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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7012/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 03/12/2024
Da: Parte_1
con l'avv. SPINETTA LAURA
e: , Parte_2
con l'avv. SPINETTA LAURA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e i figli , di anni Per_1
18, studente economicamente non autosufficiente e di anni 28, economicamente Persona_2
autosufficiente, entrambi conviventi con i genitori, nati dalla relazione more uxorio dei ricorrenti, iniziata nell'anno 1984 circa e recentemente naufragata. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in data 21/01/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. Dato atto dell'intervenuta interruzione del rapporto sentimentale intercorso tra le parti, il Sig.
rilascerà la casa familiare non appena avrà rinvenuto un nuovo alloggio ove trasferirsi Pt_2
stabilmente, asportando nel contempo i propri beni personali.
2. Posto che i figli sono tutti maggiorenni, non si pongono questioni attinenti il regime di affidamento e collocamento degli stessi.
3. La casa familiare sita in Treviso (TV), via Corder, n. 6, sc. C di proprietà esclusiva del Sig. Pt_2
viene assegnata, completa degli arredi e della mobilia in essa contenuti, alla Sig.ra Pt_1
affinchè vi abiti con il figlio , studente, di anni 18, non economicamente autosufficiente, e Per_1
con la figlia (economicamente indipendente). Persona_2
4. Il Sig. corrisponderà in favore del figlio , a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_2 Per_1 corrente intestato alla madre ed entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del medesimo.
Eventuali agevolazioni fiscali e/o contributi e/o bonus a sostegno della famiglia, saranno richiesti e percepiti da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
5. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i ricorrenti in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
6. Il Sig. presta il consenso affinché la Sig.ra percepisca integralmente l'Assegno Pt_2 Pt_1
Unico Universale per i figli a carico, pari ad € 81,60.
7. Le detrazioni fiscali per i figli a carico competeranno nella misura del 50% a ciascun genitore.
Spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7012/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 03/12/2024
Da: Parte_1
con l'avv. SPINETTA LAURA
e: , Parte_2
con l'avv. SPINETTA LAURA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e i figli , di anni Per_1
18, studente economicamente non autosufficiente e di anni 28, economicamente Persona_2
autosufficiente, entrambi conviventi con i genitori, nati dalla relazione more uxorio dei ricorrenti, iniziata nell'anno 1984 circa e recentemente naufragata. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in data 21/01/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. Dato atto dell'intervenuta interruzione del rapporto sentimentale intercorso tra le parti, il Sig.
rilascerà la casa familiare non appena avrà rinvenuto un nuovo alloggio ove trasferirsi Pt_2
stabilmente, asportando nel contempo i propri beni personali.
2. Posto che i figli sono tutti maggiorenni, non si pongono questioni attinenti il regime di affidamento e collocamento degli stessi.
3. La casa familiare sita in Treviso (TV), via Corder, n. 6, sc. C di proprietà esclusiva del Sig. Pt_2
viene assegnata, completa degli arredi e della mobilia in essa contenuti, alla Sig.ra Pt_1
affinchè vi abiti con il figlio , studente, di anni 18, non economicamente autosufficiente, e Per_1
con la figlia (economicamente indipendente). Persona_2
4. Il Sig. corrisponderà in favore del figlio , a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_2 Per_1 corrente intestato alla madre ed entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del medesimo.
Eventuali agevolazioni fiscali e/o contributi e/o bonus a sostegno della famiglia, saranno richiesti e percepiti da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
5. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i ricorrenti in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
6. Il Sig. presta il consenso affinché la Sig.ra percepisca integralmente l'Assegno Pt_2 Pt_1
Unico Universale per i figli a carico, pari ad € 81,60.
7. Le detrazioni fiscali per i figli a carico competeranno nella misura del 50% a ciascun genitore.
Spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca