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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - all'udienza di discussione del 25 febbraio 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3629/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rapp.nte p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Pelliccioni Tiziano in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, via del Trivio n. 1, presso lo studio del difensore avv. Pelliccioni Tiziano
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.nte p.t., con il patrocinio dell'avv. Zampese CP_1 P.IVA_2
Massimo, elettivamente domiciliato in Treviso, Via Monterumici n. 8, presso lo studio del difensore avv. Zampese
Massimo
CONVENUTA
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Colonnella (TE), Controparte_2 P.IVA_3 via Roma n. 2,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 11/10/2022 della somma di euro 566,18 per l'annualità
2021.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 14/12/2022, la ha evocato in giudizio e il Parte_2 CP_1 chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 11/10/2022 della Controparte_2 somma di euro 566,18 per l'annualità 2021, comprensivo delle sanzioni, spese di notifica, interessi ed accessori, emesso a suo carico dalla per conto del e notificato in data 12/10/2022, emessa CP_1 Controparte_2
a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 co. 816 e ss. L. n. 160/2019, con riferimento alla collocazione di impianti pubblicitari, indicati nell'avviso, installati su aree (strade) appartenenti al patrimonio di e della CP_3
Provincia di Teramo.
A sostegno dell'opposizione la società opponente eccepiva: a) il difetto di potere della concessionaria all'accertamento e riscossione del canone in questione e, quindi, ad emettere l'avviso; b) l'erronea applicazione dei commi 816, 818, 819, 821 e 823 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, nonché il difetto del Comune riguardo al diritto di riscossione del canone, in quanto non proprietario delle strade occupate per finalità pubblicitarie;
c) l'esposizione dell'attrice ad una duplicazione di canone.
Inoltre, la società attrice chiedeva, se ed in quanto necessario, la disapplicazione del regolamento comunale nell'ipotesi che lo stesso prevedesse, mediante disposizioni inesatte ed oltre il limite indicato dal legislatore (ovvero il limite della proprietà stradale di cui al comma 818), l'istituzione e l'applicazione del canone unico su strade che non gli appartengono, posto che la L. 160/2019, istitutiva del canone unico, riguardo al riparto di competenze, fa esclusivamente riferimento (cfr. comma 818) al criterio della proprietà delle aree/strade, ed il legislatore ha avuto cura di precisare quando una strada è di proprietà del facendo riferimento al centro abitato ex art 2 comma CP_2
7
[...]
ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva la competenza per valore del giudice di pace, mentre nel CP_4 merito chiedeva il rigetto dell'opposizione ritenendola infondata in fatto e in diritto.
Il Comune di restava contumace. CP_2
All'udienza del 4/06/2024, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava - per la discussione con termine per note - all'udienza del 25/02/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta.
*******
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore del Giudice di pace.
Ed invero, il canone unico patrimoniale ex art. 1 co. 816 e ss. L. n. 160/2019, è un onere che va a controbilanciare il vantaggio economico che traggono le aziende che utilizzano il suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà dell'Ente per scopi commerciali (pubblicitari) con fini di lucro (Corte Costituzionale sentenza 14 marzo 2008 n. 64 e
TAR Lazio, sez. II ter, 29/01/2016 n. 1301). Ne deriva che il presente giudizio, ove si discute in ordine alla natura della proprietà delle strade e sul diritto del alla riscossione del canone per il loro utilizzo, è da ritenersi di CP_2 competenza del Tribunale, vertendosi in materia di accertamento della proprietà, quindi di diritti reali su beni immobili e spazi pubblici.
Passando all'esame del merito, il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 1 della Legge 160/2019 ha previsto l'applicazione, in luogo delle previgenti imposte pubblicitarie, di un canone unico patrimoniale al fine di disciplinare in modo unitario le imposte relative alle pubbliche affissioni. In forza del comma 816, il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti comunali e provinciali. Il successivo comma 818 stabilisce che nelle aree comunali sono compresi tratti di strada situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti ex art. 2 co. 7 del C.d.S.
Quando si tratti di comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000, pertanto, sono comunali le strade urbane situate all'interno dei centri abitati ad eccezione dei tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati. La norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 817 a 836 è istituito dai Comuni, dalle Provincie e dalle
Città Metropolitane e che la tariffa standard annua dipende dall'Ente proprietario dell'area.
A fronte di tali premesse legislative, è evidente che i creditori del canone pubblicitario siano gli enti indicati dalla legge, e cioè i proprietari della strada. Ne consegue che il non possa esigere il canone pubblicitario se l'area CP_2 non è di sua proprietà. Come si può notare, in forza della mera interpretazione letterale, combinata ad un'interpretazione unitaria del testo normativo, emerge che il creditore del canone pubblicitario va individuato nell'Ente proprietario, sia esso il comune, la provincia, la città metropolitana, l' etc. Pertanto, il non CP_3 CP_2 può esigere il canone pubblicitario quando l'area occupata appartenga a soggetto terzo (Provincia di Teramo e
[...] CP_
come risulta nel caso di specie).
Gli impianti pubblicitari indicati nell'avviso impugnato risultano di proprietà della Provincia e dell CP_5 [...] CP_
come si evince dalle autorizzazioni ex art. 26 co. 1 e 2 rilasciate dagli enti proprietari delle strade (cfr. all.
5 - da
5a a 5g parte ricorrente).
Appurata la proprietà stradale in favore degli enti sopra indicati, ne consegue che, nel caso specifico, il canone unico patrimoniale non spetta al che non può riscuotere il canone patrimoniale su strade Controparte_2 appartenenti al patrimonio di altro ente.
L'avviso di accertamento impugnato è pertanto illegittimo e va annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'avviso di accertamento impugnato esecutivo n. 2 del 11/10/2022 della somma di euro 566,18 per l'annualità 2021, a titolo di canone unico patrimoniale ex art. L. n. 160/2019 art 1 comma 816 e ss.;
- condanna le parti convenute, ciascuna per la metà, a rimborsare in favore della ricorrente le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 400,00 per compensi, euro 43,00 per spese, oltre rimb. forf. 15% su compensi ed accessori di legge, se dovuti.
Teramo, lì 25 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - all'udienza di discussione del 25 febbraio 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3629/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rapp.nte p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Pelliccioni Tiziano in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, via del Trivio n. 1, presso lo studio del difensore avv. Pelliccioni Tiziano
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.nte p.t., con il patrocinio dell'avv. Zampese CP_1 P.IVA_2
Massimo, elettivamente domiciliato in Treviso, Via Monterumici n. 8, presso lo studio del difensore avv. Zampese
Massimo
CONVENUTA
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Colonnella (TE), Controparte_2 P.IVA_3 via Roma n. 2,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 11/10/2022 della somma di euro 566,18 per l'annualità
2021.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 14/12/2022, la ha evocato in giudizio e il Parte_2 CP_1 chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 11/10/2022 della Controparte_2 somma di euro 566,18 per l'annualità 2021, comprensivo delle sanzioni, spese di notifica, interessi ed accessori, emesso a suo carico dalla per conto del e notificato in data 12/10/2022, emessa CP_1 Controparte_2
a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 co. 816 e ss. L. n. 160/2019, con riferimento alla collocazione di impianti pubblicitari, indicati nell'avviso, installati su aree (strade) appartenenti al patrimonio di e della CP_3
Provincia di Teramo.
A sostegno dell'opposizione la società opponente eccepiva: a) il difetto di potere della concessionaria all'accertamento e riscossione del canone in questione e, quindi, ad emettere l'avviso; b) l'erronea applicazione dei commi 816, 818, 819, 821 e 823 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, nonché il difetto del Comune riguardo al diritto di riscossione del canone, in quanto non proprietario delle strade occupate per finalità pubblicitarie;
c) l'esposizione dell'attrice ad una duplicazione di canone.
Inoltre, la società attrice chiedeva, se ed in quanto necessario, la disapplicazione del regolamento comunale nell'ipotesi che lo stesso prevedesse, mediante disposizioni inesatte ed oltre il limite indicato dal legislatore (ovvero il limite della proprietà stradale di cui al comma 818), l'istituzione e l'applicazione del canone unico su strade che non gli appartengono, posto che la L. 160/2019, istitutiva del canone unico, riguardo al riparto di competenze, fa esclusivamente riferimento (cfr. comma 818) al criterio della proprietà delle aree/strade, ed il legislatore ha avuto cura di precisare quando una strada è di proprietà del facendo riferimento al centro abitato ex art 2 comma CP_2
7
[...]
ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva la competenza per valore del giudice di pace, mentre nel CP_4 merito chiedeva il rigetto dell'opposizione ritenendola infondata in fatto e in diritto.
Il Comune di restava contumace. CP_2
All'udienza del 4/06/2024, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava - per la discussione con termine per note - all'udienza del 25/02/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta.
*******
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore del Giudice di pace.
Ed invero, il canone unico patrimoniale ex art. 1 co. 816 e ss. L. n. 160/2019, è un onere che va a controbilanciare il vantaggio economico che traggono le aziende che utilizzano il suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà dell'Ente per scopi commerciali (pubblicitari) con fini di lucro (Corte Costituzionale sentenza 14 marzo 2008 n. 64 e
TAR Lazio, sez. II ter, 29/01/2016 n. 1301). Ne deriva che il presente giudizio, ove si discute in ordine alla natura della proprietà delle strade e sul diritto del alla riscossione del canone per il loro utilizzo, è da ritenersi di CP_2 competenza del Tribunale, vertendosi in materia di accertamento della proprietà, quindi di diritti reali su beni immobili e spazi pubblici.
Passando all'esame del merito, il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 1 della Legge 160/2019 ha previsto l'applicazione, in luogo delle previgenti imposte pubblicitarie, di un canone unico patrimoniale al fine di disciplinare in modo unitario le imposte relative alle pubbliche affissioni. In forza del comma 816, il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti comunali e provinciali. Il successivo comma 818 stabilisce che nelle aree comunali sono compresi tratti di strada situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti ex art. 2 co. 7 del C.d.S.
Quando si tratti di comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000, pertanto, sono comunali le strade urbane situate all'interno dei centri abitati ad eccezione dei tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati. La norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 817 a 836 è istituito dai Comuni, dalle Provincie e dalle
Città Metropolitane e che la tariffa standard annua dipende dall'Ente proprietario dell'area.
A fronte di tali premesse legislative, è evidente che i creditori del canone pubblicitario siano gli enti indicati dalla legge, e cioè i proprietari della strada. Ne consegue che il non possa esigere il canone pubblicitario se l'area CP_2 non è di sua proprietà. Come si può notare, in forza della mera interpretazione letterale, combinata ad un'interpretazione unitaria del testo normativo, emerge che il creditore del canone pubblicitario va individuato nell'Ente proprietario, sia esso il comune, la provincia, la città metropolitana, l' etc. Pertanto, il non CP_3 CP_2 può esigere il canone pubblicitario quando l'area occupata appartenga a soggetto terzo (Provincia di Teramo e
[...] CP_
come risulta nel caso di specie).
Gli impianti pubblicitari indicati nell'avviso impugnato risultano di proprietà della Provincia e dell CP_5 [...] CP_
come si evince dalle autorizzazioni ex art. 26 co. 1 e 2 rilasciate dagli enti proprietari delle strade (cfr. all.
5 - da
5a a 5g parte ricorrente).
Appurata la proprietà stradale in favore degli enti sopra indicati, ne consegue che, nel caso specifico, il canone unico patrimoniale non spetta al che non può riscuotere il canone patrimoniale su strade Controparte_2 appartenenti al patrimonio di altro ente.
L'avviso di accertamento impugnato è pertanto illegittimo e va annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'avviso di accertamento impugnato esecutivo n. 2 del 11/10/2022 della somma di euro 566,18 per l'annualità 2021, a titolo di canone unico patrimoniale ex art. L. n. 160/2019 art 1 comma 816 e ss.;
- condanna le parti convenute, ciascuna per la metà, a rimborsare in favore della ricorrente le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 400,00 per compensi, euro 43,00 per spese, oltre rimb. forf. 15% su compensi ed accessori di legge, se dovuti.
Teramo, lì 25 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)