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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di ConIGlio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta ConIGliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri ConIGliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 2203 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
( rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Saverio Viscomi, nel cui studio, in
Montepaone Lido (CZ) via Mazzini n. 56, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 IG. , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata a margine della CP_2 citazione introduttiva del primo grado, dall'avv. Massimo Parentela, nel cui studio, in
Catanzaro, Largo Marincola Cattaneo n. 22, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
NONCHÉ
1
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
1. In via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata.
2. Nel merito, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le domande rassegnare dalla IG.ra ovvero accertare la carenza di legitimatio Parte_1 attiva in capo alla con conseguente declaratoria di difetto di CP_1 legitimatio passiva in capo alla IG.ra , nonché il rigetto della Parte_1 domanda perché infondata, inammissibile ed improponibile nei confronti della IG.ra
;
3. In via gradata ed autonoma, accogliere la pretesa della IG.ra Parte_1
di essere Garantita dal IG. , con condanna Parte_1 Controparte_3 esclusiva di quest'ultimo al pagamento di quanto dovesse risultare all'esito della causa;
4. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”. per la rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata CP_1 nelle note di trattazione: “In via preliminare Rigettare l'appello così come proposto, perché inammissibile per come motivato in atti;
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1671/2019, impugnata, per mancanza dei requisiti previsti ex lege Nel merito -Previo rigetto dell'appello avverso, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1671/2019; -condannare, la IG.ra , Parte_1 appellante, al pagamento delle spese di giudizio del grado di appello”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 14.04.2015, la società – nella Controparte_1 premessa di aver stipulato, in data 1.10.2011, con un contratto, della Parte_1 durata di 60 mesi, avente ad oggetto la somministrazione di 48 kg di caffè torrefatto al mese, al prezzo di listino in vigore al momento della consegna, con impegno della a ordinare, senza riserve, un minimo di 48 kg di caffè, con riconoscimento alla Pt_1 convenuta di uno sconto anticipato sugli acquisti futuri di € 10.000,00 e previsione della possibilità, per la di recedere unilateralmente previo pagamento di una Pt_1 penale – ha convenuto la controparte in giudizio per sentirla condannare al
2 pagamento di € 11.090,50 a titolo di risarcimento danno per l'inadempimento del contratto stipulato tra le parti, nonché dell'ulteriore somma di € 9.107,50 a titolo di restituzione dello sconto anticipato in virtù del medesimo contratto e della somma di
€ 1.141,39 per forniture non pagate. si è costituita in giudizio e ha evidenziato la sua estraneità alla Parte_1 pretesa della adducendo che tutti i rapporti con la società attrice Controparte_1 erano stati curati da , interessato ad acquistare la sua attività. Sulla Controparte_3 scorta di simile premessa, ella, quindi, ha chiamato in causa , Controparte_3 ritenuto il vero interessato ai rapporti oggetto del giudizio, domandando, in subordine, di essere da lui garantita in caso di condanna.
si è costituito in giudizio, deducendo la sua estraneità ai fatti e Controparte_3 instando per il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
Rigettate le richieste di prova orale, all'esito del grado, sulla produzione delle parti, il
Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1671/2019 del 9.09.2019, pubblicata il
17.09.2019, ha accolto la domanda della così statuendo “1) Controparte_1 condanna al pagamento, in favore della e per i titoli Parte_1 CP_1 di cui in motivazione, della somma complessiva di euro 21.339,39, oltre interessi legali dal 17-4-2015 al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio in favore della , che liquida in complessivi euro CP_1
2.500,00, oltre ad euro 237,00 per spese vive, nonché in favore di Controparte_3 che liquida in complessivi euro 1.300,00, oltre accessori di legge.”.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha rilevato, sotto il profilo del contenuto degli accordi vigenti tra le parti, che titolare dell'impresa individuale Bar- Parte_1
Tabacchi Maida Francesca, con sede in Soverato, aveva acquistato dalla CP_1 il quantitativo minimo di 48 kg al mese di caffè torrefatto di un particolare tipo,
[...] al prezzo concordato al momento della consegna e/o ordine;
le veniva riconosciuto uno sconto di € 3,50 al kg da calcolare ogni anno con regolare nota di credito. La durata del contratto di somministrazione era fissata in 5 anni a partire dal 15.10.2011.
Con la clausola n. 6 del contratto, le parti avevano pattuito che potesse ottenere Pt_1 dalla la liberazione dal vincolo e dagli obblighi assunti se avesse Controparte_1 versato una somma pari al 20% del valore di listino del prodotto che, alla data di recesso, aveva ancora l'obbligo di ritirare, oltre alla restituzione dell'importo residuo
3 delle somme di sconto anticipato già erogato.
Scrutinando la difesa della il Tribunale ha ritenuto che la convenuta avesse Pt_1 invocato, alla luce delle difese illustrate, l'esistenza di un rapporto simulato per interposizione fittizia di persona: ella, infatti, secondo l'ordito difensivo, avrebbe solamente prestato il proprio nome, mentre l'effettivo contraente sarebbe stato
. Siffatta ricostruzione, tuttavia, oltre ad essere stata contestata dalla Controparte_3
e da – dichiaratosi estraneo ai fatti di causa – era Controparte_1 Controparte_3 rimasta, a giudizio del Tribunale, sfornita di prova.
A tal riguardo, il giudice di prime cure, ha osservato che il solo mezzo di prova richiesto era stata la prova per testi, ritenuta inammissibile ex 1417 e 2722 c.c. con ordinanza istruttoria del 19.10.2016, meritevole di conferma anche in sede decisoria.
Sulla scorta di tali premesse, quindi, il giudice adito ha accolto la domanda spiegata dalla nei confronti della e ha rigettato la domanda di garanzia Controparte_1 Pt_1 proposta da nei confronti di , in quanto priva di Parte_1 Controparte_3 un valido titolo giustificativo della pretesa, regolando le spese secondo la soccombenza.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello lamentando, in Parte_1 primo luogo, l'erroneità della pronuncia con riferimento alla ritenuta inammissibilità della prova testimoniale formulata con la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Ciò in quanto, contrariamente a quanto illustrato dal Tribunale, i capitoli di prova non sarebbero in contrasto né con l'art. 1417 c.c. né con l'art. 2722 c.c., poiché non diretti a dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto scritto, bensì finalizzati a ricostruire la verità storica dei fatti, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi tra e un soggetto terzo rispetto al contratto stipulato con la Parte_1
Controparte_1
Con altro motivo, ha, poi, evidenziato che, in assenza di un'esplicita eccezione delle controparti processuali, il giudice non avrebbe potuto dichiarare d'ufficio l'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 1417 c.c., essendo principio ormai consolidato in giurisprudenza la necessità di un'eccezione specifica della parte interessata.
In via gradata, l'appellante ha chiesto di essere manlevata da in Controparte_3 caso di eventuale condanna.
4 Ha concluso nei termini sopra testualmente riprodotti.
Si è costituita in appello la eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato le argomentazioni dell'appellante, illustrando le ragioni della loro infondatezza e instando per la reiezione dell'avversa iniziativa processuale;
ha concluso in conformità.
Non si è costituito . Controparte_3
All'udienza del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con la concessione con concessione dei termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, tenuto conto che la notifica dell'atto di appello nei confronti di si è perfezionata e che lo stesso non si è costituito in giudizio, Controparte_3 occorre dichiarare la sua contumacia.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel
5 giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”
(Cass. 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, non possono residuare dubbi in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame, avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni sottese ad essi.
Nel merito, l'appello dev'essere rigettato.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere inammissibile la prova testimoniale, considerandola in contrasto con i principi di cui agli artt. 1417 e 2722 c.c., limitando ingiustamente la possibilità di provare, nel corso del giudizio, la sua totale estraneità ai fatti.
Ella precisa di non aver mai inteso articolare una prova testimoniale in contrasto con i limiti di cui all'art. 2722 c.c., cioè una prova avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto di somministrazione. Piuttosto, il mezzo istruttorio richiesto sarebbe stato finalizzato a provare l'esistenza dei rapporti intercorsi tra l'appellante e – soggetto terzo rispetto al contratto scritto azionato Controparte_3 dalla – , al fine di dimostrare che quest'ultimo era l'unico interessato Controparte_1 all'accordo e tanto al precipuo fine di vedersi da questi manlevata.
Tanto premesso, è utile rammentare che il tribunale ha qualificato la fattispecie negoziale, come dedotta, in termini di simulazione per interposizione fittizia e l'appellante non ha contestato simile qualificazione e, anzi, l'ha fatta propria, nella misura in cui ha ribadito di avere confutato le avverse pretese “appellandosi all'istituto dell'interposizione fittizia di persona” (così pag. 4 dell'appello): ella avrebbe semplicemente prestato il proprio nome in qualità di titolare dell'impresa, mentre l'effettivo contraente sarebbe stato . Controparte_3
È, quindi, da simile qualificazione che occorre prendere le mosse, trattandosi di parte della pronuncia non gravata da appello.
Ebbene, già solo la qualificazione in termini di simulazione comporta inevitabilmente l'applicazione del disposto (quantomeno) dell'art. 1417 c.c., a mente del quale la simulazione non può essere provata attraverso prova testimoniale.
6 In proposito, occorre rammentare che, in materia di simulazione contrattuale, l'onere della prova incombe sulla parte che eccepisce l'esistenza della simulazione, in linea con il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c..
Tale principio si applica pienamente all'ipotesi della simulazione, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la parte che solleva l'eccezione di simulazione — sia essa contraente, erede, avente causa, creditore o terzo — è tenuta a fornire la prova della stessa, conformemente ai criteri stabiliti dalla legge.
Nel caso di specie, sebbene abbia sollevato l'eccezione di simulazione del Pt_1 contratto, non ha fornito alcuna prova idonea a supportarla: non è stata fornita alcuna prova documentale (ossia mediante scrittura privata recante data certa anteriore o coeva), né sono stati utilizzati altri strumenti probatori alternativi previsti e ammessi dalla legge (quali l'interrogatorio formale, confessione, giuramento).
Pertanto, il giudice si è correttamente determinato nel ritenere inammissibili i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., in quanto contrastanti con l'art. 1417 c.c..
Tale norma, infatti, prevede che la prova per testimoni sia ammissibile senza limiti esclusivamente nei seguenti casi: quando la domanda è proposta da creditori o da terzi;
quando, anche se proposta dalle parti, è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Ne consegue che, al di fuori di tali ipotesi tassative, alle parti del contratto, come nel caso di specie, è precluso il ricorso alla prova testimoniale.
Tale preclusione si fonda sull'eIGenza che la simulazione sia dimostrata, tra le parti, mediante prova documentale (scrittura privata di data certa anteriore o coeva al contratto simulato), che contenga un contenuto contrario al negozio apparente.
Resta ferma, tuttavia, per le parti contrattuali, la possibilità di ricorrere ad altri mezzi di prova legale espressamente ammessi dall'ordinamento, quali: l'interrogatorio formale (volto all'ottenimento della confessione giudiziale, ex art. 2730 c.c.); il giuramento decisorio o suppletorio;
i documenti (ex artt. 2712 e ss. c.c.).
Diversamente, i terzi e i creditori, in quanto soggetti estranei alla formazione del contratto simulato e normalmente privi di documentazione scritta idonea, sono legittimati a provare la simulazione con testimoni senza le limitazioni previste per le parti contrattuali.
7 Nel caso concreto, non risultando che la abbia inteso far valere l'illiceità del Pt_1 contratto, e non potendo qualificarsi né creditore né terza rispetto al rapporto negoziale, la prova testimoniale articolata deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 1417 c.c..
Tanto comporta il rigetto del primo motivo di gravame.
Quanto al motivo con il quale si censura la sentenza di prime cure per avere, il
Tribunale, ritenuto inammissibile la prova per testi pur in assenza di eccezione della controparte, si osserva quanto segue.
In linea di principio, è pacifico che il Giudice non possa rilevare d'ufficio l'inammissibilità della prova testimoniale concernente la simulazione in assenza di una specifica eccezione di parte (cfr., tra le tante, Cass. n. 14274 del 08/06/2017; Cass.
n. 16377 del 17/07/2014).
Effettivamente, nella fattispecie, manca un'eccezione della difesa avversaria volta a far valere l'inammissibilità della prova in forza del divieto di cui all'art. 1417 c.c..
Difatti, l'attore, nella memoria ex art 183 co. 6 c.p.c. terzo termine, depositata in data
18.04.2016, si è opposto all'ammissione della prova orale in argomento in modo generico, esclusivamente contestandone la pertinenza, ritenendola estranea al thema decidendum: è evidente che simile contestazione non ha nulla a che vedere con un'eccezione di inammissibilità della prova correlata alla dedotta simulazione.
Ciò nondimeno, va ugualmente confermata la valutazione di rigetto delle istanze istruttorie.
Infatti, è opportuno chiarire che, per costante e condivisibile orientamento di legittimità, “L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di
8 persona”. (Cass. n. 27189 del 21/10/2024; conformi Cass. n. 4738 del 10/03/2015;
Cass. n. 25578 del 12/10/2018).
Nella fattispecie, l'appellante non ha mai dedotto né chiesto di provare la partecipazione della all'accordo simulatorio e il suo consenso ad Controparte_1 assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'Alfarano.
Né la Corte può autonomamente e diversamente qualificare la domanda come volta a far valere un'interposizione reale (e non fittizia) di persona, trattandosi, come già precisato, di profilo – quello della qualificazione della domanda – non impugnata, con conseguente formazione del giudicato sul punto (cfr. Cass. n. 12843 del 22/05/2017:
“In sede di gravame, il giudice non può procedere d'ufficio ad una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta dal primo giudice e non impugnata, stante la preclusione del giudicato perfezionatosi sul punto”).
D'altronde, ove anche – per mera ipotesi astratta – si ritenesse che le argomentazioni sviluppate dalla difesa della nell'atto di appello si traducano, in termini di Pt_1 diritto, in una (indiretta) contestazione sulla qualificazione della domanda, a dispetto della stessa premessa dichiarata dall'appellante (che ha confermato di avere invocato l'istituto dell'interposizione fittizia di persona), ugualmente le prove non potevano – e non possono – essere ammesse, in quanto dai capitoli articolati – che riflettono la genericità sul punto delle allegazioni in fatto – non si evince in alcun modo il contenuto dell'accordo (evidentemente ben più ampio rispetto alla mera vicenda della fornitura di caffè) asseritamente intercorso tra la e l' né in forza di Pt_1 CP_3 quale impegno quest'ultimo fosse tenuto a rifondere quanto dall'appellante dovuto in dipendenza del contratto con la o avesse altrimenti assunto gli oneri Controparte_1 contrattuali nel rapporto con l'appellante. Le prove erano volte solo a dimostrare che le trattative con la vennero intavolate e seguite dall' , che i Controparte_1 CP_3 termini dell'accordo di somministrazione furono da quest'ultimo concordati e, infine, che l' , una volta manifestata l'intenzione di non rilevare l'azienda, rassicurò CP_3
l'appellante di avere definito le pendenze con la È evidente che, ove Controparte_1 anche dimostrate, le citate circostanze non sarebbero sufficienti per individuare la fonte e il contenuto di un obbligo dell nei confronti della in ordine ad CP_3 Pt_1 un eventuale rimborso di quanto dovuto dall'appellante alla Controparte_1
In conclusione, l'appello non merita di essere accolto e dev'essere, pertanto,
9 confermata la sentenza impugnata.
Con riferimento alle spese del secondo grado, esse seguono la soccombenza dell'appellante e, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, esse vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) valori medi, ridotti della metà, in complessivi euro
2.906,00 (euro 567,00 per la fase di studio della controversia, euro 460,50 per la fase introduttiva del giudizio, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 955,50 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti della e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1671/2019 del 9/09/2019 del Tribunale di Controparte_3
Catanzaro pubblicata il 17.09.2019 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna alla refusione in favore della delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio del secondo grado, che liquida euro 2.906,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
Così deciso da remoto nella camera di conIGlio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.5.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di ConIGlio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta ConIGliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri ConIGliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 2203 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
( rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Saverio Viscomi, nel cui studio, in
Montepaone Lido (CZ) via Mazzini n. 56, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 IG. , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata a margine della CP_2 citazione introduttiva del primo grado, dall'avv. Massimo Parentela, nel cui studio, in
Catanzaro, Largo Marincola Cattaneo n. 22, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
NONCHÉ
1
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
1. In via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata.
2. Nel merito, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le domande rassegnare dalla IG.ra ovvero accertare la carenza di legitimatio Parte_1 attiva in capo alla con conseguente declaratoria di difetto di CP_1 legitimatio passiva in capo alla IG.ra , nonché il rigetto della Parte_1 domanda perché infondata, inammissibile ed improponibile nei confronti della IG.ra
;
3. In via gradata ed autonoma, accogliere la pretesa della IG.ra Parte_1
di essere Garantita dal IG. , con condanna Parte_1 Controparte_3 esclusiva di quest'ultimo al pagamento di quanto dovesse risultare all'esito della causa;
4. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”. per la rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata CP_1 nelle note di trattazione: “In via preliminare Rigettare l'appello così come proposto, perché inammissibile per come motivato in atti;
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1671/2019, impugnata, per mancanza dei requisiti previsti ex lege Nel merito -Previo rigetto dell'appello avverso, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1671/2019; -condannare, la IG.ra , Parte_1 appellante, al pagamento delle spese di giudizio del grado di appello”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 14.04.2015, la società – nella Controparte_1 premessa di aver stipulato, in data 1.10.2011, con un contratto, della Parte_1 durata di 60 mesi, avente ad oggetto la somministrazione di 48 kg di caffè torrefatto al mese, al prezzo di listino in vigore al momento della consegna, con impegno della a ordinare, senza riserve, un minimo di 48 kg di caffè, con riconoscimento alla Pt_1 convenuta di uno sconto anticipato sugli acquisti futuri di € 10.000,00 e previsione della possibilità, per la di recedere unilateralmente previo pagamento di una Pt_1 penale – ha convenuto la controparte in giudizio per sentirla condannare al
2 pagamento di € 11.090,50 a titolo di risarcimento danno per l'inadempimento del contratto stipulato tra le parti, nonché dell'ulteriore somma di € 9.107,50 a titolo di restituzione dello sconto anticipato in virtù del medesimo contratto e della somma di
€ 1.141,39 per forniture non pagate. si è costituita in giudizio e ha evidenziato la sua estraneità alla Parte_1 pretesa della adducendo che tutti i rapporti con la società attrice Controparte_1 erano stati curati da , interessato ad acquistare la sua attività. Sulla Controparte_3 scorta di simile premessa, ella, quindi, ha chiamato in causa , Controparte_3 ritenuto il vero interessato ai rapporti oggetto del giudizio, domandando, in subordine, di essere da lui garantita in caso di condanna.
si è costituito in giudizio, deducendo la sua estraneità ai fatti e Controparte_3 instando per il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
Rigettate le richieste di prova orale, all'esito del grado, sulla produzione delle parti, il
Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1671/2019 del 9.09.2019, pubblicata il
17.09.2019, ha accolto la domanda della così statuendo “1) Controparte_1 condanna al pagamento, in favore della e per i titoli Parte_1 CP_1 di cui in motivazione, della somma complessiva di euro 21.339,39, oltre interessi legali dal 17-4-2015 al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio in favore della , che liquida in complessivi euro CP_1
2.500,00, oltre ad euro 237,00 per spese vive, nonché in favore di Controparte_3 che liquida in complessivi euro 1.300,00, oltre accessori di legge.”.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha rilevato, sotto il profilo del contenuto degli accordi vigenti tra le parti, che titolare dell'impresa individuale Bar- Parte_1
Tabacchi Maida Francesca, con sede in Soverato, aveva acquistato dalla CP_1 il quantitativo minimo di 48 kg al mese di caffè torrefatto di un particolare tipo,
[...] al prezzo concordato al momento della consegna e/o ordine;
le veniva riconosciuto uno sconto di € 3,50 al kg da calcolare ogni anno con regolare nota di credito. La durata del contratto di somministrazione era fissata in 5 anni a partire dal 15.10.2011.
Con la clausola n. 6 del contratto, le parti avevano pattuito che potesse ottenere Pt_1 dalla la liberazione dal vincolo e dagli obblighi assunti se avesse Controparte_1 versato una somma pari al 20% del valore di listino del prodotto che, alla data di recesso, aveva ancora l'obbligo di ritirare, oltre alla restituzione dell'importo residuo
3 delle somme di sconto anticipato già erogato.
Scrutinando la difesa della il Tribunale ha ritenuto che la convenuta avesse Pt_1 invocato, alla luce delle difese illustrate, l'esistenza di un rapporto simulato per interposizione fittizia di persona: ella, infatti, secondo l'ordito difensivo, avrebbe solamente prestato il proprio nome, mentre l'effettivo contraente sarebbe stato
. Siffatta ricostruzione, tuttavia, oltre ad essere stata contestata dalla Controparte_3
e da – dichiaratosi estraneo ai fatti di causa – era Controparte_1 Controparte_3 rimasta, a giudizio del Tribunale, sfornita di prova.
A tal riguardo, il giudice di prime cure, ha osservato che il solo mezzo di prova richiesto era stata la prova per testi, ritenuta inammissibile ex 1417 e 2722 c.c. con ordinanza istruttoria del 19.10.2016, meritevole di conferma anche in sede decisoria.
Sulla scorta di tali premesse, quindi, il giudice adito ha accolto la domanda spiegata dalla nei confronti della e ha rigettato la domanda di garanzia Controparte_1 Pt_1 proposta da nei confronti di , in quanto priva di Parte_1 Controparte_3 un valido titolo giustificativo della pretesa, regolando le spese secondo la soccombenza.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello lamentando, in Parte_1 primo luogo, l'erroneità della pronuncia con riferimento alla ritenuta inammissibilità della prova testimoniale formulata con la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Ciò in quanto, contrariamente a quanto illustrato dal Tribunale, i capitoli di prova non sarebbero in contrasto né con l'art. 1417 c.c. né con l'art. 2722 c.c., poiché non diretti a dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto scritto, bensì finalizzati a ricostruire la verità storica dei fatti, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi tra e un soggetto terzo rispetto al contratto stipulato con la Parte_1
Controparte_1
Con altro motivo, ha, poi, evidenziato che, in assenza di un'esplicita eccezione delle controparti processuali, il giudice non avrebbe potuto dichiarare d'ufficio l'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 1417 c.c., essendo principio ormai consolidato in giurisprudenza la necessità di un'eccezione specifica della parte interessata.
In via gradata, l'appellante ha chiesto di essere manlevata da in Controparte_3 caso di eventuale condanna.
4 Ha concluso nei termini sopra testualmente riprodotti.
Si è costituita in appello la eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato le argomentazioni dell'appellante, illustrando le ragioni della loro infondatezza e instando per la reiezione dell'avversa iniziativa processuale;
ha concluso in conformità.
Non si è costituito . Controparte_3
All'udienza del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con la concessione con concessione dei termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, tenuto conto che la notifica dell'atto di appello nei confronti di si è perfezionata e che lo stesso non si è costituito in giudizio, Controparte_3 occorre dichiarare la sua contumacia.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel
5 giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”
(Cass. 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, non possono residuare dubbi in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame, avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni sottese ad essi.
Nel merito, l'appello dev'essere rigettato.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere inammissibile la prova testimoniale, considerandola in contrasto con i principi di cui agli artt. 1417 e 2722 c.c., limitando ingiustamente la possibilità di provare, nel corso del giudizio, la sua totale estraneità ai fatti.
Ella precisa di non aver mai inteso articolare una prova testimoniale in contrasto con i limiti di cui all'art. 2722 c.c., cioè una prova avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto di somministrazione. Piuttosto, il mezzo istruttorio richiesto sarebbe stato finalizzato a provare l'esistenza dei rapporti intercorsi tra l'appellante e – soggetto terzo rispetto al contratto scritto azionato Controparte_3 dalla – , al fine di dimostrare che quest'ultimo era l'unico interessato Controparte_1 all'accordo e tanto al precipuo fine di vedersi da questi manlevata.
Tanto premesso, è utile rammentare che il tribunale ha qualificato la fattispecie negoziale, come dedotta, in termini di simulazione per interposizione fittizia e l'appellante non ha contestato simile qualificazione e, anzi, l'ha fatta propria, nella misura in cui ha ribadito di avere confutato le avverse pretese “appellandosi all'istituto dell'interposizione fittizia di persona” (così pag. 4 dell'appello): ella avrebbe semplicemente prestato il proprio nome in qualità di titolare dell'impresa, mentre l'effettivo contraente sarebbe stato . Controparte_3
È, quindi, da simile qualificazione che occorre prendere le mosse, trattandosi di parte della pronuncia non gravata da appello.
Ebbene, già solo la qualificazione in termini di simulazione comporta inevitabilmente l'applicazione del disposto (quantomeno) dell'art. 1417 c.c., a mente del quale la simulazione non può essere provata attraverso prova testimoniale.
6 In proposito, occorre rammentare che, in materia di simulazione contrattuale, l'onere della prova incombe sulla parte che eccepisce l'esistenza della simulazione, in linea con il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c..
Tale principio si applica pienamente all'ipotesi della simulazione, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la parte che solleva l'eccezione di simulazione — sia essa contraente, erede, avente causa, creditore o terzo — è tenuta a fornire la prova della stessa, conformemente ai criteri stabiliti dalla legge.
Nel caso di specie, sebbene abbia sollevato l'eccezione di simulazione del Pt_1 contratto, non ha fornito alcuna prova idonea a supportarla: non è stata fornita alcuna prova documentale (ossia mediante scrittura privata recante data certa anteriore o coeva), né sono stati utilizzati altri strumenti probatori alternativi previsti e ammessi dalla legge (quali l'interrogatorio formale, confessione, giuramento).
Pertanto, il giudice si è correttamente determinato nel ritenere inammissibili i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., in quanto contrastanti con l'art. 1417 c.c..
Tale norma, infatti, prevede che la prova per testimoni sia ammissibile senza limiti esclusivamente nei seguenti casi: quando la domanda è proposta da creditori o da terzi;
quando, anche se proposta dalle parti, è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Ne consegue che, al di fuori di tali ipotesi tassative, alle parti del contratto, come nel caso di specie, è precluso il ricorso alla prova testimoniale.
Tale preclusione si fonda sull'eIGenza che la simulazione sia dimostrata, tra le parti, mediante prova documentale (scrittura privata di data certa anteriore o coeva al contratto simulato), che contenga un contenuto contrario al negozio apparente.
Resta ferma, tuttavia, per le parti contrattuali, la possibilità di ricorrere ad altri mezzi di prova legale espressamente ammessi dall'ordinamento, quali: l'interrogatorio formale (volto all'ottenimento della confessione giudiziale, ex art. 2730 c.c.); il giuramento decisorio o suppletorio;
i documenti (ex artt. 2712 e ss. c.c.).
Diversamente, i terzi e i creditori, in quanto soggetti estranei alla formazione del contratto simulato e normalmente privi di documentazione scritta idonea, sono legittimati a provare la simulazione con testimoni senza le limitazioni previste per le parti contrattuali.
7 Nel caso concreto, non risultando che la abbia inteso far valere l'illiceità del Pt_1 contratto, e non potendo qualificarsi né creditore né terza rispetto al rapporto negoziale, la prova testimoniale articolata deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 1417 c.c..
Tanto comporta il rigetto del primo motivo di gravame.
Quanto al motivo con il quale si censura la sentenza di prime cure per avere, il
Tribunale, ritenuto inammissibile la prova per testi pur in assenza di eccezione della controparte, si osserva quanto segue.
In linea di principio, è pacifico che il Giudice non possa rilevare d'ufficio l'inammissibilità della prova testimoniale concernente la simulazione in assenza di una specifica eccezione di parte (cfr., tra le tante, Cass. n. 14274 del 08/06/2017; Cass.
n. 16377 del 17/07/2014).
Effettivamente, nella fattispecie, manca un'eccezione della difesa avversaria volta a far valere l'inammissibilità della prova in forza del divieto di cui all'art. 1417 c.c..
Difatti, l'attore, nella memoria ex art 183 co. 6 c.p.c. terzo termine, depositata in data
18.04.2016, si è opposto all'ammissione della prova orale in argomento in modo generico, esclusivamente contestandone la pertinenza, ritenendola estranea al thema decidendum: è evidente che simile contestazione non ha nulla a che vedere con un'eccezione di inammissibilità della prova correlata alla dedotta simulazione.
Ciò nondimeno, va ugualmente confermata la valutazione di rigetto delle istanze istruttorie.
Infatti, è opportuno chiarire che, per costante e condivisibile orientamento di legittimità, “L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di
8 persona”. (Cass. n. 27189 del 21/10/2024; conformi Cass. n. 4738 del 10/03/2015;
Cass. n. 25578 del 12/10/2018).
Nella fattispecie, l'appellante non ha mai dedotto né chiesto di provare la partecipazione della all'accordo simulatorio e il suo consenso ad Controparte_1 assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'Alfarano.
Né la Corte può autonomamente e diversamente qualificare la domanda come volta a far valere un'interposizione reale (e non fittizia) di persona, trattandosi, come già precisato, di profilo – quello della qualificazione della domanda – non impugnata, con conseguente formazione del giudicato sul punto (cfr. Cass. n. 12843 del 22/05/2017:
“In sede di gravame, il giudice non può procedere d'ufficio ad una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta dal primo giudice e non impugnata, stante la preclusione del giudicato perfezionatosi sul punto”).
D'altronde, ove anche – per mera ipotesi astratta – si ritenesse che le argomentazioni sviluppate dalla difesa della nell'atto di appello si traducano, in termini di Pt_1 diritto, in una (indiretta) contestazione sulla qualificazione della domanda, a dispetto della stessa premessa dichiarata dall'appellante (che ha confermato di avere invocato l'istituto dell'interposizione fittizia di persona), ugualmente le prove non potevano – e non possono – essere ammesse, in quanto dai capitoli articolati – che riflettono la genericità sul punto delle allegazioni in fatto – non si evince in alcun modo il contenuto dell'accordo (evidentemente ben più ampio rispetto alla mera vicenda della fornitura di caffè) asseritamente intercorso tra la e l' né in forza di Pt_1 CP_3 quale impegno quest'ultimo fosse tenuto a rifondere quanto dall'appellante dovuto in dipendenza del contratto con la o avesse altrimenti assunto gli oneri Controparte_1 contrattuali nel rapporto con l'appellante. Le prove erano volte solo a dimostrare che le trattative con la vennero intavolate e seguite dall' , che i Controparte_1 CP_3 termini dell'accordo di somministrazione furono da quest'ultimo concordati e, infine, che l' , una volta manifestata l'intenzione di non rilevare l'azienda, rassicurò CP_3
l'appellante di avere definito le pendenze con la È evidente che, ove Controparte_1 anche dimostrate, le citate circostanze non sarebbero sufficienti per individuare la fonte e il contenuto di un obbligo dell nei confronti della in ordine ad CP_3 Pt_1 un eventuale rimborso di quanto dovuto dall'appellante alla Controparte_1
In conclusione, l'appello non merita di essere accolto e dev'essere, pertanto,
9 confermata la sentenza impugnata.
Con riferimento alle spese del secondo grado, esse seguono la soccombenza dell'appellante e, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, esse vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) valori medi, ridotti della metà, in complessivi euro
2.906,00 (euro 567,00 per la fase di studio della controversia, euro 460,50 per la fase introduttiva del giudizio, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 955,50 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti della e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1671/2019 del 9/09/2019 del Tribunale di Controparte_3
Catanzaro pubblicata il 17.09.2019 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna alla refusione in favore della delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio del secondo grado, che liquida euro 2.906,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
Così deciso da remoto nella camera di conIGlio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.5.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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