Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 627/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza odierna, svoltasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. PONSEGGI ALESSANDRA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
e c.f. difeso dall'avv. FRANCESCHELLI Controparte_1 C.F._1
ANNALISA
APPELLATO
Conclusioni: come da udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 961/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Ravenna, con cui è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il verbale n. Controparte_1
n. 72508/K/24 emesso in data 23.08.2024 dalla Polizia Locale di Ravenna, con cui era stata comminata la sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., per non avere l'amministrazione fornito la prova dell'omologazione dell'autovelox per mezzo del quale era stata accertata la violazione.
L'appello del che neppure deduce che l'apparecchio fosse stato omologato (che l'autovelox Pt_1 fosse soltanto approvato si desume dallo stesso verbale di accertamento, ove si legge che l'accertamento si è svolto con “sistema per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato VELOCAR RED & SPEED EVO - R omologato con decreto di approvazione n. 4708 del
01 Agosto 2016 ss. mm ed ii. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”), si fonda pressoché esclusivamente sulla sufficienza, ai fini dell'accertamento della violazione in questione, del decreto di approvazione.
Si è costituito l'appellante chiedono la conferma dell'appello.
L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata alla luce del consolidato indirizzo della
S.C. per cui “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente
- 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, liquidate in € 462 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
Si comunichi.
29.5.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà