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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 540/2024 RG vertente tra
(C.F. e P.Iva: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), con sede in Controparte_1 C.F._1
NA (MC) alla Via Alcide De Gasperi n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tesei (C.F.:
)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelfidardo (AN) alla C.F._2
Via P. Soprani n. 2/B e presso il seguente indirizzo di PEC: Ema_1 [...]
Email_2
-parte appellante e con sede legale in Roma al Viale Castro Pretorio n. 122 (00185), Numero REA: CP_2
RM – 1122848, P.IVA , Indirizzo PEC come da Visura CCIAA di Roma: P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante p.t., (codice Email_3 Controparte_3 fiscale ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Marzano (codice C.F._3 fiscale: e Valentina Giordano (codice fiscale C.F._4 C.F._5 presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 18 (telefax 02
80298299 - PEC , ; Email_4 Email_5
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
“Fondata l'opposizione proposta da , con sede in Roma ed in persona del l.r. p.t., CP_2 avverso il decreto ingiuntivo 807/23 RG 331/23, notificato da con sede in Parte_2
NA ed in persona del l.r. p.t., decreto portante la somma di euro 120.928,69 oltre interessi e spese di procedura, in forza delle fatture nn. 7 e 8 del 17.03.2022 afferenti lavori eseguiti in subappalto nel cantiere di Piombino (LI), e nn. 8 e 9 del 17.03.2022, relative a lavori, sempre eseguiti in subappalto, oltre noleggio di attrezzature, nel cantiere di Bagno Grande (AQ).
2 – Da accogliersi infatti l'eccezione di carenza di giurisdizione della AGO per la intervenuta pattuizione di clausola arbitrale nel contratto relativo ai lavori nel cantiere di Piombino.
2.1 – All'art. 24 del contratto stipulato il 4.6.2020 risulta il deferimento di ogni controversia inerente il contratto ad un collegio arbitrale con sede in Roma;
ne risulta anche l'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c., tale dovendosi intendere il richiamo in calce al contratto sebbene erroneo all'art. 25 dello stesso, tuttavia chiaramente individuato con la dicitura “foro competente”, di modo che non può sussistere la incertezza lamentata dall'ingiungente (per l'inderogabilità della competenza arbitrale nel giudizio di opposizione a D.I. V. Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27085; Cass., sez. un., 21 settembre 2018, n. 22433; Cass. 3 maggio 2016, n. 8690;
Cass. 23 ottobre 2015, n. 21666; Cass. 4 marzo 2011, n. 5265);
2.2 - Parimenti irrilevante l'eccepita mancata sottoscrizione della detta clausola arbitrale da parte del legale rappresentante plenipotenziario della società , bensì esclusivamente dal CP_2 responsabile dell'ufficio acquisti: risulta evidente, stante la completa esecuzione delle opere appaltate, la volontà rispettivamente della di ratificare l'opera del proprio asserito falsus CP_2 procurator e della di dare comunque esecuzione al contratto. Parte_1
2.3 – Per l'effetto non possono essere esaminate le censure dell'opponente -e quindi neppure la relativa domanda riconvenzionale- di avere l'ingiungente eseguito i lavori con grave ritardo, costringendo la committente a ricorrere a figure professionali terze e ad altre ditte per il completamento dei lavori originariamente commissionati, con gravi danni patrimoniali e non richiesti dall'opponente in via riconvenzionale.
3 - Con l'opposto decreto ingiuntivo veniva anche richiesto il pagamento della somma di euro
22.928,69 per “lavori di subappalto” e “noleggio materiali” relativi al cantiere di Bagno Grande
(AQ).
3.1 – A sostegno, l'ingiungente allega un contratto in data 31.10.21 di distacco relativo al mese di novembre 2021 ove viene riportato l'onere dell'ingiunto di sostenere le sole spese del personale
(clausola 8); nelle allegate fatture a supporto dell'impugnato decreto risulta la somma relativa al distacco di personale per il mese di novembre 2021
3.1.1 – Confessoriamente, inoltre, l'ingiunto dichiara essere stati contratti sei accordi di distacco
“regolarmente eseguiti”, senza che l'ultima espressione possa assumere rilievo nel senso dell'intervenuto pagamento, del quale non viene allegata prova alcuna.
3.2 – Il contratto di cui al superiore punto 3.1, non disconosciuto, al pari dell'intervenuta prestazione del distacco, renderebbe fondata la istanza della in relazione Parte_2 alla somma di euro 7.573,23 (fatt. 9 del 17.3.22), ove non fosse contestato l'importo richiesto, come invece nella specie avvenuto.
3.2.1 – In presenza della contestazione ed in mancanza della produzione di atti idonei a sostenere l'importo come fatturato (Buste paga, DM/10 ecc.), risulta impossibile la verifica di congruità delle somme richieste, inutile allo scopo la produzione in giudizio di un'attestazione a firma di un privato professionista quale il commercialista dell'ingiungente dichiarativa delle spese sostenute.
Neppure possibile operare la liquidazione in via equitativa, riservata essendo tale facoltà solo nei casi di danno e non anche di inadempimento contrattuale.
4 – Quanto al “noleggio materiale” (fatt. 10 del 17.3.22), stante la contestazione di parte opponente, non risulta elemento alcuno sul quale fondare la legittimità della richiesta: non risulta né un contratto, né elementi idonei a ricostruire la contabilità di cantiere riferibili ad entrambe le parti e/o dalle stesse accettati.
5 - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la carenza di giurisdizione della AGO quanto ai lavori di cui al contratto di subappalto in data
4.6.2020; REVOCA l'impugnato decreto ingiuntivo n. 331/2023 Ing. e 807/2023 RG, anche in relazione alle fatture della n. 9 e 10 del 2022; Condanna l' Parte_2 Parte_2
a sostenere le spese del presente giudizio, e liquida quelle in favore dell' in
[...] CP_2 complessivi 14.000,00, oltre accessori e spese documentate.
3.Con un primo motivo l'appellante deduce:
“IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PER ERRATA PRONUNCIA E/O MOTIVAZIONE IN
ORDINE ALLA PROVA DEL CREDITO DI CUI AI CONTRATTI DI DISTACCO MANODOPERA.
ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE. NULLITA' SULLA MANCATA AMMISSIONE DEI
MEZZI ISTRUTTORI. VIOLAZIONE DI LEGGE.
Innanzitutto, con il presente atto si impugna la sentenza per ottenere una pronuncia favorevole sulla circostanza che risulti provato e/o dovuto il compenso per i distacchi di operai e delle attrezzature nel cantiere dell'Aquila nell'importo complessivo di € 22.928,69.
Infatti, il Giudice non ha valutato le seguenti circostanza di fatto risultate in primo grado e favorevoli all'odierno appellante:
-mancata contestazione in merito alla effettiva esecuzione del contratto;
-dichiarazione della di regolare esecuzione dei distacchi;
CP_2
-mancato disconoscimento dei contratti prodotti ai ns. nn. 9 e 10 del fascicolo di primo grado;
-contestazione generica delle fatture nn. 9 e 10 del 17/03/2022, prodotte ai nn. 3 e 4 del fascicolo monitorio;
-non necessarietà della forma scritta per la validità del contratto di fornitura di attrezzatura avvenuta congiuntamente al distacco di operai;
-sussistenza di idonea prova scritta (fatture, contratto di distacco e attestazione del commercialista
– ns. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado) per ammettere le prove testimoniali richieste con la comparsa di costituzione e risposta e nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, al fine di provare compiutamente la pretesa della . Parte_1
Il motivo è infondato.
4.L'appellante non ha infatti colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Deve precisarsi, in diritto, che il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la inammissibilità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.
5. Nel presente giudizio il Tribunale ha correttamente rilevato che: • il contratto inter-partes e l'intervenuta prestazione del distacco sono prove sufficienti a fondare l'an della pretesa dell'odierna appellante;
• tuttavia, l'odierna appellata (oltre all' an) ha contestato (anche) il quantum cioè l'importo richiesto;
• stante tale contestazione è l'odierna appellante a dover offrire gli elementi di prova atti a giustificare l'entità della pretesa;
• l'appellante ha mancato tale prova non avendo offerto gli elementi fondamentali di riscontro propri di una impresa che occupi regolarmente dei dipendenti cioè buste paga, DM/10 ecc.;
• in tale contesto l'attestazione a firma del commercialista incaricato dall'appellante è del tutto irrilevante essendo una ricognizione contabile di dati non giustificati probatoriamente ed inesistenti in giudizio;
• il rilevato macroscopico difetto di prova non consente, all'evidenza, la liquidazione in via equitativa da parte del giudice
L'appellante non ha neppure esaminato tali ragioni decisorie tornando ad insistere genericamente sull'esistenza di elementi probatori idonei a fondare la propria pretesa.
Ma il Tribunale ha già chiarito che se l'an della pretesa è fondato nondimeno è rimasto del tutto indeterminato il quantum, contestato da controparte e non fatto oggetto di specifica prova da parte dell'onerata.
6.Deve aggiungersi e ribadirsi che:
• le prove documentali in atti (contratto, fatture, calcolo del professionista della parte) sono del tutto irrilevanti perché non provano la quantità delle invocate prestazioni (in termini di tempo concreto di lavoro) né la qualità né il costo unitario per retribuzione e contribuzione
(come da art. 8 contratti di distacco inter-partes);
• le invocate prove testimoniali sono riferite a capitoli che non offrono alcun elemento determinativo del corrispettivo (tempo concreto di lavoro, mansioni, costi per retribuzioni e contribuzione).
7.Deve ulteriormente aggiungersi che nessuna censura risulta proposta avverso la statuizione con cui il Tribunale ha disconosciuto il diritto al corrispettivo per “noleggio materiale” (fatt. 10 del
17.3.22) in presenza della contestazione di parte originaria opponente e considerando l'assenza di elementi probatori: non è stato prodotto un contratto né vi sono elementi idonei a ricostruire la contabilità di cantiere riferibili ad entrambe le parti e/o dalle stesse accettati. Di talché il motivo di gravame è disatteso.
8.Con un secondo motivo la parte appellante deduce:
“NULITA' E/O INVALIDITA' DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
In secondo luogo, con il presente atto si impugna la sentenza per ottenere una pronuncia favorevole nel merito della inesistenza di una valida clausola arbitrale, avendo il Giudice di prime cure trascurato totalmente, ai fini di stabilire la validità o meno della clausola compromissoria, le modalità di formazione della volontà contrattuale e di conclusione del contratto afferite dalla
”. CP_2
L'appellante richiama sul punto anche la disciplina degli artt. 1341-1342 cc.
9.In punto di diritto la corte fa rinvio ai principi enunciati da:
• Cass. 16/02/2001 n. 2294: "possono qualificarsi come contratti "per adhaesionem", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti";
• Cass. 24/03/2003 n. 4241: "per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti";
• Cass. 22/03/2006 n. 6314: "ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1341, secondo comma, cod. civ., in merito alle clausole vessatorie contenute in condizioni generali di contratto, si ha contratto concluso a mezzo di moduli o formulari predisposi dal datore di lavoro (nella specie, un'azienda di credito) anche in caso di utilizzo da parte del datore di un documento informatico o "file" unilateralmente predisposto e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, assimilabile al formulario in quanto documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari";
• Cass. 7/12/2011 n. 26333: "allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 cod. civ. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti".
10.Ciò premesso, nella specie, il contratto intercorso tra le parti è un subappalto per il valore di
750.000,00 avente ad oggetto la realizzazione di opere in c.a. in fondazione e sopraelevazione.
Il documento non ha né la forma né il contenuto di un documento contenente condizioni generali unilateralmente predisposto dall'appellata per regolare la generalità dei propri rapporti e neppure, all'evidenza, costituisce un modello o contratto tipo.
Senza attardarsi nella puntuale disamina della complessa articolazione delle pattuizioni contrattuali vanno indicati a titolo di esempio (tra i tanti) i seguenti passaggi: 11.Dalla suesposte indicazioni sulla avvenuta discrezionale valutazione di tutti gli aspetti contrattuali da parte dell'appellante con evidente esistenza di una fase conoscitiva, valutativa e propositiva dei termini dell'accordo (definibile in termini di trattativa), dalla considerazione della complessità tecnica delle opere concordate oggetti di appalto, dalla loro rilevanza qualitativa e quantitativa emerge con assoluta evidenza che l'accordo tra le parti non è intervenuto su clausole unilateralmente predisposte dalla controparte e men che meno su modelli o contratti-tipo.
Ciò conduce ad escludere categoricamente, già sul piano formale, la riconducibilità del documento negoziale in atti (subappalto) alle figure del contratto su moduli o formulari o del contratto con condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, di cui agli articoli 1342 e 1342 c.c.
12.Peraltro, dal tenore degli accordi emerge chiaramente che questi ultimi erano rivolti alla realizzazione di un'opera specifica e ben individuata, il che riporta la situazione in esame alla fattispecie indicata da Cass. 7/12/2011 n. 26333: "allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 cod. civ. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti".
Se, come nel presente caso, il regolamento contrattuale è rivolto alla realizzazione di un'opera specifica, non può che mancare l'estremo della predisposizione del regolamento stesso per la disciplina di una serie indefinita di rapporti.
Il motivo di appello va disatteso sul punto.
13.Ogni altra questione sulla validità della pattuizione de quo resta superata atteso che:
• il Tribunale ha ritenuto valida la clausola perché (in ogni caso) ratificata da parte dell'appellata: “Parimenti irrilevante l'eccepita mancata sottoscrizione della detta clausola arbitrale da parte del legale rappresentante plenipotenziario della società , bensì CP_2 esclusivamente dal responsabile dell'ufficio acquisti: risulta evidente, stante la completa esecuzione delle opere appaltate, la volontà rispettivamente della di ratificare CP_2
l'opera del proprio asserito falsus procurator e della di dare Parte_1 comunque esecuzione al contratto”;
• e l'appellante non solo non ha censurato ma ha aderito ha aderito a tale ricostruzione: “Il giudice di primo grado fonda la validità della predetta clausola unicamente sulla circostanza della ratifica della volontà da parte di dell'operato del proprio falsus CP_2 procurator e sulla esecuzione del contratto da parte dell' Tali Parte_1 conclusioni sono errate per i seguenti motivi. Innanzitutto, si eccepisce come l'esecuzione da parte dell' dell'appalto possa unicamente provare e validare le sole Parte_1 clausole contrattuali non vessatorie”.
Trattandosi, come chiarito, di clausola non vessatoria anche per l'appellante non sussiste alcuna nullità.
Il motivo è respinto.
14.Quanto alle spese del primo grado, contestate con il terzo motivo di gravame, esse sono state correttamente poste dal Tribunale a carico della parte soccombente in forza del noto principio di causalità.
15. In definitiva l'appello è respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo e sono da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 4 novembre 2025. IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 540/2024 RG vertente tra
(C.F. e P.Iva: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), con sede in Controparte_1 C.F._1
NA (MC) alla Via Alcide De Gasperi n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tesei (C.F.:
)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelfidardo (AN) alla C.F._2
Via P. Soprani n. 2/B e presso il seguente indirizzo di PEC: Ema_1 [...]
Email_2
-parte appellante e con sede legale in Roma al Viale Castro Pretorio n. 122 (00185), Numero REA: CP_2
RM – 1122848, P.IVA , Indirizzo PEC come da Visura CCIAA di Roma: P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante p.t., (codice Email_3 Controparte_3 fiscale ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Marzano (codice C.F._3 fiscale: e Valentina Giordano (codice fiscale C.F._4 C.F._5 presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 18 (telefax 02
80298299 - PEC , ; Email_4 Email_5
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
“Fondata l'opposizione proposta da , con sede in Roma ed in persona del l.r. p.t., CP_2 avverso il decreto ingiuntivo 807/23 RG 331/23, notificato da con sede in Parte_2
NA ed in persona del l.r. p.t., decreto portante la somma di euro 120.928,69 oltre interessi e spese di procedura, in forza delle fatture nn. 7 e 8 del 17.03.2022 afferenti lavori eseguiti in subappalto nel cantiere di Piombino (LI), e nn. 8 e 9 del 17.03.2022, relative a lavori, sempre eseguiti in subappalto, oltre noleggio di attrezzature, nel cantiere di Bagno Grande (AQ).
2 – Da accogliersi infatti l'eccezione di carenza di giurisdizione della AGO per la intervenuta pattuizione di clausola arbitrale nel contratto relativo ai lavori nel cantiere di Piombino.
2.1 – All'art. 24 del contratto stipulato il 4.6.2020 risulta il deferimento di ogni controversia inerente il contratto ad un collegio arbitrale con sede in Roma;
ne risulta anche l'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c., tale dovendosi intendere il richiamo in calce al contratto sebbene erroneo all'art. 25 dello stesso, tuttavia chiaramente individuato con la dicitura “foro competente”, di modo che non può sussistere la incertezza lamentata dall'ingiungente (per l'inderogabilità della competenza arbitrale nel giudizio di opposizione a D.I. V. Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27085; Cass., sez. un., 21 settembre 2018, n. 22433; Cass. 3 maggio 2016, n. 8690;
Cass. 23 ottobre 2015, n. 21666; Cass. 4 marzo 2011, n. 5265);
2.2 - Parimenti irrilevante l'eccepita mancata sottoscrizione della detta clausola arbitrale da parte del legale rappresentante plenipotenziario della società , bensì esclusivamente dal CP_2 responsabile dell'ufficio acquisti: risulta evidente, stante la completa esecuzione delle opere appaltate, la volontà rispettivamente della di ratificare l'opera del proprio asserito falsus CP_2 procurator e della di dare comunque esecuzione al contratto. Parte_1
2.3 – Per l'effetto non possono essere esaminate le censure dell'opponente -e quindi neppure la relativa domanda riconvenzionale- di avere l'ingiungente eseguito i lavori con grave ritardo, costringendo la committente a ricorrere a figure professionali terze e ad altre ditte per il completamento dei lavori originariamente commissionati, con gravi danni patrimoniali e non richiesti dall'opponente in via riconvenzionale.
3 - Con l'opposto decreto ingiuntivo veniva anche richiesto il pagamento della somma di euro
22.928,69 per “lavori di subappalto” e “noleggio materiali” relativi al cantiere di Bagno Grande
(AQ).
3.1 – A sostegno, l'ingiungente allega un contratto in data 31.10.21 di distacco relativo al mese di novembre 2021 ove viene riportato l'onere dell'ingiunto di sostenere le sole spese del personale
(clausola 8); nelle allegate fatture a supporto dell'impugnato decreto risulta la somma relativa al distacco di personale per il mese di novembre 2021
3.1.1 – Confessoriamente, inoltre, l'ingiunto dichiara essere stati contratti sei accordi di distacco
“regolarmente eseguiti”, senza che l'ultima espressione possa assumere rilievo nel senso dell'intervenuto pagamento, del quale non viene allegata prova alcuna.
3.2 – Il contratto di cui al superiore punto 3.1, non disconosciuto, al pari dell'intervenuta prestazione del distacco, renderebbe fondata la istanza della in relazione Parte_2 alla somma di euro 7.573,23 (fatt. 9 del 17.3.22), ove non fosse contestato l'importo richiesto, come invece nella specie avvenuto.
3.2.1 – In presenza della contestazione ed in mancanza della produzione di atti idonei a sostenere l'importo come fatturato (Buste paga, DM/10 ecc.), risulta impossibile la verifica di congruità delle somme richieste, inutile allo scopo la produzione in giudizio di un'attestazione a firma di un privato professionista quale il commercialista dell'ingiungente dichiarativa delle spese sostenute.
Neppure possibile operare la liquidazione in via equitativa, riservata essendo tale facoltà solo nei casi di danno e non anche di inadempimento contrattuale.
4 – Quanto al “noleggio materiale” (fatt. 10 del 17.3.22), stante la contestazione di parte opponente, non risulta elemento alcuno sul quale fondare la legittimità della richiesta: non risulta né un contratto, né elementi idonei a ricostruire la contabilità di cantiere riferibili ad entrambe le parti e/o dalle stesse accettati.
5 - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la carenza di giurisdizione della AGO quanto ai lavori di cui al contratto di subappalto in data
4.6.2020; REVOCA l'impugnato decreto ingiuntivo n. 331/2023 Ing. e 807/2023 RG, anche in relazione alle fatture della n. 9 e 10 del 2022; Condanna l' Parte_2 Parte_2
a sostenere le spese del presente giudizio, e liquida quelle in favore dell' in
[...] CP_2 complessivi 14.000,00, oltre accessori e spese documentate.
3.Con un primo motivo l'appellante deduce:
“IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PER ERRATA PRONUNCIA E/O MOTIVAZIONE IN
ORDINE ALLA PROVA DEL CREDITO DI CUI AI CONTRATTI DI DISTACCO MANODOPERA.
ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE. NULLITA' SULLA MANCATA AMMISSIONE DEI
MEZZI ISTRUTTORI. VIOLAZIONE DI LEGGE.
Innanzitutto, con il presente atto si impugna la sentenza per ottenere una pronuncia favorevole sulla circostanza che risulti provato e/o dovuto il compenso per i distacchi di operai e delle attrezzature nel cantiere dell'Aquila nell'importo complessivo di € 22.928,69.
Infatti, il Giudice non ha valutato le seguenti circostanza di fatto risultate in primo grado e favorevoli all'odierno appellante:
-mancata contestazione in merito alla effettiva esecuzione del contratto;
-dichiarazione della di regolare esecuzione dei distacchi;
CP_2
-mancato disconoscimento dei contratti prodotti ai ns. nn. 9 e 10 del fascicolo di primo grado;
-contestazione generica delle fatture nn. 9 e 10 del 17/03/2022, prodotte ai nn. 3 e 4 del fascicolo monitorio;
-non necessarietà della forma scritta per la validità del contratto di fornitura di attrezzatura avvenuta congiuntamente al distacco di operai;
-sussistenza di idonea prova scritta (fatture, contratto di distacco e attestazione del commercialista
– ns. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado) per ammettere le prove testimoniali richieste con la comparsa di costituzione e risposta e nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, al fine di provare compiutamente la pretesa della . Parte_1
Il motivo è infondato.
4.L'appellante non ha infatti colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Deve precisarsi, in diritto, che il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la inammissibilità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.
5. Nel presente giudizio il Tribunale ha correttamente rilevato che: • il contratto inter-partes e l'intervenuta prestazione del distacco sono prove sufficienti a fondare l'an della pretesa dell'odierna appellante;
• tuttavia, l'odierna appellata (oltre all' an) ha contestato (anche) il quantum cioè l'importo richiesto;
• stante tale contestazione è l'odierna appellante a dover offrire gli elementi di prova atti a giustificare l'entità della pretesa;
• l'appellante ha mancato tale prova non avendo offerto gli elementi fondamentali di riscontro propri di una impresa che occupi regolarmente dei dipendenti cioè buste paga, DM/10 ecc.;
• in tale contesto l'attestazione a firma del commercialista incaricato dall'appellante è del tutto irrilevante essendo una ricognizione contabile di dati non giustificati probatoriamente ed inesistenti in giudizio;
• il rilevato macroscopico difetto di prova non consente, all'evidenza, la liquidazione in via equitativa da parte del giudice
L'appellante non ha neppure esaminato tali ragioni decisorie tornando ad insistere genericamente sull'esistenza di elementi probatori idonei a fondare la propria pretesa.
Ma il Tribunale ha già chiarito che se l'an della pretesa è fondato nondimeno è rimasto del tutto indeterminato il quantum, contestato da controparte e non fatto oggetto di specifica prova da parte dell'onerata.
6.Deve aggiungersi e ribadirsi che:
• le prove documentali in atti (contratto, fatture, calcolo del professionista della parte) sono del tutto irrilevanti perché non provano la quantità delle invocate prestazioni (in termini di tempo concreto di lavoro) né la qualità né il costo unitario per retribuzione e contribuzione
(come da art. 8 contratti di distacco inter-partes);
• le invocate prove testimoniali sono riferite a capitoli che non offrono alcun elemento determinativo del corrispettivo (tempo concreto di lavoro, mansioni, costi per retribuzioni e contribuzione).
7.Deve ulteriormente aggiungersi che nessuna censura risulta proposta avverso la statuizione con cui il Tribunale ha disconosciuto il diritto al corrispettivo per “noleggio materiale” (fatt. 10 del
17.3.22) in presenza della contestazione di parte originaria opponente e considerando l'assenza di elementi probatori: non è stato prodotto un contratto né vi sono elementi idonei a ricostruire la contabilità di cantiere riferibili ad entrambe le parti e/o dalle stesse accettati. Di talché il motivo di gravame è disatteso.
8.Con un secondo motivo la parte appellante deduce:
“NULITA' E/O INVALIDITA' DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
In secondo luogo, con il presente atto si impugna la sentenza per ottenere una pronuncia favorevole nel merito della inesistenza di una valida clausola arbitrale, avendo il Giudice di prime cure trascurato totalmente, ai fini di stabilire la validità o meno della clausola compromissoria, le modalità di formazione della volontà contrattuale e di conclusione del contratto afferite dalla
”. CP_2
L'appellante richiama sul punto anche la disciplina degli artt. 1341-1342 cc.
9.In punto di diritto la corte fa rinvio ai principi enunciati da:
• Cass. 16/02/2001 n. 2294: "possono qualificarsi come contratti "per adhaesionem", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti";
• Cass. 24/03/2003 n. 4241: "per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti";
• Cass. 22/03/2006 n. 6314: "ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1341, secondo comma, cod. civ., in merito alle clausole vessatorie contenute in condizioni generali di contratto, si ha contratto concluso a mezzo di moduli o formulari predisposi dal datore di lavoro (nella specie, un'azienda di credito) anche in caso di utilizzo da parte del datore di un documento informatico o "file" unilateralmente predisposto e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, assimilabile al formulario in quanto documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari";
• Cass. 7/12/2011 n. 26333: "allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 cod. civ. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti".
10.Ciò premesso, nella specie, il contratto intercorso tra le parti è un subappalto per il valore di
750.000,00 avente ad oggetto la realizzazione di opere in c.a. in fondazione e sopraelevazione.
Il documento non ha né la forma né il contenuto di un documento contenente condizioni generali unilateralmente predisposto dall'appellata per regolare la generalità dei propri rapporti e neppure, all'evidenza, costituisce un modello o contratto tipo.
Senza attardarsi nella puntuale disamina della complessa articolazione delle pattuizioni contrattuali vanno indicati a titolo di esempio (tra i tanti) i seguenti passaggi: 11.Dalla suesposte indicazioni sulla avvenuta discrezionale valutazione di tutti gli aspetti contrattuali da parte dell'appellante con evidente esistenza di una fase conoscitiva, valutativa e propositiva dei termini dell'accordo (definibile in termini di trattativa), dalla considerazione della complessità tecnica delle opere concordate oggetti di appalto, dalla loro rilevanza qualitativa e quantitativa emerge con assoluta evidenza che l'accordo tra le parti non è intervenuto su clausole unilateralmente predisposte dalla controparte e men che meno su modelli o contratti-tipo.
Ciò conduce ad escludere categoricamente, già sul piano formale, la riconducibilità del documento negoziale in atti (subappalto) alle figure del contratto su moduli o formulari o del contratto con condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, di cui agli articoli 1342 e 1342 c.c.
12.Peraltro, dal tenore degli accordi emerge chiaramente che questi ultimi erano rivolti alla realizzazione di un'opera specifica e ben individuata, il che riporta la situazione in esame alla fattispecie indicata da Cass. 7/12/2011 n. 26333: "allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 cod. civ. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti".
Se, come nel presente caso, il regolamento contrattuale è rivolto alla realizzazione di un'opera specifica, non può che mancare l'estremo della predisposizione del regolamento stesso per la disciplina di una serie indefinita di rapporti.
Il motivo di appello va disatteso sul punto.
13.Ogni altra questione sulla validità della pattuizione de quo resta superata atteso che:
• il Tribunale ha ritenuto valida la clausola perché (in ogni caso) ratificata da parte dell'appellata: “Parimenti irrilevante l'eccepita mancata sottoscrizione della detta clausola arbitrale da parte del legale rappresentante plenipotenziario della società , bensì CP_2 esclusivamente dal responsabile dell'ufficio acquisti: risulta evidente, stante la completa esecuzione delle opere appaltate, la volontà rispettivamente della di ratificare CP_2
l'opera del proprio asserito falsus procurator e della di dare Parte_1 comunque esecuzione al contratto”;
• e l'appellante non solo non ha censurato ma ha aderito ha aderito a tale ricostruzione: “Il giudice di primo grado fonda la validità della predetta clausola unicamente sulla circostanza della ratifica della volontà da parte di dell'operato del proprio falsus CP_2 procurator e sulla esecuzione del contratto da parte dell' Tali Parte_1 conclusioni sono errate per i seguenti motivi. Innanzitutto, si eccepisce come l'esecuzione da parte dell' dell'appalto possa unicamente provare e validare le sole Parte_1 clausole contrattuali non vessatorie”.
Trattandosi, come chiarito, di clausola non vessatoria anche per l'appellante non sussiste alcuna nullità.
Il motivo è respinto.
14.Quanto alle spese del primo grado, contestate con il terzo motivo di gravame, esse sono state correttamente poste dal Tribunale a carico della parte soccombente in forza del noto principio di causalità.
15. In definitiva l'appello è respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo e sono da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 4 novembre 2025. IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini