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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4178/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f. ), in persona del curatore p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. De Feo Rosangela (c.f. ), come da procura su foglio C.F._1 separato;
APPELLANTE E
nato ad [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gambone Emiliano (c.f. ), come da C.F._3 procura su foglio separato;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 28/05/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Su ricorso del il Tribunale di Avellino ingiungeva a il Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 300.000,00, oltre interessi, come richiesti, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 407,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compenso. A fondamento del ricorso monitorio il fallimento prospettava di essere creditore nei confronti dell'ingiunto della detta somma in virtù di una richiamata “scrittura privata di riconoscimento del debito, di accollo di debito da parte del terzo e contestuale adesione del creditore recante come data certa il 25.03.08”. Per una migliore comprensione della vicenda appare utile precisare che, con la richiamata scrittura privata: 1) , quale titolare dell'omonima ditta, si riconosceva debitrice Persona_1 nei confronti della della somma di € 126.724,37 (per forniture di prodotti alimentari); Parte_1
2) la Masa s.a.s. , si riconosceva debitrice nei confronti della della Parte_2 Parte_1 somma di € 123.275.63 (per forniture di prodotti alimentari); 3 si riconosceva Controparte_1 debitore nei confronti di della somma di € 126.724,37 in virtù di prestiti di Persona_1
1 denaro senza interessi;
4) si riconosceva debitore nei confronti della Masa s.a.s Controparte_1 della somma di € 123.275,63, in virtù di prestiti di denaro senza interessi;
5) si Controparte_1 riconosceva debitore nei confronti della della somma di € 50.000,00, sempre in virtù Parte_1 di prestiti di denaro;
tanto premesso, coniuge in comunione legale di Controparte_1
: Persona_1
1) si accollava il debito che quest'ultima aveva nei confronti della e pari ad € Parte_1
126.724.37;
2) si accollava il debito della Masa s.a.s. nei confronti della e pari ad € 123.275,63; Parte_1
3) riconosceva il proprio debito nei confronti della pari ad € 50.000,00 e, quindi, si Parte_1 dichiarava debitore nei confronti della della somma complessiva di € 300.000,00 che Parte_1 si obbligava a pagare in rate annuali dell'importo di € 60.000,00 ciascuna, a partire dal 31.7.2008 e fino al 31.7.2012. Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione disconoscendo Controparte_1 la propria sottoscrizione apposta in calce al predetto documento e dichiarando di non ricordare di aver mai ottenuto prestiti per qualsivoglia importo dalla moglie, , dalla Masa Persona_1
s.a.s. o dalla inoltre, in via subordinata, prospettava di essere stato socio della Parte_1 [...] dal 2008 e fino al 2014, di non aver mai percepito nessun utile ne compenso dovutogli da Pt_1 detta società per cui detta somma doveva essere portata in compensazione con quanto risultasse eventualmente dovuto nei confronti della parte opposta. Tuttavia, con una memoria depositata prima della prima udienza di trattazione della causa, precisava che la sottoscrizione apposta alla scrittura depositata da controparte Controparte_1 era a lui riconducibile ma “di essersi fidato ciecamente dell'altro socio amministratore il quale gli proponeva tutto come espedienti finanziari per dimostrare la solidità economica della società attraverso la redazione e sottoscrizione di atti che dimostrassero crediti a favore della società che poi comunque il estingueva CP_1 pensando (perché così fattogli credere) fossero conferimenti per il risanamento della situazione debitoria”. Con la stessa memoria, quindi, l'opponente prospettava:
1) di aver corrisposto alla l'importo complessivo di € 48.000,00 a mezzo 4 Parte_1 assegni;
2) di aver emesso in favore della n. 60 cambiali, per un importo di € 3.000,00 Parte_1 cadauna, con scadenze mensili dal 19 marzo 2012 al 19 febbraio 2017 (precisando di essere stato indotto a credere che tale importo fosse necessario per il risanamento aziendale), di cui solo otto pagate – mai ritrovate;
Oltre ai quattro assegni di cui al punto 1), depositava una scrittura privata, Controparte_1 recante la data del 28 luglio 2013 e firme autenticate da notaio, con la quale: egli cedeva alla il 21% del capitale sociale della il prezzo della cessione era Controparte_2 Parte_1 fissato in € 156.000,00 e pagato mediante accollo da parte della società cessionaria
[...] di parte del debito di esso nei confronti della società Controparte_2 CP_1 Parte_1 derivante da“scrittura privata di riconoscimento del debito, accollo di debito da parte del terzo e contestuale adesione del creditore” sottoscritta in data 3 marzo 2008, per effetto della quale diveniva Controparte_1 debitore nei confronti della della complessiva somma di € 300.00,00”. Nella predetta scrittura Parte_1 si precisava che, a garanzia del pagamento di parte del suddetto debito, erano stati emessi, in data 20 febbraio 2012, da esso in favore della n. 52 pagherò cambiari, CP_1 Parte_1
2 ciascuno dell'importo di € 3.000,00 cadauno, con scadenza mensile, il primo da pagarsi il 19 novembre 2012, l'ultimo da pagarsi entro il 19 febbraio 2017 e tutti garantiti da avallo prestato da tale Parte_2
Nel corso della prima udienza di trattazione l'opponente depositava gli estratti conto ricevuti dalla propria Banca e indicava l'esistenza di altri assegni con i quali avrebbe estinto il proprio debito con la inoltre, depositava la copia delle 6 cambiali originali Pt_1 Controparte_1 restituitegli dalla perché pagate, con tracciatura del pagamento e timbro e firma della CP_3 per quietanza, nonché la copia autentica dell'atto di cessione di quote rilasciata dal notaio. Pt_1
Quindi, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. precisava: Controparte_1
- di aver effettivamente sottoscritto il documento posto dal a Parte_1 fondamento del ricorso monitorio perché convinto, dall'amministratore della società, di partecipare ad una ricapitalizzazione della stessa;
- che, nell'anno 2012, la società si trovava ad affrontare una grossa crisi economica per cui veniva convinto dall'amministratore della a rilasciare n. 52 cambiali di € 3.000,00 € Pt_1 cadauna (per un totale di € 156.000,00) mentre, per la residua somma di € 144.000,00, rilasciava assegni bancari pari al detto importo da pagare entro l'anno 2012 a scadenze differenti;
- di aver pagato sei cambiali per un totale di € 18.000,00, rimanendo da pagare altre 46 cambiali a partire dal maggio 2013;
- che nell'anno 2012, consegnava alla assegni bancari per un importo preciso di € Pt_1
144.000,00;
- che, nel 2013, cedeva la sua quota sociale della alla per il Pt_1 Controparte_2 prezzo di € 156.000,00, pagato a mezzo accollo da parte della cessionaria del debito vantato nei suoi confronti dalla in forza della scrittura privata del 2008. Pt_1
Tanto premesso ritenuto di aver dimostrato l'inesistenza del credito ex adverso Controparte_1 azionato, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il nel corso del giudizio di primo grado, in via preliminare, eccepiva la Parte_1 inammissibilità delle allegazioni in fatto e della documentazione prodotta dall'opponente per violazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, nel merito contestava:
- che le sei cambiali prodotte dal fossero mai state effettivamente pagate;
Controparte_1
- che le altre 46 cambiali (prodotte dal con la memoria ex art. 183 comma 6 n. Controparte_1
2 c.p.c. spezzate – perché strappate a seguito della loro restituzione) fossero state mai emesse;
- che i n. 16 assegni depositati in copia dall'opponente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. avevano una data, compresa tra il 16/04/2012 e il 21/12/2012, molto successiva rispetto alla sottoscrizione dell'atto di accollo del debito posto a base della domanda monitoria ed erano stati pagati in relazione ad altri rapporti intercorsi tra le parti;
- che gli estratti conto depositati dalla controparte non provavano, comunque, il pagamento di detti assegni (se non per n. 4 assegni a fronte dei n. 16 depositati, per un totale di € 47.000,00) mentre gli assegni per i quali non era provato l'addebito sul conto corrente dell'opponente avrebbero potuto non essere stati proprio da questi pagati in prima presentazione ma comunque trattenuti, per il cd. “CIT”, dalla Banca trattaria che poi, a richiesta dell'avente diritto ne aveva rilasciato le copie;
3 - che l'eccezione di compensazione relativa all'accollo da parte di della Controparte_2 somma di € 156.000,00, a fronte del maggior debito dell'opponente verso l'opposto di € 300.000,00, per la cessione di parte della quota sociale dell' in , era CP_1 Pt_1 inammissibile poiché formulata dall'opponente per la prima volta solo con l'irrituale memoria del 03/03/2016. In ogni caso, il nelle memorie autorizzate depositate prima della prima Parte_1 udienza di trattazione, chiedeva di applicare sulle somme dovute dal gli Controparte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 c.p.c. e proponeva domanda riconvenzionale per la somma di € 2.671,66 per la quale l'opponente aveva confessato, nell'atto di cessione delle quote del 18/07/2012, di essere debitore nei confronti della società e quindi ora del . Pt_1 Parte_1
1.3. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1377/2022, pubblicata il 19.8.2022, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, sia pure compensate per la metà. In sintesi, il Tribunale, riteneva che, dalla documentazione prodotta da parte opponente, doveva ritenersi comprovata l'estinzione del credito vantato dall'opposta di cui alla scrittura del 2008 e, in particolare:
- quanto ad € 156.000,00 risultava l'accollo liberatorio da parte della Controparte_4
giusta scrittura privata, autenticata nelle firme, del 18.7.2013, nella quale la stessa
[...] accettava di liberare l' Pt_1 Pt_3
- dagli assegni bancari rilasciati da alla nel 2012, per l'importo Controparte_1 Pt_1 complessivo di € 144.000,00 il cui pagamento risultava dimostrato dalle copie dei singoli assegni fronte retro, che recavano la girata per l'incasso della e dagli estratti del Pt_1 conto corrente dell'opponente nel quale erano riportati i relativi addebiti. Sul punto, il primo Giudice precisava che il fallimento non aveva provato che tali pagamenti avessero ad oggetto debiti diversi da quelli oggetto di lite ovvero quelli della società che faceva capo al figlio dell' la Masa S.r.l., che aveva continuato a fornirsi dalla Pt_3 Pt_1
- che la stessa scrittura di cessione della quota del 2013, se da un lato richiamava il debito di € 300.000,00, dall'altro riferiva tale dato all'epoca della scrittura di riconoscimento, ossia al 2008, e non al momento della stipula della cessione della quota, il 2013, mentre la sola circostanza che, quanto all'accollo liberatorio, facesse riferimento a “parte del debito” e non del “debito”, non aveva una portata univoca necessaria a far ritenere che con essa scrittura le parti, sia pure per implicito, si dessero altresì atto della persistenza della posizione debitoria e l' riconoscesse, ancora all'epoca della cessione della CP_1 quota, luglio 2013, di essere debitore di una restante parte del debito originario.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 30.9.2022, tramite pec) ha proposto appello il per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 167 e 645 c.p.c. e omessa pronuncia sulla eccepita tardività delle eccezioni avverse. L'appellante, richiamato il principio secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è convenuto in senso sostanziale, evidenzia che, con l'atto di opposizione notificato il 09/11/2015 per l'udienza del 07/03/2016, aveva eccepito in compensazione con il proprio debito nei confronti della Controparte_1 società il credito avente ad oggetto gli utili che avrebbe avuto diritto di percepire dalla per Pt_1
4 il periodo in cui ne era stato socio al 33% del capitale. Soltanto con l'atto depositato il 03/03/2016, e quindi tardivamente, l'opponente aveva eccepito l'estinzione dell'obbligazione mediante il presunto accollo operato in favore dell'appellato da parte di società terza (
[...]
nonché mediante il pagamento di n. 4 assegni e n. 6 cambiali, depositati Controparte_2 sempre con la memoria del 03/03/2016. Secondo l'appellante, trattandosi di eccezioni in senso stretto, l'opponente avrebbe dovuto proporle direttamente nel proprio atto di opposizione e, dunque, le stesse risultavano tardive, in quanto tali, inammissibili.
2.2 Col secondo motivo l'appellante censura l'operato del primo Giudice per quanto attiene alla valutazione delle prove documentali prodotte dall'opponente/appellato. In primo luogo, ribadisce che le cambiali prodotte da controparte non risultavano pagate in quanto non recavano sul loro recto “… la tracciatura del pagamento …” ma solo una data di gran lunga anteriore a quella delle rispettive scadenze e, dunque, poteva presumersi che gli effetti erano stati presentati in banca prima della loro scadenza, verosimilmente per uno sconto o un'anticipazione di credito, ma non anche che l'appellato li avesse pagati. Inoltre, l'appellante evidenzia che il debito di € 300.000,00, secondo quanto indicato nella scrittura privata del 03/03/2008, doveva essere pagato dall' in n. 5 rate annuali da € Pt_3
60.000,00 ognuna e con scadenza 31/07/2008, 31/07/2009, 31/07/2010, 31/07/2011 e 31/07/2012 e non era stato dimostrato dalla controparte il motivo per il quale questo debito, invece, sarebbe stato pagato, seppur solo parzialmente, con effetti emessi a far data dal 19/04/2012 ovvero a distanza di quattro anni dalla scadenza della prima rata di pagamento del debito né era stato dimostrato il motivo per il quale le n. 52 cambiali, emesse per l'asserito pagamento di questo debito, sarebbero state divise in n. 2 tranche della quali, la prima costituita dalle n. 6 cambiali sopra descritte, con scadenza mensile dal 19/04/2012 al 19/10/2012, e la seconda dal 19/05/2013 in poi, con un'interruzione temporale di sei mesi;
infine, delle cambiali
“spezzate” (depositate dalla controparte con le sue note ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.) non era stato offerto il recto e, quindi, non era dimostrato che queste n. 46 cambiali fossero in regola con il bollo e, quindi, effettivamente emesse e negoziabili. Quanto, invece, agli assegni prodotti da controparte, l'appellante evidenzia che gli stessi recavano una data compresa tra il 16/04/2012 e il 21/12/2012, ma sarebbero stati emessi dall'appellato per il pagamento del debito riconosciuto con la scrittura del 03/03/2008 senza nessuna prova della consensuale posticipazione di questo pagamento fino al 2012. L'appellante, inoltre, ribadisce quanto già prospettato nel giudizio di primo grado ovvero che, dagli estratti di c.c. depositati dalla controparte, risultava l'effettivo pagamento esclusivamente di 4 dei predetti assegni, per un totale di € 47.000,00 mentre, per gli altri n. 12, non esisteva la prova dell'avvenuto incasso da parte della inoltre, ognuna delle copie depositate degli assegni Pt_1 recava solo la stampigliatura “Pagate all'ordine. Banco di Napoli SpA – 1799, Valuta per l'incasso” che, tuttavia, non dimostrava che l'assegno fosse stato effettivamente pagato dalla banca trattaria. Secondo l'appellante, quindi, la sentenza impugnata era errata nella parte in cui affermava che “… Gli assegni bancari rilasciati dall' alla nel 2012 Controparte_1 Pt_1 ammontano ad € 144.000 e la loro riscossione è da ritenere dimostrata dalla documentazione che l' ha ottenuto dalla banca, i singoli assegni fronte retro che recano la girata per Pt_3
5 l'incasso della e gli estratti conto dell' dai quali si evincono i relativi addebiti. …” Pt_1 CP_1 atteso che non vi era nessuna prova che le somme indicate in detti titoli fossero state addebitate sul conto del debitore così come per almeno dodici degli assegni ex adverso prodotti 2.3 col terzo motivo il lamenta l'omessa pronuncia da parte del Giudice Parte_1 di prime cure sulla domanda riconvenzionale, proposta in sede di note autorizzate depositate prima della prima udienza di trattazione e ribadita nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. In particolare, l'appellante ribadisce che, nell'atto di cessione delle quote del 18/07/2012 (in atti) depositato dall'appellato il 03/03/2016, questi aveva dichiarato, con valore confessorio, di essere debitore della della somma di € 2.671,66 e, quindi, tempestivamente, con la Parte_1 nota sopra indicata, aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di tale ulteriore importo ma sulla stessa il primo Giudice aveva omesso ogni pronuncia, nonostante, al riguardo, l'opponente non avesse formulato nessuna contestazione. Tanto premesso il ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
1)accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa che precede, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e, in particolare,
2a) accertato e dichiarato che la sentenza quivi impugnata, per quanto esposto nella narrativa che precede sub n.
1 è stata resa in violazione del disposto ex artt. 112, 167 e 645 cpc, e, quindi, in violazione della disciplina dei termini perentori per la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio, revocare/riformare la stessa, rigettando l'opposizione dell'appellato siccome inammissibile e infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, con la condanna dell'appellato al pagamento della somma dovuta all'appellante, comprensiva degli interessi, così come quantificata nella comparsa conclusionale di primo grado, ovvero € 303.786,84, oltre gli interessi già maturati da quella data (25/02/2022) e fino ad oggi, ovvero, in ulteriore subordine condannare l'appellato al pagamento della somma quantificata dall'Onorevole Corte adita, giusta l'effetto devolutivo, all'esito del giudizio e a seguito dell'istruttoria espletata;
2b) accertato e dichiarato che la sentenza quivi impugnata è stata resa in violazione o per errata applicazione del disposto ex artt. 115 e 116 cpc, segnatamente per errore nella valutazione delle prove, revocare/riformare la stessa per i motivi esposti rigettando l'avversa opposizione dell'appellato siccome infondata in fatto e diritto;
2c) accertato e dichiarato che la sentenza quivi impugnata è viziata dall'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta tempestivamente da questa parte, condannare l' al pagamento in favore CP_1 dell'appellante anche della somma di € 2.671,66 in aggiunta alla condanna già invocata, oltre interessi legali fino al soddisfo, in ogni caso,
3)accogliere il presente gravame e conseguentemente, revocare/riformare la sentenza quivi impugnata perché, per quanto sopra esposto, resa in violazione e/o falsa applicazione della legge oltre che perché illogica, illegittima e abnorme e, quindi, rigettare l'avversa opposizione dell'appellato siccome inammissibile, improcedibile, e infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compenso oltre il rimborso forfettario per spese generali e oneri di legge relativi, anche per il primo grado di giudizio.
2.4. si è costituito in giudizio evidenziando l'infondatezza dell'appello atteso Controparte_1 che l'avvenuto pagamento e l'accollo liberatorio da parte della società cessionaria della propria quota nella società costituivano fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio da Pt_1
6 controparte e non eccezioni in senso stretto sicché nessun pregio meritavano le contestazioni di tardività trattandosi di circostanze addirittura rilevabili d'ufficio in ogni e stato e grado del giudizio purché fondate su documenti prodotti, come nel caso di specie, nel rispetto delle preclusioni istruttorie. Sotto altro ma correlato aspetto, l'appellato evidenzia che il richiamo al predetto accollo liberatorio non poteva essere qualificato come eccezione di compensazione ma costituiva una rimessione del debito. Quanto, invece, alla rilevanza probatoria della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado, l' evidenzia che il possesso, in originale, delle cambiali da parte del CP_1 debitore dimostra l'avvenuto pagamento, se manca la prova che giustifichi il possesso del titolo di credito per ragioni diverse dall'adempimento e che la ricostruzione prospettata dall'appellante era rocambolesca non tenendo conto della circostanza che lo sconto/anticipazione bancaria è effettuato dal creditore consegnando il titolo in banca anche prima della scadenza e che, se la cambiale non fosse stata pagata, la stessa sarebbe stata restituita sempre al Creditore, per consentirgli di agire esecutivamente, ma mai al debitore, se non dopo l'avvenuto pagamento. Allo stesso modo, l'appellato prospetta che, nel caso di specie, era stata dimostrata l'emissione degli assegni, la consegna degli stessi (invero posti all'incasso), il passaggio in stanza di compensazione, ed addirittura l'avvenuto pagamento attraverso l'uscita dal conto corrente (coperto da provvista) degli importi degli assegni. Infine, in relazione all'ultimo motivo di appello, prospetta che nessuna Controparte_1 domanda riconvenzionale era stata adeguatamente proposta dalla parte opposta/appellante non sussistendone i presupposti giacché la stessa non era stata proposta con la comparsa di costituzione in giudizio (ma soltanto con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) e non si riferiva alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Inoltre, l'appellato ribadisce che solo per il riconoscimento/ricognizione del debito si assiste ad un'inversione dell'onere probatorio in cui spetta al debitore, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dimostrare l'inesistenza/nullità/annullabilità del rapporto fondamentale sottostante, mentre nel caso dell'accollo, come nel caso di specie, di fronte alle eccezioni di inesistenza del rapporto di provvista o valuta sottostanti, avrebbe dovuto essere il a dimostrare Parte_1
l'esistenza dei crediti azionati;
al contrario, tali crediti non solo non erano stati provati dalla controparte ma avevano ad oggetto rapporti inesistenti o comunque invalidi e come tali inidonei ad essere posti a fondamento dell'accollo liberatorio oggetto di lite;
allo stesso modo eccepisce la mancanza di prova dei presunti crediti vantati dalla nei Controparte_1 Pt_1 confronti dei propri creditori non rivenendosi nessuna traccia di tali obbligazioni nelle scritture contabili della società. Sulla base di tali premesse ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di Controparte_1 spese di lite. All'udienza del 28.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello principale è, almeno in parte, fondato e può essere accolto nei limiti che si specificano di seguito.
3.1. Occorre premettere che, in linea generale, le eccezioni in senso stretto, rilevabili esclusivamente a istanza di parte, sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il
7 potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva, nei casi in cui il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinate circostanze non abbia una autonoma efficacia produttiva della nuova situazione sostanziale, ma la consegua solo per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato che, da sola o, a seconda delle ipotesi, previo accertamento giurisdizionale dell'avvenuta costituzione della fattispecie medesima, si inserisce all'interno di questa;
per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che, secondo la norma di previsione, si produca quella nuova, con il compimento di apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso (Cass. Sez. U 3-2-1998 n. 1099 Rv. 515986-01, Cass. Sez. U 27-7-2005 n. 15661 Rv. 583491-01). Invece le eccezioni in senso lato consistono, secondo la definizione ricavabile dall'art. 2697 cod. civ., nell'allegazione, se fatta dalla parte, o nella rilevazione, se fatta d'ufficio dal giudice, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio;
si distinguono dalle mere difese -volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo (Cass. Sez. 3 12-9-2005 n. 18096 Rv. 584110-01, Cass. Sez. 6-1 1-10-2018 n. 23796 Rv. 650608-01, Cass. Sez. 2 28-5- 2019 n. 14515 Rv. 654080-01)- e non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345 co.2 cod. proc. civ., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ma senza che sia necessario che siano state anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. Sez. U 15661/2005 già citata). Inoltre, si è precisato in giurisprudenza che integra eccezione in senso lato l'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente del tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. II, 07/02/2025, n. 3155). Non vi è dubbio, alla luce dei su indicati principi, che l'eccezione di pagamento, a mezzo assegni e cambiali, del credito vantato dal risultava tempestiva anche se Parte_1 formulata dall'opponente dopo l'introduzione del giudizio di opposizione. Quanto, invece, alla asserita estinzione della restante parte del debito in virtù dell'accollo liberatorio di cui alla scrittura di cessione della quota del 2013, va rilevato che risulta pacifico in dottrina e giurisprudenza che nel caso di accollo c.d. esterno, il creditore, manifestando la propria adesione, può dichiarare di liberare l'accollato, con la conseguenza che, in tal caso caso l'obbligazione si trasferisce all'accollante; in difetto di tale ulteriore dichiarazione, invece, l'accollo si definisce cumulativo e l'obbligazione rimane anche a carico dell'accollato (Cassazione 4604/00). L'adesione del creditore, pertanto, non basta a liberare l'accollato, essendo a questo fine richiesta una espressa manifestazione di volontà del creditore o, per lo meno, una specifica previsione della convenzione di accollo (Cassazione 4469/85). In sostanza, quindi, il creditore nell'accollo c.d. liberatorio effettua una dichiarazione assolutamente analoga a quella di remissione del debito e, dunque, la relativa eccezione di estinzione del credito rientra nel novero di quelle che devono essere proposte dalla parte, sulla quale grava pertanto l'onere di allegare e provare il fatto estintivo dell'obbligazione (Cass. n. 11749/2006; Cass. n. 1110/1999).
8 In particolare, quanto all'eccezione di rimessione del debito, alla quale, come si è detto, deve essere equiparata la liberazione del debitore prevista dall'art. 1411 c.c., si è precisato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/02/1999, n. 1110) che, in ogni caso di rinunzia al diritto, si rientra nel novero delle eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, restando inibito al giudice di pronunziare di ufficio su di esse (art. 112 cod. proc. civ.) e che, di conseguenza, non sono ammissibili se proposte per la prima volta in grado di appello (art. 416, comma secondo e art. 437, comma secondo, cod. proc. civ.). Non si tratta, infatti, di una qualunque difesa di cui il convenuto si avvalga per ottenere comunque il rigetto della domanda, e neppure di quella particolare difesa consistente nella contrapposizione di fatti ai quali la legge attribuisce un'autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale si fonda la domanda, considerata dall'art. 2697 c.c. con specifico riferimento alla distribuzione dell'onere della prova ai fini della fissazione di una regola finale di giudizio, ma non sul piano della possibilità per il giudice di valutare i fatti di questo tipo (ritualmente allegati e provati) indipendentemente dall'istanza di parte. Si è in presenza, invece, di una difesa diretta a contrapporre un fatto che, senza escludere la sussistenza del rapporto implicato dalla domanda, è tuttavia tale da accordare al convenuto, secondo la disciplina del diritto sostanziale, una potestà esercitabile al fine di far venire meno il diritto dell'avversario. In questi casi, il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinate circostanze non ha un'autonoma efficacia produttiva della nuova situazione sostanziale, ma la consegue solo per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato. Quindi, per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se difendersi nell'ambito della stessa situazione giuridica dedotta in giudizio dall'attore, ovvero ottenere che al rigetto della domanda si giunga sulla base di una situazione giuridica diversa, cosicché è indispensabile un apposito atto di volontà in tal senso. L'art. 1236 c.c., infatti, prevede che la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare. Quindi, la dichiarazione del creditore di rimettere il debito consente che gli effetti estintivi del rapporto obbligatorio siano impediti (o comunque eliminati) da una manifestazione di volontà del soggetto nella cui sfera giuridica si producono. Ciò dimostra inconfutabilmente che rientra nell'autonomia e nella disponibilità del debitore la scelta di conservare la situazione originaria o di avvalersi della nuova situazione derivante dalla remissione. Sul piano strettamente processuale, è poi evidente che una simile eccezione sovverte l'originario oggetto del dibattito, introducendo nuovi e complessi temi di indagine attinenti alla validità, alle modalità e alla forma della rinunzia, temi di indagine che non possono che svilupparsi sulla base delle prospettazioni di colui che solleva l'eccezione stessa. Nel caso di specie, nella scrittura avente ad oggetto la cessione di parte delle quote della
[...] detenute da in favore della si legge, come sopra già Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 indicato, che il prezzo di tale cessione, pari ad € 156.000,00 veniva pagato mediante accollo di parte del debito del nei confronti della società derivante dalla scrittura privata Controparte_1
9 del 2008 e che la aderiva espressamente a tale accordo dichiarando di liberare il proprio Pt_1 debitore al quale restituiva le n. 52 cambiali emesse nel 2012 a garanzia dell'originario credito vantato nei confronti del Controparte_1
Senonché l'opponente non ha formulato l'eccezione di parziale estinzione del proprio debito, per effetto dell'adesione all'accollo liberatorio da parte della nell'atto di citazione in Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo, ma esclusivamente alla prima udienza di trattazione della causa quando, ormai, era certamente decorso il termine per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio. Tanto premesso, risulta fondato il primo motivo dell'appello proposto dal Parte_1 [...] sia pure limitatamente all'inammissibilità dell'eccezione di parziale estinzione del credito Pt_1 per effetto dell'accollo liberatorio più volte sopra indicato. Di contro, risulta certamente infondato l'appello in ordine alla prova del pagamento dell'importo di € 18.000,00 di cui alle sei cambiali di € 3.000,00, ognuna con scadenza dal 19/04/2012 al 19/10/2012, rispetto alle quali può ritenersi esistente la prova dell'effettivo pagamento. I predetti titoli, infatti, risultano consegnati alla e presentati all'incasso in Pt_1 banca, sia pure diverso tempo prima della scadenza, nonché restituiti al debitore;
né il ha mai contestato l'imputazione di detti pagamenti al debito derivante Parte_1 Parte_1 dalla scrittura privata azionata col ricorso monitorio. E' pacifico, infatti, in giurisprudenza il principio secondo cui il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall' art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del 1933, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore (cfr. Cassazione civile , sez. II , 08/02/2018 , n. 313). Al contrario, non può riconoscersi nessuna efficacia estintiva dell'obbligazione oggetto di lite alle cambiali prodotte dall' in copia della sola parte frontale e spezzate. CP_1
Nel contratto di cessione di quote del 2013 sopra indicato, infatti, le parti davano espressamente atto che, a fronte dell'accollo da parte della di parte del debito Controparte_2 del nei confronti della quest'ultima restituiva al proprio debitore le n. 52 Controparte_1 Pt_1 cambiali;
consegue a quanto premesso che il debito garantito con le predette cambiali – sebbene non vi sia coincidenza con la data di scadenza dei primi sei titoli (che risulterebbero anche pagati) indicati nella scrittura del 2013 e quelli prodotti in giudizio dall'opponente – era proprio quello oggetto dell'accollo liberatorio da parte della terza società per Controparte_2
l'importo di € 156.000,00. Nel caso di specie, quindi, il possesso da parte dell' di dette CP_1 cambiali non dimostra l'avvenuto pagamento delle medesime, giustificandosi con la liberazione del debitore seguita all'accollo del debito da parte della Controparte_2
Quanto, invece, al pagamento della restante parte del debito originario e pari ad € 144.000,00 di cui agli assegni prodotti in giudizio dall' va rilevato che, come indicato anche nella CP_1 sentenza impugnata, gli stessi recano tutti sul retro la girata per l'incasso dell'amministratore della e, quindi, devono ritenersi tutti effettivamente consegnati alla predetta società. Pt_1
10 Ebbene, il Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo. Tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (cfr. Cassazione civile, sez. II, 05/11/2024, n. 28418). Consegue a quanto premesso che, attesa la prova fornita dall' non solo di aver emesso CP_1
i predetti tioli, ma anche di aversi consegnati alla e, addirittura, che questi furono Pt_1 presentati in Banca per il pagamento (posto che l'opponente aveva ricevuto la copia degli assegni proprio dall'Istituto di Credito), avrebbe dovuto essere l'odierno appellante a dimostrare che gli stessi non erano stati effettivamente pagati e, quindi, che non si era verificato l'effetto liberatorio in favore del debitore. Quanto, invece, al terzo motivo di appello avente ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta da nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e, sulla quale, Parte_1 effettivamente, il primo Giudice ha omesso qualsiasi pronuncia, va rilevato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. II , 18/03/2025 , n. 7236). Nel caso di specie, successivamente alla proposizione dell'atto di opposizione Controparte_1
e alla propria costituzione in giudizio, depositava l'atto di cessione delle proprie quote dalla alla nel quale si dichiarava debitore nei confronti della della Pt_1 Controparte_2 Pt_1 somma di € 2.671,66, equivalente al prezzo del valore nominale della quota a quella data ancora non versato (l'art. 2, prima parte, dell'atto di cessione di quote depositato dalla controparte in allegato alla memoria del 07/03/2016). Tuttavia, la domanda, proposta dal già con le Parte_1 note autorizzate depositate in data 4.4.2016 e ribadita nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), di condanna dell' al pagamento in suo favore della predetta somma di € CP_1
2.671,66, non era ammissibile, giacché si riferiva ad una vicenda sostanziale (il pagamento del residuo del valore nominale della quota di proprietà dell' nella società Pt_3 Pt_1 completamente diversa da quella già dedotta in giudizio (il pagamento di debiti aventi ad oggetto i rapporti commerciali intercorsi tra la e altri soggetti – oggetto di accollo – Pt_1 nonché con lo stesso e nemmeno connessa a quella originariamente proposta. CP_1
11 Vanno infine, prese in esame le eccezioni formulate dall' negli scritti difensivi CP_1 depositati nel giudizio di primo grado e non esaminate dal primo Giudice perché implicitamente considerate assorbite dall'accoglimento di quelle di liberazione dal debito (e riproposte dall'appellato nel presente grado). Ebbene, quanto alle eccezioni relative al rapporto (accollante) / (accollato), CP_1 Per_1 nella scrittura azionata in giudizio dal l'odierno appellante dichiarava di Parte_1 essere “debitore nei confronti della della somma di € 126.724,37 in virtù di prestiti di Per_1 denaro sul quale non sono mai stati previsti né calcolati interessi;
…” e la dichiarava di Per_1 essere debitrice della della stessa somma “… giusta forniture documentate da fatture, di Pt_1 prodotti alimentari;
…”. L' ha prospettato, innanzitutto, che “il prestito sarebbe inesistente” ma, a fronte di un CP_1 riconoscimento del debito si verifica un'inversione dell'onere della prova per cui avrebbe dovuto essere il debitore a dover provare che il debito non esisteva. L'opponente, inoltre, eccepiva che poiché la era la propria coniuge, in regime di comunione legale, si sarebbe Per_1 tratto di “prestito coniugale, espressione di mutuo aiuto tra solidali” e per il quale “… non c'è obbligo di restituzione perché non sarebbe un vero e proprio finanziamento ma farebbe parte della normale vita familiare”. Tuttavia, se è pacifico che negli obblighi matrimoniali rientrano i doveri di collaborazione, solidarietà ed assistenza morale, ciò non esclude che vi possano essere accordi tra i coniugi per la restituzione di somme date in prestito, dal momento che non vi è norma imperativa che impedisca ai coniugi di riconoscere l'esistenza di un debito e stabilirne le varie forme di rimborso (cfr. Cass. Civ., sent. n. 23713/2012). Inoltre, la circostanza che tra le parti sussista un rapporto di coniugio o di parentela, non esclude l'applicabilità della regola della restituzione delle somme versate a favore dell'altro coniuge o parente, qualora si dimostri che tali somme non sono state utilizzate per far fronte al ménage familiare, ma per altri scopi estranei a tale finalità (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sent. n. 1277 del 2014; n. 11330 del 2009). Nel caso di specie, come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio dal Parte_1
tra i tre soggetti della scrittura posta alla base del decreto ingiuntivo opposto erano
[...] intercorsi rapporti commerciali fatti di forniture incrociate di generi alimentari, gli stessi previsti nell'oggetto sociale di ognuna delle attività commerciali svolte dalle parti e, dunque, il prestito dell' alla moglie non aveva nulla a che fare con l'obbligo di
CP_1 Persona_1 assistenza, anche, materiale tra i coniugi né con l'obbligo gravante su entrambi di contribuire ai bisogni della famiglia. Quanto alle eccezioni relative al rapporto (accollante)/Masa s.a.s. (accollato), anche in
CP_1 questo caso l' sostiene innanzitutto che “il prestito sarebbe inesistente” ma, a fronte di
CP_1 un riconoscimento del debito si verifica un'inversione dell'onere della prova per cui doveva essere il debitore a dover provare che il debito non esisteva. Inoltre, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, nessuna norma dell'ordinamento vieta ad una società di prestare somme di denaro, non genericamente a terzi, ma ad un proprio socio e, nella specie, l' era socio accomandante della Masa s.a.s., sicché non può
CP_1 ritenersi invalida l'obbligazione riconosciuta dall' nella scrittura de quo. Pt_3
12 In relazione, invece, alle eccezioni riferite alla ricognizione del debito di nei Controparte_1 confronti della è certamente irrilevante l'affermazione dell'appellante che nega di Parte_1 aver ricevuto il prestito di € 50.000,00 dalla atteso il chiaro riconoscimento del Parte_1 debito dell'opponente. Inoltre, anche in questo caso, l' era socio accomandante anche Pt_3 della e, dunque, il finanziamento concesso dalla società all'odierno appellante deve Parte_1 ritenersi certamente valido. Infine, le eccezioni di nullità/annullabilità della scrittura del 2008 per presunta contrarietà a norme imperative, per presunto difetto dell'accordo tra le parti, per l'asserita presenza di causa illecita e per presunta esistenza di errore o dolo, in primo luogo appaiono generiche. In particolare, l'opponente non ha precisato in quale errore sarebbe incorso né ha allegato specificamente di quali raggiri sarebbe restato vittima e pertanto non è possibile nemmeno accertare se gli stessi siano stati tali da indurre l' sottoscrivere la citata scrittura. CP_1
In conclusione, quindi, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal Parte_1
la domanda proposta nei confronti di col ricorso per decreto ingiuntivo,
[...] Controparte_1 poi opposto, deve essere accolta solo in parte ovvero limitatamente alla somma di € 138.000,00. In particolare, stante l'inammissibilità dell'eccezione di estinzione parziale dell'obbligazione oggetto di lite per effetto di accollo liberatorio da parte della società il debito Controparte_2 di € 300.000,00, assunto dall' nei confronti della con la scrittura del CP_1 Parte_1
25.4.2008, risulta pagato limitatamente all'importo complessivo di € 162.000,00, pari alla somma di € 144.000,00, di cui ai sedici assegni consegnati alla e di € 18.000,00, di Parte_1 cui alle sei cambiali di € 3.000,00, ognuna con scadenza dal 19/04/2012 al 19/10/2012 che risultano pagate. Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere Controparte_1 condannato a pagare, in favore del fallimento della la somma di € 138.000,00 oltre Parte_1 interessi, ex D. Lgs. 231/2000, dalla data dell'accollo del debito, 25/03/2008 e fino al soddisfo.
4. L'accoglimento, sia pure in parte, dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili e per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e, per il presente grado di giudizio, il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1377/2022, pubblicata dal Tribunale di Avellino il 19.8.2022, così provvede:
1. Accoglie, in parte, l'appello proposto dal e, per l'effetto, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza
13 2. Condanna al pagamento, in favore del della Controparte_1 Parte_1 somma di € 138.000,00 (centotrentottomila/00) oltre interessi, ex D. Lgs. 231/2000, dalla data dell'accollo del debito, 25/03/2008 e fino al soddisfo.
3. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1
4. condanna al pagamento, in favore del delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in: € 14.103,00 (quattordicimilacentotre/00) per onorari e, per il presente giudizio, in: € 1848,00 (milleottocentoquarantotto/00) per spese ed € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli, il 29/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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