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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/07/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1280/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/05/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]22063 CANTU ITALIA con l'Avv. SUPPA ANNA
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 10 22063 CANTU ITALIA con l'Avv. SUPPA ANNA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in CANTU', in data 18/02/2012,
(anno 2012, atto n. 5, parte I );
con i seguenti figli RI:
- nato il [...] Persona_1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre. Persona_1
3) Il figlio trascorrerà una settimana presso il padre e una settimana dalla madre, Per_1 alternandosi tra i genitori. Ciascun genitore provvederà in egual misura al mantenimento del figlio Per_1
4) Il figlio minore, durante la settimana in cui si trova presso uno dei genitori, potrà Per_1 stare dall'altro genitore in un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, con permanenza comprensiva della cena. In merito alle festività: da concordare in base all'attività lavorativa dei genitori il figlio minore ad anni alterni trascorrerà con un genitore dal 23 al 25 dicembre e dal 4 al 6 gennaio e con l'altro genitore dal 26 dicembre al 1 gennaio. Pasqua e
Lunedi dell'Angelo ad anni alterni ed alternato al Natale. Feste infrannuali (ad esempio: 8 dicembre, 2 giugno ecc.) alterne;
ove un genitore non potesse trascorrere una festività (es.
01/05) con il bambino, previo accordo tra le parti, la stessa potrà essere invertita con la successiva festività. Il tutto salvo migliori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. In merito alle vacanze estive: quindici giorni anche non consentivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, oltre ad una settimana nel mese di giugno dopo la chiusura dell'attività scolastica. Eventuale periodi di vacanza ulteriori oltre a quelli sopra previsti, preventivamente concordati, non potranno avere durata superiore ad una settimana salvo diverso accordo tra i genitori.
5) Entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese sostenute in favore del figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Como:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa rischio della scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o famigliari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e pertinenti attrezzature;
e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Relativamente alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario, con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenza rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione fiscale comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza;
6) L'Assegno Unico erogato dall'INPS verrà percepito dalla IG.ra e dal Controparte_1 sig. nella misura del 50% ciascuno;
Pt_1
7) La sig.ra e il sig. sono comproprietari dell'immobile sito a Cantù Controparte_1 Pt_1
(CO), via Nicolò Paganini n.10, identificato al NCEU Como al foglio 23, particella 11931, subalterno 704, A2 consistenza 5 vani, cat. 6, particella 4932 subalterno 1 15 metri quadri.
8) La sig.ra , con il consenso sin d'ora prestato dal marito, lascerà la casa Controparte_1 coniugale al termine dell'anno scolastico corrente frequentato dal figlio Per_1
9) Nella casa coniugale, i coniugi convengono di comune accordo che rimarrà a vivere il marito.
10) Il IGnor si obbliga ad acquistare la quota del 50% dell'immobile sito a Cantù (CO), Pt_1 via Nicolò Paganini n. 10, identificato al NCEU Como al foglio 23, particella 11931, subalterno 704, A2 consistenza 5 vani, cat. 6, particella 4932 subalterno 1, 15 metri quadri, entro sei mesi dell'omologa della presente separazione consensuale.
11) I coniugi si riservano di dividere tutti i beni mobili presenti nella casa coniugale al momento del rilascio dell'abitazione da parte della IG.ra ; CP_1
12) I coniugi hanno risolto le proprie pendenze economiche derivanti dal vincolo matrimoniale;
13) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti rinunciando a reciproche richieste di mantenimento;
14) Le parti prestano il reciproco consenso all'emissione di documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sugli stessi.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
[...
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 18/02/2012, in CANTU' con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANTU'
(anno 2012, atto n. 5, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANTU' perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 03/07/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/05/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]22063 CANTU ITALIA con l'Avv. SUPPA ANNA
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 10 22063 CANTU ITALIA con l'Avv. SUPPA ANNA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in CANTU', in data 18/02/2012,
(anno 2012, atto n. 5, parte I );
con i seguenti figli RI:
- nato il [...] Persona_1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre. Persona_1
3) Il figlio trascorrerà una settimana presso il padre e una settimana dalla madre, Per_1 alternandosi tra i genitori. Ciascun genitore provvederà in egual misura al mantenimento del figlio Per_1
4) Il figlio minore, durante la settimana in cui si trova presso uno dei genitori, potrà Per_1 stare dall'altro genitore in un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, con permanenza comprensiva della cena. In merito alle festività: da concordare in base all'attività lavorativa dei genitori il figlio minore ad anni alterni trascorrerà con un genitore dal 23 al 25 dicembre e dal 4 al 6 gennaio e con l'altro genitore dal 26 dicembre al 1 gennaio. Pasqua e
Lunedi dell'Angelo ad anni alterni ed alternato al Natale. Feste infrannuali (ad esempio: 8 dicembre, 2 giugno ecc.) alterne;
ove un genitore non potesse trascorrere una festività (es.
01/05) con il bambino, previo accordo tra le parti, la stessa potrà essere invertita con la successiva festività. Il tutto salvo migliori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. In merito alle vacanze estive: quindici giorni anche non consentivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, oltre ad una settimana nel mese di giugno dopo la chiusura dell'attività scolastica. Eventuale periodi di vacanza ulteriori oltre a quelli sopra previsti, preventivamente concordati, non potranno avere durata superiore ad una settimana salvo diverso accordo tra i genitori.
5) Entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese sostenute in favore del figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Como:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa rischio della scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o famigliari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e pertinenti attrezzature;
e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Relativamente alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario, con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenza rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione fiscale comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi. In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza;
6) L'Assegno Unico erogato dall'INPS verrà percepito dalla IG.ra e dal Controparte_1 sig. nella misura del 50% ciascuno;
Pt_1
7) La sig.ra e il sig. sono comproprietari dell'immobile sito a Cantù Controparte_1 Pt_1
(CO), via Nicolò Paganini n.10, identificato al NCEU Como al foglio 23, particella 11931, subalterno 704, A2 consistenza 5 vani, cat. 6, particella 4932 subalterno 1 15 metri quadri.
8) La sig.ra , con il consenso sin d'ora prestato dal marito, lascerà la casa Controparte_1 coniugale al termine dell'anno scolastico corrente frequentato dal figlio Per_1
9) Nella casa coniugale, i coniugi convengono di comune accordo che rimarrà a vivere il marito.
10) Il IGnor si obbliga ad acquistare la quota del 50% dell'immobile sito a Cantù (CO), Pt_1 via Nicolò Paganini n. 10, identificato al NCEU Como al foglio 23, particella 11931, subalterno 704, A2 consistenza 5 vani, cat. 6, particella 4932 subalterno 1, 15 metri quadri, entro sei mesi dell'omologa della presente separazione consensuale.
11) I coniugi si riservano di dividere tutti i beni mobili presenti nella casa coniugale al momento del rilascio dell'abitazione da parte della IG.ra ; CP_1
12) I coniugi hanno risolto le proprie pendenze economiche derivanti dal vincolo matrimoniale;
13) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti rinunciando a reciproche richieste di mantenimento;
14) Le parti prestano il reciproco consenso all'emissione di documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sugli stessi.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
[...
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 18/02/2012, in CANTU' con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANTU'
(anno 2012, atto n. 5, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANTU' perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 03/07/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao