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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 286/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 286/2023 R.G. promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Stefano D'Ercole e dall'Avv. Francesco Napoli
RICORRENTE
Contro
, (C.F. nato il [...] CP_1 CodiceFiscale_1
a Fano (PU) ed ivi residente in [...]n. 48, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Terenzi e dall'Avv. Maria Cristina De Longis
RESISTENTE
NONCHE':
Controparte_2
CONCLUSIONI:
per il ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, reiectis adversis, premessi gli incombenti di rito, in accoglimento del presente ricorso ed in riforma della stima opposta:
- Previa disposizione di apposita consulenza tecnica, dichiarare che le indennità di occupazione temporanea/danni spettanti al signor
, corrispondono alla misura stabilita nel decreto del CP_1
Direttore Generale Vicario del Ministero della Transizione Ecologica del
10 marzo 2022; ovvero, in subordine, dichiarare la misura di dette indennità determinandole nei limiti di giustizia;
- Per l'effetto, adottare ogni altro provvedimento funzionale al pagamento delle indennità che saranno stabilite;
- Statuire sulle spese come per legge.”
Per il resistente costituito:
““Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis,
- respingere in toto le richieste avverse, siccome infondate in fatto ed in diritto ed inoltre sfornite del benché minimo elemento probatorio e, comunque, prive di qualsiasi riscontro obiettivo;
e, per l'effetto,
- confermare la stima dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione temporanea/danni di terreni effettuata dalla Terna Tecnica composta dagli Ing. Ing. e Dott. Persona_1 Persona_2 Per_3 del 09.02.2023, comunicata alle Parti il 27.02.2023, e,
[...] quindi,
- condannare la al pagamento dell'indennità di € Parte_1
80.837,88, oltre interessi e rivalutazione dall'occupazione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre rimborso forfettario, dichiarandosi i sottoscritti difensori antistatari.”
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di occupazione temporanea
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/3/2023, la - Parte_1 beneficiaria del decreto del 10.3.2022 con cui il Ministero della
Transizione Ecologica, per la realizzazione dell'opera denominata
“metanodotto Ravenna- Chieti – rifacimento tratto Ravenna Iesi DN650
(26'') DP75 bar ed opere connesse di interesse nazionale”, aveva disposto la servitù di metanodotto e, per quanto nella presente sede rileva, l'occupazione temporanea per la sola esecuzione dei lavori e senza asservimento, del terreno situato nel comune di Serre
Roveresche di proprietà del , censito al catasto al fg 1 sub CP_1
10 e sub 186 – ha proposto opposizione alla stima delle indennità di occupazione cui era pervenuta la terna arbitrale nominata ai sensi dell'art. 21 dpr 327/2001, la quale aveva quantificato l'indennità di occupazione spettante al proprietario del bene occupato in euro
26.023,66, a cui dovevano aggiungersi i mancati redditi per danni diretti alle colture, le spese per il ripristino del vigneto ed i costi aggiuntivi di gestione per un totale di euro 80.837,88 in luogo degli
11.967,93 euro offerti da essa ricorrente in via provvisoria. Contestati sia i criteri valutativi, sia gli esiti della stima collegiale (la quale, in sintesi: sarebbe stata basata sull'erronea applicazione dell'art
50 del TUE;
avrebbe determinato in modo immotivato e comunque eccessivo il valore venale del terreno occupato;
avrebbe impropriamente duplicato gli importi riconosciuti al proprietario applicando ulteriori indennità per i danni che, in ipotesi di applicazione dell'art 50 TUE, dovevano essere ricompresi nell'indennità normativamente prevista e che, in ogni caso, sono stati determinati in maniera eccessiva rispetto alla lesione del diritto dominicale subita dal proprietario), la ricorrente ha chiesto la rideterminazione delle indennità in questione come da stima provvisoria trasfusa nel decreto del direttore Generale Vicario del Ministero della Transizione Ecologica del 10.3.2022.
si è costituito per resistere al ricorso, del quale ha CP_1 chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza della stima operata dalla terna arbitrale.
Nessuno si è costituito per il Controparte_2
, che, pertanto, è stato dichiarato contumace.
[...]
La causa veniva istruita con espletamento di CTU finalizzata alla quantificazione della indennità di occupazione temporanea e perveniva, infine, previa sostituzione del consigliere relatore, a decisione.
La vicenda così riassunta è inquadrabile nell'istituto dell'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio di cui all'art. 49 dpr
327/2001, il cui ambito applicativo è esteso, dal comma 5, ad “ogni caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità”.
Al riguardo, deve innanzitutto precisarsi– al fine di meglio definire l'oggetto del presente giudizio – che l'azione di determinazione dell'indennità o di opposizione alla relativa stima non introduce un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda (la cui valida proposizione neanche richiede che sia quantificata la somma che si ritiene dovuta a titolo di indennità), sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima definitiva dall'organo a tanto deputato (si vedano, tra tante,
Cass. ord. 12619/2020; ord. 7155/2018; 10446/2017; 22844/2016;
1587/2012; 1701/2005)
Ciò premesso, deduce il ricorrente che il Decreto di Asservimento ed
Occupazione Temporanea emesso dal Ministero della Transizione
Ecologica del 10/03/2022, sancisce, all'articolo 10, che per periodo di occupazione di anni due “è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare”, senza precisare che questa debba essere calcolata ai sensi dell'art. 50
TUE, che troverebbe applicazione solo nel caso dell'occupazione previsto dall'art.22bis TUE e, quindi, solo laddove l'avvio dei lavori rivesta una “particolare” urgenza, tale per cui sia consentita da subito l'emanazione di un decreto di occupazione preordinato ad un esproprio/asservimento, prima dell'emissione del decreto vero e proprio, mentre, nel caso in esame, l'atto emesso dal Ministero ha sancito l'imposizione di servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea non già ai sensi dell'art.22bis, bensì ai sensi dell'art.22, rivestendo l'avvio dei lavori carattere di “semplice” urgenza, ovvero non necessitando di dover ricorrere a un'occupazione preventiva delle aree, tale da giustificare la corresponsione dell'indennità di occupazione di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 50
Orbene, se è vero che il decreto di asservimento è stato emesso richiamando l'art. 22 - e non ai sensi dell'art. 22 bis - è pur vero che l'art. 50 del citato DPR non fa riferimento all'art. 22 o 22 bis, ma stabilisce, in generale, che “nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”.
Nella fattispecie in esame, pur non trattandosi di esproprio, ma di asservimento, il proprietario delle aree, durante il periodo di occupazione delle stesse, non ha la libera disponibilità dei terreni, destinati, in base al decreto di asservimento, alla realizzazione delle opere, terreni ai quali possono accedere invece liberamente le imprese appaltatrici, sicché il disagio derivante dalla occupazione dei beni può essere compensato ricorrendo ai criteri stabiliti dall'art. 50 cit., “solo criterio normativo esistente per compensare l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile” (Cass. ord. 14330/2019).
Infatti, (anche) nel caso in esame (come nella fattispecie prevista dall'art. 22 bis che richiama l'art. 50 cit.) il provvedimento di occupazione attribuisce il diritto di disporre del bene a favore dell'ente allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera per la quale è stato emanato il decreto di asservimento ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene stesso privandolo temporaneamente, in tutto o in parte, delle facoltà di godimento e di disposizione: esso, pertanto, produce, un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che impone un ristoro separato ed aggiuntivo che può essere liquidato in base al cit. art. 50 cit., a prescindere dalla esistenza di altri eventuali danni subiti dal proprietario.
Ovviamente, diversa e non confondibile con la indennità di occupazione è la somma destinata a ristorare la perdita di costruzioni o piantagioni (il cd. soprassuolo) preesistenti all'avvio del procedimento impositivo (art. 32, comma 2, TUE) e/o i costi di ripristino della porzione occupata e poi non espropriata o asservita.
A tal riguardo, la ricorrente ha sostenuto qualora si applicasse il criterio di cui all'art 50 TUE, alla indennità di occupazione temporanea, non possono addizionarsi ulteriori indennità, allegazione questa non condivisibile, atteso che si ritiene che il proprietario debba poter fruire delle indennità di ripristino, finalizzata a porlo nella stessa condizione economica precedente all'occupazione, essendo indubbio che la temporaneità di quest'ultima implica che l'immobile occupato debba essere restituito nello stato in cui si trovava e che – ove tale stato abbia subito modificazioni – al ripristino debba provvedere l'occupante o direttamente o mediante indennizzo della spesa a tal fine necessaria.
Non si tratta, cioè, del risarcimento di un danno determinato da un illecito, ma di una componente dell'indennità dovuta al proprietario in conseguenza della legittima occupazione temporanea del bene da parte dell'amministrazione.
Ed anche la giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte) ha avuto modo di affermare, in tema di occupazione legittima non seguita da espropriazione, il principio secondo cui, pur escluso ogni profilo illecito, l'occupante è tenuto al ripristino e, se lo stesso non sia stato da lui attuato, l'onere della relativa spesa deve essere considerato in sede di determinazione della indennità di occupazione spettante al proprietario (Cass. 15104/2001). Venendo al caso di specie, ai principi e criteri sin qui delineati (e sostanzialmente trasfusi nei quesiti sottopostigli) si è pienamente conformato il CTU officiato nel presente giudizio, il quale ha, anzitutto, determinato – sulla scorta del piano particellare richiamato dal decreto di asservimento, del verbale di immissione in possesso l'entità delle porzioni immobiliari occupate temporaneamente nella fase di esecuzione dei lavori (trattasi di terreno agricolo irriguo di qualità catastale pascolo/prato (particella 10 fg 1 di metri quadrati 685) e vigneto /seminativo (particella 186 fg 1, dimetri quadrati 1824) coltivato a vigneto.
Orbene, il ctu nominato, la cui valutazione si condivide, al pari della terna peritale, in assenza di dati di recenti compravendite di beni simili
(vigneti con base ampelografica Biancame, atti alla potenziale produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata “Bianchello del Metauro”) nelle aree limitrofe a quelle del bene da stimare, ha ritenuto di dover determinare l'indennità di occupazione adottando il criterio della capitalizzazione del reddito netto annuo ottenibile dal bene occupato, facendo riferimento, a tal fine, alla differenza tra il prezzo dell'uva prodotta (ricavi) ed i costi di produzione della stessa per ogni anno, fino al termine di produttività del vigneto.
Detto criterio, a parere della Corte, deve ritenersi corretto ed adeguato, non cogliendo nel segno le deduzioni del resistente che ritiene che l'uva proveniente dall'area occupata venga utilizzata per produrre il “Guerriero del Mare”, non essendo possibile dimostrare in maniera univoca che l'uva proveniente dall'area occupata venga utilizzata per produrre uno specifico vino, dal momento che l'azienda del resistente conduce altri appezzamenti coltivati a Biancame da cui ottiene almeno sei prodotti a base Biancame che commercializza.
Né è fondato l'assunto difensivo secondo cui il CTU avrebbe dovuto
“accedere all per appurare i singoli vigneti a quale produzione CP_3 fossero destinati nonché le loro specifiche caratteristiche”, dovendo invece il CTU valutare gli elementi di prova allegati dalle parti che hanno l'onere di dimostrare i fatti dedotti a fondamento delle domande
Ne discende che, prendendo come riferimento il valore delle uve
Biancame atte a produrre Bianchello del Metauro DOC indicato da relativo all'anno 2019 aumentato di una Controparte_4
percentuale per tenere conto della maggiore qualità dell'uva prodotta da vecchi vigneti, come quello in esame e sottraendo, quali costi, i prezzi delle lavorazioni meccaniche indicati nel tariffario CP_5
2023 (Associazione Provinciale delle Imprese di Meccanizzazione ed
Agricole della Provincia di Ancona e della Provincia di Pesaro Urbino) ed i costi per le lavorazioni manuali e quelli del concime e degli agrofarmaci utilizzati per la difesa fitosanitaria, tenuto conto dell'età del vigneto, che, avendo circa 30 anni, si trova all'inizio della fase di produttività decrescente, il ctu ha determinato il valore venale dell'area in euro 12.690, 29, di talché, applicando l'art 50 comma 1 del dpr 327/01, ha calcolato l'indennità di occupazione per due anni in euro
2.115,04 (€ 12.690,29 x (1/12 + 1/12) = € 12.690,29 x ⅙ = €
2.115,04
Sulla scorta di quanto sopra osservato, alla somma de qua andranno aggiunti i costi per gli interventi di ripristino, atteso che, a seguito dell'occupazione, sarà necessario ripiantumare a vigneto la superficie estirpata, costi che, condivisibilmente il ctu, tenuto conto dell'estensione del vigneto, senza considerare la superficie per capezzagne (che costituisce l'area di manovra per le operazioni colturali) ha stimato in euro 3668,00.
Si dovrà, inoltre tener conto, per il principio sopra indicato della onnicomprensività dell'indennizzo da liquidare al proprietario privato delle proprie facoltà dominicali, di sei anni di mancati redditi, pari a due anni di mancata produzione per occupazione dell'area (2023-2024) e quattro anni per portare il nuovo impianto a regime produttivo, quantificati in euro 6023.00, mentre essendo rimasta una piccola superficie, pari a circa mq 500, interclusa, occorre considerare una perdita di produzione di due anni dovuta all'impossibilità di effettuare operazioni colturali effettuate tramite l'ausilio di una trattrice, circostanza che ha comportato e comporta una totale perdita di produzione che può essere quantificata in € 919,00.
Il ctu, al pari della terna peritale, ha poi fatto presente che la striscia di terreno occupata, per il suo posizionamento, ostacola il normale svolgimento delle operazioni colturali svolte tramite l'ausilio di trattrici con riferimento alle aree non occupate, circostanza che comporta un aumento considerevole dei tempi necessari all'esecuzione delle varie operazioni colturali che si può stimare in tre volte il tempo che sarebbe necessario per svolgere tali operazioni senza impedimenti, con conseguente aumento dei costi delle operazioni colturali rispetto alla normale conduzione, costi che, con riferimento al biennio di occupazione, l'ausiliario ha condivisibilmente stimato in complessivi euro 10.182,00.
Ne discende che, addizionando tra loro le voci di danno ed i costi di ripristino sopra indicati, si otterrà l'importo totale di euro 20.792,00 (€
3.668 + € 6023 + € 919 + € 10.182)
Anche a tale riguardo si ritiene che le conclusioni del CTU possano essere tenute in considerazione ai fini della decisione, in quanto rappresentanti l'esito di una stima impostata e sviluppata con modalità metodologicamente corrette e conformi ai principi giuridici applicabili nella specie (e sopra ampiamente esposti), atteso che le osservazioni critiche svolte dalle parti, anche mediante l'ausilio dei rispettivi consulenti di parte, alle quali il CTU ha convincentemente replicato nella relazione di chiarimenti, non sono tali da giustificare la rinnovazione della consulenza né la integrazione richiesta dalle parti e non inducono a pervenire a valutazioni diverse.
L'indennizzo complessivo, quindi, da corrispondere al sig. CP_1
è, dunque, pari a € 22.907,04 (€ 2.115,04 per indennità di
[...] occupazione temporanea + € 20.792,00 per costi di ripristino, perdita di redditività e maggiori costi di gestione)
Sulle somme così determinate – delle quali non può essere disposto il pagamento, ma soltanto ordinato il deposito presso la competente per la parte non ancora depositata - Controparte_6 decorrono, fino al deposito stesso, interessi compensativi, in misura legale, dalla scadenza di ogni singola annualità a partire dal giorno in cui è emesso il decreto di occupazione. (Cassazione civile sez. I,
06/11/2024, n.28507) solo sulla differenza tra il valore fissato a conclusione del procedimento di determinazione giudiziale della indennità e quello riconosciuto dalla resistente
Nessun altro riconoscimento (in particolare derivante da svalutazione monetaria) spetta in quanto, trattandosi di debito costituente obbligazione di valuta, del tutto indimostrato è il maggior danno, ulteriore rispetto agli interessi come sopra attribuiti.
In merito alle spese del presente grado, la reciproca soccombenza delle parti costituite, rispetto ai valori rispettivamente prospettati dalle stesse e la presenza di obiettive difficoltà di determinazione delle indennità in questione, legittimano la regolamentazione degli oneri in questione in termini di integrale compensazione.
Si ritiene, inoltre, di porre a carico di entrambe le parti costituite le spese sostenute per la CTU, liquidate come da separato decreto, nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse di entrambe le parti. Anche nei rapporti tra le parti costituite ed il Ministero resistente e non costituito (il quale, ove anche passivamente legittimato, resta estraneo al rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento impositivo) le spese processuali devono invece essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così decide:
determina le indennità spettanti a in conseguenza della CP_1 occupazione temporanea degli immobili per cui è causa in complessivi
€22.907,04 (€ 2.115,04 per indennità di occupazione temporanea + €
20.792,00 per costi di ripristino, perdita di redditività e maggiori costi di gestione)
ordina alla di depositare le somme di cui sopra, Parte_1 detratto quanto già depositato, maggiorate di interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito stesso, presso la competente;
Controparte_6
dichiara compensate per intero tra le parti le spese del presente giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti costituite le spese sostenute per la CTU, come liquidate con separato decreto, nella misura del 50% ciascuna.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico