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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1200 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Domenico Naso
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 29 novembre 2024 sponeva: Parte_1
che con avviso prot. 0042202 dell'1.10.2024 l aveva pubblicato il Controparte_2
calendario di convocazione per le eventuali proposte di assunzione con contratto a tempo determinato a.s.
2024/2025 concernenti il personale educativo;
che l'avviso era rivolto agli aspiranti di sesso maschile presenti nelle GPS di 2^ fascia del personale educativo,
in vigore per l'a.s. 2024/25, dalla posizione n. 1 in poi;
che i posti messi a disposizione presso il rano n. 2: il primo su organico di fatto, ossia Controparte_3
con supplenza sino al 30 giugno ed il secondo su organico di diritto, ossia con supplenza sino al 31 agosto;
che egli era iscritto nella II fascia delle GPS per la provincia di Roma per la classe di concorso PPPP – Personale
educativo, in posizione n. 299, con un punteggio totale pari a n. 88 punti;
che, inspiegabilmente, entrambe le supplenze erano state assegnate a due persone con punteggio e posizione inferiore rispetto al punteggio da lui vantato, ossia a:
collocato in posizione 2400 con punti 41 con conferimento dell'incarico sino al 31 agosto Persona_1
2025;
collocato in posizione 2548 con punti 39.50 con conferimento dell'incarico al 30 giugno Persona_2
2025;
che l'illegittima assegnazione delle supplenze era stata fonte di danno, costituito dalla mancata percezione delle retribuzioni che avrebbe conseguito se gli fosse stato conferito l'incarico di cui al bando;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<
1. Accertare e Dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario della proposta di contrato su supplenza annuale sino al 31 agosto 2025 o in subordine sino al 30
giugno 2025 su classe di concorso PPPP presso il Convitto Nazionale dei sordomuti;
e per l'effetto condannare il resistente a riconoscere il diritto della parte ricorrente ad ottenere il Controparte_1
punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
- condannare il resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato Controparte_1
conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad €.19.874,99 oltre interessi salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia>>.
3. Radicatosi il contraddittorio, il deduceva: Controparte_1
che secondo quanto previsto con O.M. n. 88 del 16.05.2024 (di indizione del concorso) avevano titolo a conseguire le supplenze i candidati utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e, in subordine, nelle GPS;
che l'usp di Roma, una volta esaurite le GAE e la prima fascia delle GPS, in occasione delle nomine avvenute nei giorni 26.09.2024 e 01.10.2024, aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale il calendario di convocazione prot. n. 42202 del 01.10.2024, per eventuali proposte di assunzione con contratto a tempo determinato, rivolte al personale educativo, al fine di coprire i due restanti posti disponibili, presso la sezione maschile del Convitto per sordi di Roma (codice meccanografico RMVC060009), di cui uno in organico di diritto (ossia, al 31/08) e l'altro in organico di fatto (cioè, al 30/06);
che in attuazione della Circolare Ministeriale prot. n. 115135 del 25.07.2024, contenente, per l'a.s.
2024/2025, le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e
ATA, erano state assegnate, previa lettura della medesima Circolare a tutti i soggetti presenti il giorno della convocazione, i suddetti incarichi a tempo determinato a due candidati che, al di là della loro collocazione in graduatoria, erano gli unici, tra i presenti, ad essere in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno;
che le supplenze erano state assegnate e perché avevano dichiarato nella Persona_1 Persona_2
domanda di partecipazione alla procedura di aggiornamento di cui all'O.M. n. 88 del 16.05.2024 di aver conseguito, al termine dell'ultimo Tirocinio Formativo Attivo, la specializzazione sulle attività didattiche di sostegno, di tipo polivalente.
4. Con sentenza n. 4279/2025 dell'8 aprile 2025 l'adito Tribunale rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
che per la attribuzione degli incarichi di supplenza nei Convitti era specificamente prevista dalla circolare ministeriale n. 115135 del 25/7/2024, l'attribuzione di titolo di precedenza per il personale educativo in possesso del titolo di specializzazione;
che <
paragrafo 2.1 della C.M. n. 115135 del 25/7/2024, ha attribuito gli incarichi di supplenza per l'a.s. 2024/2025
presso il Convitto Nazionale dei Sordomuti ai candidati e in quanto in Persona_1 Persona_2
possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, sicché da preferire ai candidati sprovvisti di tale titolo>>.
5. Con ricorso del 14 maggio 2025 il VE interponeva appello.
Il resisteva. CP_1
6. Con un unico motivo, l'appellante lamenta “violazione del dell'art. 11 del d.p.r. n. 970 del 1975 e dell'art. 67 del d.lgs n. 297 del 1994”.
Assume la parte:
che <
specializzazione didattico acquisito a seguito del proficuo superamento del TFA, bensì un titolo specifico da conseguire a seguito di un percorso formativo biennale e inerente al il personale in servizio presso gli Istituti
per i sordomuti e non vedenti>>, giusta la previsione di cui all'art. 11 del DPR 970 del 1975;
che <
nella attribuzione della supplenza, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non integra i requisiti imposti dalla normativa di settore e non configura il “titolo di specializzazione” richiesto dall'ordinamento per prestare servizio presso il Convitto speciale, essendo un titolo riservato ai docenti che vogliano svolgere l'attività su posto di sostegno psicofisico>>;
che i candidati e in possesso del solo titolo di specializzazione su sostegno didattico, non Per_1 Per_2
avevano diritto ad essere nominati per le supplenze su organico di fatto e di diritto.
7. L'appello è per quanto di ragione fondato.
Così dispone la circolare 115135/ 2024 al paragrafo 2.1 - personale educativo dei convitti
“Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti”.
Dunque, le supplenze per i posti nei convitti speciali sono attribuiti con priorità ai docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione (titolo conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D. L.vo n.
297/94) presenti nelle GAE e nelle graduatorie provinciali (GPS) e in subordine nelle graduatorie d'istituto speciali di questi istituti.
Il comma 1 dell'art. 325 d. lgs. cit. recita: “Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341 di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal . I programmi del Controparte_4
predetto corso sono approvati con decreto del della pubblica , sentito il Consiglio CP_5 CP_1
nazionale della pubblica istruzione. Il corso di specializzazione per il sostegno (comunemente detto “TFA sostegno”), invece, è un corso accademico universitario di 60 CFU (di cui 12 di tirocinio) introdotto dal regolamento sulla formazione iniziale
(DM 249/10, Art. 13).
Vertendosi in tema di titoli di preferenza, la disposizione in esame va interpretata restrittivamente (perché
attribuisce posizione di vantaggio ad alcuni a scapito di altri), sicché non può equipararsi il titolo di specializzazione di cui all'art. 325 d. lgs. cit. al corso di specializzazione TFA.
Ne consegue che, non vantando i candidati e un titolo di priorità, il è stato Per_1 Per_2 Pt_1
illegittimamente escluso dall'assegnazione della supplenza, atteso che, essendosi pacificamente presentati alla convocazione quattro candidati, l'appellante avrebbe avuto diritto al conferimento dell'incarico, perché
erano collocati dopo di lui in graduatoria. Per_1 Per_2
Il VE non ha allegato né comprovato che l'altro candidato vantava un punteggio inferiore al suo;
pertanto,
deve affermarsi che egli aveva diritto (quanto meno) al conferimento dell'incarico al 30 giugno 2025.
A titolo risarcitorio, spettano all'appellante le retribuzioni non percepite dalla prevista data di decorrenza della della supplenza (3 ottobre 2024) al 30 giugno 2025, oltre accessori come per legge.
In tali termini va accolto il gravame.
8. Va precisato che il calcolo delle relative somme richiede, per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti (importo mensile loro spettante, periodo di riferimento) sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed è idonea a fondare un'azione esecutiva,
ancorché non venga specificata la somma dovuta (Cass. 3204/2006; 17537/2014).
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto l'appello proposto, con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in Controparte_1
data 8 aprile 2025 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, condanna il appellato al pagamento, CP_1
in favore del a titolo risarcitorio, delle retribuzioni spettanti e non percepite dal 3 ottobre 2024 al 30 Pt_1
giugno 2025, oltre accessori come per legge.
Condanna il appellato al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese CP_1
del doppio grado del giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1200 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Domenico Naso
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 29 novembre 2024 sponeva: Parte_1
che con avviso prot. 0042202 dell'1.10.2024 l aveva pubblicato il Controparte_2
calendario di convocazione per le eventuali proposte di assunzione con contratto a tempo determinato a.s.
2024/2025 concernenti il personale educativo;
che l'avviso era rivolto agli aspiranti di sesso maschile presenti nelle GPS di 2^ fascia del personale educativo,
in vigore per l'a.s. 2024/25, dalla posizione n. 1 in poi;
che i posti messi a disposizione presso il rano n. 2: il primo su organico di fatto, ossia Controparte_3
con supplenza sino al 30 giugno ed il secondo su organico di diritto, ossia con supplenza sino al 31 agosto;
che egli era iscritto nella II fascia delle GPS per la provincia di Roma per la classe di concorso PPPP – Personale
educativo, in posizione n. 299, con un punteggio totale pari a n. 88 punti;
che, inspiegabilmente, entrambe le supplenze erano state assegnate a due persone con punteggio e posizione inferiore rispetto al punteggio da lui vantato, ossia a:
collocato in posizione 2400 con punti 41 con conferimento dell'incarico sino al 31 agosto Persona_1
2025;
collocato in posizione 2548 con punti 39.50 con conferimento dell'incarico al 30 giugno Persona_2
2025;
che l'illegittima assegnazione delle supplenze era stata fonte di danno, costituito dalla mancata percezione delle retribuzioni che avrebbe conseguito se gli fosse stato conferito l'incarico di cui al bando;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<
1. Accertare e Dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario della proposta di contrato su supplenza annuale sino al 31 agosto 2025 o in subordine sino al 30
giugno 2025 su classe di concorso PPPP presso il Convitto Nazionale dei sordomuti;
e per l'effetto condannare il resistente a riconoscere il diritto della parte ricorrente ad ottenere il Controparte_1
punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
- condannare il resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato Controparte_1
conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad €.19.874,99 oltre interessi salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia>>.
3. Radicatosi il contraddittorio, il deduceva: Controparte_1
che secondo quanto previsto con O.M. n. 88 del 16.05.2024 (di indizione del concorso) avevano titolo a conseguire le supplenze i candidati utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e, in subordine, nelle GPS;
che l'usp di Roma, una volta esaurite le GAE e la prima fascia delle GPS, in occasione delle nomine avvenute nei giorni 26.09.2024 e 01.10.2024, aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale il calendario di convocazione prot. n. 42202 del 01.10.2024, per eventuali proposte di assunzione con contratto a tempo determinato, rivolte al personale educativo, al fine di coprire i due restanti posti disponibili, presso la sezione maschile del Convitto per sordi di Roma (codice meccanografico RMVC060009), di cui uno in organico di diritto (ossia, al 31/08) e l'altro in organico di fatto (cioè, al 30/06);
che in attuazione della Circolare Ministeriale prot. n. 115135 del 25.07.2024, contenente, per l'a.s.
2024/2025, le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e
ATA, erano state assegnate, previa lettura della medesima Circolare a tutti i soggetti presenti il giorno della convocazione, i suddetti incarichi a tempo determinato a due candidati che, al di là della loro collocazione in graduatoria, erano gli unici, tra i presenti, ad essere in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno;
che le supplenze erano state assegnate e perché avevano dichiarato nella Persona_1 Persona_2
domanda di partecipazione alla procedura di aggiornamento di cui all'O.M. n. 88 del 16.05.2024 di aver conseguito, al termine dell'ultimo Tirocinio Formativo Attivo, la specializzazione sulle attività didattiche di sostegno, di tipo polivalente.
4. Con sentenza n. 4279/2025 dell'8 aprile 2025 l'adito Tribunale rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
che per la attribuzione degli incarichi di supplenza nei Convitti era specificamente prevista dalla circolare ministeriale n. 115135 del 25/7/2024, l'attribuzione di titolo di precedenza per il personale educativo in possesso del titolo di specializzazione;
che <
paragrafo 2.1 della C.M. n. 115135 del 25/7/2024, ha attribuito gli incarichi di supplenza per l'a.s. 2024/2025
presso il Convitto Nazionale dei Sordomuti ai candidati e in quanto in Persona_1 Persona_2
possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, sicché da preferire ai candidati sprovvisti di tale titolo>>.
5. Con ricorso del 14 maggio 2025 il VE interponeva appello.
Il resisteva. CP_1
6. Con un unico motivo, l'appellante lamenta “violazione del dell'art. 11 del d.p.r. n. 970 del 1975 e dell'art. 67 del d.lgs n. 297 del 1994”.
Assume la parte:
che <
specializzazione didattico acquisito a seguito del proficuo superamento del TFA, bensì un titolo specifico da conseguire a seguito di un percorso formativo biennale e inerente al il personale in servizio presso gli Istituti
per i sordomuti e non vedenti>>, giusta la previsione di cui all'art. 11 del DPR 970 del 1975;
che <
nella attribuzione della supplenza, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non integra i requisiti imposti dalla normativa di settore e non configura il “titolo di specializzazione” richiesto dall'ordinamento per prestare servizio presso il Convitto speciale, essendo un titolo riservato ai docenti che vogliano svolgere l'attività su posto di sostegno psicofisico>>;
che i candidati e in possesso del solo titolo di specializzazione su sostegno didattico, non Per_1 Per_2
avevano diritto ad essere nominati per le supplenze su organico di fatto e di diritto.
7. L'appello è per quanto di ragione fondato.
Così dispone la circolare 115135/ 2024 al paragrafo 2.1 - personale educativo dei convitti
“Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti”.
Dunque, le supplenze per i posti nei convitti speciali sono attribuiti con priorità ai docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione (titolo conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D. L.vo n.
297/94) presenti nelle GAE e nelle graduatorie provinciali (GPS) e in subordine nelle graduatorie d'istituto speciali di questi istituti.
Il comma 1 dell'art. 325 d. lgs. cit. recita: “Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341 di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal . I programmi del Controparte_4
predetto corso sono approvati con decreto del della pubblica , sentito il Consiglio CP_5 CP_1
nazionale della pubblica istruzione. Il corso di specializzazione per il sostegno (comunemente detto “TFA sostegno”), invece, è un corso accademico universitario di 60 CFU (di cui 12 di tirocinio) introdotto dal regolamento sulla formazione iniziale
(DM 249/10, Art. 13).
Vertendosi in tema di titoli di preferenza, la disposizione in esame va interpretata restrittivamente (perché
attribuisce posizione di vantaggio ad alcuni a scapito di altri), sicché non può equipararsi il titolo di specializzazione di cui all'art. 325 d. lgs. cit. al corso di specializzazione TFA.
Ne consegue che, non vantando i candidati e un titolo di priorità, il è stato Per_1 Per_2 Pt_1
illegittimamente escluso dall'assegnazione della supplenza, atteso che, essendosi pacificamente presentati alla convocazione quattro candidati, l'appellante avrebbe avuto diritto al conferimento dell'incarico, perché
erano collocati dopo di lui in graduatoria. Per_1 Per_2
Il VE non ha allegato né comprovato che l'altro candidato vantava un punteggio inferiore al suo;
pertanto,
deve affermarsi che egli aveva diritto (quanto meno) al conferimento dell'incarico al 30 giugno 2025.
A titolo risarcitorio, spettano all'appellante le retribuzioni non percepite dalla prevista data di decorrenza della della supplenza (3 ottobre 2024) al 30 giugno 2025, oltre accessori come per legge.
In tali termini va accolto il gravame.
8. Va precisato che il calcolo delle relative somme richiede, per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti (importo mensile loro spettante, periodo di riferimento) sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed è idonea a fondare un'azione esecutiva,
ancorché non venga specificata la somma dovuta (Cass. 3204/2006; 17537/2014).
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto l'appello proposto, con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in Controparte_1
data 8 aprile 2025 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, condanna il appellato al pagamento, CP_1
in favore del a titolo risarcitorio, delle retribuzioni spettanti e non percepite dal 3 ottobre 2024 al 30 Pt_1
giugno 2025, oltre accessori come per legge.
Condanna il appellato al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese CP_1
del doppio grado del giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis