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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. 35-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Andrea Amadei PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Cardona GIUDICE
Dott.ssa Martina Castaldo GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 35-1/2024 R.G. P.U. promosso da
Max Moda S.r.l. (P. IVA 04419550969), in persona del legale rappresentante protempore, Sig. Agostino Russo, con sede in Gallarate (VA), alla Via Piceni n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Profita (C.F.: [...]) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
nonché da
P.F.C.M.N.A. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante protempore, Sig. Ferdinando Prisco, con sede legale in 20144-Milano (MI), alla Via Savona, n. 97, Codice Fiscale: 05365741213, Partita Iva: 05365741213, rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianluca Artiaco, C.F.: [...]presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
Moda G srls (C.F. 02916180801), in persona del lrpt, con sede in Gioiosa Ionica (RC), Via Lazio n. 47, contumace.
******
******
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 20.12.2024, nei confronti di Moda G srls (C.F. 02916180801);
1 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, la quale ha ad il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in proprio e per conto di terzi di abbigliamento e accessori per adulti;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto non risulta provata la sua qualità di impresa minore rilevante ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII (l'onere della prova grava sul debitore ex articolo 121 CCII); sul punto deve rilevarsi, peraltro, che dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria nonché dalla visura agli atti emerge che la resistente ha depositato l'ultimo bilancio nel 2022;
considerato che
le creditrici istanti vantano un credito complessivamente di poco superiore ad euro 20.000,00; rilevato, che, nonostante il credito vantano non sia eccessivamente elevato, la società debitrice non ha comunque provveduto ad appianare la situazione, ritenendosi quindi che la stessa versi in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte come desumibile anche dai seguenti elementi, documentati in atti anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio: mancato deposito dei bilanci d'esercizio dal 2022 (come da visura camerale in atti); presenza di un'esposizione debitoria rilevante nei confronti dell'agenzia delle Entrate (pari a oltre
€ 150.000,00, cfr. documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di Reggio Calabria) nonché nei confronti dell'INPS pari a circa 19.000,00; gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni;
ritenuto, poi, che la resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di non aver superato (nel periodo di riferimento) nessuna delle tre soglie dimensionali richiamate dall'articolo 121 CCII e che la prova deve quindi essere data da chi è in possesso dei dati e dei documenti e non da altri soggetti che nulla possono sapere in proposito (già nella vigenza della legge fallimentare si sottolineava come tale distribuzione dell'onere della prova evitasse di “premiare” con la non fallibilità quegli imprenditori che sceglievano di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non depositavano la documentazione contabile da cui sarebbe stato possibile rilevare i dati necessari per verificare la sussistenza delle soglie dimensionali), ma che al contrario, dall'ultimo bilancio del 2022 risultano superate tutte e tre le soglie dimensionali si cui all'art 2, comma 1, lett D) CCII in quanto risultano attivo per euro 533.111,00, passivo per euro 533.111,00 e ricavi per euro 332.871,00;
2 rilevato, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Moda G srls (C.F. 02916180801), in persona del lrpt, con sede in Gioiosa Ionica (RC), Via Lazio n. 47,
NOMINA la dott.ssa Martina Castaldo Giudice Delegato per la procedura,
NOMINA
Curatore l'avv. Cinzia Filippone ([...]) che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 27 giugno 2025 ore 10.45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA 3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Locri nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina Castaldo Dott. Andrea Amadei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Andrea Amadei PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Cardona GIUDICE
Dott.ssa Martina Castaldo GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 35-1/2024 R.G. P.U. promosso da
Max Moda S.r.l. (P. IVA 04419550969), in persona del legale rappresentante protempore, Sig. Agostino Russo, con sede in Gallarate (VA), alla Via Piceni n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Profita (C.F.: [...]) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
nonché da
P.F.C.M.N.A. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante protempore, Sig. Ferdinando Prisco, con sede legale in 20144-Milano (MI), alla Via Savona, n. 97, Codice Fiscale: 05365741213, Partita Iva: 05365741213, rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianluca Artiaco, C.F.: [...]presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
Moda G srls (C.F. 02916180801), in persona del lrpt, con sede in Gioiosa Ionica (RC), Via Lazio n. 47, contumace.
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Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 20.12.2024, nei confronti di Moda G srls (C.F. 02916180801);
1 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, la quale ha ad il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in proprio e per conto di terzi di abbigliamento e accessori per adulti;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto non risulta provata la sua qualità di impresa minore rilevante ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII (l'onere della prova grava sul debitore ex articolo 121 CCII); sul punto deve rilevarsi, peraltro, che dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria nonché dalla visura agli atti emerge che la resistente ha depositato l'ultimo bilancio nel 2022;
considerato che
le creditrici istanti vantano un credito complessivamente di poco superiore ad euro 20.000,00; rilevato, che, nonostante il credito vantano non sia eccessivamente elevato, la società debitrice non ha comunque provveduto ad appianare la situazione, ritenendosi quindi che la stessa versi in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte come desumibile anche dai seguenti elementi, documentati in atti anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio: mancato deposito dei bilanci d'esercizio dal 2022 (come da visura camerale in atti); presenza di un'esposizione debitoria rilevante nei confronti dell'agenzia delle Entrate (pari a oltre
€ 150.000,00, cfr. documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di Reggio Calabria) nonché nei confronti dell'INPS pari a circa 19.000,00; gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni;
ritenuto, poi, che la resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di non aver superato (nel periodo di riferimento) nessuna delle tre soglie dimensionali richiamate dall'articolo 121 CCII e che la prova deve quindi essere data da chi è in possesso dei dati e dei documenti e non da altri soggetti che nulla possono sapere in proposito (già nella vigenza della legge fallimentare si sottolineava come tale distribuzione dell'onere della prova evitasse di “premiare” con la non fallibilità quegli imprenditori che sceglievano di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non depositavano la documentazione contabile da cui sarebbe stato possibile rilevare i dati necessari per verificare la sussistenza delle soglie dimensionali), ma che al contrario, dall'ultimo bilancio del 2022 risultano superate tutte e tre le soglie dimensionali si cui all'art 2, comma 1, lett D) CCII in quanto risultano attivo per euro 533.111,00, passivo per euro 533.111,00 e ricavi per euro 332.871,00;
2 rilevato, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Moda G srls (C.F. 02916180801), in persona del lrpt, con sede in Gioiosa Ionica (RC), Via Lazio n. 47,
NOMINA la dott.ssa Martina Castaldo Giudice Delegato per la procedura,
NOMINA
Curatore l'avv. Cinzia Filippone ([...]) che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 27 giugno 2025 ore 10.45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA 3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Locri nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina Castaldo Dott. Andrea Amadei
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