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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 902/2020 RGAC vertente
TRA
nato a San Giovanni in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
anche in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro DURANTE del foro di Crotone ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Castelsilano (KR), alla Località san
RE s.n.c., in forza di procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
( ), ), CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
( , ( ), CP_4 C.F._4 CP_5 C.F._5
( ), ), CP_6 C.F._6 CP_7 C.F._7
( ), ( , CP_3 C.F._8 CP_8 C.F._9
, ( ), CP_5 C.F._10 CP_6 C.F._11
), elett.te domiciliati in San Giovanni in Fiore CP_9 C.F._12
1 alla Via Bainsizza 29, presso e nello studio dell' Avv. Luigi Ivan Congi ( , C.F._13
dal quale sono rappresentati e difesi nel presente giudizio in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio
APPELLATI
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1
proponeva impugnazione chiedendone la riforma della sentenza N. 825/2020, depositata in data 30.04.2020, il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Dr.ssa Marletta,
definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.A.C. N. 5496/2013 così disponeva:
“1) Conferma l'ordinanza interdittale emessa dal Tribunale di Cosenza in data 27/30 giugno
2014 con la quale è stato ordinato all' di 'consentire ai predetti ricorrenti il Parte_1
passaggio, sia a piedi che con i mezzi meccanici, sulla stradella di cui in narrativa, realizzata dal
resistente, ordinandogli altresì la rimozione dei massi posti ad occlusione dell'accesso e la consegna
della chiave del lucchetto della sbarra ivi posta' e successivamente confermata in sede di reclamo;
2) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti nei confronti del resistente;
3) Condanna in proprio e nella qualità, ferme le spese già liquidate nella Parte_1
precedente fase interdittale, alla refusione delle spese di lite della presente fase di giudizio in favore
dei ricorrenti, in solido tra loro, che qui si liquidano in complessivi €2.000,00 per compensi
professionali, oltre il 15 % per spese generali, Cpa e Iva come per legge, ed €7,70 per spese di notifica,
con distrazione in favore del procuratore costituito”.
Parte appellane così concludeva “Respingere le richieste e pretese avanzate dai sig.ri CP_3
poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché prive di qualsiasi elemento probatorio e per l'effetto,
dichiarare la inesistenza di una servitù di passaggio degli appellati a carico della stradina posta in
località “Vaccarizziello”, in agro del comune di San Giovanni in Fiore, all'interno della proprietà di
e con riesame di tutte le questioni in fatto ed in diritto dibattute CP_10 Parte_1
dalle parti in tutte le fasi del giudizio di primo grado, con ogni e più ampia riserva di ulteriori
deduzioni, anche istruttorie, conclusioni e produzioni. Con vittoria di spese competenze ed onorari
del primo procedimento e dell'attuale grado del giudizio”.
2 Si costituivano , , , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_3 [...]
, , , eccependo CP_8 CP_5 CP_6 CP_9
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; contestavano nel merito l'avverso appello e ne chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 9.10.2023, vista la nota dell'avv.to Pietro Durante difensore dell'appellante con cui ha dichiarato il decesso del proprio assistito Parte_1
producendo il certificato di morte, la Corte disponeva l'interruzione del giudizio.
Rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c.
ratione temporis applicabile, con provvedimento del 6.10.2025, la Corte fissata l'udienza del
11.11.2025 per l'adozione del provvedimento di estinzione.
All'esito dell'udienza della predetta udienza, la Corte, stante la mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio interrotto, non può che dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18
giugno 2009, n. 69 e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 11.11.2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
3
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 902/2020 RGAC vertente
TRA
nato a San Giovanni in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
anche in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro DURANTE del foro di Crotone ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Castelsilano (KR), alla Località san
RE s.n.c., in forza di procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
( ), ), CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
( , ( ), CP_4 C.F._4 CP_5 C.F._5
( ), ), CP_6 C.F._6 CP_7 C.F._7
( ), ( , CP_3 C.F._8 CP_8 C.F._9
, ( ), CP_5 C.F._10 CP_6 C.F._11
), elett.te domiciliati in San Giovanni in Fiore CP_9 C.F._12
1 alla Via Bainsizza 29, presso e nello studio dell' Avv. Luigi Ivan Congi ( , C.F._13
dal quale sono rappresentati e difesi nel presente giudizio in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio
APPELLATI
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1
proponeva impugnazione chiedendone la riforma della sentenza N. 825/2020, depositata in data 30.04.2020, il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Dr.ssa Marletta,
definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.A.C. N. 5496/2013 così disponeva:
“1) Conferma l'ordinanza interdittale emessa dal Tribunale di Cosenza in data 27/30 giugno
2014 con la quale è stato ordinato all' di 'consentire ai predetti ricorrenti il Parte_1
passaggio, sia a piedi che con i mezzi meccanici, sulla stradella di cui in narrativa, realizzata dal
resistente, ordinandogli altresì la rimozione dei massi posti ad occlusione dell'accesso e la consegna
della chiave del lucchetto della sbarra ivi posta' e successivamente confermata in sede di reclamo;
2) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti nei confronti del resistente;
3) Condanna in proprio e nella qualità, ferme le spese già liquidate nella Parte_1
precedente fase interdittale, alla refusione delle spese di lite della presente fase di giudizio in favore
dei ricorrenti, in solido tra loro, che qui si liquidano in complessivi €2.000,00 per compensi
professionali, oltre il 15 % per spese generali, Cpa e Iva come per legge, ed €7,70 per spese di notifica,
con distrazione in favore del procuratore costituito”.
Parte appellane così concludeva “Respingere le richieste e pretese avanzate dai sig.ri CP_3
poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché prive di qualsiasi elemento probatorio e per l'effetto,
dichiarare la inesistenza di una servitù di passaggio degli appellati a carico della stradina posta in
località “Vaccarizziello”, in agro del comune di San Giovanni in Fiore, all'interno della proprietà di
e con riesame di tutte le questioni in fatto ed in diritto dibattute CP_10 Parte_1
dalle parti in tutte le fasi del giudizio di primo grado, con ogni e più ampia riserva di ulteriori
deduzioni, anche istruttorie, conclusioni e produzioni. Con vittoria di spese competenze ed onorari
del primo procedimento e dell'attuale grado del giudizio”.
2 Si costituivano , , , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_3 [...]
, , , eccependo CP_8 CP_5 CP_6 CP_9
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; contestavano nel merito l'avverso appello e ne chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 9.10.2023, vista la nota dell'avv.to Pietro Durante difensore dell'appellante con cui ha dichiarato il decesso del proprio assistito Parte_1
producendo il certificato di morte, la Corte disponeva l'interruzione del giudizio.
Rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c.
ratione temporis applicabile, con provvedimento del 6.10.2025, la Corte fissata l'udienza del
11.11.2025 per l'adozione del provvedimento di estinzione.
All'esito dell'udienza della predetta udienza, la Corte, stante la mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio interrotto, non può che dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18
giugno 2009, n. 69 e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 11.11.2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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