TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3013
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Decreto cautelare 19 febbraio 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 1 aprile 2022
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022 in relazione all’obbligo vaccinale over 50 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte

    La giurisprudenza consolidata, anche della Corte Costituzionale, ha ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale per il personale militare, considerati i compiti ad esso affidati in materia di difesa e sicurezza pubblica, anche in considerazione del rischio di diffusione del virus e dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili a tutela della collettività. La natura delle mansioni del ricorrente non è stata provata come esente da contatti con terzi.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Mancata previsione normativa in merito alla possibilità di svolgere tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, e che la previsione dell’obbligo vaccinale, anziché del più mite obbligo di sottoporsi a test diagnostici, non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. D.lgs. n. 66/2010 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa

    La Corte Costituzionale ha escluso che la mancata erogazione di un assegno alimentare al lavoratore sospeso per mancata vaccinazione sia costituzionalmente illegittima, in quanto la sospensione deriva da una libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi, venendo meno il sinallagma funzionale del contratto di lavoro. La comparazione con la sospensione per procedimento penale o disciplinare è improponibile.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter D.L. 44/2021 ss.mm. II; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 Cost. Sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento

    La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale e la conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in quanto misura proporzionata e non sproporzionata, finalizzata alla tutela della salute pubblica e in linea con il principio di solidarietà. La retribuzione non è dovuta in assenza della prestazione lavorativa.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022, del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Europeo n. 536/2014 art. 28 lettera h – Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa

    I vaccini anti Covid-19 non sono considerati sperimentali ai sensi del Regolamento UE 536/2014, ma sono stati immessi in commercio con autorizzazione condizionata (CMA) ai sensi della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento n. 507/2006. Le autorità competenti hanno attestato la qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini, e che i benefici sono superiori ai rischi. Pertanto, la sospensione non costituisce un condizionamento illecito.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per redditi non percepiti durante il periodo di sospensione

    La domanda risarcitoria è respinta in quanto consegue al rigetto delle domande di annullamento degli atti impugnati e degli atti presupposti, e in particolare del provvedimento di sospensione, ritenuto legittimo.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Covid ed obbligo vaccinale: la consulta deciderà a novembre
    Cristina Malavolta · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2022

    A fronte delle ultime pronunce giurisprudenziali del Tribunale di Padova, Siena e Brescia, l'autore ripercorre le questioni di illegittimità costituzionale al vaglio della Consulta che si pronuncerà il prossimo 29 novembre. Indice Le prime pronunce in ambito amministrativo di rimessione alla Corte Costituzionale Le decisioni di merito dei Tribunali ordinari Conclusioni 1. Le prime pronunce in ambito amministrativo di rimessione alla Corte Costituzionale Risalendo alle prime pronunce che hanno fatto da apripista alle questioni di (il)legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, previsto dal DL n. 44 del 01 aprile 2022 per gli esercenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 3013
Data del deposito : 16 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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