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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/08/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa Aurelia Cuomo ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5780/21 del R.G. vertente
T r a
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
nata a [...] l'[...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Nocera Inferiore il 22 gennaio 1983, residente in [...], rappresentate e difese dall'avv. Giovanni D'Elia, giusta procura in atti;
- appellanti -
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Francesco A. Di Somma (C.F. ) e Maria Lamberti, giusta procura in atti C.F._1
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.826/2021 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in cancelleria il 6 aprile 2021.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la e le socie Parte_1
e hanno impugnato la sentenza n.826/2021 del Giudice di Pace Parte_1 Parte_2 di Nocera Inferiore, depositata in cancelleria il 6 aprile 2021, con la quale il Giudice di prime cure ha accolto la domanda di pagamento rivolta solidalmente nei loro confronti da CP_1
Più nello specifico, parte appellante ha dedotto il cattivo governo da parte del Giudice di Pace dei principi in tema di valutazione delle prove nonché in tema di legittimazione passiva e responsabilità dei soci di una SaS.
Regolarmente si è costituita in giudizio parte appellata, contestando il gravame ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Incardinato il giudizio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. *
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) dal deposito della gravata sentenza.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Primo motivo di gravame concerne la ritenuta erronea condanna delle odierne appellanti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 5 mila in favore del dr. ciò in considerazione CP_1 della ritenuta erronea applicazione del regime di responsabilità ex artt. 2318 c.c.
Detto motivo è privo di pregio.
Correttamente il GdP ha ritenuto che, sulla base del contratto di mandato concluso con la controparte, prodotto in giudizio e non contestato o disconosciuto, è possibile fondare la responsabilità solidale della società e delle due socie.
Ora, è pacifico che la società sia una società in accomandita semplice;
pare poi possibile desumere con sufficiente sicurezza che rivesta la qualità di socia accomandataria mentre non è Parte_1 espressamente dedotto né tantomeno dimostrato se l'altra socia sia accomandataria Parte_2
o accomandante, atteso che alcuna visura risulta depositata.
Ad ogni buon conto, emerge chiaramente che entrambe le socie hanno conferito mandato al dr. CP_1 al fine di porre in essere quanto necessario per ottenere un prestito in favore della società nel contratto infatti elle agiscono “in qualità di socie”. Tanto è espressamente specificato e non è privo di conseguenze.
Si può quindi subito escludere una partecipazione al contratto a titolo personale, sicchè la vicenda dovrà essere risolta applicando le norme di cui agli artt. 2313 c.c.
Il socio accomandatario ex art. 2318 c.c. ha il potere di rappresentanza legale della società, pertanto certamente poteva agire impegnando la responsabilità della Parte_1 [...]
Da qui la legittimazione passiva dell'ente che, pertanto, del tutto correttamente è Parte_1 stato destinatario della richiesta di pagamento avanzata da CP_1
Quanto poi alla responsabilità delle socie, pure fuor di dubbio è la responsabilità solidale della socia accomandataria ex art. 2318 c.c. che espressamente richiama la responsabilità illimitata e solidale ex art. 2291 c.c.
Con riguardo infine alla posizione di la sua responsabilità, del pari solidale, deriva Parte_2 da due ordini di considerazioni: o la si considera socia accomandataria, valorizzando il fatto che ella ha agito in nome e per conto della società e dunque è responsabile in virtù dello stesso quadro normativo appena ricordato;
oppure, pur considerandola (sebbene non dimostrato) socia accomandante, ella sarebbe comunque responsabile ex art. 2320 c.c. Stando a quanto previsto dalla citata disposizione, i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione della società né concludere affari in suo nome. La violazione di tale divieto legale implica l'insorgere di una responsabilità solidale ed illimitata.
Con ogni evidenza, l'aver conferito un mandato in favore del professionista appellato agendo “quale socia” della implica il chiaro esercizio di un potere di Parte_1 amministrazione precluso alla socia accomandante che, pertanto, nel caso di specie, soggiace alle conseguenze di cui al richiamato art. 2320 c.c. in punto di responsabilità solidale ed illimitata.
Ne consegue la piena correttezza della sentenza appellata.
Quanto poi al secondo motivo d'appello, con esso si lamenta il non aver tenuto conto di una quietanza di pagamento per euro 4 mila asseritamene rilasciata da CP_1
Tuttavia di tale documento non v'è traccia agli atti di causa, non avendo l'appellata depositato la propria produzione di parte del primo grado di lite.
Neppure si potrebbe ritenere una quietanza quanto concordato all'art. 6 del contratto, atteso che la clausola non reca alcuna indicazione di una somma effettivamente corrisposta (quella parte risulta barrata), la quale è indicata peraltro a titolo di fondo spese e non acconto su compenso.
Pertanto, anche sotto questo aspetto corretta è la decisione che ha appunto ritenuto indimostrato il pagamento.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello.
Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che si liquidano in euro 2800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 04.08.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa Aurelia Cuomo ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5780/21 del R.G. vertente
T r a
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
nata a [...] l'[...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Nocera Inferiore il 22 gennaio 1983, residente in [...], rappresentate e difese dall'avv. Giovanni D'Elia, giusta procura in atti;
- appellanti -
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Francesco A. Di Somma (C.F. ) e Maria Lamberti, giusta procura in atti C.F._1
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.826/2021 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in cancelleria il 6 aprile 2021.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la e le socie Parte_1
e hanno impugnato la sentenza n.826/2021 del Giudice di Pace Parte_1 Parte_2 di Nocera Inferiore, depositata in cancelleria il 6 aprile 2021, con la quale il Giudice di prime cure ha accolto la domanda di pagamento rivolta solidalmente nei loro confronti da CP_1
Più nello specifico, parte appellante ha dedotto il cattivo governo da parte del Giudice di Pace dei principi in tema di valutazione delle prove nonché in tema di legittimazione passiva e responsabilità dei soci di una SaS.
Regolarmente si è costituita in giudizio parte appellata, contestando il gravame ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Incardinato il giudizio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. *
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) dal deposito della gravata sentenza.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Primo motivo di gravame concerne la ritenuta erronea condanna delle odierne appellanti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 5 mila in favore del dr. ciò in considerazione CP_1 della ritenuta erronea applicazione del regime di responsabilità ex artt. 2318 c.c.
Detto motivo è privo di pregio.
Correttamente il GdP ha ritenuto che, sulla base del contratto di mandato concluso con la controparte, prodotto in giudizio e non contestato o disconosciuto, è possibile fondare la responsabilità solidale della società e delle due socie.
Ora, è pacifico che la società sia una società in accomandita semplice;
pare poi possibile desumere con sufficiente sicurezza che rivesta la qualità di socia accomandataria mentre non è Parte_1 espressamente dedotto né tantomeno dimostrato se l'altra socia sia accomandataria Parte_2
o accomandante, atteso che alcuna visura risulta depositata.
Ad ogni buon conto, emerge chiaramente che entrambe le socie hanno conferito mandato al dr. CP_1 al fine di porre in essere quanto necessario per ottenere un prestito in favore della società nel contratto infatti elle agiscono “in qualità di socie”. Tanto è espressamente specificato e non è privo di conseguenze.
Si può quindi subito escludere una partecipazione al contratto a titolo personale, sicchè la vicenda dovrà essere risolta applicando le norme di cui agli artt. 2313 c.c.
Il socio accomandatario ex art. 2318 c.c. ha il potere di rappresentanza legale della società, pertanto certamente poteva agire impegnando la responsabilità della Parte_1 [...]
Da qui la legittimazione passiva dell'ente che, pertanto, del tutto correttamente è Parte_1 stato destinatario della richiesta di pagamento avanzata da CP_1
Quanto poi alla responsabilità delle socie, pure fuor di dubbio è la responsabilità solidale della socia accomandataria ex art. 2318 c.c. che espressamente richiama la responsabilità illimitata e solidale ex art. 2291 c.c.
Con riguardo infine alla posizione di la sua responsabilità, del pari solidale, deriva Parte_2 da due ordini di considerazioni: o la si considera socia accomandataria, valorizzando il fatto che ella ha agito in nome e per conto della società e dunque è responsabile in virtù dello stesso quadro normativo appena ricordato;
oppure, pur considerandola (sebbene non dimostrato) socia accomandante, ella sarebbe comunque responsabile ex art. 2320 c.c. Stando a quanto previsto dalla citata disposizione, i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione della società né concludere affari in suo nome. La violazione di tale divieto legale implica l'insorgere di una responsabilità solidale ed illimitata.
Con ogni evidenza, l'aver conferito un mandato in favore del professionista appellato agendo “quale socia” della implica il chiaro esercizio di un potere di Parte_1 amministrazione precluso alla socia accomandante che, pertanto, nel caso di specie, soggiace alle conseguenze di cui al richiamato art. 2320 c.c. in punto di responsabilità solidale ed illimitata.
Ne consegue la piena correttezza della sentenza appellata.
Quanto poi al secondo motivo d'appello, con esso si lamenta il non aver tenuto conto di una quietanza di pagamento per euro 4 mila asseritamene rilasciata da CP_1
Tuttavia di tale documento non v'è traccia agli atti di causa, non avendo l'appellata depositato la propria produzione di parte del primo grado di lite.
Neppure si potrebbe ritenere una quietanza quanto concordato all'art. 6 del contratto, atteso che la clausola non reca alcuna indicazione di una somma effettivamente corrisposta (quella parte risulta barrata), la quale è indicata peraltro a titolo di fondo spese e non acconto su compenso.
Pertanto, anche sotto questo aspetto corretta è la decisione che ha appunto ritenuto indimostrato il pagamento.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello.
Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che si liquidano in euro 2800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 04.08.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo