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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5741/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 maggio 2024 da elettivamente domiciliato in Marcianise, Via Monte Carso, 17, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Bellopede, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Bitto, per procura in cale al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
giud., in Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 persona del rispettivi rappresentanti pro tempore, convenuti contumaci OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE RICCI : Pt_1
1) in via principale, accertare e dichiarare che tra la società CP_1
(P.IVA: ) la società (P.IVA: ) e la
[...] P.IVA_1 CP_3 P.IVA_2 società (P.IVA: ), vi è un centro unico di CP_4 P.IVA_3 imputazione;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad un inquadramento full-time a tempo indeterminato nel livello 4 del CCNL “Pubblici Esercizi” per l'intero periodo di lavoro alle dipendenze delle convenute, ovvero dal 01.01.2022 al 04.09.2023 e, per l'effetto, condannare solidalmente
[...]
(P.IVA: (P.IVA: ), la (P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1 CP_3
) e la (P.IVA: ), al pagamento in favore P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3 dell'istante della somma complessiva lorda pari ad € 24.829,15, così come da
1 conteggio sopraindicato e per le causali in esso indicate e/o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
3) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di accertamento del centro unico di imputazione, accertarsi e dichiararsi comunque il diritto del ricorrente ad un inquadramento Full – Time a tempo indeterminato nel livello 4 del CCNL “Pubblici Esercizi” nel periodo lavorato dal 01.01.2022 al 30.09.2022 e dal 01.10.2022 al 04.09.2023 e, per l'effetto, condannarsi (P.IVA: ), la Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA: ) e la (P.IVA: ), ognuna CP_3 P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3 per la propria parte, al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di
€ 24.829,15, come da conteggio analitico sopra indicato e per le causali in esso indicate per gli ambedue rapporti lavorati e/o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
4) Condannare le convenute solidalmente al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore di Difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 maggio 2024, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
e
[...] CP_3 CP_4 riferiva di avere lavorato dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022, Parte_1 alle dipendenze de con un contratto di lavoro a tempo Controparte_1 pieno e indeterminato, con la qualifica di operaio ed inquadramento nel livello C2 del CCNL “pubblici esercizi”, espletando le mansioni di barista presso l'unità produttiva di proprietà datoriale sita in Milano - Ripa di porta ticinese. Dal 1° ottobre 2022 al 4 settembre 2023, il rapporto di lavoro era stato ceduto, o comunque aveva continuato, alle dipendenze di con un contratto di CP_3 lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello C2 del CCNL di categoria e mansione di addetto al bar. Il ricorrente ha quindi chiesto accertarsi, nei suoi confronti, l'unico centro di imputazione fra le tre convenute nonché le differenze retributive dovute al full time ed all'inquadramento nel liv. 4 CCNL pubblici esercizi. Nel corso del giudizio, due delle tre convenute sono state poste in liquidazione giudiziale , con conseguente Controparte_1 CP_4 interruzione del giudizio. Il giudizio è stato poi riassunto, nella contumacia di tutte e tre le società chiamate in giudizio. Peraltro, l'unica società in bonis risulta essere la quale, CP_3 dalla visura camerale prodotta, è amministrata da (ora in CP_4 liquidazione giudiziale), che è anche socio unico di CP_3
2 Ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 2 ottobre 2025, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto nei limiti che seguono. Parte_1 risulta essere stato dipendente (doc. 4 fasc. ric. e le prodotte buste Parte_1 paga): a) dal 01.01.2022 al 30.09.2022 di con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello C2 del CCNL
“pubblici servizi”; b) dal 01.10.2022 al 04.09.2023 di con contratto di lavoro a tempo pieno CP_3
e indeterminato, con inquadramento nel livello C2 del CCNL “pubblici servizi”. ha affermato di essere stato promiscuamente impiegato, durante Parte_1
l'unitario rapporto di lavoro, presso plurime unità locali alle dipendenze delle datrici di lavoro e costituenti un unico centro di Controparte_1 CP_3 imputazione;
2. Come è noto, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per se solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della c.d. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori; trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass., sez. lav., 15 maggio 2006, n. 11107; Cass., sez. lav., 26 agosto 2016, n. 17368) Chi svolge tale domanda, quindi, deve provare non solo l'identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive
3 e l'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente (così App. Milano, 9 febbraio 2004, in Riv. critica dir. lav., 2004, 63).
3. Seguendo i principi di cui al precedente §, il Tribunale ha ammesso ed escusso la prova orale. Il primo teste, ha riferito: “Ho lavorato in passato per Testimone_1 [...]
e per dal 2019 fino alla fine del 2022, quando mi Controparte_1 CP_3 sono dimesso. Ho promosso una causa nei confronti di tutte e tre le società. Attualmente c'è la sentenza di primo grado. Ero il bar manager del gruppo. SC : sono stato il suo responsabile per tutta la durata del suo Parte_1 periodo lavorativo. Mi sembra che abbia iniziato a lavorare a gennaio 2022 per circa un Parte_1 anno. Faceva il barman. A seconda di esigenze operative veniva spostato da un punto vendita Parte_1 all'altro. Si tratta dei locali “La filetteria italiana”, OT e SS S”. Il primo di questi locali faceva riferimento a . Controparte_1
Il terzo a CP_5 CP_3 CP_6
La aveva più punti vendita;
uno soltanto;
Messicana più punti CP_1 CP_5 vendita.
lavorava per sei giorni su sette. L'orario andava dalle 16:30/17:00 Parte_1 fino alle ore 1:00. Per i andava anche alle ore 2:00. CP_5
Ogni barman era responsabile del bancone presso cui lavorava. , Parte_1 quindi, si occupava anche del lato creativo dei cocktail e della personalizzazione dei drink.
gestiva la cassa nel locale di essendo responsabile delle Parte_1 CP_5 eventuali mancanze. Monitorava le scorte del bar e del magazzino. Confermo le mansioni di cui ai capi 4 e 5 dell'ordinanza 6 giugno 2025. è la HR del gruppo. Si occupava degli spostamenti del ricorrente tra CP_7
i vari punti vendita.
era l'area manager di . Dava direttive al ricorrente. Persona_1 CP_1
era direttore di uno dei punti vendita di Persona_2 CP_1
Poteva dare direttive a me, che poi trasferivo a .”
[...] Parte_1
Il secondo teste, ha riferito: “Non parente. Ho lavorato Persona_2 per dal 2019 fino alla fine del 2023/inizio 2024, quando mi Controparte_1 sono dimesso. C'è stata una sentenza. Ho avuto un pagamento parziale dei miei crediti. Ho conosciuto sul posto di lavoro. Faceva il barman. Parte_1
Mi pare che abbia iniziato a lavorare nel 2022 e lavorava ancora Parte_1 quando me ne sono andato io.
ha lavorato nello store ove lavoravo io: “La filetteria italiana” sui Parte_1
Navigli.
4 ha lavorato anche negli altri store: so che ha lavorato per . Parte_1 CP_5
Non so se abbia lavorato per SS S”. Ha lavorato anche per altri store di “La italiana”: a e a CP_1 CP_8
. CP_9
lavorava 6 giorni su 7, dalle ore 18 fino a chiusura, ore 00:30/1:00, Parte_1 ma durante il weekend l'orario si prolungava di una mezz'ora. Confermo tutte le mansioni di cui al capo 4 dell'ordinanza 6 giugno 2025. Era anche molto bravo. Presso “La filetteria italiana” dei Navigli non faceva cassa. Non so se la facesse presso . CP_5
Sull'operatività istantanea eravamo io e a dare direttive al ricorrente. Tes_1
era l'area manager. Non so se abbia dato direttive al ricorrente Persona_1 perché non era presente in loco. Immagino che potesse farlo. HR di mi immagino potesse comunicare di volta in CP_7 CP_4 volta a la destinazione. Parte_1
In condizione di necessità, poteva, in quanto ragazzo affidabile, Parte_1 gestire il POS ai tavoli. Non so se avesse la responsabilità di eventuali ammanchi.”
unica convenuta in bonis, non è venuta a rendere l'interrogatorio CP_3 formale. Invero, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della fictio confessionis, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi.
4. Le prova orali hanno dimostrato senza alcun dubbio non solo l'identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive e l'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente. ES “A seconda di esigenze operative veniva Tes_1 Parte_1 spostato da un punto vendita all'altro. Si tratta dei locali “La filetteria italiana”,
OT e SS S”. Il primo di questi locali faceva riferimento a
[...]
. Il terzo a Controparte_1 CP_5 CP_3 CP_6
La aveva più punti vendita;
uno soltanto;
Messicana più punti CP_1 CP_5 vendita.” ES : “ ha lavorato nello store ove lavoravo io: “La Per_2 Parte_1 filetteria italiana” sui Navigli.
ha lavorato anche negli altri store: so che ha lavorato per . Parte_1 CP_5
Non so se abbia lavorato per SS S”.
5 Ha lavorato anche per altri store di “La filetteria italiana”: a e a CP_8
.” CP_9
5. Alla luce delle mansioni disimpegnate da (ed indicate dai Parte_1 testimoni), egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel liv. 4° del CCNL “pubblici esercizi”: “Appartengono a questo livello i Lavoratori che, anche preposti a gruppi operativi, con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico-pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute: e con retribuzione globale mensile lorda di € 1.562,69, oltre Pt_2 all'indennità di maneggio denaro (anche questa segnalata dai testimoni) pari al 5% della retribuzione mensile.
6. Anche lo straordinario è stato accertato con la prova orale (teste : lavorava per sei giorni su sette. L'orario andava Tes_1 Parte_1 dalle 16:30/17:00 fino alle ore 1:00. Per i andava anche alle ore 2:00.” CP_5
7. I calcoli incorporati nel ricorso sono corretti. vanta la somma per differenze sul livello di € 7.107,87 (€ 32.816,49 Parte_1 paga base spettante * 21 mesi - € 25.708,62 paga base erogata per 21 mesi). Per i mesi di agosto e settembre 2023, vanta la somma di € 1.803,10. Parte_1
Per i ratei di 13° e 14° mensilità per il mese di settembre 2023, il dipendente vanta la somma di € 230,84 (€ 115,42 rateo agosto 2023 + € 115,42 rateo agosto 2023); Il TFR che ammonta in complessivi € 1.652,90 (TFR GAM s.r.l.); Per le 11 ore di lavoro straordinario alla settimana, l'importo dovuto è pari ad € 11.422,40. A titolo di indennità sostitutiva del preavviso, all'istante spetta la somma di € 1.202,06 (€ 60,10 * 20 gg). Per l'indennità di maneggio denaro, il ricorrente è creditore di € 1.640,82 (€ 78,13 pari al 5% della retribuzione lorda mensile * 21 mesi) risulta quindi creditore di lordi € 24.829,15. Parte_1
8. Alle società in liquidazione giudiziale ( e Controparte_1 [...]
si applicano le disposizioni degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al CP_4 divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti, che dovrà essere eseguito in ogni caso secondo le regole del concorso. L'art. 32 CCI sancisce che il Tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione giudiziale è competente per tutte le liti che ne derivano, secondo la formulazione corrispondente a quella contenuta nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, interpretata da tempo in modo univoco (v., per tutte, Sez. L, Sentenza n. 19271 del
6 20/08/2013 che ha ritenuto proponibili e conoscibili da parte del giudice del lavoro le domande di accertamento della invalidità od inefficacia del licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro;
cfr. Cass. 23.7.2004 n. 13877; Cass.
5.12.2000 n. 15447; Cass. 27.7.99 n. 8136; Cass. 20.7.95 n. 7907). Invero, l'interesse del lavoratore in questa causa appare quello di unirsi alla massa dei creditori ammessi per ottenere la soddisfazione del suo credito sul patrimonio del debitore. Non resta che concludere che non si possa sfuggire alla regola che sia solo il Giudice Fallimentare a potersi occupare dell'accertamento del credito. Questa azione va quindi dichiarata improcedibile.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara che tra la società la società Controparte_1 [...]
e la società vi è un centro unico di imputazione del rapporto CP_3 CP_4 di lavoro di Parte_1
2) accerta e dichiara il diritto di ad un inquadramento full-time a Parte_1 tempo indeterminato nel livello 4 del CCNL “Pubblici Esercizi” per l'intero periodo di lavoro alle dipendenze delle tre convenute, ovvero dal 01.01.2022 al 04.09.2023;
3) condanna al pagamento in favore di della somma CP_3 Parte_1 complessiva lorda pari ad € 24.829,15;
4) dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di Controparte_1 giud e di in liqu giud.; CP_4
5) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei CP_3
Difensori di (Avv. Bitto e Bellopede), liquidate in complessivi € Parte_1
4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 2 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 maggio 2024 da elettivamente domiciliato in Marcianise, Via Monte Carso, 17, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Bellopede, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Bitto, per procura in cale al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
giud., in Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 persona del rispettivi rappresentanti pro tempore, convenuti contumaci OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE RICCI : Pt_1
1) in via principale, accertare e dichiarare che tra la società CP_1
(P.IVA: ) la società (P.IVA: ) e la
[...] P.IVA_1 CP_3 P.IVA_2 società (P.IVA: ), vi è un centro unico di CP_4 P.IVA_3 imputazione;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad un inquadramento full-time a tempo indeterminato nel livello 4 del CCNL “Pubblici Esercizi” per l'intero periodo di lavoro alle dipendenze delle convenute, ovvero dal 01.01.2022 al 04.09.2023 e, per l'effetto, condannare solidalmente
[...]
(P.IVA: (P.IVA: ), la (P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1 CP_3
) e la (P.IVA: ), al pagamento in favore P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3 dell'istante della somma complessiva lorda pari ad € 24.829,15, così come da
1 conteggio sopraindicato e per le causali in esso indicate e/o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
3) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di accertamento del centro unico di imputazione, accertarsi e dichiararsi comunque il diritto del ricorrente ad un inquadramento Full – Time a tempo indeterminato nel livello 4 del CCNL “Pubblici Esercizi” nel periodo lavorato dal 01.01.2022 al 30.09.2022 e dal 01.10.2022 al 04.09.2023 e, per l'effetto, condannarsi (P.IVA: ), la Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA: ) e la (P.IVA: ), ognuna CP_3 P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3 per la propria parte, al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di
€ 24.829,15, come da conteggio analitico sopra indicato e per le causali in esso indicate per gli ambedue rapporti lavorati e/o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
4) Condannare le convenute solidalmente al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore di Difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 maggio 2024, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
e
[...] CP_3 CP_4 riferiva di avere lavorato dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022, Parte_1 alle dipendenze de con un contratto di lavoro a tempo Controparte_1 pieno e indeterminato, con la qualifica di operaio ed inquadramento nel livello C2 del CCNL “pubblici esercizi”, espletando le mansioni di barista presso l'unità produttiva di proprietà datoriale sita in Milano - Ripa di porta ticinese. Dal 1° ottobre 2022 al 4 settembre 2023, il rapporto di lavoro era stato ceduto, o comunque aveva continuato, alle dipendenze di con un contratto di CP_3 lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello C2 del CCNL di categoria e mansione di addetto al bar. Il ricorrente ha quindi chiesto accertarsi, nei suoi confronti, l'unico centro di imputazione fra le tre convenute nonché le differenze retributive dovute al full time ed all'inquadramento nel liv. 4 CCNL pubblici esercizi. Nel corso del giudizio, due delle tre convenute sono state poste in liquidazione giudiziale , con conseguente Controparte_1 CP_4 interruzione del giudizio. Il giudizio è stato poi riassunto, nella contumacia di tutte e tre le società chiamate in giudizio. Peraltro, l'unica società in bonis risulta essere la quale, CP_3 dalla visura camerale prodotta, è amministrata da (ora in CP_4 liquidazione giudiziale), che è anche socio unico di CP_3
2 Ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 2 ottobre 2025, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto nei limiti che seguono. Parte_1 risulta essere stato dipendente (doc. 4 fasc. ric. e le prodotte buste Parte_1 paga): a) dal 01.01.2022 al 30.09.2022 di con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello C2 del CCNL
“pubblici servizi”; b) dal 01.10.2022 al 04.09.2023 di con contratto di lavoro a tempo pieno CP_3
e indeterminato, con inquadramento nel livello C2 del CCNL “pubblici servizi”. ha affermato di essere stato promiscuamente impiegato, durante Parte_1
l'unitario rapporto di lavoro, presso plurime unità locali alle dipendenze delle datrici di lavoro e costituenti un unico centro di Controparte_1 CP_3 imputazione;
2. Come è noto, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per se solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della c.d. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori; trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass., sez. lav., 15 maggio 2006, n. 11107; Cass., sez. lav., 26 agosto 2016, n. 17368) Chi svolge tale domanda, quindi, deve provare non solo l'identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive
3 e l'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente (così App. Milano, 9 febbraio 2004, in Riv. critica dir. lav., 2004, 63).
3. Seguendo i principi di cui al precedente §, il Tribunale ha ammesso ed escusso la prova orale. Il primo teste, ha riferito: “Ho lavorato in passato per Testimone_1 [...]
e per dal 2019 fino alla fine del 2022, quando mi Controparte_1 CP_3 sono dimesso. Ho promosso una causa nei confronti di tutte e tre le società. Attualmente c'è la sentenza di primo grado. Ero il bar manager del gruppo. SC : sono stato il suo responsabile per tutta la durata del suo Parte_1 periodo lavorativo. Mi sembra che abbia iniziato a lavorare a gennaio 2022 per circa un Parte_1 anno. Faceva il barman. A seconda di esigenze operative veniva spostato da un punto vendita Parte_1 all'altro. Si tratta dei locali “La filetteria italiana”, OT e SS S”. Il primo di questi locali faceva riferimento a . Controparte_1
Il terzo a CP_5 CP_3 CP_6
La aveva più punti vendita;
uno soltanto;
Messicana più punti CP_1 CP_5 vendita.
lavorava per sei giorni su sette. L'orario andava dalle 16:30/17:00 Parte_1 fino alle ore 1:00. Per i andava anche alle ore 2:00. CP_5
Ogni barman era responsabile del bancone presso cui lavorava. , Parte_1 quindi, si occupava anche del lato creativo dei cocktail e della personalizzazione dei drink.
gestiva la cassa nel locale di essendo responsabile delle Parte_1 CP_5 eventuali mancanze. Monitorava le scorte del bar e del magazzino. Confermo le mansioni di cui ai capi 4 e 5 dell'ordinanza 6 giugno 2025. è la HR del gruppo. Si occupava degli spostamenti del ricorrente tra CP_7
i vari punti vendita.
era l'area manager di . Dava direttive al ricorrente. Persona_1 CP_1
era direttore di uno dei punti vendita di Persona_2 CP_1
Poteva dare direttive a me, che poi trasferivo a .”
[...] Parte_1
Il secondo teste, ha riferito: “Non parente. Ho lavorato Persona_2 per dal 2019 fino alla fine del 2023/inizio 2024, quando mi Controparte_1 sono dimesso. C'è stata una sentenza. Ho avuto un pagamento parziale dei miei crediti. Ho conosciuto sul posto di lavoro. Faceva il barman. Parte_1
Mi pare che abbia iniziato a lavorare nel 2022 e lavorava ancora Parte_1 quando me ne sono andato io.
ha lavorato nello store ove lavoravo io: “La filetteria italiana” sui Parte_1
Navigli.
4 ha lavorato anche negli altri store: so che ha lavorato per . Parte_1 CP_5
Non so se abbia lavorato per SS S”. Ha lavorato anche per altri store di “La italiana”: a e a CP_1 CP_8
. CP_9
lavorava 6 giorni su 7, dalle ore 18 fino a chiusura, ore 00:30/1:00, Parte_1 ma durante il weekend l'orario si prolungava di una mezz'ora. Confermo tutte le mansioni di cui al capo 4 dell'ordinanza 6 giugno 2025. Era anche molto bravo. Presso “La filetteria italiana” dei Navigli non faceva cassa. Non so se la facesse presso . CP_5
Sull'operatività istantanea eravamo io e a dare direttive al ricorrente. Tes_1
era l'area manager. Non so se abbia dato direttive al ricorrente Persona_1 perché non era presente in loco. Immagino che potesse farlo. HR di mi immagino potesse comunicare di volta in CP_7 CP_4 volta a la destinazione. Parte_1
In condizione di necessità, poteva, in quanto ragazzo affidabile, Parte_1 gestire il POS ai tavoli. Non so se avesse la responsabilità di eventuali ammanchi.”
unica convenuta in bonis, non è venuta a rendere l'interrogatorio CP_3 formale. Invero, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della fictio confessionis, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi.
4. Le prova orali hanno dimostrato senza alcun dubbio non solo l'identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive e l'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente. ES “A seconda di esigenze operative veniva Tes_1 Parte_1 spostato da un punto vendita all'altro. Si tratta dei locali “La filetteria italiana”,
OT e SS S”. Il primo di questi locali faceva riferimento a
[...]
. Il terzo a Controparte_1 CP_5 CP_3 CP_6
La aveva più punti vendita;
uno soltanto;
Messicana più punti CP_1 CP_5 vendita.” ES : “ ha lavorato nello store ove lavoravo io: “La Per_2 Parte_1 filetteria italiana” sui Navigli.
ha lavorato anche negli altri store: so che ha lavorato per . Parte_1 CP_5
Non so se abbia lavorato per SS S”.
5 Ha lavorato anche per altri store di “La filetteria italiana”: a e a CP_8
.” CP_9
5. Alla luce delle mansioni disimpegnate da (ed indicate dai Parte_1 testimoni), egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel liv. 4° del CCNL “pubblici esercizi”: “Appartengono a questo livello i Lavoratori che, anche preposti a gruppi operativi, con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico-pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute: e con retribuzione globale mensile lorda di € 1.562,69, oltre Pt_2 all'indennità di maneggio denaro (anche questa segnalata dai testimoni) pari al 5% della retribuzione mensile.
6. Anche lo straordinario è stato accertato con la prova orale (teste : lavorava per sei giorni su sette. L'orario andava Tes_1 Parte_1 dalle 16:30/17:00 fino alle ore 1:00. Per i andava anche alle ore 2:00.” CP_5
7. I calcoli incorporati nel ricorso sono corretti. vanta la somma per differenze sul livello di € 7.107,87 (€ 32.816,49 Parte_1 paga base spettante * 21 mesi - € 25.708,62 paga base erogata per 21 mesi). Per i mesi di agosto e settembre 2023, vanta la somma di € 1.803,10. Parte_1
Per i ratei di 13° e 14° mensilità per il mese di settembre 2023, il dipendente vanta la somma di € 230,84 (€ 115,42 rateo agosto 2023 + € 115,42 rateo agosto 2023); Il TFR che ammonta in complessivi € 1.652,90 (TFR GAM s.r.l.); Per le 11 ore di lavoro straordinario alla settimana, l'importo dovuto è pari ad € 11.422,40. A titolo di indennità sostitutiva del preavviso, all'istante spetta la somma di € 1.202,06 (€ 60,10 * 20 gg). Per l'indennità di maneggio denaro, il ricorrente è creditore di € 1.640,82 (€ 78,13 pari al 5% della retribuzione lorda mensile * 21 mesi) risulta quindi creditore di lordi € 24.829,15. Parte_1
8. Alle società in liquidazione giudiziale ( e Controparte_1 [...]
si applicano le disposizioni degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al CP_4 divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti, che dovrà essere eseguito in ogni caso secondo le regole del concorso. L'art. 32 CCI sancisce che il Tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione giudiziale è competente per tutte le liti che ne derivano, secondo la formulazione corrispondente a quella contenuta nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, interpretata da tempo in modo univoco (v., per tutte, Sez. L, Sentenza n. 19271 del
6 20/08/2013 che ha ritenuto proponibili e conoscibili da parte del giudice del lavoro le domande di accertamento della invalidità od inefficacia del licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro;
cfr. Cass. 23.7.2004 n. 13877; Cass.
5.12.2000 n. 15447; Cass. 27.7.99 n. 8136; Cass. 20.7.95 n. 7907). Invero, l'interesse del lavoratore in questa causa appare quello di unirsi alla massa dei creditori ammessi per ottenere la soddisfazione del suo credito sul patrimonio del debitore. Non resta che concludere che non si possa sfuggire alla regola che sia solo il Giudice Fallimentare a potersi occupare dell'accertamento del credito. Questa azione va quindi dichiarata improcedibile.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara che tra la società la società Controparte_1 [...]
e la società vi è un centro unico di imputazione del rapporto CP_3 CP_4 di lavoro di Parte_1
2) accerta e dichiara il diritto di ad un inquadramento full-time a Parte_1 tempo indeterminato nel livello 4 del CCNL “Pubblici Esercizi” per l'intero periodo di lavoro alle dipendenze delle tre convenute, ovvero dal 01.01.2022 al 04.09.2023;
3) condanna al pagamento in favore di della somma CP_3 Parte_1 complessiva lorda pari ad € 24.829,15;
4) dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di Controparte_1 giud e di in liqu giud.; CP_4
5) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei CP_3
Difensori di (Avv. Bitto e Bellopede), liquidate in complessivi € Parte_1
4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 2 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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