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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5289 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4318/2019
All'udienza collegiale del giorno 23/09/2025 ore 10:15
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. MASTROVITO LUCIANO presente
Appellato/i
CP_2
Avv. FRANCOIS PANTI ALESSIA presente
Controparte_3
Avv. MOLLICA POETA LOREDANA
- Controparte_4 Controparte_5
Avv. MORMINO ANNA PAOLA presente
Controparte_6
Avv.
Controparte_7 CP_8
Avv. GIURGOLA FRANCESCA pres in sost. avv Marcucci
C.C.I.A.A. Controparte_9
[...]
Avv. VIOLA LUCA pres. in sost. avv Marcucci La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
L'avv Marcucci chiede lo stralcio delle note non autorizzate del 12/12/2024
L'avv Francois Paint si oppone alla richiesta di stralcio in quanto trattasi di note autorizzate
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc
IL PRESIDENTE
Alberto Tilocca
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.SA Giulia Spadaro - Consigliere dott.SA Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4318/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. e P.Iva ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Mastrovito, (C.F. ), giusta delega in atti C.F._1
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), nuova denominazione di Controparte_5 P.IVA_2 CP_4
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Paola
[...]
Mormino (C.F. ), giusta delega in atti C.F._2
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e Controparte_10 P.IVA_3 CP_11 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Mollica Poeta (C.F. C.F._3
), giusta delega in atti
[...]
-APPELLATO-
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessia François CP_2 C.F._4
(C.F. ), giusta delega in atti C.F._5
-APPELLATA-
E
(C.F. Controparte_12
), in persona del suo amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_4
Francesca Giurgola, (C.F. ), giusta delega in atti C.F._6
-APPELLATO-
E
C.C.I.A.A. di – di (C.F. CP_9 Controparte_9 CP_9
- P.IVA ), in persona del Segretario Generale p.t., rappresentata e P.IVA_5 P.IVA_6 difesa dall'avv. Luca Viola (C.F. ), giusta delega in atti C.F._7
-TERZO INTERVENUTO-
Nonché
Controparte_6
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto regolarmente notificato ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 9129/2019, pubblicata il 2.5.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la società chiedendone CP_2 Controparte_13 la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 25 settembre 2009 nel parcheggio di pertinenza di un'area adibita ad uso pubblico, di proprietà della steSA società. Esponeva a fondamento della domanda che l'incidente si era verificato a causa di vizi strutturali del parcheggio in parola;
che infatti l'auto di sua proprietà
e da eSA condotta, nell'effettuare manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio abbatteva il parapetto di contenzione e precipitava nel vuoto per circa sei metri;
che a seguito di tale evento riportava lesioni multiple midollari con conseguente invalidità permanente del 100%. Determinava il danno subito (biologico, non patrimoniale, patrimoniale e da ritardato pagamento) in
€2.000.000,00. Si costituiva la he contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto. In particolare, deduceva la nullità della citazione ex art. 164, 4° co. c.p.c.; la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo e la ricorrenza di una ipotesi di caso fortuito, non avendo le barriere del parcheggio retto all'urto del veicolo a causa dell'alta velocità dallo stesso tenuta;
la esclusiva responsabilità del a cui l'area era stata conceSA in locazione e che Controparte_10 aveva adibito l'area ad uso pubblico;
la responsabilità del progettista dell'immobile ing. CP_14
e della società cui era stato affidato con contratto di appalto la costruzione del parcheggio,
[...] la Edil Euro 2000 s.c.a.r.l.; la responsabilità, infine, del Controparte_15 quale gestore dei parcheggi del Centro medesimo. Allegava la propria
[...] totale estraneità, in qualità di mera proprietaria, ad ogni attività relativa alla destinazione ad uso pubblico del parcheggio, nonché alla progettazione e realizzazione dello stesso. Chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa il ed il Controparte_10 [...]
indicati quali esclusivi responsabili dell'evento dannoso Controparte_15 dedotto in qualità di conduttore e gestore dell'immobile in questione;
chiedendo la condanna degli stessi nei confronti della parte attrice e, in subordine, chiedendo di essere dagli stessi manlevata. Si costituiva il che deduceva la nullità dell'atto di citazione;
il proprio difetto di Controparte_10 legittimazione passiva, essendo tutto il complesso edilizio in cui si trovava il parcheggio gestito esclusivamente dalla proprietà, che ne esercitava il controllo;
la collocazione del parcheggio su area esterna, comune a tutto il fabbricato. Chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, la Si costituiva il che eccepiva Controparte_6 CP_15 preliminarmente l'esistenza di sentenza del giudice di pace di paSAta in giudicato, CP_10 pronunciata in giudizio azionato dalla sig. avverso esso , che aveva accertato la CP_2 CP_15 esclusiva responsabilità della steSA nella determinazione del sinistro. Chiedeva ed otteneva CP_2
l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, . Si CP_4 costituiva associandosi alle difese del proprio assicurato Controparte_16 Controparte_10 nel merito della domanda attorea;
eccepiva la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, essendo stato il sinistro denunciato dall'assicurato solo in data 3 febbraio CP_10
2012; esercitava domanda di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili;
chiedeva la sospensione del presente giudizio allegando la pendenza del giudizio penale innanzi al Tribunale di
EL in relazione al sinistro dedotto in giudizio e, comunque, l'acquisizione degli atti relativi al processo penale indicato. Si costituiva eccependo preliminarmente l'inoperatività Controparte_4 della garanzia assicurativa invocata dal chiamante;
nel merito, eccepiva la esclusiva CP_15 responsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro. Chiedeva a sua volta l'acquisizione degli atti del procedimento penale citato. Entrambe le compagnie di assicurazione contestavano l'entità del danno richiesto. Nel corso dell'istruttoria veniva escuSA la teste , venivano Testimone_1 acquisiti gli atti relativi al processo penale avente ad oggetto l'evento dannoso in questione e veniva espletata ctu medico legale sulla persona dell'attrice. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 dicembre 2018”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.347.399,78 ai valori attuali in favore di , oltre agli CP_2 interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva ed oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di che liquida Controparte_1 CP_2 in € 1.466,00 di spese ed € 21.387,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_15
e nei confronti del e per l'effetto condanna la steSA chiamante al
[...] Controparte_10 pagamento delle spese di lite nei confronti delle suddette parti, liquidate in € 21.387,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra
[...]
e nei confronti delle compagnie di Controparte_15 Controparte_10 assicurazione chiamate in garanzia;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu”.
Avverso la sentenza ha proposto appello principale che ha Controparte_1 svolto le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma, revoca e/o modifica della sentenza impugnata, (n. 9129/2019 - R.G.A.C. 45065/2011 del
Tribunale di Roma) così provvedere: 1.1)- accertare e dichiarare la sussistenza e l'efficacia tra le parti del giudicato esterno, che aveva ritenuto la responsabilità del sinistro a carico esclusivo dell'attrice, con conseguente impossibilità del Tribunale di Roma di decidere, nuovamente ed in netto contrasto con il giudicato, il medesimo fatto. Per l'effetto, annullare, caducare, e dichiarare priva di efficacia la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge. 1.2)- accertare e dichiarare l'attrice,
Dr.SA , qui appellata, unica ed esclusiva responsabile del sinistro per cui e causa, sia CP_2 per la sussistenza del giudicato, sia per la condotta di guida tenuta dalla steSA in occasione del sinistro, e per l'effetto, ritenere la carenza di responsabilità o corresponsabilità di rigettare CP_1 la domanda proposta nei suoi confronti, anche per la mancanza di validi elementi di prova, con ogni conseguenza di legge. 1.3)- accertare e dichiarare che il parcheggio a raso e la barriera di protezione, teatro del sinistro, alla data dell'evento, facevano parte dei beni condominiali comuni, ed era nella effettiva e giuridica disponibilità del Controparte_15
che lo gestiva ed aveva l'obbligo di manutenzione ed adeguamento della struttura. Per
[...]
l'effetto, ritenere il responsabile ed in subordine, corresponsabile del sinistro. In ogni CP_15 caso, rigettare la domanda nei confronti di ovvero, in subordine, condannare il , CP_1 CP_15
e per esso la GN di , già , al risarcimento Controparte_17 Controparte_4 dei danni patiti dall'attrice; 1.4)- in ipotesi ulteriormente gradata: a)- accertare e dichiarare che la polizza assicurativa faceva parte dei beni comuni ed indivisibili del Condominio (ex art. 3 del regolamento) e contemplava la copertura assicurativa per il sinistro ed i danni per cui è causa, a copertura dei rischi sia del condominio, quale parte contraente, sia della steSA quale CP_1 proprietaria di parte dell'immobile, ovvero quale condomina e comunque quale parte assicurata, beneficiaria della polizza. b)- accertare e dichiarare che il Condominio ha avanzato la domanda di manleva nei confronti della GN, anche quale gestrice della polizza e comunque dei beni e delle liti condominiali e pertanto ritenere la steSA domanda proposta anche nell'interesse di CP_1 quale assicurata, quale proprietaria di parte degli immobili e comunque quale condomina. Per
l'effetto, condannare la detta GN a manlevare e tenere indenne la da ogni CP_1 conseguenza del sinistro e quindi condannare la GN al pagamento di ogni somma dovuta all'attrice. 2)- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per la condotta gravemente imperita ed imprudente dell'attrice, e per l'effetto: a)- ritenere la sussistenza del caso fortuito e rigettare la domanda nei confronti di b)- in subordine, ritenere il CP_1 concorso minimale nella produzione del sinistro del , ovvero, in ulteriore subordine del CP_15
e di Per l'effetto ritenere la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 C.C, CP_15 CP_1
(accertabile anche di ), con responsabilità preminente dell'attrice e solo residuale del CP_18
, ovvero del Pertanto graduare ed attribuire, di conseguenza, CP_15 Controparte_19 anche il relativo risarcimento, ferma la condanna alla manleva della GN. 3)- accertare e dichiarare, in ogni caso, che la somma di condanna è eccessivamente gravosa e ridurre ad equità la misura del risarcimento. (…) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la quale ha proposto appello incidentale Controparte_5
e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria, istanza, azione e deduzione, rimeSA alla Corte ogni valutazione sulla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto contenente domande nuove nei confronti di con ogni conseguenza di legge;
2) sempre in via Controparte_5 preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto fondato su documenti nuovi la cui produzione è inammissibile in questa sede, con ogni conseguenza di legge;
3) in via principale, rigettare i motivi di appello della ub II, III e IV CP_1 per tutti i motivi ampliamente dedotti;
4) in via istruttoria, rigettare tutte le istanze formulate dall'appellante in quanto inammissibili disponendo, comunque, lo stralcio dei documenti nuovi prodotti irritualmente nel presente grado di giudizio;
5) in via incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, liquidare le spese di lite in favore di ponendole a carico di chi di Controparte_5 dovere;
6) in via incidentale e condizionata all'accoglimento nei confronti di Controparte_5 dell'appello principale e/o del ed alla riproposizione della domanda di garanzia da CP_15 parte del , in riforma dell'impugnata sentenza, accertare che il giudicato dato dalla CP_15 sentenza del Giudice di AC di n. 693/2012, esplichi efficacia rifleSA anche nei rapporti tra CP_10 il e la 7) in via incidentale e condizionata tanto all'accoglimento del gravame CP_15 CP_1 principale nei confronti della comparente e/o del ed alla riproposizione della domanda CP_15 di garanzia da parte di quest'ultimo, chiede, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi la responsabilità della nella determinazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, negare il CP_2 risarcimento e/o diminuirlo in ragione della gravità della colpa;
8) in via incidentale e condizionata tanto all'accoglimento del gravame principale nei confronti della comparente e/o del CP_15 ed alla riproposizione della domanda di garanzia da parte di quest'ultimo in riforma della impugnata sentenza, ridurre il danno non patrimoniale riconoscibile alla sulla base di quanto CP_2 effettivamente provato 9) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame, e di ritenuta sussistenza dell'operatività della garanzia, limitare l'esposizione della comparente al massimale di polizza e previa applicazione di scoperti e franchigie;
10) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si è inoltre costituito il “al solo fine di veder confermata nei suoi confronti Controparte_10 la pronunzia di rigetto della domanda di risarcimento danno formulata nei suoi confronti in primo grado e non reiterata nell'attuale grado di giudizio, con conseguente giudicato sul punto e definitività dell'accertamento sulla mancanza di responsabilità”.
Successivamente si è costituita chiedendo, previo diniego della sospensione della CP_2 efficacia esecutiva del titolo impugnato, “il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituito altresì il Controparte_12 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così provvedere: a) rigettare in tutto o in parte l'appello proposto dalla oiché infondato in fatto ed in diritto CP_1
e destituito di ogni fondamento giuridico e/o fattuale;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere una qualsiasi responsabilità del CP_15 convenuto vorrà ritenere la polizza assicurativa n. 27301175817, accesa con la GN
[...]
, oggi , oltre che valida ed efficace, tra le parti, anche idonea alla CP_4 Controparte_5 garanzia del danno per cui è causa. Per l'effetto condannare detta GN a manlevare e tenere indenne il e/o tutti i beneficiari della polizza, da ogni pregiudizio e danno, anche in via CP_15 di rivalsa, per sorte, interessi e spese del giudizio, anche attinenti al rapporto processuale con la steSA GN ex art. 1917/3° Cod. Civ. e con tutte le altre parti del processo. Con Vittoria di spese e compensi di lite”.
Infine, è intervenuta CP_20 CP_9 Controparte_21
di spiegando intervento adesivo dipendente per sentire accogliere le conclusioni
[...] CP_9 rassegnate dal Controparte_12
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2019, la Corte ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata, quanto alla condanna in favore di limitatamente CP_2 all'importo eccedente euro 400.000,00 e respinto le istanze istruttorie formulate dall'appellante.
Successivamente, a scioglimento della riserva dell'udienza 7.10.2020, la Corte ha dichiarato la contumacia di ed ha ammesso il giuramento decisorio deferito da Controparte_6 CP_1 al
[...] Controparte_15 Controparte_15
A scioglimento della riserva del 13.10.2021, la Corte ha confermato l'ordinanza di ammissione del giuramento decisorio del 17-11-2020 ed accolto l'istanza di rettifica dei capitoli del giuramento avanzata dall'appellante, rinviando la causa per tale incombente, svoltosi all'udienza del 13.7.2022.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
Preliminarmente va rilevata la tardività della memoria depositata in data 12.12.2024 dall'appellata eSA è pertanto inammissibile e la Corte non ne terrà conto. CP_2
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. come sollevata da . ESA ha pregio. Controparte_5
La infatti, senza che tale domanda sia mai stata proposta nel precedente grado di CP_1 giudizio, chiede di essere manlevata dalla polizza n. 273.01175817. Sul punto, giova CP_4 rammentare che il divieto dello ius novorum posto dall'art. 345 c.p.c. costituisce precipitato logico del principio del doppio grado di giurisdizione. In merito la Suprema Corte ha, in più occasioni, ribadito che “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2529 del 01/02/2018). Ne consegue l'inammissibilità della domanda proposta.
Cionondimeno deve ritersi fondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. per documenti nuovi sollevata sempre da . Controparte_5
Parte appellante invero ha prodotto per la prima volta in secondo grado di giudizio il regolamento condominiale recante come data quella del 02.04.2008 nonché la polizza
. CP_4
Ebbene, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile solo nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad eSA non imputabile, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Parte appellante avrebbe potuto produrre in precedenza siffatta documentazione (trattandosi pacificamente di documenti risalenti a data precedente rispetto alla sentenza di primo grado), ma così non ha fatto sicché la detta produzione gli è oramai preclusa in questo grado. Come chiarito dalla Suprema Corte, il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, è superabile dalla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad eSA non imputabile. (cf. Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023; conforme Cass. sez. 3, sentenza n. 26522 del 9.11.2017).
Nel caso di specie, non si è profilata siffatta ipotesi con conseguente inammissibilità della documentazione prodotta.
L'appello principale di (d'ora in poi anche soltanto è Controparte_1 CP_1 articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado ritenendo che, CP_1 diversamente da quanto asserito dal tribunale, il giudicato esterno poSA spiegare efficacia rifleSA anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale quando esso contenga un'affermazione di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. Deduce che alla luce di tali principi il giudicato esterno poSA spiegare efficacia rifleSA anche nei confronti della pur non avendo la steSA partecipato al giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace di CP_1 CP_10 il quale aveva definitivamente accertato la responsabilità esclusiva della nella causazione CP_2 dell'evento dannoso.
Con il secondo motivo di appello, si contesta la sentenza del tribunale laddove eSA ha riconosciuto la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro oggetto di controversia, ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c., pur in assenza di una effettiva disponibilità del bene da parte dell'appellante.
Deduce Cogemi che la barriera di protezione era stata progettata e assentita dalle autorità e realizzata in conformità al normale utilizzo del parcheggio nel quale vi era l'obbligo di procedere a passo d'uomo; limite di velocità espreSAmente indicato con apposita segnaletica e non osservato dalla
Soggiunge che non era tenuta ad osservare la normativa richiamata in sentenza in CP_2 CP_1 quanto non ancora vigente la quale non troverebbe applicazione per le strade sottoposte a limite di velocità inferiore a 70 Kmh, come nel caso di specie. Censura ancora la sentenza per omeSA valutazione delle note critiche del CTP di per non aver tenuto conto della grave condotta CP_1 di guida della Ribadisce che, contrariamente a quanto rilevato dal tribunale, il sinistro si era CP_2 verificato a causa del comportamento gravemente imperito e negligente dell'attrice. Osserva inoltre che il parcheggio era gestito dal ed esso unitamente alla barriera di recinzione farebbero CP_15 parte dei beni in comune;
asserisce ancora che, comunque, la barriera era stata realizzata nel rispetto del progetto reso dall'arch. Rileva infine che solo nel caso in cui si fosse riscontrata una CP_14 responsabilità per vizio di costruzione, sarebbe stata ravvisabile una corresponsabilità della CP_1 con il condominio. Infine, deduce che il cattivo funzionamento del cambio come asserito dalla CP_2 integrerebbe il caso fortuito, escludendo così ogni responsabilità del condominio e dell'appellante principale;
aggiunge che la condotta della era stata abnorme e tale da aver avuto un'efficienza CP_2 causale esclusiva ed autonoma.
Con il terzo motivo relativo all'operatività della polizza assicurativa n. 273.01175817, l'appellante contesta la sentenza in quanto il giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare sia la domanda spiegata da ei confronti del , ritenendola non provata, sia la domanda di manleva CP_1 CP_15 proposta dal nei confronti della GN ora CP_15 Controparte_22 CP_1
Con il quarto motivo di appello, ontesta l'utilizzo delle prove da parte dal giudice di primo CP_1 grado. Infatti, rileva che il tribunale avrebbe utilizzato esclusivamente gli elementi desunti dalla relazione di consulenza del Pubblico Ministero, omettendo di valutare le critiche ed i rilievi messi in evidenza dai consulenti di parte. Inoltre, lamenta la carenza di prova circa la propria responsabilità in quanto non era stato accertato in alcun modo se le condizioni della barriera di protezione fossero quelle effettivamente sussistenti alla data del sinistro, posto che non aveva il dominio sul CP_1 parcheggio nè sulla barriera di protezione da oltre 5 anni. Con il quinto motivo di appello, si impugna la liquidazione del danno. Infatti, sulla base della giurisprudenza richiamata, lamenta la liquidazione effettuata in via equitativa dal tribunale, non avendo la allegato e provato la sussistenza e l'entità del danno morale, né tantomeno avendo CP_2 ella proposto una domanda in tal senso ma avendo il ctu nella propria relazione precisato che nella percentuale dell'85% riconosciuta per il danno biologico sofferto dall'attrice era ricompreso il danno morale. Il giudice, su tale questione avrebbe emesso una pronuncia ultra petita.
L'appello incidentale proposto da è articolato in due motivi. Controparte_5
Con il primo motivo impugna il capo della sentenza afferente la compensazione delle spese CP_1 di lite non ricorrendone le condizioni.
Con il secondo motivo, in via incidentale e condizionata, impugna i capi della sentenza CP_1 relativi all'eccezione di giudicato e all'esclusione della responsabilità della nella CP_2 determinazione dell'evento dannoso, in violazione degli artt. 1218, 1227 e 2043 c.c. oltre che dell'art. 41 c.p.. Sotto il primo profilo la compagnia osserva che il giudice avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di giudicato nei soli confronti del e non anche di Precisa che il CP_15 CP_1 giudicato della sentenza del Giudice di AC di troverebbe efficacia rifleSA anche nei rapporti CP_10 tra il e Sotto altro profilo, deduce una condotta abnorme della ed infine CP_15 CP_1 CP_2 contesta il capo della sentenza relativo alla liquidazione in favore di questa dell'ulteriore importo di
Euro 478.109,00 posto che a suo dire il dolore interiore o l'alterazione della vita quotidiana sono danni risarcibili solo se provati caso per caso e con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, senza che operino automatismi risarcitori.
La sentenza è così motivata: “Sulle eccezioni preliminari sollevate, si osserva. Genericità atto di citazione In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine alla ritenuta nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.c., in ragione della insufficiente determinazione della causa petendi ovvero dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, integrato dalla pretesa risarcitoria azionata da parte attrice. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la nullità della citazione, prevista dall'articolo 164, comma 4, c.c., si determina solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda - di cui al n. 4 dell'articolo 163 c.c. - sia stata omeSA o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tener presente sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass., sez.
III, 15 maggio 2013, n. 11751; Id., 21 novembre 2008, n. 27670). Tanto premesso, l'eccezione di parte convenuta deve essere disattesa, posto che i fatti costituenti le ragioni della domanda -di cui al n. 4 dell'articolo 163 c.c.- sono desumibili dall'articolazione dei motivi dedotti da parte attrice, come integrati dalla ravvisata inadeguatezza strutturale degli spazi destinati al parcheggio, segnatamente della balaustra che contornava la predetta area, ritenuta inidonea a fronte della relativa destinazione d'uso. D'altro canto, l'articolazione delle difese di parte convenuta, incentrate, in larga misura, sulla inconsistenza delle argomentazioni attoree e dunque sulla insussistenza di profili di responsabilità a suo carico, confermano che, nel caso di specie, non può ritenersi frustrata la ratio sottesa alla prevista nullità di cui all'articolo 164, comma 4, c.p.c., ovvero far sì che il convenuto poSA apprestare adeguate difese rispetto alle deduzioni di controparte.
Difetto di legittimazione passiva eccepito da 'eccezione appare priva di pregio, atteso CP_1 che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n.
2951), al fine di valutare la sussistenza della legittimazione passiva ovvero a contraddire, ciò che rileva è la prospettazione, all'interno della domanda, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a prescindere da ogni questione relativa alla fondatezza di tale affermazione, la quale attiene al merito della domanda. Tanto premesso, si evidenzia che nella prospettazione offerta dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio la è convenuta in qualità di società proprietaria e realizzatrice dell'immobile in cui è CP_1 occorso il sinistro, asseritamente causato da vizi strutturali dello stesso. Di contro, non possono trovare accoglimento i rilievi formulati dalla convenuta in ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva, trattandosi di argomentazioni afferenti al distinto profilo del merito della controversia.
Eccezione di giudicato formulata dal Condominio chiamato in causa da 'eccezione di CP_1 giudicato esterno fatta valere dal - Controparte_15 peraltro fatta propria dalle altre parti- è parzialmente fondata, nei limiti di seguito indicati. Si rammenta, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che “qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza paSAta in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premeSA logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (ex multis, Cass., sez. I, 26 ottobre 2018, n. 27304). Nel caso di specie, la pregreSA pronuncia, coperta dal giudicato, emeSA dal giudice di AC di EL (cfr. doc. n. 1 in memoria istruttoria 2° termine di sentenza n. 693/2012 in data 19 aprile 2012 del CP_1 Giudice di AC di , aveva accolto la domanda risarcitoria in quella sede avanzata dal CP_10
nei confronti dell'odierna attrice e del marito per i danni subiti dalla struttura CP_15 dell'immobile in discorso in conseguenza del sinistro occorso alla . In quella pronuncia, il
CP_2 giudice adito aveva concluso che alla dovesse essere attribuita l'esclusiva responsabilità nella
CP_2 causazione del sinistro, per comportamento di guida altamente imperito e negligente. Di contro, in quella sede, la , rimasta contumace insieme al marito, non aveva formulato alcuna richiesta
CP_2 risarcitoria in via riconvenzionale nei confronti del Condominio, sicché quella medesima domanda non può ritenersi ammissibile nel presente giudizio, a fronte dell'intervenuta formazione del giudicato tra dette parti in ordine al sinistro de quo. Deve tuttavia rilevarsi che nel presente giudizio il è stato chiamato in causa dalla convenuta che ha indicato nello stesso CP_15 CP_1 chiamato l'effettivo responsabile dell'evento dannoso dedotto in giudizio dall'attrice, quale gestore del parcheggio in questione. L'attrice, , per parte sua, non ha espreSAmente esteso la domanda
CP_2 nei confronti del terzo chiamato, esprimendosi sul punto in modo del tutto generico, solo nella comparsa conclusionale (cfr. pag. 4 conclusionale parte attrice). Ne deriva che, per un verso,
l'eccezione formulata dal è fondata nei soli confronti della parte attrice, mentre è CP_15 infondata nei confronti della non essendo questa stata parte del giudizio definito. Per CP_1 altro verso, la pronuncia non fa stato tra la parte attrice e la onvenuta -che l'ha invocata CP_1 in suo favore già con la memoria istruttoria 1° termine- non essendo la steSA tata parte CP_1 in quel giudizio.
Eccezione di estinzione relativa all'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale. La questione è stata già affrontata da questo giudice con l'ordinanza del 20.6.2014, il cui contenuto deve ritenersi integralmente richiamato, anche alla luce di Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, secondo cui “la costituzione di parte civile nel processo penale determina la rinunzia “ex lege” agli atti del processo civile solo quando sia avvenuta in epoca successiva alla instaurazione di tale processo e a condizione che tra le due azioni vi sia assoluta coincidenza, tanto sul piano soggettivo, quanto sul piano oggettivo”. Invero, risulta pacifico e documentalmente comprovato (cfr. doc. allegati alla memoria istruttoria 2° termine di parte attrice) che la steSA si è costituita parte CP_2 civile nel processo penale svoltosi innanzi al Tribunale di EL -in cui erano imputati per il reato di lesioni in danno della il legale rappresentante della il progettista, CP_2 Controparte_1 il direttore dei lavori ed il collaudatore, con riferimento ai lavori di progettazione esecuzione e collaudo dei lavori di realizzazione del parcheggio ove si era verificato il sinistro per cui è causa- ma tale costituzione –pure avvenuta in epoca successiva alla instaurazione dl presente giudizio- non ha alcuna efficacia estintiva nel presente procedimento, vertendo questo tra parti diverse.
Estensione della domanda attorea ai terzi chiamati. Ancora in via preliminare si rileva che la domanda attorea deve ritenersi automaticamente estesa ai terzi chiamati, sebbene la steSA parte abbia espreSAmente manifestato in tal senso la propria volontà solo in comparsa conclusionale. Al riguardo, si è espreSA con chiarezza la Suprema Corte con ordinanza n. 6623 del 06-04- 2016, affermando che nell'azione risarcitoria, ove un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente responsabile del danno e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di un'espreSA istanza, dal momento che il giudizio verte sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto - obbligazione ex illicito - oggettivamente unico (cfr. anche Cass. nn. 5057/10, 1522/06,
4145/03 e 11371/02). Nel caso di specie la a chiamato in causa il CP_1 Controparte_10 quale conduttore dell'immobile ed il Controparte_15 quale gestore della struttura polifunzionale, indicando tali soggetti quali effettivi responsabili della custodia dell'immobile. A tali soggetti asseritamente responsabili dei danni la causa deve ritenersi comune e, non trattandosi di chiamata in garanzia, nè propria nè impropria, la domanda attorea deve ritenersi estesa ad essi. Il principio è stato ulteriormente esteso e chiarito da successiva pronuncia, con cui la Corte ha precisato che “Qualora il convenuto deduca il difetto della propria legittimazione passiva e chiami in causa un terzo quale vero legittimato si verifica l'estensione automatica al terzo medesimo e il giudice può emettere sentenza di condanna nei confronti del terzo anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di extra petizione. (Cass., sez.
III civ., sent. 17 gennaio 2019, n. 1043; cfr. anche Cass. Sez. 2, ord. 11 settembre 2018, n. 22050,
Cass. Sez. 1, ord. 8 marzo 2018, n. 5580).
Nel merito – Ricostruzione dell'evento dannoso
Il fatto storico del sinistro, anche in ordine alla relativa dinamica, non è di fatto contestato e risulta ampiamente comprovato dall'ampia documentazione in atti e dalle complessive risultanze istruttorie.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dalla teste dal verbale di accertamento redatto Tes_1 nell'immediatezza dalla Polizia Stradale di e dai rilievi tecnici dalla steSA effettuati CP_10 successivamente –corredati da ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi immediatamente dopo il sinistro- nonché dalla perizia redatta dal consulente tecnico nominato dal
PM nel processo penale, si evince quanto segue. Il sinistro si verificò in data 25 settembre 2009 intorno alle ore 8, nel parcheggio sito nel complesso edilizio residenziale sito in Via Turati n. 1 in
La sig.ra si trovava alla guida della sua auto con cambio automatico Honda RHV CP_10 CP_2 con a bordo la figlia minore e stava effettuando manovra per uscire dallo stesso;
dopo aver inserito la retromarcia per uscire dallo spazio di sosta occupato, inseriva il Drive -come dalla steSA riferito- ma la vettura continuava a procedere a marcia indietro e dopo aver effettuato altri 3 o 4 metri andava ad urtare contro una balaustra di contenimento e precipitava nel vuoto, trovandosi il piano del parcheggio a distanza di 5,95 metri dal piano stradale sottostante. Nella caduta la vettura si ribaltava e si abbatteva al suolo capovolta. Sulla scorta dei rilievi effettuati il perito del PM quantificava in circa 20 km/h la velocità dell'auto al momento dell'impatto con la balaustra –con valutazione non significativamente dissimile dalla velocità indicata dal perito della difesa, che indicava una velocità di circa 24 km/h. Dai rilievi effettuati la balaustra di contenimento posta a margine del parcheggio sopraelevato risultava costituita da una ringhiera in scatolato metallico formata da due barre orizzontali a sezione rettangolare, unite da una serie di pilastrini dello stesso materiale a sezione circolare;
tali ringhiere, della lunghezza di circa 6,45 metri, erano fiSAte solo lateralmente a dei pilastrini di cemento e risultavano prive di ancoraggio al terreno;
alla base delle ringhiere vi era un cordolo in muratura sopraelevato di 22 cm dal piano stradale asfaltato. Il profilo che resta contestato dalle diverse parti in causa è l'apporto causale all'evento dell'asserita guida imperita della , CP_2 del quale si parlerà oltre. Responsabilità di Tanto premesso in ordine all'evento CP_1 dannoso, si rileva che la parte attrice ha allegato la responsabilità della quale CP_1 proprietaria dell'area, per aver realizzato la zona destinata a parcheggio pubblico con strutture di sicurezza inadeguate ed in particolare insufficienti a trattenere un veicolo in caso di urto;
in difetto di diversa specifica qualificazione da parte attrice del titolo di responsabilità azionato, deve intendersi applicabile la norma generale di cui all'art. 2043 c.c. A sua volta la CP_1 chiamando in causa il Comune di quale soggetto al quale il complesso immobiliare era stato CP_10 concesso in locazione, ha dedotto la responsabilità dello stesso per aver adibito lo stesso complesso ad uso pubblico;
ha inoltre esercitato l'azione di manleva nei confronti dello stesso e del CP_10
, anche ai sensi della previsione di esonero di Controparte_15 responsabilità di cui al contratto di locazione. Al riguardo, sulla scorta delle risultanze istruttorie, deve ritenersi ampiamente provato che sia stata la realizzare il parcheggio in cui si è CP_1 verificato il sinistro, antistante al complesso edilizio polifunzionale sito in via Turati, ancorché, nella comparsa di costituzione, la società convenuta neghi la qualità di “società costruttrice”. Sul punto, infatti, ha affermato di essere solo la “proprietaria che, con contratti in data 13 maggio 2004, ha concesso in locazione molte unità immobiliari del complesso (…) al Comune di EL (…)”, il quale, in qualità di conduttore, “ha destinato tutti gli immobili ed i relativi parcheggi ad attività aperte al pubblico”. Sicché, è questa destinazione che, secondo la convenuta, avrebbe fatto sorgere l'obbligo, in capo al Comune conduttore, di provvedere all'osservanza delle prescrizioni previste dal codice della strada. Ancora, parte convenuta precisa che l'incarico di realizzazione delle opere, tra cui il parcheggio, veniva affidato con contratto di appalto alla Edil Euro 2000 s.c.a.r.l., sicché è in capo a questa società che graverebbe la responsabilità del sinistro occorso, unitamente al progettista dell'immobile ing. all'ARCH. Architetture in acciaio, che aveva fornito e CP_14 Parte_1 posto in opera le ringhiere di protezione, e al suddetto. Si tratta, tuttavia, di circostanze CP_15 smentite dalle risultanze documentali in atti, dalle quali emerge invece con chiarezza che la struttura in discorso è stata realizzata dalla n ragione di una convenzione stipulata con il comune CP_1 di in data 16 giugno 2000, ancorché non versata in atti. Detta circostanza è desumibile dal CP_10 contratto di locazione prodotto in giudizio dalla steSA convenuta (doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.), in cui è precisato che la società in forza della predetta CP_1 convenzione, “ha realizzato (…) un complesso edilizio polifunzionale denominato Controparte_15
”, adibito a scuola elementare, ceduto in locazione allo stesso Comune, unitamente
[...] ai “parcheggi di pertinenza”, parimenti oggetto del contratto di locazione stipulato. Tale ricostruzione dei fatti è ampiamente confermata dalle risultanze del processo penale svoltosi innanzi al Tribunale di EL in ordine all'evento dannoso in questione ed in particolare dalla consulenza disposta dal PM (doc. in atti), ove si evidenzia che per la realizzazione dei parcheggi la steSA il 27.8.2003 - dunque quasi tre anni dopo il rilascio della concessione Controparte_23 edilizia per la costruzione del complesso edilizio sopra indicato (risalente al 30.10.2000), ottenuto sempre dalla società convenuta- una concessione edilizia di variante in corso d'opera, avente ad oggetto due aree per la sosta delle autovetture tra cui il “parcheggio a raso” dove è accaduto il sinistro. Al riguardo, si evidenzia che l'indicazione catastale di cui a p. 2 del contratto di locazione sopra citato, coincide con quella indicata sul certificato catastale di cui a p. 19 della consulenza del
PM. Tanto basta, dunque, a ritenere provato che la bbia provveduto alla realizzazione CP_1 dell'immobile in cui si è verificato il sinistro, essendo peraltro ben a conoscenza della destinazione dello stesso alla luce delle risultanze documentali sopra indicate. Si aggiunga che quanto affermato in sede di comparsa di costituzione è rimasta una mera allegazione, atteso che la società convenuta non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare che il compendio immobiliare in discorso, inclusivo del parcheggio intereSAto dal sinistro per cui è causa, sia stato da altri realizzato, né ha provveduto alla chiamata in giudizio dei terzi che indica quali responsabili del sinistro, fatta eccezione per il Comune di quale conduttore e del . Inoltre, nella memoria ex CP_10 CP_15 art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. è la steSA convenuta ad affermare –con dichiarazione di natura confessoria- che “sotto il profilo urbanistico, la circostanza che il parcheggio fosse stato realizzato da secondo i progetti regolarmente approvati dal non è mai stata CP_1 Controparte_10 meSA in discussione da alcuna delle parti in causa, e quindi è un dato di fatto ormai incontestabile, ex art. 115 c.p.c.”, fornendo, quindi, un ulteriore argomento di prova in ordine alla qualificazione di eSA quale società costruttrice dell'immobile in discorso. Infine, ma non da ultimo, è CP_1 appena il caso di osservare che con sentenza n. 3064/16 in data 6 dicembre 2016, il Tribunale di
EL accertava la penale responsabilità del legale rappresentante della proprio in CP_1 qualità di società proprietaria ma soprattutto costruttrice dell'edificio in questione, dunque quale soggetto in prima persona responsabile della realizzazione dell'intera struttura e dell'area di parcheggio in particolare. Tanto premesso, i fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della convenuta possono ritenersi provati in considerazione delle risultanze emerse all'esito della consulenza disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento penale n. 9338/2010, sopra richiamato. Sul punto è opportuno evidenziare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili” (Cass. n. 8585 del 1999; Cass. n. 28855 del 2008), purché “la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte intereSAta, secondo le regole dell'allegazione” (Cass. n. 7518 del 2001). In particolare, è stato evidenziato che “il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di eSA” (Cass., sez. lav., 5 dicembre 2008, n. 28855). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (…) ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (Cass., sez. lav., 22 ottobre 2014, n. 22384; Id., 30 gennaio 2013, n. 2168).
Alla luce delle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, emerge in tutta evidenza la piena utilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento sopra richiamato, ritualmente prodotta dalla parte convenuta, come allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., dunque sottoposta al contraddittorio tra le parti. Peraltro, nel caso di specie, la consulenza disposta dal P.M. è stata sottoposta anche al vaglio critico del dibattimento svoltosi in primo grado e conclusosi con una sentenza di condanna del l.r. dell'odierna convenuta CP_1
e del direttore dei lavori da quest'ultima nominato. Al riguardo, si evidenzia che questo Giudicante terrà in considerazione per le determinazioni da assumere in ordine alla dedotta responsabilità della società convenuta, anche delle risultanze dell'ampia ricostruzione operata con la sentenza del
Tribunale di EL sopra citata: la valenza probatoria di tale pronuncia nel presente giudizio non può ritenersi incisa dalla sopravvenuta declaratoria di improcedibilità del processo penale in appello per difetto di querela, trattandosi di decisione non attinente al merito. Si rammenta, infatti, che anche la sentenza priva di efficacia di giudicato costituisce in ogni caso un documento che il giudice civile
è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, potendo fondare il proprio convincimento su tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza o, se neceSArio, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico;
(cfr. Cass. sentenza n. 2200 del 15-2-2001; sentenza n. 15112 del 17/06/2013; sentenza n. 14570 del 12/06/2017; Ordinanza n. 17316 del
03/07/2018). Tanto premesso, questo giudice ritiene che la consulenza disposta in sede penale dal
Pubblico Ministero fornisca elementi volti a comprovare la responsabilità della società convenuta rispetto al sinistro occorso alla parte attrice, con particolare riferimento alla ravvisata inadeguatezza strutturale della barriera posta a protezione dell'area intereSAta rispetto alla relativa destinazione a parcheggio, da cui è possibile desumere la condotta gravemente imperita della società convenuta. Ciò premesso, deve ritenersi ampiamente convincente la conclusione cui giunge il consulente del PM, condivisa con ampia motivazione anche dal Tribunale penale, in ordine alla sicura inadeguatezza delle barriere di protezione e di contenimento progettate e realizzate nella costruzione del parcheggio ove avvenne il sinistro ed in particolare del piano ove ebbe ad effettuarla manovra la sig.ra . A tale conclusione si giunge sia in considerazione della normativa tecnica CP_2 di settore ampiamente citata dal consulente ed esaminata dal Tribunale, sia in considerazione del generale dovere di prudenza e diligenza cui il proprietario ed il costruttore erano tenuti a tutela dell'incolumità degli utilizzatori del parcheggio. Quanto al primo profilo, idoneo a configurare la colpa specifica della società costruttrice, non vi è dubbio che l'esame sistematico del contenuto delle norme primarie e secondarie regolanti la progettazione ed installazione delle barriere di sicurezza stradale (DM n. 223/1992, in particolare art. 2; circolare esplicativa del 21 luglio 2010; DM n.
6792/2001, in particolare art. 4.3; DM n. 2367/2004 di aggiornamento del DM n. 223/1992, in particolare art. 6) imponeva ed impone la previsione di barriere laterali anche nelle aree adibite a parcheggio sopraelevate, con indicazione degli specifici requisiti tecnici e di sicurezza minimi. In particolare, anche con riferimento alla tipologia minimale di barriere a contenimento medio, le prove di omologazione si riferiscono all'impatto con automobile di maSA pari a 1.500 kg, con angolo di impatto a 20° e velocità d'urto di 110 km/h. Pur in difetto di specifica prova tecnica quanto alla tenuta della barriera in questione, il consulente dal PM ha condivisibilmente ritenuto che sulla base dei dati acquisiti e tali la distanza percorsa dall'auto (3-4 metri), la velocità stimata (20 km/h) e la maSA del veicolo (1.500 kg) anche le barriere di categoria minore avrebbero potuto svolgere adeguata funzione di contenimento rispetto all'energia cinetica concretamente applicata dalla vettura dell'attrice. Peraltro, il materiale di cui era composta la barriera era di semplice metallo vuoto, molto leggero e poco elastico;
la circostanza che la steSA non mostrava alcuna piegatura o deformazione a seguito dell'impatto (come si evince dalle fotografie in atti) dimostra che la steSA non aveva opposto alcuna resistenza al paSAggio del veicolo. La balaustra, inoltre, era ancorata solo lateralmente e non infiSA al terreno -come previsto dalla normativa tecnica circostanza determinante in ordine al cedimento della steSA. Oltre alla violazione delle specifiche norme regolanti la installazione delle barriere di protezione, deve altresì ritenersi violato il generale principio di prudenza e diligenza: è infatti pacifico che l'area in questione fosse destinata a parcheggio e come tale venne progettata e realizzata -il presunto mutamento di destinazione d'uso da privato a pubblico operato dal oltre ad essere disatteso dalle risultanze Controparte_10 istruttorie, come si dirà appresso, non rileva al riguardo- sicchè la sicura inadeguatezza della ringhiera apposta all'ultimo piano del parcheggio a contenere il pericolo di urto da parte di veicoli in manovra configura evidente negligenza nella esecuzione dell'opera. Invero, dall'esame della documentazione fotografica in atti si rileva che i due piani del parcheggio sottostanti a quello occupato dalla , anch'essi esposti al dislivello rispetto al piano stradale, presentano ben CP_2 diversa struttura di protezione laterale, costituita da una rete metallica e da una serie di barre metalliche orizzontali e verticali;
non è dato comprendere la ragione per cui al piano più elevato venne predisposta una forma di protezione che si mostra “ictu oculi” di minore copertura. Così accertata la responsabilità della in qualità di società proprietaria e costruttrice, resta CP_1 da esaminare la dedotta incidenza causale nella determinazione del sinistro della condotta di guida della . Al riguardo, la difesa della convenuta ha eccepito la esclusiva responsabilità dell'attrice CP_2 nella determinazione del sinistro, per aver svolto incautamente la manovra di retromarcia senza le opportune cautele. L'allegazione trova spunto nella circostanza, dibattuta in sede penale e di fatto rimasta controversa, in ordine all'effettivo inserimento della marcia indietro ovvero ad un presunto malfunzionamento del cambio, che all'arrivo dei soccorritori mostrava l'inserimento del “Drive” come risulta dai rilievi anche fotografici eseguiti nell'immediatezza (cfr. documenti di cui alla informativa della Polstrada in atti). La circostanza, rimasta di fatto priva di prova certa, deve ritenersi tuttavia irrilevante. Invero, all'esito dell'istruttoria svolta non è emerso alcun elemento di prova in ordine ad una condotta di guida della idonea ad escludere ovvero a limitare ex art. CP_2
1227 c.c. la incidenza causale della responsabilità della società convenuta nella determinazione dell'evento lesivo. In particolare, si osserva che dalle indicazioni fornite dal consulente del PM l'odierna attrice ebbe a percorrere i 3-4 metri che la separavano dalla barriera in circa 1 secondo,
a velocità non superiore a 20 km/h. Tale modalità di manovra, sebbene astrattamente incauta quanto all' -eventuale- inserimento della retromarcia, appare del tutto normale e prevedibile nell'uso da parte degli utenti di un'area destinata a parcheggio. Dagli elementi sopra indicati si evince infatti che la steSA teneva una velocità estremamente ridotta, tale da consentire l'arresto in caso di necessità e del tutto adeguata alla destinazione del luogo, dunque pienamente prevedibile anche quanto alla possibilità di urtare la barriera posta a protezione del margine esterno, evento non straordinario nell'ordinario uso di un parcheggio. Inoltre, i computi tecnico-dinamici effettuati -di cui si è detto sopra- consentono di ritenere che una struttura di protezione adeguata ben avrebbe potuto contenere l'impatto determinato in concreto dalla manovra della , considerata l'energia CP_2 cinetica dalla steSA sviluppata. A fronte della sicura, colposa inadeguatezza della barriera di contenimento, la positiva prova in ordine alla concreta condotta di guida della , con CP_2 riferimento agli indici sopra indicati, e l'assenza di riscontri in ordine alla tenuta di una condotta di guida imprevedibile ed abnorme, tale da integrare il caso fortuito ovvero a costituire significativa concausa nella determinazione del sinistro, inducono a ritenere che la riscontrata omissione in ordine alla apposizione di idonea barriera sia stata da sola idonea a determinare il sinistro, ovvero che la installazione di una misura di contenimento adeguata avrebbe potuto impedire la caduta del veicolo. La convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna attrice.
Liquidazione del danno non patrimoniale. Quanto all'entità del danno biologico nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata ctu medica. Il CTU ha in particolare accertato che il danno causalmente collegato all'evento lesivo in questione è costituito dalla riscontrata “frattura della vertebra dorsale D 10 con compressione midollare”, che richiese un intervento chirurgico di stabilizzazione della colonna (artrodesi dorsale posteriore) ed una lunga riabilitazione. Ha quindi determinato l'inabilità temporanea assoluta in giorni 90; ha ravvisato la sussistenza di postumi permanenti costituiti da “paraplegia secondaria a lesione traumatica vertebro midollare D10” comportanti l'impossibilità di deambulare autonomamente e compromissione del controllo degli sfinteri, valutati nella complessiva misura del 85%. Il ctu ha precisato che tale valutazione è comprensiva degli aspetti inerenti la sfera psichica. Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento alle note tabelle adottate presso questo Tribunale aggiornate al 2018, che hanno fiSAto in € 1.182,41 l'importo dovuto per il primo punto di invalidità ed in € 109,40 l'importo relativo ad ogni giorno di invalidità assoluta. Ciò detto, in applicazione di tali criteri nel caso di specie si liquida pertanto, in via meramente equitativa, l'importo di € 859.444,78 al valore attuale per l'invalidità permanente, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (85%), dell'età della danneggiata al momento del fatto (35 anni) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati. Quanto all'invalidità temporanea si liquida, in via equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su indicati, l'ulteriore somma di € 9.846,00. Tenuto conto della pronuncia della
Suprema Corte SS.UU. n. 26972 del 2008 ed al fine di garantire un risarcimento integrale e personalizzato del danno non patrimoniale nella sua accezione unitaria, comprensivo anche dei pregiudizi che integrano il danno morale - senz'altro dovuto alla danneggiata ai sensi degli artt.
2059 c.c. e 185 c.p., integrando il fatto in esame un illecito penale e comunque una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla salute- inteso quale dolore, disagio, sofferenza e patimenti d'animo conseguenti alla malattia ed alla perdita dell'integrità fisica ed adeguato all'effettivo grado di afflittività del danno nel caso concreto, quale può desumersi dalla natura e qualità delle lesioni, dalla giovane età della danneggiata, dalla natura degli esiti ed in particolare del carattere altamente invalidante della patologia, si liquida in via meramente equitativa la ulteriore somma di € 478.109,00. In totale per i titoli su indicati spettano pertanto all'attrice € 1.347.399,78 al valore attuale. Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della
Corte di CaSAzione S.U. con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro ceSAnte derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non neceSAriamente coincidente con quello legale;
dall'altro, ha escluso che si poSA assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. In applicazione di tali criteri, ed in via neceSAriamente equitativa ex art. 2056, co. 2°
c.c., si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro ceSAnte facendo riferimento
- in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma- al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio
(titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 2,5% annuo, calcolato dalla data dell'evento dannoso (settembre 2009) e sino alla data della presente sentenza
(cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19499). In applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito (settembre 2009), provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione.
Responsabilità del Venendo alla Controparte_15 domanda proposta dalla società convenuta nei confronti dei terzi chiamati si osserva. La domanda proposta nei confronti del deve essere rigettata. La a chiamato in causa lo CP_15 CP_1 stesso limitandosi ad allegare genericamente la responsabilità del chiamato quale soggetto avente la gestione dei parcheggi della struttura data in locazione al Comune di L'assoluta CP_10 genericità delle allegazioni in ordine agli specifici profili di responsabilità ad esso imputabili e, per altro verso, il difetto di qualsivoglia elemento probatorio emerso nel corso dell'istruttoria svolta in ordine al coinvolgimento a qualsiasi titolo del nella vicenda in esame impongono CP_15 conseguentemente il rigetto della domanda proposta. Tale decisione esime il giudicante altresì dall'esame della domanda di garanzia proposta dal avverso la propria compagnia di CP_15 assicurazione, la già Controparte_5 Controparte_4
Domanda di manleva e responsabilità del La convenuta a altresì Controparte_10 CP_1 chiamato in causa il quale conduttore del complesso di cui fa parte il parcheggio, Controparte_10 genericamente allegando la responsabilità dello stesso, astrattamente qualificabile come responsabilità ex art. 2051; ha inoltre esercitato nei confronti dello stesso l'azione di CP_10 manleva in forza di espreSA pattuizione contrattuale. Quanto al primo profilo, si rileva che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica anzitutto la disponibilità del bene, sia giuridica che materiale, e che «al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava solo sul conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono stati acquisiti alla sua disponibilità» (Cass. civ., n. 21788/2015). L'orientamento è confermato da più recente pronuncia (Cass. civ., sez. III, 27/03/2018 n. 7526) che chiarisce che in linea generale è escluso che rispetto allo stesso fatto possono concorrere le responsabilità del proprietario e del conduttore perché sono differenti le condotte imputabili;
la responsabilità concorrente sussiste solo quando i pregiudizi siano derivati anche da un negligente utilizzo dell'impianto conglobato nelle strutture murarie, oltre che dal difetto di costruzione dello stesso. Tanto premesso, risulta dalla documentazione in atti che in virtù di convenzione del 16 giugno 2000 –documento citato nelle premesse del contratto di locazione prodotto, ma non presente in atti- la società realizzò CP_1 in un complesso edilizio polifunzionale denominato Centro Culturale Amministrativo. In CP_10 forza della medesima Convenzione, il Comune di si riservava la facoltà di acquisire in CP_10 locazione alcuni locali (indicati nella convenzione). I rapporti tra la e il Comune di CP_1 sono regolati dal contratto di locazione in data 13 maggio 2004 versato in atti;
in esso le CP_10 parti hanno convenuto, all'art. 7, che “Il Comune è costituito custode dei locali affittati, che dovrà mantenere con la migliore diligenza possibile. Esso esonera espreSAmente la società locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi, anche dipendenti della società locatrice nessuno escluso, nonché da vizi dell'immobile”.
Orbene, i luoghi di causa hanno la seguente destinazione d'uso: “Parcheggio a raso” e “Parcheggio
a servizio della quota di edificio privato”, confermata altresì all'atto di denuncia di accatastamento nonché dalla certificazione d'agibilità. Dalle perizie effettuate nel parallelo procedimento penale, ed in particolare nella fase delle indagini, i periti del P.M., come sopra ampiamente riportato, hanno appurato l'inadeguatezza della struttura di protezione del bordo dell'area sopraelevata destinata a parcheggio di veicolo e quindi zona di manovre. In particolare, il perito ha messo in evidenza l'inadeguatezza delle condizioni d'uso e della destinazione dell'area come destinata al traffico in area di parcheggio pubblico a titolo gratuito. Nello specifico, è emerso un difetto di progettazione e di realizzazione dell'edificio, poiché le barriere di contenimento a protezione dell'area di parcheggio sopraelevata non erano conformi alle disposizioni normative in materia e del tutto inidonee a proteggere gli utenti dalla caduta. Ebbene, come emerge chiaramente dalla documentazione depositata in atti dal Comune di con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., il predetto CP_10 contratto di locazione risulta risolto a far data dal 31 gennaio 2009 in virtù del recesso comunicato al locatore con raccomandata ex art. 27 L. n. 392/1978 ricevuta il 31/07/2008. In particolare, tale circostanza è chiaramente indicata nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 362/2011 (all.5), con la quale il era stato condannato al pagamento dei canoni di locazione relativi Controparte_10 ai locali adibiti a farmacia, per i quali non era stato esercitato il recesso, oltre a quelli dovuti per tutti gli altri immobili a causa del mancato preavviso. Tale sentenza è paSAta in giudicato a seguito della sentenza della Corte di CaSAzione n.10874/2012 (all.6). Risulta, dunque, pacifica e comprovata la legittimità del recesso effettuato dal con decorrenza dal 31 gennaio Controparte_10
2009, epoca antecedente al sinistro per cui è causa, per tutte le aree locate, fatti salvi i locali adibiti a farmacia. A riprova del predetto recesso, il Comune di ha, altresì, prodotto copia delle CP_10 lettere di recesso dal contratto di locazione (all.a), la copia dell'offerta di restituzione degli immobili depositata il 28/1/2009 (all. 7) e la copia dell'intimazione e offerta di restituzione degli immobili
(all.8). L'avvenuta risoluzione unilaterale del predetto contratto di locazione rende, pertanto, inoperante la clausola contrattuale di manleva, prevista all'art. 7 del contratto. Si osservi, inoltre, come nella comparsa conclusionale il abbia eccepito la mancanza della Controparte_10 disponibilità giuridica e materiale delle aree adibite a parcheggio nelle quali è accaduto il sinistro. A suo dire, al momento dell'evento dannoso “conduceva in locazione i soli locali adibiti a scuola elementare che erano stati concessi in affitto comprensivi dei parcheggi interrati e pertinenziali posti ad esclusiva disponibilità della steSA”. Sul punto la nulla eccepisce in sede di Controparte_1 comparsa conclusionale e memoria di replica, né indica in modo chiaro i dati catastali identificativi dell'area di parcheggio in cui è avvenuto l'incidente e astrattamente ricompresi nel contratto di locazione. Pertanto, risulta incontestata la mancanza di disponibilità giuridica e materiale da parte del dei parcheggi in cui è accaduto il sinistro, ex art. 115 c.p.c.. Risulta, altresì, Controparte_10 pacifico l'avvenuto recesso del Comune di per tutte le aree locate, vista l'assenza di una CP_10 specifica contestazione da parte della società costruttrice, nonché la documentazione prodotta dal
Comune chiamato in causa e sopra indicata. Inoltre, ferma restando l'avvenuta risoluzione del contratto, in nessun caso potrebbe ritenersi sussistente una responsabilità del ex art. 2051 CP_10
c.c., in quanto, oltre a non avere la disponibilità giuridica e materiale delle aree di parcheggio, i danni sono causalmente riconducibili a vizi strutturali dell'opera, come tali imputabili unicamente al proprietario per le ragioni sopra dette. La domanda di manleva contro di esso proposta deve pertanto essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza tra l'attrice e la tra CP_1 questa e i terzi chiamati e sono compensate tra i terzi chiamati e le loro CP_15 CP_10 compagnie di assicurazione. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta”.
In primis, va dichiarato ammissibile l'intervento della condomina CCIAA di nei limiti di CP_9 quanto appresso.
La Corte di CaSAzione ha già in paSAto affermato che (Cass. n. 826/1997) la peculiare natura del
, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali CP_15 devono intendersi rappresentati ex mandato dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostituiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza neceSAriamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini. Pertanto, il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore per far valere diritti della collettività condominiale non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, sicché, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado fiSAti nell'art. 344 c.p.c. (conf. Cass. n. 6813/2000; Cass. n. 14809/2014, quanto all'ammissibilità dell'intervento del singolo condomino anche in sede di giudizio di rinvio). Tale complessiva e tradizionale ricostruzione dei rapporti tra azione del e posizione dei CP_15 condomini ha poi trovato conferma anche nella decisione delle Sezioni Unite n. 10934/2019, che ha affermato che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello CP_15 dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché
è ammissibile il ricorso incidentale tardivo svolto dal che, pur non avendo svolto difese CP_15 nei precedenti gradi di merito, ha inteso evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei propri confronti.
Con il primo motivo di appello amenta la parte della prima statuizione impugnata che non CP_1 ha ritenuto che la pronuncia del Giudice di AC di divenuta pacificamente irretrattabile, CP_10 ancorché resa inter alios acta, costituisse "giudicato riflesso" nei confronti di terzi rimasti estranei a quel giudizio ma titolari di diritti dipendenti dalla situazione ivi definita e che come tale la steSA precludesse ogni diverso accertamento.
Ebbene, l'assunto non può essere condiviso.
E' stato, infatti, ritenuto (v. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31969; Cass. 9 luglio 2019, n. 18325) che ragioni di ordine costituzionale rendono non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti di un soggetto terzo;
facendo, infatti, applicazione del principio della efficacia rifleSA del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi poSA esercitare il diritto di difesa. Per il terzo - quindi - la altrui decisione resta, "res inter alios acta".
In definitiva, va ribadito il principio in virtù del quale l'efficacia rifleSA del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra il diritto del ad CP_15 essere risarcito dei danni provocatigli dalla ed i diritti di questa inerenti il rapporto con la res CP_2 realizzata e di proprietà di (recinzione di contenimento del parcheggio teatro dell'evento) CP_1 sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
Non può invero condividersi l'assunto secondo cui tra cause inerenti rapporti diversi ricorra un nesso di pregiudizialità dipendenza, da ricollegarsi alla comune radice del fatto storico idoneo a determinare l'estensione del giudicato formatosi su di uno di tali rapporti anche in riferimento all'altro rapporto, pur se facente capo a diverso soggetto.
Ritiene invero la Corte che le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento si fondano su fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, per quanto qui intereSA, del diritto al risarcimento dei danni patiti dal per il fatto lesivo della o al diritto di questa ad essere risarcita CP_15 CP_2 stante la responsabilità della società che aveva realizzato la balaustra di contenimento del parcheggio rivelatasi inidonea e quindi insufficiente ad evitare urti di autovetture.
Tra il fatto storico e le predette pretese non si determina, dunque, alcun nesso di pregiudizialità dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno o dell'altro rapporto e dunque una mera parziale connessione oggettiva tra controversie;
tale connessione oggettiva non è però sufficiente, in mancanza di una disciplina espreSA in senso contrario, a determinare l'estensione del giudicato dall'uno all'altro soggetto, stante l'autonomia dei crediti e pena la violazione, altrimenti, dell'art. 2909 c.c.
Sicchè, correttamente il giudice ha rilevato, per un verso, che l'eccezione formulata dal CP_15 era fondata nei soli confronti della parte attrice mentre era da ritenersi infondata nei confronti CP_2 della non essendo questa stata parte del giudizio definito dinnanzi al giudice di AC e CP_1 per altro verso, che la pronuncia non poteva fare stato tra la e la on essendo la CP_2 CP_1 steSA tata parte in quel giudizio. CP_1
Neppure il secondo ed il quarto motivo dell'appello principale, da esaminare congiuntamente essendo tra loro logicamente connessi, colgono nel segno.
Quanto alla doglianza in punto di “an” per avere il giudicante dichiarato la responsabilità esclusiva di e per non avere invece dichiarato la responsabilità esclusiva della e del CP_1 CP_2
Condominio, l'appellante lamenta in particolare il fatto di essere stata ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. pur non avendo, a proprio dire, alcuna “giuridica disponibilità del bene” e pur in mancanza di specifica qualificazione dell'attrice del titolo di responsabilità azionato.
Ora, l'assunto non può essere condiviso. La come rilevato dallo stesso Tribunale, “ha allegato CP_2 la responsabilità della uale proprietaria dell'area, per aver realizzato la zona destinata a CP_1 parcheggio pubblico con strutture di sicurezza inadeguate ed in particolare insufficienti a trattenere un veicolo in caso di urto;
in difetto di diversa specifica qualificazione da parte attrice del titolo di responsabilità azionato, deve intendersi applicabile la norma generale di cui all'art. 2043 c.c…”; ragione per cui, la deduzione di non avere l'appellante la giuridica disponibilità del bene, da un lato risulta essersi rivelata circostanza smentita dall'istruttoria, essendo pacificamente CP_1 proprietaria del fabbricato adibito a parcheggio, dall'altro si è dimostrata essere irrilevante, tanto più che la responsabilità dell'appellante è stata accertata in qualità di costruttrice, realizzatrice e proprietaria dell'opera.
Sostiene poi l'appellante che l'amministratore di non aveva e non avrebbe dovuto avere le CP_1 tecniche neceSArie per correggere o rilevare eventuali errori di progettazione delle barriere, avendo questi affidato l'incarico ad altri soggetti. Dimentica tuttavia l'appellante che, nel costituirsi in giudizio, non provvedeva ad evocare i soggetti ritenuti responsabili -ovvero il progettista dell'immobile ( , la società a cui fu affidata con appalto la realizzazione delle opere CP_14 compresa l'area di parcheggio, la Edil Euro 2000 Scarl e la società che aveva fornito e posto in opera le ringhiere di protezione (la Arch.a )- limitandosi a chiamare in causa il Controparte_24 [...] ed il In ogni caso, il giudicante Controparte_12 Controparte_10 ha ritenuto che l'assunto dedotto (quello dell'aver affidato a terzi la realizzazione del parcheggio) era risultato smentito dall'istruttoria svolta che invece aveva fatto emergere che a realizzare il parcheggio e anche la balaustra di contenimento poi rivelatasi inadeguata era stata la sola e, sul relativo CP_1 punto, la sentenza non risulta essere stata impugnata.
Esaminando ancora il profilo afferente alla dedotta esclusione di responsabilità di CP_1 quest'ultima asserisce che non sarebbe stato accertato se, medio tempore, cioè dal 2004 al 25/9/2009, il potesse avere eseguito opere di ammodernamento o manutenzione sulla barriera di CP_15 protezione e se dette opere, erano state correttamente poste in essere. Rileva ancora he non CP_1 era stato accertato se, alla data dell'evento (25/9/2009) la barriera di protezione del parcheggio era nelle medesime condizioni in cui fu costruita da consegnata al il 29/1/2004. CP_1 CP_15
Ebbene, va rilevato che i suddetti aspetti non sono stati oggetto di accertamento da parte del primo giudice non avendoli ai dedotti in primo grado e non potendo tali rilievi per ciò solo fare CP_1 ingresso in questa sede;
epperò, le dette circostanze si dimostrano comunque irrilevanti avendo il
Tribunale accertato la responsabilità della società appellante per avere ella realizzato la zona destinata a parcheggio pubblico con strutture di sicurezza strutturalmente inadeguate perché insufficienti a trattenere un veicolo in caso di urto a prescindere da qualsiasi intervento manutentivo che non avrebbe potuto incidere di per sé sulla intrinseca inadeguatezza della barriera.
Va poi rilevato che a prescindere dall'applicabilità o meno della normativa di cui al D.M. n. 233/92 vi è che il giudice, e sul punto nessuna censura è stata moSA, ha individuato la responsabilità di on soltanto in relazione alla violazione specifica delle norme di cui alla predetta normativa CP_1 regolanti la installazione delle barriere di protezione, ma altresì in relazione al generale principio di prudenza e diligenza;
è infatti pacifico che l'area in questione fosse destinata a parcheggio e come tale eSA venne progettata e realizzata -il presunto mutamento di destinazione d'uso da privato a pubblico operato dal oltre ad essere stato disatteso dalle risultanze istruttorie non Controparte_10 rileva al riguardo- sicché, la sicura inadeguatezza della ringhiera apposta all'ultimo piano del parcheggio a contenere il pericolo di urto da parte di veicoli in manovra configura, in ogni caso, evidente negligenza nella esecuzione dell'opera.
Ed invero, dall'esame della documentazione fotografica in atti si rileva che i due piani del parcheggio sottostanti a quello occupato dalla anch'essi esposti al dislivello rispetto al piano stradale, CP_2 presentavano ben diversa struttura di protezione laterale, costituita da una rete metallica e da una serie di barre metalliche orizzontali e verticali. Non sussisteva, dunque, come sostenuto condivisibilmente dal giudicante “alcuna ragione per cui al piano più elevato venne predisposta una forma di protezione che si mostra “ictu oculi” di minore copertura”.
Ma quel che qui più rileva è che parte appellante non può più dolersi del fatto che la sentenza non avrebbe riconosciuto in capo al Condominio alcuna responsabilità nella determinazione del sinistro, non avendo mpugnato il capo della sentenza che ha accolto, per il Condominio, l'eccezione CP_1 di giudicato di cui alla sentenza del Giudice di AC di (sentenza che aveva accolto la CP_10 domanda risarcitoria proposta dal Condominio in virtù dell'accertata responsabilità della nella CP_2 verificazione dell'incidente) limitandosi ad impugnare il capo della sentenza che non aveva esteso il predetto giudicato anche nei propri confronti. Sicché sulla questione della responsabilità del eSA è divenuta definitivamente irretrattabile. CP_15
In ogni caso, il dedotto motivo si dimostra pure infondato in quanto contrariamente a quanto CP_1 da eSA affermato, è stata riconosciuta responsabile nella sua qualità di soggetto proprietario e costruttore della barriera protettiva, attesa la sussistenza di vizi di progettazione e costruzione come accertati dalla sentenza di primo grado.
Il Tribunale, invero, non ha imputato a un difetto di manutenzione bensì un difetto di CP_1 costruzione della barriera nonché la violazione delle ordinarie norme di prudenza e diligenza per cui l'unico soggetto chiamato a rispondere dell'evento è risultato essere chi aveva realizzato la detta barriera, ovvero CP_1
L'appellante si duole infine del fatto che il Tribunale non avrebbe esaminato le osservazioni del consulente di parte Sul punto, si rammenta che la consulenza tecnica di parte non costituisce CP_1 mezzo di prova, bensì semplice allegazione difensiva, in relazione alla quale il Giudice non deve motivare il proprio dissenso quando pone a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le osservazioni ivi contenute e conformi al parere del proprio consulente.
E come pure condivisibilmente asserito dal giudicante, la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (cfr in tal senso Cass. CaSAzione civile sez.
III, 31/10/2023, n.30298 in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).
Il Giudice ha profusamente ed adeguatamente motivato sul punto rendendo ampia motivazione anche in ordine al principio di atipicità delle prove e di libero convincimento del giudice.
Del tutto generiche poi si profilano i rilievi in ordine alla asserita abnormità della condotta della alla luce della ampia motivazione resa dal giudicante che oltretutto ha ritenuto che all'esito CP_2 dell'istruttoria svolta non era emerso alcun elemento di prova in ordine ad una condotta di guida della idonea ad escludere ovvero a limitare ex art. 1227 c.c. la incidenza causale della responsabilità CP_2 di nella determinazione dell'evento lesivo. In particolare, si osserva che dalle indicazioni CP_1 fornite dal consulente del PM la ebbe a percorrere i 3-4 metri che la separavano dalla barriera CP_2
a velocità non superiore a 20 km/h; tale modalità di manovra, sebbene astrattamente incauta quanto all' -eventuale- inserimento della retromarcia, appare del tutto normale e prevedibile nell'uso da parte degli utenti di un'area destinata a parcheggio.
Dagli elementi sopra indicati si evince infatti che la al momento dell'urto teneva una velocità CP_2 estremamente ridotta, tale da consentire l'arresto del veicolo in caso di necessità e del tutto adeguata alla destinazione del luogo, tenendo dunque una condotta di guida pienamente prevedibile anche quanto alla possibilità di urtare la barriera posta a protezione del margine esterno, atteso che tale evento si profila, in linea astratta, non straordinario nell'uso normale di un parcheggio.
Inoltre, l'insieme delle circostanze riscontrate hanno consentito di ritenere che una struttura di protezione adeguata anche in ragione del dislivello rilevato tra l'area di parcheggio ed il piano di calpestio sottostante (6 metri circa) ben avrebbe potuto contenere l'impatto determinato in concreto dalla manovra della considerata la ridotta velocità e quindi la ridotta energia cinetica dalla CP_2 steSA sviluppata.
A fronte della sicura inadeguatezza della barriera di contenimento, la positiva prova in ordine alla concreta condotta di guida della con riferimento agli indici sopra indicati, e l'assenza di CP_2 riscontri in ordine alla tenuta di una condotta di guida imprevedibile ed abnorme, tale da integrare il caso fortuito ovvero a costituire significativa concausa nella determinazione del sinistro, inducono a ritenere che la riscontrata omissione in ordine alla apposizione di idonea barriera sia stata da sola idonea a determinare il sinistro, ovvero che la installazione di una misura di contenimento adeguata allo stato dei luoghi avrebbe potuto impedire la caduta del veicolo condotto dalla CP_2
Da ciò consegue il rigetto dei due motivi sin qui esaminati e la conferma sui punti della sentenza incisi dalle dette doglianze.
Venendo al terzo motivo di appello deve parimenti concludersi per il suo integrale rigetto. Con esso l'appellante sostiene che la polizza contratta dal con l'allora si CP_15 CP_4 sarebbe estesa a sè e che la domanda di manleva spiegata dal doveva ritenersi estesa CP_15 anche a e, per ciò solo, la compagnia avrebbe dovuto manlevarla;
imputa poi al giudice di CP_1 prime cure l'omeSA motivazione sia in ordine alla domanda proposta contro il Condominio sia per quella avanzata contro la detta GN di assicurazione.
Sicché giova rilevare in primis che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Giudice di primo grado non ha affatto omesso di esaminare la domanda spiegata da nei confronti del CP_1 ma l'ha invece espreSAmente rigettata. Così si è espresso, in particolare, il Tribunale CP_15 sul punto: “La ha chiamato in causa lo stesso limitandosi ad allegare genericamente la CP_1 responsabilità del chiamato quale soggetto avente la gestione dei parcheggi della struttura data in locazione al Comune di L'assoluta genericità delle allegazioni in ordine agli specifici profili CP_10 di responsabilità ad esso imputabili e, per altro verso, il difetto di qualsivoglia elemento probatorio emerso nel corso dell'istruttoria svolta in ordine al coinvolgimento a qualsiasi titolo del Condominio nella vicenda in esame impongono conseguentemente il rigetto della domanda proposta”.
Va in ogni caso rilevato che, all'udienza del 13.7.2022, l'amministratore del nel CP_15 rispondere al deferito giuramento decisorio di cui al punto B) dell'ordinanza di ammissione dello stesso ( - giuro e giurando, affermo o nego che, la barriera di protezione/recinzione del parcheggio a raso, di uso pubblico, di cui al precedente capo a) - che affaccia sulla sottostante rampa di accesso ai parcheggi interrati, con dislivello di 5,95 m. - è gestita, in via esclusiva, dall'Amministrazione
Condominiale, che aveva ed ha il dominio sulla steSA, e ne cura e ne curava alla data del 25/09/2009, ed anche precedentemente e successivamente a tale data, la manutenzione” ) ha negato che la barra di protezione/recinzione del parcheggio fosse all'epoca gestita in via esclusiva dal detto CP_15
e che lo stesso ne curasse la relativa manutenzione;
sicché, anche sul rigetto della spiegata domanda proposta da nei confronti del la doglianza moSA deve essere respinta e la CP_1 CP_15 sentenza sul punto trovare sicura conferma.
Va poi rilevato, quanto alla domanda di malleva avanzata da ei confronti di che CP_1 CP_1 la steSA si profila ed in primis inammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto domanda nuova;
ed invero esaminando gli atti di del primo grado si evince che questa non ha mai proposto alcuna CP_1 domanda in tal senso nei confronti di per cui del tutto correttamente il giudicante ha omesso CP_1 di occuparsi della relativa questione.
Nell'impugnata sentenza, infatti, è stata condivisibilmente esclusa la responsabilità del CP_15 in virtù del giudicato di cui alla sentenza del Giudice di AC di ragione per la quale qualsiasi CP_10 questione afferente alla polizza assicurativa contratta con è rimasta assorbita. CP_1
In ogni caso è documentato come la polizza n. 273.01175817 non potesse affatto operare in favore di atteso che in eSA veniva indicato come soggetto contraente ed assicurato il solo CP_1 [...]
e non già Controparte_15 CP_1
Nell'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, del resto, risulta specificato che (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado generali) “..la Società ( oggi si CP_4 CP_1 obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente Parte_2 responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento….verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione” ed il rischio è dato appunto dalla responsabilità del nella CP_15 gestione dello stesso. Del resto, dalla precisazione, inserita tra le clausole speciali, secondo la quale la proprietà del fabbricato era in capo a non poteva farsi derivare per ciò solo che la steSA CP_1 fosse coperta dalla medesima polizza che, invece, assicurava unicamente il Condominio.
Venendo infine al quinto motivo dell'appello principale vanno svolte le seguenti considerazioni.
Mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v. , in tal senso, Sez. 3, sentenza n. 28989 del 11/11/2019), la steSA liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico.
Confermando quanto già da tempo affermato dalla Corte di legittimità, in ordine al principio della piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (atteso che il sintagma
“danno morale” non è suscettibile di accertamento medico - legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico - relazionali della vita del danneggiato), va riaffermata la necessità che la liquidazione di tale (autonomo) danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato.
Converrà, d'altro canto, considerare come la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale comporti, come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato. Da qui la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza;
la massima di esperienza, infatti - diversamente dalla categoria del fatto notorio - non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico - ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante.
Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui poSA inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito.
Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è all'origine del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico - relazionali, per così dire, ordinarie.
Così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico - presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico - relazionale conseguente alla lesione steSA (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020).
Si tratta, conclusivamente, per ciò che concerne le modalità di liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, di un procedimento fondato su specifiche e consolidate massime di esperienza, al quale lo stesso legislatore ha ritenuto di fare opportunamente ricorso, muovendo da un criterio equitativo rispetto al quale questo Collegio ritiene di non poter condividere le censure di irragionevolezza o inappropriatezza infondatamente avanzate dall'appellante.
Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto di poter liquidare, in favore della il danno dalla CP_2 steSA sofferto ricorrendo all'applicazione dei criteri tabellari quanto al danno biologico e quanto della dimensione morale della sofferenza patita sulla base di una modalità di liquidazione del danno alla persona da ritenere pienamente legittima sul piano equitativo, secondo un criterio proporzionale (circa il 53%) rispetto alla componente biologica. Il motivo deve essere pertanto integralmente rigettato e così l'appello principale proposto da CP_1
Ciò determina l'assorbimento del secondo motivo dell'appello incidentale condizionato proposto da
CP_1
Venendo quindi ed infine al primo motivo di appello incidentale proposto da valgano le CP_1 seguenti considerazioni.
Si rammenta che a norma dell'art.92 comma 2 cpc "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 (in G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n.
17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri inter-venti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice poSA compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Pertanto, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, le ragioni per il quali il giudice può compensare le spese tra le parti non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014.
La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
E nel caso di specie va senz'altro rilevata la peculiarità della fattispecie esaminata dal giudicante in presenza di un giudicato intereSAnte alcune parti del giudizio e la cui estensione in favore di CP_1
è stata infondatamente sostenuta finanche dalla steSA la quale infine ha visto correttamente CP_1 assorbirsi la domanda contro di lei proposta in virtù del rigetto della domanda avanzata contro il
Condominio, parte chiamata da chiamante la propria compagnia di assicurazione. CP_1
Conclusivamente, l'appello principale va rigettato e quello incidentale in parte rigettato in parte dichiarato assorbito.
Quanto alle spese la evidente peculiarità fattuale e giuridica, anche processuale, della presente fattispecie che ha intereSAto l'appellante principale e la parte appellata nonchè le posizioni CP_2
CP_ assolutamente ancillari assunte dalle altre parti appellanti compresa quella dell'interveniente di
Roma e la contumacia infine di , giustificano l'integrale compensazione delle spese tra tutte CP_6 le parti in causa. Poiché l'impugnazione principale e quella incidentale sono state respinte sussistono i presupposti per l'applicazione per entrambe le parti impugnanti dell'art. 13 comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, come successivamente modificato ed integrato.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza
[...] Controparte_5 definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 9129/2019, pubblicata il 2.5.2019, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa le spese di lite in via integrale.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
e di di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 Controparte_5 unificato pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca -