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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 317/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice, dott. Alessandro Nastri, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 26/02/2025 dalla Parte_1
C.F. );
[...] P.IVA_1 richiamato il proprio decreto interlocutorio del 26/02/2025; letta altresì la memoria integrativa depositata dalla ricorrente in data 28/03/2025;
ritenuto che
, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
ribadito che dalla documentazione in atti si evince che il debitore riveste la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05, del resto espressamente confermata anche dalla ricorrente;
considerato che
, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass., SS.UU., 9479/2023; rilevato che, sulla base dell'allegazione in ordine all'attuale residenza del debitore, risulta rispettato il foro del consumatore;
ribadito che – non rilevando in senso contrario la specifica approvazione ex art. 1341 c.c., in mancanza della prova anche dello svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore (v.
Cass. 2558/2023 e Cass. 8268/2020), ed essendo del tutto inconferenti le altre deduzioni svolte sul punto nella memoria integrativa – appaiono vessatorie le clausole contrattuali con le quali sono stati regolamentati gli effetti economici del ritardo nel pagamento, mediante il cumulo di penali e interessi moratori che, complessivamente, appaiono manifestamente eccessivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, co. 2, lett. f, d.lgs. 206/05 e della summenzionata direttiva UE (anche assumendo a riferimento il parametro comparativo costituito dal saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. al momento della stipulazione del contratto: v. da ultimo Cass. 14410/2024), potendo quindi riconoscersi a tale titolo, in mancanza del ricalcolo richiesto con la summenzionata memoria integrativa, solo gli interessi di mora al saggio legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
dato atto che, invece, tenuto conto anche delle precisazioni effettuate sul punto dalla ricorrente con la propria memoria integrativa: a) non può reputarsi vessatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 d.lgs. 206/05 e della summenzionata direttiva UE, la clausola di determinazione della misura degli interessi corrispettivi (essendo tali interessi individuati in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34, co. 2, d.lgs. 206/05); b) anche le altre componenti del credito azionato afferiscono a clausole che non possono reputarsi vessatorie, avuto riguardo, in particolare, alla clausola sulle spese di insoluto (non particolarmente elevate in rapporto all'entità del credito); ritenuto che, in definitiva, in base alle motivazioni suesposte, tutte le clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione (ad eccezione di quelle con le quali sono stati regolamentati gli effetti economici del ritardo nel pagamento) non sono vessatorie;
visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare alla ricorrente, nel termine di Controparte_1 C.F._1 quaranta giorni, per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 11.695,42;
2. gli interessi di mora al saggio legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
3. le spese del presente procedimento monitorio, che si liquidano in € 567,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 145,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 31/03/2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Nastri)
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice, dott. Alessandro Nastri, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 26/02/2025 dalla Parte_1
C.F. );
[...] P.IVA_1 richiamato il proprio decreto interlocutorio del 26/02/2025; letta altresì la memoria integrativa depositata dalla ricorrente in data 28/03/2025;
ritenuto che
, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
ribadito che dalla documentazione in atti si evince che il debitore riveste la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05, del resto espressamente confermata anche dalla ricorrente;
considerato che
, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass., SS.UU., 9479/2023; rilevato che, sulla base dell'allegazione in ordine all'attuale residenza del debitore, risulta rispettato il foro del consumatore;
ribadito che – non rilevando in senso contrario la specifica approvazione ex art. 1341 c.c., in mancanza della prova anche dello svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore (v.
Cass. 2558/2023 e Cass. 8268/2020), ed essendo del tutto inconferenti le altre deduzioni svolte sul punto nella memoria integrativa – appaiono vessatorie le clausole contrattuali con le quali sono stati regolamentati gli effetti economici del ritardo nel pagamento, mediante il cumulo di penali e interessi moratori che, complessivamente, appaiono manifestamente eccessivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, co. 2, lett. f, d.lgs. 206/05 e della summenzionata direttiva UE (anche assumendo a riferimento il parametro comparativo costituito dal saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. al momento della stipulazione del contratto: v. da ultimo Cass. 14410/2024), potendo quindi riconoscersi a tale titolo, in mancanza del ricalcolo richiesto con la summenzionata memoria integrativa, solo gli interessi di mora al saggio legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
dato atto che, invece, tenuto conto anche delle precisazioni effettuate sul punto dalla ricorrente con la propria memoria integrativa: a) non può reputarsi vessatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 d.lgs. 206/05 e della summenzionata direttiva UE, la clausola di determinazione della misura degli interessi corrispettivi (essendo tali interessi individuati in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34, co. 2, d.lgs. 206/05); b) anche le altre componenti del credito azionato afferiscono a clausole che non possono reputarsi vessatorie, avuto riguardo, in particolare, alla clausola sulle spese di insoluto (non particolarmente elevate in rapporto all'entità del credito); ritenuto che, in definitiva, in base alle motivazioni suesposte, tutte le clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione (ad eccezione di quelle con le quali sono stati regolamentati gli effetti economici del ritardo nel pagamento) non sono vessatorie;
visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare alla ricorrente, nel termine di Controparte_1 C.F._1 quaranta giorni, per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 11.695,42;
2. gli interessi di mora al saggio legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
3. le spese del presente procedimento monitorio, che si liquidano in € 567,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 145,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 31/03/2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Nastri)