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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- SEZIONE SETTIMA CIVILE - Così composta: Dott. Franco Petrolati - Presidente Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere relatore Dott. Paolo Caliman - Consigliere ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 423 r.g. 2021 e vertente
TRA con l'avv. Adriano Parte_1
Abate
APPELLANTE
E
, con l'Avv. Emanuela Garavelli Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 8712/2020 con cui il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1953/2017 del 25/01/2017 emesso dal Tribunale di Roma;
ha condannato a pagare Parte_1 in favore del , la somma Controparte_2 complessiva di € 36.982,79, oltre interessi legali dalla domanda monitoria al saldo e alla refusione, in favore del Condominio opposto, delle spese di lite, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 6.305,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
L'appellato si è difeso chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
L'appellante ha, quindi, depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di lite. L'appellato ha depositato la sua dichiarazione di adesione alla CP_1 rinuncia agli atti del giudizio formulata dall'appellante.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia formulata dalla appellante e accettazione dell'appellato, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19/5/1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
- SEZIONE SETTIMA CIVILE - Così composta: Dott. Franco Petrolati - Presidente Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere relatore Dott. Paolo Caliman - Consigliere ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 423 r.g. 2021 e vertente
TRA con l'avv. Adriano Parte_1
Abate
APPELLANTE
E
, con l'Avv. Emanuela Garavelli Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 8712/2020 con cui il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1953/2017 del 25/01/2017 emesso dal Tribunale di Roma;
ha condannato a pagare Parte_1 in favore del , la somma Controparte_2 complessiva di € 36.982,79, oltre interessi legali dalla domanda monitoria al saldo e alla refusione, in favore del Condominio opposto, delle spese di lite, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 6.305,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
L'appellato si è difeso chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
L'appellante ha, quindi, depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di lite. L'appellato ha depositato la sua dichiarazione di adesione alla CP_1 rinuncia agli atti del giudizio formulata dall'appellante.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia formulata dalla appellante e accettazione dell'appellato, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19/5/1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente