanno anche dichiarato che, in seguito alla lite, con toni accessi (così il figlio che era accorso dall'appartamento di sopra in aiuto al padre), la si allontanava dalla casa coniugale e non vi faceva più ritorno. CP_1
Orbene, va ricordato che, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi” (cfr. Cass. Sez. 6, n. 7388 del 22/03/2017 nonché Cass.civ., sez. I, Ordinanza,
27/02/2024, n. 5171, Cass. n. 27324/2022; Cass. 3925/2018).
Di conseguenza, risultando evidente e incontestato che vi è stata violenza fisica da parte della sul CP_1
marito la sera del 9 maggio 2019, restano irrilevanti tutte le allegazioni della donna, peraltro non provate in alcun modo (vista la costituzione palesemente tardiva).
A ciò va aggiunto che anche l'abbandono del tetto coniugale, se non sorretto da validi motivi, può fondare l'addebito, il che – non avendo la provato quanto asserito circa le vessazioni e violenze CP_1
da lei subite- comporta anche sotto tale profilo l'evidente necessità di accogliere la domanda.
Tutte le altre circostanze (sia quanto all'avvio del giudizio di annullamento del matrimonio sia quanto al disconoscimento di paternità) restano ovviamente assorbite, essendo palese che gli eventi sopra descritti, oltre che anteriori, hanno una ben diversa gravità nella genesi della crisi coniugale, determinando ex se l'intollerabilità della convivenza.
Quanto all'assenza di contributo alcuno, essa ovviamente discende dall'insussistenza di una tempestiva domanda della sul punto, domanda che -peraltro- non avrebbe mai potuto trovare accoglimento CP_1 visto l'addebito sopra pronunciato.
Infine, quanto alla domanda circa la possibilità del ricorrente di continuare ad abitare la casa di cui è usufruttuario, non essendovi figli nulla va disposto, atteso che ciò discende dal diritto reale semmai vantato.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di parte convenuta, stante l'integrale soccombenza della stessa, con pagamento a favore dell'Erario essendo il parte Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Considerando il valore indeterminabile della causa, bassa complessità, esse si liquidano come in dispositivo, con importi ai minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dato atto che la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva di codesto
Tribunale n. 881/2024
1. Accoglie la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da parte ricorrente
2. Nessuna altra statuizione
3. Condanna la convenuta alla rifusione a delle spese CP_1 Parte_1
di lite che si liquidano in euro 3.810,00 per compensi, oltre accessori di Legge (IVA e CPA se dovuti) e rimborso forfetario ex art. 2 Dm 55/2014, in misura pari al 15%, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 5 di 5