Art. 3. 1. Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'articolo 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo. ((Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanita', di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una piu' completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei Paesi ove questo e' impiegato, e lo trasmette al Parlamento con le opportune proposte)) .
(( 1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo e' ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanita' 17 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 giugno 1983 )) 2. L'individuazione e' fatta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni piu' rappresentative dei consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.
5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.
6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori ((sei mesi)) .
(( 1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo e' ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanita' 17 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 giugno 1983 )) 2. L'individuazione e' fatta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni piu' rappresentative dei consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.
5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.
6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori ((sei mesi)) .