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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 1405/2024
La Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti ANTONIO IANNOTTA,
NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO e FEDERICO TRENTO della Civica
Avvocatura e dall'Avv. PAOLA LA GUARDIA del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49; appellante nei confronti di:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di
(C.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t.; nonché di
(cf. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_4 rappresentato e difeso nel giudizio di I grado dall'avv. FRANCESCA GRIMALDI, con domicilio eletto presso il suo studio in Piano di Sorrento alla via Cavoniello n. 2;
(cf. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4 P.IVA_5
(cf. ), in persona del Sindaco p.t.; Parte_2 P.IVA_6
(cf. , in persona del Sindaco p.t.; Parte_3 P.IVA_7
(cf. ), in persona del Sindaco p.t. Parte_4 P.IVA_8 (cf. ), in persona del Sindaco Controparte_5 P.IVA_9
p.t. cf. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_5 P.IVA_10
(cf. , in persona del Sindaco p.t.; Parte_6 P.IVA_11
- tutti appellati contumaci- in punto: appello avverso la sentenza n. 361/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 8/11/2023, non notificata;
rimessa per la decisione, ex art. 352 cpc, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 13.2.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 361/2023, depositata in data 8.11.2023, non notificata e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso,
l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex Controparte_1
art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02120210001206115/000 emessa dall' ; - per l'effetto, confermare la suddetta cartella di Controparte_6
pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della
Strada di competenza del , prodotti in I grado (doc. 1- 173 fascicolo I Parte_1 grado). Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.” per parte appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Controparte_1
Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: • Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti
i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta in appello nonché l'appello incidentale proposto dal;
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal Controparte_3 [...]
per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta siccome infondato Parte_1 in fatto e diritto;
• Rigettare quanto dedotto e domandato dal per i Controparte_3 motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta siccome infondato in fatto e diritto;
• condannare controparti in persona del rispettivo Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese ed onorari – oltre oneri accessori come per legge, anche del presente grado di giudizio;
In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati.”; per il : “affinché l'adito Tribunale, in funzione di Giudice di Appello, Controparte_3
disattesa ogni contraria istanza, emetta i seguenti provvedimenti di giustizia: 1 )nel merito, in pag. 2/7 riforma della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello proposto dal Parte_1
per tutti i motivi su esposti;
2) condannare l'appellata
[...] Controparte_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto. Cenni processuali
1.1. Con sentenza n. 361/2023, depositata in data 8.11.2023, resa nel giudizio RG n.
4285/2022, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della Controparte_1 alla cartella di pagamento n. n. 02120210001206115/000, annullando la stessa “per i capi
[...]
da 1 a 595, in riferimento ai ruoli iscritti dai convenuti enti relativi a sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada” e compensando le spese di lite tra le parti.
1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 7.5.2024, il ha interposto, Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81
1.2.2. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 CP_7
e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta.
1.2.3. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_7
contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data
16.9.2024, l' sostenendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1 cpc., nonché l'inammissibilità (parziale) dell'appello, per violazione dell'art. 345 cpc. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
1.4. Inoltre, si è costituito il , con comparsa di risposta depositata in Controparte_3
data 13.9.2024, rassegnando le suesposte conclusioni.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello del è infondata. Parte_1
2.1.1. In primo luogo, non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del in modo sufficientemente chiaro, Parte_1 sia l'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le pag. 3/7 censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.1.2. A riguardo va tenuto conto del particolare oggetto del giudizio, come introdotto dalla società in primo grado, con atto di citazione notificato in data Controparte_1
15.7.2022, con il quale ha proposto avanti il Giudice di Pace di Bolzano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso i soli capi da 1 a 595 della cartella esattoriale n. 02120210001206115/000 (doc. 1 fascicolo I grado) emessa nei suoi confronti dall' , riguardanti sanzioni amministrative per violazioni a Controparte_6
norme del C.d.S., irrogate da vari Enti, tra cui il oggi appellante. Parte_1
2.1.3. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa odierna appellata non ha distinto le posizioni degli enti convenuti— peraltro unici legittimati passivi in ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) — i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in conseguenza della proposizione dell'appello stesso, per il solo credito vantato dall'appellante indicato nell'atto di citazione in appello in € Pt_1
54.879,53.
2.1.4. In tale contesto va rilevato che il , pur costituendosi e Controparte_3 dichiarando in modo del tutto generico di reiterare “tutte le difese, deduzioni ed eccezioni già formulate nel primo grado di giudizio”, non ha proposto un vero e proprio appello incidentale, che rispetti i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 342 e 343 cpc., ma ha soltanto chiesto l'accoglimento dell'appello del per cui non può ritenersi che il Parte_1
presente giudizio di appello investi anche i capi della cartella di pagamento impugnata in primo grado, riferiti a sanzioni amministrative emesse dal . Pt_1 Controparte_3
2.2. Ciò premesso, il primo motivo di appello, con il quale l'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace a decidere la vertenza in primo grado, risulta infondato.
A riguardo si ricorda che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81); nel primo caso
è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione,
pag. 4/7 mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte
Suprema ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr.
Cass. n. 40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n.
6563/2011).
Le stesse considerazioni valgono per la nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del
D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva quindi l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati (di complessivi € 61.786,86, secondo quanto dedotto dall'appellante), ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00, il che nel presente caso non risulta neanche dedotto e, anzi, smentito dalla documentazione allegata dalle parti, essendo la cartella opposta riferita a centinaia di verbali di contestazione che individualmente non appaiono superare l'importo di € 15.493,00.
Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi correttamente individuata la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
2.3. Il secondo motivo di appello è invece ammissibile e fondato, nei termini che seguono.
2.3.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello, che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal (cfr. docc. 1- 173 dell'appellante), ma Parte_1
ciononostante, tale eccezione non risulta essere stata esaminata nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza Controparte_1
conducente, dell'art. 196 c.d.s. pag. 5/7 2.3.2. È stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile
(v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo
Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La
Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021,
n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché
l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
2.3.3. Il motivo di opposizione della parte ricorrente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. è pertanto già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.3.4. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo le CP_1
quali, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla pag. 6/7 condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.3.5. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive la mera richiesta “a non procedere nei confronti di per il recupero della sanzione pecunaria relativa all'infrazione Controparte_1 in oggetto.” (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado).
2.3.6. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso di primo grado, nei confronti del (solo)
[...]
; a riguardo va solo notato che tutte le eccezioni e domande non accolte in primo Parte_1
grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 361/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 8/11/2023, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1
per cui conferma la cartella di pagamento n. 02120210001206115/000 Parte_1
opposta, in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso a Bolzano, in data 21/02/2025.
La Giudice
Birgit Fischer
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 1405/2024
La Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti ANTONIO IANNOTTA,
NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO e FEDERICO TRENTO della Civica
Avvocatura e dall'Avv. PAOLA LA GUARDIA del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49; appellante nei confronti di:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di
(C.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t.; nonché di
(cf. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_4 rappresentato e difeso nel giudizio di I grado dall'avv. FRANCESCA GRIMALDI, con domicilio eletto presso il suo studio in Piano di Sorrento alla via Cavoniello n. 2;
(cf. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4 P.IVA_5
(cf. ), in persona del Sindaco p.t.; Parte_2 P.IVA_6
(cf. , in persona del Sindaco p.t.; Parte_3 P.IVA_7
(cf. ), in persona del Sindaco p.t. Parte_4 P.IVA_8 (cf. ), in persona del Sindaco Controparte_5 P.IVA_9
p.t. cf. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_5 P.IVA_10
(cf. , in persona del Sindaco p.t.; Parte_6 P.IVA_11
- tutti appellati contumaci- in punto: appello avverso la sentenza n. 361/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 8/11/2023, non notificata;
rimessa per la decisione, ex art. 352 cpc, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 13.2.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 361/2023, depositata in data 8.11.2023, non notificata e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso,
l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex Controparte_1
art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02120210001206115/000 emessa dall' ; - per l'effetto, confermare la suddetta cartella di Controparte_6
pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della
Strada di competenza del , prodotti in I grado (doc. 1- 173 fascicolo I Parte_1 grado). Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.” per parte appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Controparte_1
Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: • Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti
i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta in appello nonché l'appello incidentale proposto dal;
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal Controparte_3 [...]
per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta siccome infondato Parte_1 in fatto e diritto;
• Rigettare quanto dedotto e domandato dal per i Controparte_3 motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta siccome infondato in fatto e diritto;
• condannare controparti in persona del rispettivo Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese ed onorari – oltre oneri accessori come per legge, anche del presente grado di giudizio;
In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati.”; per il : “affinché l'adito Tribunale, in funzione di Giudice di Appello, Controparte_3
disattesa ogni contraria istanza, emetta i seguenti provvedimenti di giustizia: 1 )nel merito, in pag. 2/7 riforma della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello proposto dal Parte_1
per tutti i motivi su esposti;
2) condannare l'appellata
[...] Controparte_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto. Cenni processuali
1.1. Con sentenza n. 361/2023, depositata in data 8.11.2023, resa nel giudizio RG n.
4285/2022, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della Controparte_1 alla cartella di pagamento n. n. 02120210001206115/000, annullando la stessa “per i capi
[...]
da 1 a 595, in riferimento ai ruoli iscritti dai convenuti enti relativi a sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada” e compensando le spese di lite tra le parti.
1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 7.5.2024, il ha interposto, Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81
1.2.2. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 CP_7
e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta.
1.2.3. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_7
contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data
16.9.2024, l' sostenendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1 cpc., nonché l'inammissibilità (parziale) dell'appello, per violazione dell'art. 345 cpc. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
1.4. Inoltre, si è costituito il , con comparsa di risposta depositata in Controparte_3
data 13.9.2024, rassegnando le suesposte conclusioni.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello del è infondata. Parte_1
2.1.1. In primo luogo, non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del in modo sufficientemente chiaro, Parte_1 sia l'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le pag. 3/7 censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.1.2. A riguardo va tenuto conto del particolare oggetto del giudizio, come introdotto dalla società in primo grado, con atto di citazione notificato in data Controparte_1
15.7.2022, con il quale ha proposto avanti il Giudice di Pace di Bolzano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso i soli capi da 1 a 595 della cartella esattoriale n. 02120210001206115/000 (doc. 1 fascicolo I grado) emessa nei suoi confronti dall' , riguardanti sanzioni amministrative per violazioni a Controparte_6
norme del C.d.S., irrogate da vari Enti, tra cui il oggi appellante. Parte_1
2.1.3. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa odierna appellata non ha distinto le posizioni degli enti convenuti— peraltro unici legittimati passivi in ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) — i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in conseguenza della proposizione dell'appello stesso, per il solo credito vantato dall'appellante indicato nell'atto di citazione in appello in € Pt_1
54.879,53.
2.1.4. In tale contesto va rilevato che il , pur costituendosi e Controparte_3 dichiarando in modo del tutto generico di reiterare “tutte le difese, deduzioni ed eccezioni già formulate nel primo grado di giudizio”, non ha proposto un vero e proprio appello incidentale, che rispetti i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 342 e 343 cpc., ma ha soltanto chiesto l'accoglimento dell'appello del per cui non può ritenersi che il Parte_1
presente giudizio di appello investi anche i capi della cartella di pagamento impugnata in primo grado, riferiti a sanzioni amministrative emesse dal . Pt_1 Controparte_3
2.2. Ciò premesso, il primo motivo di appello, con il quale l'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace a decidere la vertenza in primo grado, risulta infondato.
A riguardo si ricorda che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81); nel primo caso
è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione,
pag. 4/7 mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte
Suprema ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr.
Cass. n. 40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n.
6563/2011).
Le stesse considerazioni valgono per la nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del
D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva quindi l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati (di complessivi € 61.786,86, secondo quanto dedotto dall'appellante), ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00, il che nel presente caso non risulta neanche dedotto e, anzi, smentito dalla documentazione allegata dalle parti, essendo la cartella opposta riferita a centinaia di verbali di contestazione che individualmente non appaiono superare l'importo di € 15.493,00.
Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi correttamente individuata la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
2.3. Il secondo motivo di appello è invece ammissibile e fondato, nei termini che seguono.
2.3.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello, che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal (cfr. docc. 1- 173 dell'appellante), ma Parte_1
ciononostante, tale eccezione non risulta essere stata esaminata nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza Controparte_1
conducente, dell'art. 196 c.d.s. pag. 5/7 2.3.2. È stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile
(v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo
Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La
Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021,
n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché
l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
2.3.3. Il motivo di opposizione della parte ricorrente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. è pertanto già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.3.4. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo le CP_1
quali, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla pag. 6/7 condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.3.5. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive la mera richiesta “a non procedere nei confronti di per il recupero della sanzione pecunaria relativa all'infrazione Controparte_1 in oggetto.” (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado).
2.3.6. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso di primo grado, nei confronti del (solo)
[...]
; a riguardo va solo notato che tutte le eccezioni e domande non accolte in primo Parte_1
grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 361/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 8/11/2023, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1
per cui conferma la cartella di pagamento n. 02120210001206115/000 Parte_1
opposta, in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso a Bolzano, in data 21/02/2025.
La Giudice
Birgit Fischer
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