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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6391/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
NELLA QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DI rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. R. Raciti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Aci Bonaccorsi via
Ramondetta n. 23, giusta mandato in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_2 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
NONCHÉ
(GIÀ ), Controparte_3 Controparte_4
in persona di legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14,
p. iva , elettivamente domiciliata in Riposto via Cascino n.2 presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Giuseppe Conti che la rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
-RESISTENTI-
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.07.2024, in breve, nella qualità Parte_1 di socio accomandatario di ha impugnato l'intimazione di pagamento CP_1
n.29320249010968901000, notificata il 23.05.2024, “con la quale chiede Controparte_4
CP_ per conto dell' il pagamento rispettivamente di € 533,75 a titolo di diritti annuale camera di commercio oltre interessi e maggiorazioni per l'anno 2009” di cui alla cartella di pagamento n. 2932012007630788900 asseritamente notificata l'08.07.2013.
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, parte ricorrente ha dedotto la maturata prescrizione chiedendo di “annullare o, comunque, revocare il provvedimento impugnato con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese. Spese e compensi”.
In data 25.03.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' deducendo che “la CP_2
cartella n. 29320120076307889000 indicata in ricorso non è presente negli archivi e CP_2
farebbe riferimento, per come dedotto dal ricorrente, al mancato pagamento di "diritti annuale camera di commercio oltre interessi e maggiorazioni per l'anno 2009" il cui ente impositore non è l' come erroneamente indicato da controparte”. CP_2
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto di “1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' estromettendo lo stesso istituto dal giudizio con vittoria di CP_2
spese di lite. 2) In subordine rigettare ogni domanda avversaria formulata nei confronti dell' perché infondata in fatto ed in diritto. Spese vinte”. CP_2
In data 27.03.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' Controparte_3
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha eccepito:
[...]
- il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le doglianze mosse dal ricorrente riguardano la formazione dei ruoli di spettanza dell'ente impositore;
- il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore della Corte di Giustizia, stante che parte opponente, fa riferimento al debito per diritti camerali, “su richiesta dell' ”; CP_2
- la regolarità della notifica della cartella di pagamento
- l'infondatezza della eccezione di prescrizione.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 9.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e
Pagina 2 conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa da ultimo richiamata.
__________________________
Il ricorrente ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249010968901000 assumendo l'inesigibilità delle somme portate dalla “Cartella di pagamento n. 29320120076307889000 notificata il 08/07/2013 con la quale Controparte_4
CP_ chiede per conto dell' il pagamento rispettivamente di € 533,75 a titolo di diritti annuale camera di commercio oltre interessi e maggiorazioni per l'anno 2009”.
Sul piano processuale, è preliminare l'esame dell'eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro a statuire in merito a diritti camerali.
Al riguardo, va rilevato che, in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere (tra le tante, Cass.
Sez. Unite 29.04.2021 n.11293).
Nella specie, oggetto della pretesa creditoria sono i diritti camerali, annualmente corrisposti dalle imprese alle Camere di commercio. Il versamento delle somme in parola consegue all'esercizio di una potestà impositiva funzionale alle esigenze di cui all'articolo 18 della l.
29.12.1993 n. 580 come modificato dal d.lgs. 15.02.2010 n.23.
A norma dell'art 2 del d.lgs. 31.12.1992 n.546, “
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. …”.
E' consolidato principio di diritto che “la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (cosiddetto diritto camerale) - dovuto ai sensi del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 34, come convertito dalla L. 26 febbraio
1982, n. 51, e successivamente regolato dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto della l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
2- comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni
Pagina 3 genere e specie"” (così, già Cass. Sez. Unite 24.06.2005 n. 13549; Cass. Sez. Unite 25.01.2007
n.1611).
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall' è fondata essendo lo stesso istituzionalmente posto alla tutela di posizioni CP_2
contributive e previdenziali e non anche di entrate tributarie quali i diritti camerali.
Conseguentemente, va disposta l'estromissione del predetto Istituto dal presente giudizio ed affermata l'appartenenza della controversia de qua alla competenza giurisdizionale del Giudice
Tributario, per l'effetto restando rimessa a quest'ultimo ogni statuizione in ordine alle difese spiegate dal ricorrente con riguardo all'attività impositiva ed esattiva relativa ai crediti oggetto di causa.
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e perciò resta posta in favore della parte ricorrente tenendo conto della domanda di distrazione avanzata dal procuratore di In concreto, la liquidazione dei compensi professionali resta operata CP_5
nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore e dell'oggetto della causa, del mancato espletamento di istruttoria orale, del mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare, dell'assenza di profili di complessità fattuale e giuridica delle questioni poste in atti, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, CP_2
DISPONE l'estromissione dell' dal presente giudizio CP_2
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del
Lavoro in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente relativamente ai crediti della cartella di pagamento n. 29320120076307889000 afferenti a diritti camerali
CONDANNA il ricorrente a rifondere le spese di giudizio sostenute dall' e da CP_2 CP_5
che liquida in euro 135,00 ciascuno, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge, disponendone per la quota la distrazione in favore del procuratore di dichiaratosi CP_5
antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 10.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 4
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6391/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
NELLA QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DI rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. R. Raciti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Aci Bonaccorsi via
Ramondetta n. 23, giusta mandato in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_2 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
NONCHÉ
(GIÀ ), Controparte_3 Controparte_4
in persona di legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14,
p. iva , elettivamente domiciliata in Riposto via Cascino n.2 presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Giuseppe Conti che la rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
-RESISTENTI-
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.07.2024, in breve, nella qualità Parte_1 di socio accomandatario di ha impugnato l'intimazione di pagamento CP_1
n.29320249010968901000, notificata il 23.05.2024, “con la quale chiede Controparte_4
CP_ per conto dell' il pagamento rispettivamente di € 533,75 a titolo di diritti annuale camera di commercio oltre interessi e maggiorazioni per l'anno 2009” di cui alla cartella di pagamento n. 2932012007630788900 asseritamente notificata l'08.07.2013.
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, parte ricorrente ha dedotto la maturata prescrizione chiedendo di “annullare o, comunque, revocare il provvedimento impugnato con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese. Spese e compensi”.
In data 25.03.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' deducendo che “la CP_2
cartella n. 29320120076307889000 indicata in ricorso non è presente negli archivi e CP_2
farebbe riferimento, per come dedotto dal ricorrente, al mancato pagamento di "diritti annuale camera di commercio oltre interessi e maggiorazioni per l'anno 2009" il cui ente impositore non è l' come erroneamente indicato da controparte”. CP_2
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto di “1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' estromettendo lo stesso istituto dal giudizio con vittoria di CP_2
spese di lite. 2) In subordine rigettare ogni domanda avversaria formulata nei confronti dell' perché infondata in fatto ed in diritto. Spese vinte”. CP_2
In data 27.03.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' Controparte_3
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha eccepito:
[...]
- il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le doglianze mosse dal ricorrente riguardano la formazione dei ruoli di spettanza dell'ente impositore;
- il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore della Corte di Giustizia, stante che parte opponente, fa riferimento al debito per diritti camerali, “su richiesta dell' ”; CP_2
- la regolarità della notifica della cartella di pagamento
- l'infondatezza della eccezione di prescrizione.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 9.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e
Pagina 2 conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa da ultimo richiamata.
__________________________
Il ricorrente ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249010968901000 assumendo l'inesigibilità delle somme portate dalla “Cartella di pagamento n. 29320120076307889000 notificata il 08/07/2013 con la quale Controparte_4
CP_ chiede per conto dell' il pagamento rispettivamente di € 533,75 a titolo di diritti annuale camera di commercio oltre interessi e maggiorazioni per l'anno 2009”.
Sul piano processuale, è preliminare l'esame dell'eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro a statuire in merito a diritti camerali.
Al riguardo, va rilevato che, in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere (tra le tante, Cass.
Sez. Unite 29.04.2021 n.11293).
Nella specie, oggetto della pretesa creditoria sono i diritti camerali, annualmente corrisposti dalle imprese alle Camere di commercio. Il versamento delle somme in parola consegue all'esercizio di una potestà impositiva funzionale alle esigenze di cui all'articolo 18 della l.
29.12.1993 n. 580 come modificato dal d.lgs. 15.02.2010 n.23.
A norma dell'art 2 del d.lgs. 31.12.1992 n.546, “
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. …”.
E' consolidato principio di diritto che “la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (cosiddetto diritto camerale) - dovuto ai sensi del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 34, come convertito dalla L. 26 febbraio
1982, n. 51, e successivamente regolato dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto della l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
2- comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni
Pagina 3 genere e specie"” (così, già Cass. Sez. Unite 24.06.2005 n. 13549; Cass. Sez. Unite 25.01.2007
n.1611).
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall' è fondata essendo lo stesso istituzionalmente posto alla tutela di posizioni CP_2
contributive e previdenziali e non anche di entrate tributarie quali i diritti camerali.
Conseguentemente, va disposta l'estromissione del predetto Istituto dal presente giudizio ed affermata l'appartenenza della controversia de qua alla competenza giurisdizionale del Giudice
Tributario, per l'effetto restando rimessa a quest'ultimo ogni statuizione in ordine alle difese spiegate dal ricorrente con riguardo all'attività impositiva ed esattiva relativa ai crediti oggetto di causa.
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e perciò resta posta in favore della parte ricorrente tenendo conto della domanda di distrazione avanzata dal procuratore di In concreto, la liquidazione dei compensi professionali resta operata CP_5
nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore e dell'oggetto della causa, del mancato espletamento di istruttoria orale, del mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare, dell'assenza di profili di complessità fattuale e giuridica delle questioni poste in atti, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, CP_2
DISPONE l'estromissione dell' dal presente giudizio CP_2
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del
Lavoro in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente relativamente ai crediti della cartella di pagamento n. 29320120076307889000 afferenti a diritti camerali
CONDANNA il ricorrente a rifondere le spese di giudizio sostenute dall' e da CP_2 CP_5
che liquida in euro 135,00 ciascuno, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge, disponendone per la quota la distrazione in favore del procuratore di dichiaratosi CP_5
antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 10.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 4